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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 1 febbraio 2023

G.U.R.I. 17 marzo 2023, n. 65

Anagrafe dei dipendenti pubblici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON DELEGA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», che al Titolo XII, rubricato Albo dei dipendenti civili dello Stato, all'art. 152 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'albo dei dipendenti civili dello Stato;

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visti, altresì, i compiti assegnati al Dipartimento dal predetto art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con particolare riferimento alla tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali; alle attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego e delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti; alla definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti a ministrati; alla individuazione dei fabbisogni di personale e alla programmazione del relativo reclutamento; nonchè gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli ministeri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 14 che attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica funzione di coordinamento e verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni; nonchè compiti in materia di analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico, trattamento economico e previdenziale del personale, anche dirigenziale; formazione; monitoraggio delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici e dei contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni e tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo l'art. 53, comma 14, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui agli articoli 15 e 18 del decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo;

Visto l'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ai sensi del quale il Dipartimento della funzione pubblica, per finalità di controllo e monitoraggio, rileva annualmente i permessi fruiti dai dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ricevendo, dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, le informazioni relative ai nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi e, in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo del soggetto assistito ed ogni altra informazione utile ai fini della concessione dei permessi predetti;

Visto, nello specifico, il comma 5 del citato art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di istituire e curare la banca dati informatica, nella quale confluiscono le comunicazioni fornite da ciascuna amministrazione con riferimento ai permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto 17 novembre 2015 del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica», ed in particolare l'art. 8, comma 2, lettera a), che attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica compiti in materia di gestione della mobilità dei pubblici dipendenti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'art. 34-ter, che istituisce l'Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in particolare l'art. 11, comma 9;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e in particolare l'art. 50-ter relativo alla Piattaforma digitale nazionale dati che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157;

Visto l'art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, in corso di registrazione, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 novembre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato Alessio Butti è stata conferita la delega all'innovazione tecnologica;

Acquisito il concerto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica;

Vista l'intesa in Conferenza unificata del 28 settembre 2022;

Decretano:

Art. 1

Anagrafe dei dipendenti pubblici

1. Il censimento permanente dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, funzionale alla realizzazione dell'anagrafe dei dipendenti prevista all'art. 34-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè all'implementazione del fascicolo elettronico del dipendente, è realizzato dal Dipartimento della funzione pubblica che si avvale dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonchè da ulteriori soggetti individuati sulla base di specifiche convenzioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica accede ad un'area dedicata predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema NoiPA, in cui sono messi a disposizione i dati ed i relativi aggiornamenti relativi al personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti pubblici economici.

3. Le amministrazioni di cui al comma 2 sono tenute a fornire al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il sistema NoiPA, le informazioni richieste per la realizzazione del censimento di cui al comma 1.

4. Il presente decreto si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nonchè ai relativi enti locali compatibilmente con la competenza primaria in materia di uffici provinciali e personale.

Art. 2

Dati censiti dall'Anagrafe della pubblica amministrazione

1. L'Anagrafe dei dipendenti pubblici è costituita dai dati anagrafici, di stato giuridico e trattamento economico relativi al personale dipendente a tempo determinato e indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2, dell'art. 2, indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il predetto allegato A individua, altresì, i dati relativi al personale appartenente alle categorie di cui all'art. 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oggetto di rilevamento ai fini dell'art. 1.

3. I dati anagrafici di cui al comma 1 sono costantemente allineati con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ai sensi dell'art. 62, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite i servizi resi fruibili dalla Piattaforma nazionale digitale dati di cui all'art. 50-ter del medesimo decreto.

Art. 3

Modalità di comunicazione dei dati

1. Ai fini di cui al presente decreto lo scambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni tenute a fornirli, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri avviene anche tramite i servizi resi fruibili dalla Piattaforma nazionale digitale dati di cui all'art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative Linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze rende fruibili i dati al Dipartimento della funzione pubblica attraverso specifiche funzionalità di NoiPA.

3. L'Istituto nazionale di previdenza sociale, sulla base di apposita convenzione, invia al Ministero dell'economia e delle finanze i dati, che rispetto a quelli, indicati nell'allegato A, sono già nella propria disponibilità con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni non gestite da NoiPA.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trasmettono i dati dei dipendenti in servizio, indicati nell'allegato A, al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso procedure pubblicate nel sito https://andipa.noipa.mef.gov.it/ nel rispetto dei protocolli di sicurezza cibernetica previsti a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto all'art. 7.

5. Le procedure tecniche di cui al presente articolo, le modalità di funzionamento dell'anagrafe dei dipendenti pubblici e le misure di sicurezza sono definite nel sito https://andipa.noipa.mef.gov.it/ secondo le modalità indicate all'art. 7.

6. A regime, dopo il periodo di sperimentazione di cui all'art. 7, comma 3, entro il termine di novanta giorni, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e gli enti pubblici economici provvedono alla comunicazione dei dati ai sensi del comma precedente.

Art. 4

Trattamento dei dati personali

1. Ai fini del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze sono contitolari del trattamento dei dati.

2. La contitolarità di cui al comma precedente sarà regolata con apposito accordo tra le parti.

Art. 5

Intrasferibilità e divieto di utilizzo dei dati

1. I dati dell'Anagrafe dei dipendenti pubblici non possono essere utilizzati ad un fine diverso da quello di cui all'art. 1, non possono essere trasferiti a soggetti, anche pubblici, diversi da quelli di cui al citato art. 1.

Art. 6

Riservatezza dei dati

1. Le informazioni saranno trattate secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, adottando le misure di sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 del reg. UE 2016/679.

2. I dati dei dipendenti pubblici di cui al presente decreto vengono forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze al Dipartimento della funzione pubblica in forma aggregata ai fini delle funzionalità di analisi e di reportistica secondo modalità concordate, ivi inclusi quelli concernenti l'utilizzo del fascicolo elettronico del dipendente ai fini di eventuali procedimenti, comunque denominati, che dovessero riguardare il singolo dipendente.

3. L'utilizzo dei dati personali dei dipendenti sarà limitato ai casi nei quali esso è esplicitamente richiesto nello svolgimento di compiti istituzionali: reclutamento e concorsi; gestione della mobilità; gestione degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici.

Art. 7

Disposizioni finanziarie e finali

1. Il presente decreto definisce, in prima applicazione, l'insieme dei dati raccolti nell'anagrafe a partire dai dati già disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. La definizione delle regole specifiche di dettaglio dell'anagrafe nonchè l'individuazione delle modalità di alimentazione della stessa con gli ulteriori dati indicati nell'allegato A e non disponibili presso i due enti, saranno definite a cura del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'ANCI e l'UPI, da concludersi con entro il 31 dicembre 2022.

2. In caso di modifica delle modalità di funzionamento dell'anagrafe, l'allegato A sarà aggiornato con decreto direttoriale del Capo Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Capo Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. A seguito dell'intesa di cui al comma 2, in fase di prima applicazione, e comunque per un periodo di sei mesi, sarà attivata una fase di sperimentazione finalizzata a testare le funzionalità della Piattaforma di cui al comma 1 dell'art. 3. L'esito della sperimentazione sarà oggetto d'intesa in sede di Conferenza unificata al fine dell'avvio a regime di quanto previsto dall'anagrafe.

Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, sottoposto agli organi di controllo, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2023

Il Ministro per la pubblica amministrazione

ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze

GIORGETTI

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica

BUTTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 715

ALLEGATO A

1. Dati anagrafici

Nome campo (* indica campo obbligatorio) Descrizione/note
Codice fiscale* Codice fiscale del dipendente
e-mail Indirizzo di posta elettronica aziendale
Telefono Numero di telefono ufficio
Cittadinanza* Campo acquisito da ANPR
Stato civile* Campo acquisito da ANPR
Indirizzo residenza* Campo acquisito da ANPR
Titolo di studio  
Iscrizione albo professionale  

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2. Rapporto di lavoro

Nome campo Descrizione
Data di nomina nell'attuale incarico*  
Amministrazione di appartenenza*  
Qualifica*  
Unità organizzativa  
Sede di lavoro  
Modalità di assunzione Concorso; mobilità obbligatoria; mobilità volontaria
Incarichi conferiti da PA Campo acquisito da PerlaPA
Tipo impiego* A tempo pieno, determinato, part-time, tempo definito, etc.
Data cessazione Decesso, trasferimento, inabilità totale e permanente, etc.
Anzianità di servizio   

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3. Ulteriori dati sul dipendente

Nome campo Descrizione
Stato salute Percentuale invalidità
Assistenza familiari L.104, dato acquisito da PerlaPA 

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