
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 8 marzo 2023, n. 95
- Allegato al Comunicato Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicato nella G.U.R.I. 24 marzo 2023, n. 71
Revisione del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
IL CONSIGLIO
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO l'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., attuativo delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
VISTO il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la decisione del Consiglio nell'adunanza del 20 dicembre 2022, punto 71 odg;
VISTA la decisione del Consiglio nell'adunanza del 15 febbraio 2023, punto 10 odg;
Delibera:
Articolo Unico
Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento sopra indicato.
L'art. 3 del Regolamento (Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l'Autorità) è modificato come segue:
1. Si ha violazione degli obblighi informativi verso l'Autorità qualora:
a) i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell'Autorità, rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall'Autorità ovvero forniscono informazioni o esibiscono i documenti richiesti in ritardo, ai sensi dell'art. 213, comma 13, codice;
b) gli o.e. non ottemperano alla richiesta della S.A. o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 213, comma 13, codice;
c) gli o.e. omettono di fornire informazioni o di esibire i documenti inerenti alla qualificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 213, comma 13, codice;
d) le S.A. omettono o ritardano l'inserimento dei dati nel sistema SIMOG, sia nella fase antecedente all'aggiudicazione, sia nella fase di esecuzione del contratto, nella Banca dati dei contratti pubblici dell'Autorità di cui all'art. 213, comma 8, codice;
e) le S.A. omettono o ritardano l'inserimento dei C.E.L. nella banca dati dell'Osservatorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 84, comma 4, lett. b), 213, commi 9 e 13, codice;
f) i RUP delle S.A. omettono di rispondere alla richiesta dell'o.e. per l'ottenimento dei C.E.L. per la propria qualificazione, ai sensi dell'art. 213, comma 13, codice;
g) le S.A. omettono o ritardano di comunicare all'Autorità le modificazioni al contratto nonché le varianti in corso d'opera, per i contratti di appalto per lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'art. 106, commi 8 e 14, e 213, comma 13, codice;
h) i RUP delle S.A. omettono o ritardano di comunicare all'Autorità della nuova scheda tipo e della relazione dettagliata sul comportamento dell'o.e., ai sensi della delibera sul contenuto del Casellario e dell'art. 213, comma 13, codice;
i) i RUP delle S.A. omettono o ritardano di comunicare all'Autorità le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo, ai sensi dell'art. 107, co. 4, codice;
j) i RUP omettono o ritardano di segnalare all'Autorità, in violazione della disposizione di cui all'art. 10, comma 2, le fattispecie di cui all'art. 80, comma 12, e art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016;
k) le S.A. e le altre parti omettono di comunicare le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso vincolante ovvero l'avvenuta acquiescenza o le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso non vincolante ai sensi del combinato disposto dell'art. 211, comma 1, e art. 213, comma 13;
l) gli o.e. omettono o ritardano, ai sensi dell'art. 74, comma 6, Regolamento di esecuzione ed attuazione, di comunicare all'Osservatorio le variazioni dei requisiti generali e della direzione tecnica di cui agli artt. 8, comma 5 e 87, comma 6, del medesimo Regolamento;
m) gli o.e. qualificati che hanno trasferito l'azienda o un loro ramo, ovvero le imprese interessate da atti di fusione, omettono o ritardano, ai sensi dell'art. 76, comma 12, Regolamento di esecuzione ed attuazione, di comunicare all'Autorità gli atti di fusione o di altra operazione di trasferimento di azienda.
L'art. 10 del Regolamento (Segnalazioni) è modificato come segue:
1. Il procedimento sanzionatorio è avviato a seguito di segnalazione da parte:
a) di qualunque ufficio dell'Autorità che verifichi l'inottemperanza di un soggetto, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti ovvero che sia venuto a conoscenza dell'esibizione di documenti non veritieri da parte di soggetti tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell'Autorità;
b) dell'ufficio dell'Autorità competente ad accertare, anche a seguito di segnalazioni da parte delle sezioni regionali dell'Osservatorio nell'ambito delle verifiche del rispetto degli obblighi per il monitoraggio dei contratti pubblici secondo le condizioni stabilite dall'Autorità stessa, l'inadempimento delle S.A. e degli enti aggiudicatori agli obblighi informativi di cui all'art. 213, comma 9, codice;
c) di una S.A. che verifichi l'inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di comprova del possesso da parte degli o.e. dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento ovvero ai quali siano stati esibiti documenti non veritieri;
d) di una S.O.A. che verifichi l'inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di accertamento dei requisiti di qualificazione delle imprese e dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L., ovvero l'esibizione di documenti non veritieri;
e) di chiunque sia a conoscenza della violazione da parte di una S.O.A. di quanto prescritto all'art. 73, commi da 1 a 4, Regolamento di esecuzione ed attuazione.
2. Le segnalazioni sono formulate compilando in tutte le loro parti gli appositi moduli pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità ovvero, con riferimento all'ipotesi di cui al co. 1, lett. b), il modello standard per le segnalazioni interne. Tali moduli dovranno essere corredati dalla necessaria documentazione tecnico-amministrativa ed inviati all'Autorità sollecitamente e comunque non oltre il termine di 60 giorni dal verificarsi dell'evento o dalla conoscenza del fatto oggetto di segnalazione. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità avvia, ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice e del presente regolamento, il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all'obbligo informativo; resta fermo quanto previsto dal Regolamento sul Casellario informatico.
3. Le richieste di cui al comma 1, lett. a), b) e c), assegnano ai soggetti destinatari delle richieste stesse un termine non superiore a 30 giorni per l'adempimento alla richiesta di documenti e informazioni e contengono l'espressa indicazione che in caso di omissione, ritardo o esibizione di documenti non veritieri si procederà alla segnalazione ai competenti uffici dell'Autorità, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 213, co. 13, codice.
4. Le segnalazioni della S.O.A. di cui al comma 1, lett. d), sono trasmesse all'ufficio competente per la vigilanza sulla qualificazione corredate di:
a) tutta la documentazione acquisita e comprovante la presentazione della falsa dichiarazione o falsa documentazione;
b) il documento disconosciuto.
L'art. 12 (Archiviazioni) è modificato come segue:
1. Il dirigente, valutata la segnalazione e la documentazione ivi allegata o acquisita mediante richiesta di informazione, può archiviare la segnalazione prima dell'avvio del procedimento di cui all'art. 13, nei casi:
a) di insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi della fattispecie;
b) di inconferenza della segnalazione rispetto alle fattispecie sanzionatorie previste dagli articoli 3 e ss.;
c) in cui pervenga l'informazione o il documento richiesto prima dell'avvio.
Il dirigente, con cadenza bimestrale, trasmette al Consiglio una relazione riassuntiva delle archiviazioni effettuate.
2. Il dirigente, dopo l'avvio del procedimento di cui all'art. 13, procede all'archiviazione nei casi in cui:
a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;
b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'Autorità.
Le archiviazioni sono soggette a ratifica da parte del Consiglio.
L'art. 13 (Contestazione dell'addebito) è modificato come segue:
1. La contestazione dell'addebito è effettuata dal dirigente nei confronti del soggetto inadempiente e, nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), j) e k), anche nei confronti dell'ente di appartenenza del responsabile cui è imputabile la condotta, ai sensi dell'art. 6, comma 3, L. n. 689/1981. Nell'atto di contestazione, inviato anche al segnalante, deve essere presente l'indicazione:
a) dell'oggetto del procedimento e della sanzione comminabile all'esito dello stesso, nel limite minimo ed in quello massimo irrogabile;
b) del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di ricezione della contestazione dell'addebito;
c) dell'invito a trasmettere, entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione, eventuali memorie e documenti e la richiesta di essere auditi, nei casi previsti all'art. 3, comma 1, lett. b) e c) e all'art. 4, comma 1, lett. b) e c), dinanzi all'ufficio ai sensi dell'art. 15;
d) della possibilità di accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli atti;
e) del nominativo del responsabile del procedimento, con la specificazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni successive;
f) dell'obbligo di allegare copia della ricevuta di avvenuto ricevimento del documenti/memorie da parte della controparte, laddove ne ricorrano i presupposti;
g) della casella di P.E.C. dell'Autorità a cui inviare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;
h) della facoltà per il soggetto responsabile della violazione, nei casi in cui il procedimento non sia avviato ai sensi dell'art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, di aderire, entro 10 giorni dalla contestazione, al pagamento nella misura del minimo edittale previsto, solo dopo l'adempimento, debitamente documentato, all'obbligo informativo o comunicativo; la sanzione è ulteriormente ridotta alla metà se, dopo l'adempimento, il pagamento avviene entro 30 giorni dalla contestazione.
2. Nel caso di procedimento sanzionatorio per omessa risposta da parte degli o.e. alle richieste dell'Autorità afferenti la qualificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 74, comma 1, Regolamento di attuazione ed esecuzione ed art. 213, comma 13, codice, è altresì indicato l'avviso che:
a) il procedimento sanzionatorio determina la sospensione della attestazione per un periodo di un anno e che la sospensione potrà essere revocata qualora l'impresa ottemperi a quanto richiesto dall'Autorità;
b) decorso il termine della sospensione, qualora l'o.e. continui ad essere inadempiente, l'Autorità disporrà la decadenza dell'attestazione.
3. Nel caso di procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. è altresì indicato:
a) l'oggetto del procedimento e le sanzioni previste dall'art. 73, Regolamento di esecuzione e attuazione, nel limite massimo irrogabile.
L'art. 15 (Audizioni) è modificato come segue:
1. Il dirigente può, d'ufficio o su istanza della parte, convocare in audizione, che può svolgersi anche tramite collegamento in videoconferenza, i soggetti destinatari della contestazione dell'addebito di cui all'art. 13, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, lett. d).
2. I soggetti convocati possono comparire in persona del proprio legale rappresentante oppure del procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.
3. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed è indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale è sottoscritto dal dirigente o da altro funzionario dell'ufficio competente presente e da tutti gli altri partecipanti all'audizione. Una copia del verbale è consegnata a ciascuno dei soggetti intervenuti.
L'art. 16 (Sospensione dei termini del procedimento) è modificato come segue:
1. I termini del procedimento sono sospesi nei seguenti casi:
a) audizione disposta ai sensi dell'art. 15 e 17;
b) richiesta da parte del Consiglio di un supplemento istruttorio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a);
c) audizione dinanzi al Consiglio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b);
d) acquisizione delle controdeduzioni di cui all'art. 17, comma 2;
e) acquisizione delle integrazioni documentali di cui all'art. 14, comma 2.
2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere i 45 giorni.
3. I termini del procedimento sono, altresì, sospesi nei casi di:
a) necessità istruttorie dirette ad acquisire documenti da altre amministrazioni, i quali sono essenziali ai fini della definizione del procedimento, fino all'acquisizione degli atti richiesti;
b) pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto del procedimento sanzionatorio. Il dirigente, entro 90 giorni dalla comunicazione delle parti o, comunque, dall'avvenuta conoscenza della mancata impugnazione della sentenza di primo grado o della pubblicazione della pronuncia di secondo grado, valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento sanzionatorio.
4. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dal giorno successivo all'audizione, dalla scadenza del termine disposto dal Consiglio per il supplemento istruttorio, dalla data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali e/o delle controdeduzioni.
5. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti.
L'art. 18 (Conclusione del procedimento) è modificato come segue:
1. Il dirigente, acquisiti tutti gli elementi di fatto e valutata la sussistenza o meno dell'elemento psicologico e, per i casi di falso di cui all'art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, il dolo o la colpa grave tenuto conto della rilevanza e della gravità dei fatti, sottopone la questione al Consiglio che può:
a) richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;
b) convocare in audizione la parte, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini dell'adozione del provvedimento finale;
c) adottare il provvedimento finale.
2. Il provvedimento finale adottato dal Consiglio può avere i seguenti contenuti:
a) l'archiviazione;
b) l'irrogazione della sanzione pecuniaria;
c) l'irrogazione della sanzione pecuniaria e della sanzione interdittiva con iscrizione nel Casellario;
d) l'iscrizione nel Casellario dei fatti che hanno determinato l'esclusione dell'o.e. dalla gara, in caso ne ricorrano i presupposti previsti dalla delibera dell'Autorità sul contenuto del Casellario e dal Regolamento sul Casellario informatico.
3. Nel provvedimento di cui al comma 2, lett. b) e c) è indicata la misura delle sanzioni comminate, le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nonché l'autorità a cui è possibile ricorrere e il termine per impugnare.
L'art. 21 (Criteri per la quantificazione delle sanzioni) è modificato come segue:
1. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dall'Autorità secondo i criteri di cui all'art. 11, l. 24 novembre 1981, n. 689. In particolare:
a) rilevanza e gravità dell'infrazione, con particolare riferimento all'elemento psicologico in caso di falso;
b) attività svolta dall'o.e. per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;
c) valore dell'appalto (importo a base di gara) o del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono, ovvero, nei procedimenti di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), il numero delle procedure interessate dagli inadempimenti agli obblighi informativi;
d) eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.
2. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento all'effetto pregiudizievole dell'omissione ai fini dell'attività dell'Autorità ed alle motivazioni addotte per giustificare il ritardo o l'omissione.
Le disposizioni sopra riportate entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dell'avviso di pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Autorità.
Il Presidente
GIUSEPPE BUSIA
Depositata presso la Segreteria del Consiglio il 17 marzo 2023
Il Segretario VALENTINA ANGELUCCI