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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/125 DELLA COMMISSIONE, 10 gennaio 2023

G.U.U.E. 18 gennaio 2023, n. L 16

Decisione che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2023) 289] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 10 gennaio 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.

3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.

4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2023/9 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Cechia, Germania, Francia, Italia, a Cipro, in Ungheria e in Polonia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/9, la Cechia, la Germania, la Francia, l'Italia, l'Ungheria, i Paesi Bassi e la Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nelle regioni della Boemia centrale, di Hradec Králové, della Moravia-Slesia, di U'stí nad Labem, di Plzeň e Vysočina in Cechia, nei Länder della Bassa Sassonia, di Meclemburgo-Pomerania anteriore e della Renania settentrionale-Vestfalia in Germania, nelle regioni amministrative della Normandia, dell'Occitania e dei Paesi della Loira in Francia, nella Regione Veneto in Italia, nella contea di Hajdú-Bihar in Ungheria, nella provincia di Utrecht nei Paesi Bassi e nelle regioni (voivodati) della Bassa Slesia, di Łódź, della Pomerania, della Slesia e della Grande Polonia in Polonia.

7) Anche il Belgio, la Danimarca e la Spagna hanno informato la Commissione in merito a focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nella regione fiamminga in Belgio, nei comuni di Daugård e di Lolland in Danimarca e nella regione di Castiglia e Léon in Spagna.

8) Le autorità competenti di Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.

9) L'autorità competente della Francia ha anche deciso di istituire ulteriori zone soggette a restrizioni in aggiunta alle zone di protezione e di sorveglianza istituite in relazione ad alcuni focolai in detto Stato membro.

10) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia dall'autorità competente di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

11) Attualmente nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Belgio, Danimarca e Spagna né aree elencate come zona di protezione per i Paesi Bassi.

12) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalla Francia.

13) E' pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Cechia, Germania, Francia, Italia, Ungheria e Polonia come pure le aree elencate come zone di sorveglianza per i Paesi Bassi e le ulteriori zone soggette a restrizioni per la Francia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

14) E' inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 le zone di protezione e di sorveglianza relative al Belgio, alla Danimarca e alla Spagna e le zone di protezione relative ai Paesi Bassi.

15) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia e delle ulteriori zone soggette a restrizioni debitamente istituite dalla Francia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.

16) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

17) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.

18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020).

(3)

Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021).

(4)

Decisione di esecuzione (UE) 2023/9 della Commissione, del 20 dicembre 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 2 del 4.1.2023).

Art. 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2023

Per la Commissione

STELLA KYRIAKIDES

Membro della Commissione