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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/134 DEL CONSIGLIO, 17 gennaio 2023

G.U.U.E. 19 gennaio 2023, n. L 17

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 per quanto riguarda il ricorso alla videoconferenza per l'audizione dei candidati.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 17 gennaio 2023

Entrata in vigore il: 20 gennaio 2023

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio (2) ha stabilito le regole di funzionamento del comitato di selezione per la nomina del procuratore capo europeo e dei procuratori europei.

2) La regola VI, paragrafi 1 e 2, di tali regole di funzionamento stabilisce che l'audizione dei candidati alle cariche di procuratore capo europeo e procuratore europeo («candidati») si svolge di persona.

3) A seguito della recente situazione epidemiologica, che ha reso molto difficile lo svolgimento delle audizioni di persona, risulta necessario disporre che l'audizione dei candidati da parte del comitato di selezione possa svolgersi anche mediante videoconferenza con decisione motivata del comitato di selezione, di propria iniziativao su richiesta di un candidato.

4) Le modalità di svolgimento delle audizioni, di persona o mediante videoconferenza, potrebbero incidere sulle prestazioni dei candidati. Il comitato di selezione dovrebbe assicurare la parità di trattamento dei candidati.

5) La regola IV delle regole di funzionamento non chiarisce se il comitato di selezione possa deliberare mediante videoconferenza. E' pertanto necessario chiarire che, quando l'audizione dei candidati si svolge mediante videoconferenza, il comitato di selezione può deliberare con le stesse modalità.

6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 283 del 31.10.2017.

(2)

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 282 del 12.11.2018).

Art. 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 è così modificato:

1) nella regola IV, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le deliberazioni del comitato di selezione sono riservate e sono adottate a porte chiuse. Quando l'audizione dei candidati si svolge mediante videoconferenza, il comitato di selezione può deliberare utilizzando le stesse modalità di comunicazione. Il comitato di selezione assicura la parità di trattamento dei candidati. Le riunioni del comitato di selezione sono valide solo se almeno nove dei suoi membri sono presenti.»;

2) la regola VI è così modificata:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Non appena riceve le candidature, il comitato di selezione le esamina in relazione ai requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, come specificato nel dettaglio nell'avviso di posto vacante. I candidati che non soddisfano i requisiti di ammissibilità sono esclusi dalle fasi successive della procedura. Il comitato di selezione stabilisce una graduatoria dei candidati che soddisfano i requisiti secondo le loro qualifiche ed esperienza, sulla base della documentazione e delle informazioni figuranti nella candidatura o fornite a seguito di una richiesta a norma della regola V. Al fine di stabilire l'elenco ristretto di candidati di cui alla regola VII, paragrafo 1, il comitato di selezione sente un numero sufficiente di candidati che si sono posizionati ai posti più alti in graduatoria. L'audizione si svolge di persona o, con decisione motivata del comitato di selezione, di propria iniziativa o su richiesta del candidato, mediante videoconferenza. Prima di decidere di propria iniziativa di svolgere un'audizione mediante videoconferenza, il comitato di selezione consente al candidato di esprimere il proprio parere.»;

b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Non appena riceve le designazioni, il comitato di selezione le esamina in relazione ai requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939. Il comitato di selezione sente i candidati designati. L'audizione si svolge di persona o, con decisione motivata del comitato di selezione, di propria iniziativa o su richiesta del candidato, mediante videoconferenza. Prima di decidere di propria iniziativa di svolgere un'audizione mediante videoconferenza, il comitato di selezione consente al candidato di esprimere il proprio parere.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

E. SVANTESSON