Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 30 marzo 2023, n. 266

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 7 aprile 2023, n. 15

Bando ambiti carenti di assistenza primaria a ciclo di scelta relativi all'anno 2023.

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

VISTO il D.L.vo 502/92, come modificato dal D.L.vo 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal D.L.vo 229/99;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale del 23/03/05 e s.m.i. ed in particolare le integrazioni e modifiche introdotte dagli AA.CC.NN. del 21/06/18, del 18/06/2020 e del 28/04/2022;

VISTO l'art. 34 dell'A.C.N. 28/04/22 che definisce le nuove procedure per l'assegnazione degli ambiti carenti di assistenza primaria a ciclo di scelta e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui all'art. 32;

VISTO il D.A. n. 8927 del 26/10/06, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 17/11/06, con il quale sono stati rideterminati gli ambiti territoriali di assistenza primaria a ciclo di scelta, secondo i criteri previsti dall'art. 33 dell'A.C.N. 23/03/05 e s.m.i.;

VISTO il D.D.G. n. 1061 del 16/11/22 (G.U.R.S. n. 54 del 2/12/22) e s.m.i., con il quale è stata approvata la Graduatoria Regionale definitiva di Medicina Generale valida per l'anno 2023;

VISTO l'art. 34 comma 5 dell'A.C.N. 28/04/2022 ai sensi del quale possono concorrere al conferimento degli incarichi:

a) per trasferimento, i medici titolari a tempo indeterminato di assistenza primaria a ciclo di scelta iscritti da almeno due anni in un elenco della regione che pubblica l'avviso e quelli iscritti da almeno quattro anni in un elenco di altre Regioni;

b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso;

c) i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l'anno in corso;

VISTO l'art. 34 comma 6 dell'A.C.N. 28/04/2022 ai sensi del quale i medici già titolari di incarico del ruolo unico di assistenza primaria a tempo indeterminato possono concorrere all'assegnazione solo per trasferimento;

VISTO l'art. 34 comma 13 introdotto dall'A.C.N. 28/04/2022, ai sensi del quale la Regione per l'assegnazione degli incarichi ai medici di cui alla precedente lettera b) (medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso), riserva una percentuale, calcolata sul numero complessivo dei suddetti incarichi, pari all'80% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale e del 20% a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;

VISTO l'art. 34 comma 15 dell'A.C.N. 28/04/2022, ai sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione, fatto salvo il disposto di cui al comma 14 il quale prevede che, qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle riserve, gli stessi vengano assegnati all'altra;

VISTO l'art. 34 comma 17 dell'A.C.N. 28/04/2022, ai sensi del quale, espletate le procedure di assegnazione degli incarichi di cui ai commi precedenti, qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, la Regione comunica la disponibilità degli stessi sul proprio sito istituzionale chiedendo la pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC.

Dalla data di pubblicazione sul sito della SISAC decorrerà il termine di venti giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei medici, purché non titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria a ciclo di scelta, le quali saranno valutate secondo il seguente ordina di priorità:

a) medici inseriti nelle graduatorie di altre Regioni valide per l'anno 2023;

b) medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale;

VISTO l'art. 34 comma 18 dell'A.C.N. 28/04/2022 il quale prevede che in caso di mancata assegnazione degli incarichi sulla base delle procedure di cui ai commi precedenti possono concorrere al conferimento i medici di cui all'art. 9 comma 1 del D.L. n. 135/2018 "Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale"(c. d. Decreto Semplificazione), convertito con la Legge n. 12/2019, ai sensi del quale, per far fronte alla carenza dei medici di medicina generale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione in medicina generale possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali previsti dall'A.C.N.;

VISTO che il citato art. 34 c. 18 prevede altresì che gli eventuali incarichi rimasti vacanti vengono attribuiti ai medici di cui all'art. 12 comma 3 del D. L. 35/19 (c.d. Decreto Calabria), convertito con L. 60/19;

VISTO l'art. 34 comma 19 dell'A.C.N. di Medicina generale del 28/04/2022 il quale prevede che i medici di cui all'art. 18 sono graduati nel rispetto dell'annualità di frequenza al corso (terza, seconda, prima) a partire dalla data di effettivo inizio del corso; in caso di pari anzianità sono graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea e l'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell'ambito carente, nell'Azienda, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione;

VISTO l'art. 34 comma 20 dell'A.C.N. 28/04/2022, ai sensi del quale la Regione provvede alla convocazione dei medici aventi titolo con un preavviso di 15 giorni mediante P.E.C.;

VISTA la nota prot. n. 14421 del 17/02/2023 con la quale l'Amministrazione Regionale ha attivato le procedure di ricognizione, invitando le AA.SS.PP. ad individuare e comunicare gli ambiti carenti di Assistenza Primaria a ciclo di scelta relativi all'anno 2023;

PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute da parte delle AA.SS.PP. della Regione relativamente agli ambiti carenti di assistenza primaria a ciclo di scelta relativi all'anno 2023;

RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione degli ambiti carenti di assistenza primaria a ciclo di scelta individuati dalle AA. SS. PP.;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28/12/00 n. 445;

VISTE le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 della L. R. 12 agosto 2014 n. 21e s. m. i.;

Decreta:

Art. 1

Gli ambiti carenti di Assistenza Primaria a ciclo di scelta, relativi all'anno 2023 e dei quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sono quelli indicati nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 2

Possono concorrere al conferimento degli ambiti sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:

a) per trasferimento, i medici titolari a tempo indeterminato di assistenza primaria a ciclo di scelta iscritti da almeno due anni in un elenco della Regione che pubblica l'avviso e quelli iscritti da almeno quattro anni in un elenco di altre Regioni;

b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso;

c) i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l'anno in corso.

Art. 3

Qualora espletate le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici di cui al superiore art. 2, rimangano incarichi vacanti, questo Assessorato comunicherà la disponibilità sul proprio sito chiedendo la pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC.

Art. 4

Nel caso in cui, dopo aver espletato tutte le procedure di assegnazione degli incarichi previste dagli artt. 2 e 3 del presente decreto, rimangano vacanti uno o più ambiti territoriali, saranno interpellati i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale presso la Regione Sicilia, i quali abbiano presentato la relativa istanza, con priorità per i medici di cui all'art. 9 comma 1 del D.L. n. 135/2018 "Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale"(c. d. Decreto Semplificazione), convertito con la Legge n. 12/2019 e, in subordine i medici di cui all'art. 12 comma 3 del D. L. 35/19 (c.d. Decreto Calabria), convertito con L. 60/19.

Art. 5

I medici interessati, di cui ai precedenti artt. 2 e 4, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla G.U.R.S. devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda, secondo gli schemi allegati "A" e "A1" (trasferimenti), "B" e "B1" (assegnazione per graduatoria), "C" e "C1" (medici non inseriti in graduatoria ma in possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale), "D" e "D1" (medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale nella Regione Sicilia) all'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Servizio 1 "Personale del S. S. R. - Dipendente e Convenzionato " - p. zza Ottavio Ziino n. 24 - 90145 Palermo, indicando gli ambiti territoriali carenti per i quali intendono concorrere.

Art. 6

L'Assessorato Regionale della Salute procederà alle convocazioni per l'attribuzione degli incarichi vacanti, esclusivamente tramite comunicazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 15 giorni. A tal fine i medici dovranno indicare nella domanda un indirizzo PEC personale, pena la mancata comunicazione della convocazione. L'elenco dei medici convocati, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione saranno pubblicatati sul sito dell'Assessorato Regionale della Salute.

Art. 7

I medici di cui al punto a) del precedente art. 2 sono graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria a ciclo di scelta, detratti i periodi di eventuale sospensione dall'incarico di cui all'art. 22 c. 1 dell'A.C.N. 28/04/2022; gli stessi sono tenuti a compilare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 (all. "A1") atta a provare l'anzianità di incarico, in qualità di titolare a tempo indeterminato di assistenza primaria a ciclo di scelta.

Art. 8

I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale della Regione Siciliana valida per l'anno 2023, specificando il punteggio conseguito.

Art. 9

I medici di cui al punto c) del precedente art. 2 devono autocertificare il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale indicando, altresì, la data e il voto di laurea.

Art. 10

I medici inclusi nella graduatoria regionale valida per il 2023, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione in medicina generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, per concorrere alla riserva di posti prevista dall'art. 34 comma 5 lett. b) dell'A.C.N. 28/04/2022, con l'attribuzione del relativo punteggio, devono allegare alla domanda l'attestato di formazione in medicina generale.

Art. 11

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato "E".

Art. 12

Al fine del conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti i medici di cui alla lett. b) dell'art. 2 del presente decreto sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di medicina generale valida per l'anno 2023; (per i medici di cui al precedente art. 10 tale punteggio sarà integrato con p. 7,20);

b) attribuzione di 5 punti ai medici che nell'ambito territoriale carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin dal 31/01/20 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;

c) attribuzione di 20 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione Sicilia fin dal 31/01/20 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;

I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono compilare apposita dichiarazione di residenza storica sensi del D.P.R. 445/00 (all. "B1").

Art. 13

In caso di pari posizione in graduatoria i medici di cui all'art. 2 lett. a) e b) sono graduati nell'ordine della minore età, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea.

Art. 14

I medici di cui alla lett. c) dell'art. 2 del presente decreto sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i medici residenti nell'ambito carente, nell'Azienda, nella Regione Sicilia e da ultimo fuori regione.

Art. 15

Espletate le procedure di assegnazione degli incarichi, qualora uno o più incarichi dovessero rimanere vacanti, la Regione comunicherà la disponibilità degli stessi sul proprio sito istituzionale chiedendo la pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC.

Dalla data di pubblicazione sul sito della SISAC decorrerà il termine di venti giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei medici, purché non titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria a ciclo di scelta, le quali saranno valutate secondo il seguente ordina di priorità:

a) medici inseriti nelle graduatorie di altre Regioni valide per l'anno 2023;

b) medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale.

Art. 16

Qualora espletate le procedure di cui agli articoli precedenti rimangano ancora incarichi vacanti saranno interpellati i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale presso la Regione Siciliana, i quali abbiano presentato la relativa istanza, con priorità per i medici di cui all'art. 9 comma 1 del D.L. n. 135/2018 "Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale"(c. d. Decreto Semplificazione), convertito con la Legge n. 12/2019 e, in subordine, qualora rimangano incarichi vacanti, i medici di cui all'art. 12 comma 3 del D. L. 35/19 (c.d. Decreto Calabria), convertito con L. 60/19.

Art. 17

I medici di cui al precedente art. 16 del presente decreto saranno graduati nel rispetto dell'annualità di frequenza al corso (terza, seconda, prima) a partire dalla data di effettivo inizio del corso; in caso di pari anzianità saranno graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea e l'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell'ambito carente, nell'Azienda, in seguito in Regione e da ultimo fuori Regione; Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporterà la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.

Art. 18

L'Assessorato Regionale della Salute, visto l'art. 5 comma 13 dell'A.C.N. 28/04/22, per l'assegnazione degli incarichi ai medici di cui all'art. 2 lettera b) del presente decreto riserva una percentuale dell'80% dei posti disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale di cui all'art. 1 comma 2 e all'art. 2 comma 2 del D.L.vo 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al D.L.vo 368/99 e D.Lvo 277/03, e una percentuale del 20% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente. Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande di incarico, zone spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, le stesse verranno assegnate all'altra percentuale di aspiranti.

Art. 19

Il medico che accetta per traferimento l'incarico, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 34 comma 5 lett. a), decade dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza, fatto salvo l'obbligo di garantire l'attività convenzionale nel periodo di preavviso di cui all'art. 24 comma 1 lettera a) dell'ACN 28/04/22.

La rinuncia o decadenza del nuovo incarico non consente il ripristino dell'incarico di provenienza.

Art. 20

Il medico che accetta l'incarico ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 lettera b) del presente decreto è cancellato dalla graduatoria regionale di medicina generale valida per l'anno 2023 per il settore di assistenza primaria a ciclo di scelta.

Art. 21

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 comma 4 dell'ACN 28/04/2022, ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale l'Azienda conferisce un incarico temporaneo; a decorrere dalla data di conseguimento dell'attestato di formazione in medicina generale viene conferito l'incarico definitivo come previsto dal successivo comma 12.

Art. 22

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 34 comma 19 dell'ACN 28/04/2022, ai medici frequentanti il corso di formazione in medicina generale può essere attribuito un solo incarico in rapporto di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 30 marzo 2023.

REQUIREZ

(1)

Per la rettifica dell'ambito territoriale di "Petralia Soprana - Petralia Sottana" si rimanda al Decr. Dir. Salute 19 aprile 2023, n. 365.