
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 29 marzo 2023, n. 54
- Allegato al Comunicato Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica pubblicato nella G.U.R.S. 7 aprile 2023, n. 15
Elezioni amministrative del 28-29 maggio 2023 con turno di ballottaggio dell'11-12 giugno 2023 - Indizione dei comizi elettorali.
L'ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il T.U. delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con D. P. Reg. 20 Agosto 1960, n. 3, come modificato dal D. P. 15 aprile 1970, n. 1, ed in particolare l'art. 8 che individua nell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali l'organo competente a fissare la data delle elezioni, previa deliberazione della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 11 dicembre 1976 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli circoscrizionali";
VISTA la legge regionale 04 maggio 1979, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative";
VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali";
VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica";
VISTA la legge regionale 01 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione dei detti enti. Norme modificative ed integrative del T.U. approvato con D. P Reg. 20 Agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 Agosto 1992, n. 7 Titolo II";
VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;
VISTA la legge regionale 08 maggio 1998, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale";
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco ed al Presidente della Provincia Regionale";
VISTA la legge regionale 05 aprile 2011, n. 6 recante "Modifiche di norma in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";
VISTA la legge regionale 12 gennaio 2012 n. 7, recante "Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di eleggibilità alla carica di Sindaco" ed in particolare l'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7, rubricato "Condizione di eleggibilità alla carica di Sindaco";
VISTA la legge regionale 10 aprile 2013, n. 8, recante "Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere";
VISTA la legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, recante "Disposizioni in materia di composizione dei consigli comunali, di status degli amministratori locali e dei Consigli circoscrizionali, disposizioni varie";
VISTA la legge regionale 10 luglio 2015, n. 12 recante "Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni e di surrogazione dei consiglieri comunali";
VISTA la legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 recante, "Disposizioni in materia di elezioni del sindaco e del Consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali";
VISTA la legge regionale 29 marzo 2017 n. 6 recante "Norme relative agli incarichi fiduciari in Enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli Enti Locali";
VISTA la legge regionale 05 maggio 2017 n. 7 recante "Modifiche di norme in materia di cessazione degli Organi comunali";
VISTA la legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5 recante "Norme in materia di enti locali";
VISTA la procedura dettata dall'art. 8 del D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3, che disciplina l'individuazione della data della tornata elettorale amministrativa, mediante delibera di Giunta Regionale, onde consentire l'emanazione, non oltre il 60° giorno ed eccezionalmente non oltre il 55° giorno antecedente la data di votazione, del decreto assessoriale di indizione dei comizi elettorali;
VISTO il decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, convertito con legge 27 gennaio 2023, n. 7, recante "Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione", il cui articolo 1 prevede che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2023 si svolgano, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 07:00 alle ore 23:00, e nella giornata di lunedì, dalle ore 07:00 alle ore 15:00;
CONSIDERATO che la legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, recante "Modifiche alla legge regionale 07 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali", in particolare l'art. 2, prevede l'applicazione della normativa statale in materia di durata delle operazioni di voto per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale;
VISTA la Deliberazione n. 60 del 02 febbraio 2023, con la quale la Giunta Regionale ha fissato per i giorni di domenica 28 maggio 2023 e lunedì 29 maggio 2023, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 11 giugno 2023 e lunedì 12 giugno 2023, la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative 2023, relative l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli Comunali, per i comuni di cui all'elenco allegato alla deliberazione medesima, nonché per i Presidenti dei Consigli circoscrizionali e per i Consigli circoscrizionali del Comune di Catania;
PRESO ATTO che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 03 marzo 2023 - Supplemento Ordinario n. 10, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 recante "Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni", riguardante la popolazione residente in ciascun comune della Repubblica censita al 31 dicembre 2021 e dichiarata popolazione legale alla data anzidetta;
CONSIDERATO che ai fini dell'emanazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, deve tenersi conto delle nuove situazioni giuridiche maturate, così come prescritto dalla richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n. 60 del 02 febbraio 2023, con la conseguente eventuale variazione dell'elenco di cui all'allegato "A" della deliberazione medesima, afferente i comuni interessati al rinnovo degli Organi elettivi;
CONSIDERATO che il comune di Barrafranca (EN) è stato sciolto per infiltrazioni mafiose con D.P.R. del 16 aprile 2021 per un periodo di 18 mesi, gestione commissariale straordinaria rinnovata per un ulteriore periodo di 6 mesi con D.P.R. del 02 agosto 2022, con scadenza quindi, in data 16 aprile 2023;
VISTO l'art. 143 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante "Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti", il quale, al comma 10, disciplina il rinnovo degli organi elettivi dei comuni interessati a tali tipologie di procedure e provvedimenti;
CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dalla richiamata normativa, che disciplina la fattispecie in trattazione, il comune di cui sopra va inserito fra quelli che devono andare al rinnovo degli Organi elettivi nel prossimo turno amministrativo ordinario;
RITENUTO, conseguentemente, di dovere indire i comizi elettorali per l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli Comunali, per i comuni di cui all'allegato "A", parte integrante del presente decreto, nonché dei Presidenti dei Consigli Circoscrizionali e dei rispettivi Consigli Circoscrizionali delle Circoscrizioni del Comune di Catania, di cui al medesimo allegato "A", per i giorni di domenica 28 maggio 2023 e lunedì 29 maggio 2023, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 11 giugno 2023 e lunedì 12 giugno 2023, giusta Deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 02 febbraio 2023;
Decreta:
Per quanto riportato in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto, per i giorni di domenica 28 maggio 2023 e lunedì 29 maggio 2023, sono fissate:
a) l'elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali dei comuni di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto;
b) l'elezione dei Presidenti dei Consigli Circoscrizionali e dei rispettivi Consigli Circoscrizionali delle Circoscrizioni del Comune di Catania, di cui al medesimo allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto;
Per i giorni di domenica 11 giugno 2023 e lunedì 12 giugno 2023 è fissata la data per l'eventuale secondo turno di votazione per l'elezione dei Sindaci, di cui all'articolo 1 del presente decreto.
L'Assessore Regionale alle Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblica, in ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 8 del D. P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3, si riserva di modificare entro e non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione, l'elenco "A", allegato, al presente decreto.
Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 del decreto legge 12 dicembre 2022 n. 190 recante "Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione" convertito con Legge 27 gennaio 2023, n. 7, e dall'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, rubricato "Durata delle operazioni di voto per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale", le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica, 28 maggio 2023, dalle ore 07:00 alle ore 23:00, e nella giornata di lunedì, 29 maggio 2023, dalle ore 07:00 alle ore 15:00 e, in caso di secondo turno di ballottaggio, nella giornata di domenica 11 giugno 2023, dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e nella giornata di lunedì 12 giugno 2023, dalle ore 07:00 alle ore 15:00.
Il presente decreto sarà comunicato ai Presidenti delle Corti di Appello competenti per territorio, e, per mezzo dei Prefetti, ai Sindaci ed ai Commissari Straordinari, i quali ne daranno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione, nonchè ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali;
Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul Sito Istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana.
Palermo 29 marzo 2023
L'Assessore
ANDREA MESSINA
Il Dirigente Generale
SALVATORE TAORMINA
Il Dirigente del Servizio
GIOVANNI CORSO