
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/237 DELLA COMMISSIONE, 1° febbraio 2023
G.U.U.E. 3 febbraio 2023, n. L 32
Decisione relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la dichiarazione doganale in relazione alle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione a norma degli articoli 158, 162, 163, 166, 167, da 170 a 174, 201, 240, 250, 254 e 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione. [notificata con il numero C(2023) 667] (I testi in lingua ceca, danese, francese, greca, inglese, lituana, maltese, neerlandese, portoghese, rumena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 1° febbraio 2023
Applicabile dal: 1° gennaio 2023 al più tardi fino al 31 dicembre 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato del codice doganale,
considerando quanto segue:
1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce che tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali nonché tra gli operatori economici e le autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici. A tal fine, e a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, la Commissione definisce requisiti comuni in materia di dati.
2) L'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 prevede, per la Commissione, la possibilità di adottare, in casi eccezionali, decisioni che autorizzano uno o più Stati membri a derogare all'uso di procedimenti informatici come mezzi di scambio e archiviazione di informazioni, se tale deroga, concessa per un periodo di tempo specifico, è giustificata dalla situazione specifica degli Stati membri che ne fanno richiesta.
3) La decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (2) stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione («il programma di lavoro»). Il programma di lavoro elenca i sistemi elettronici da sviluppare e le date in cui si ritiene che saranno operativi. Tale programma specifica, tra l'altro, l'attuazione e le date di utilizzazione del sistema nazionale di importazione («NIS») e della componente 2 dei regimi speciali, che insieme coprono i regimi doganali per le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione a norma degli articoli 158, 162, 163, 166, 167, da 170 a 174, 201, 240, 250, 254 e 256 del regolamento (UE) n. 952/2013.
4) Inoltre l'articolo 278, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 specifica il termine entro il quale possono essere utilizzati, su base transitoria, mezzi diversi dai procedimenti informatici per attuare le disposizioni relative alla dichiarazione doganale per le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione.
5) Data l'importanza del NIS nella protezione delle entrate e nella lotta contro il commercio sleale e illecito, tutti gli Stati membri hanno già sviluppato sistemi elettronici per gestire le dichiarazioni presentate in relazione alle merci introdotte nell'Unione. Diversi Stati membri hanno inoltre sviluppato sistemi elettronici per la gestione dei regimi speciali. Tali sistemi richiedono adeguamenti a norma delle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 e dei relativi atti della Commissione, in particolare per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati. A norma dell'articolo 278, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013, tali adeguamenti devono essere ultimati entro il 31 dicembre 2022.
6) Tuttavia si sono verificati tre sviluppi importanti e parzialmente imprevisti che hanno avuto un impatto significativo sulle risorse degli Stati membri e le hanno sottoposte a sfide complementari. La pandemia di COVID-19 ha causato notevoli ritardi negli sviluppi informatici in Austria, Belgio, Cechia, Francia, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Romania e Spagna. Il recesso del Regno Unito dall'Unione europea e il conseguente aumento del numero di dichiarazioni doganali hanno indotto Belgio, Francia, Lituania, Paesi Bassi e Spagna a modificare le risorse e le priorità. Le conseguenze finanziarie dell'invasione russa dell'Ucraina sulle attività doganali dei paesi confinanti o geograficamente vicini hanno ulteriormente aggravato la situazione e hanno portato alla necessità di risorse supplementari in Austria, Lituania e Ungheria. In particolare difficoltà in materia di appalti e gare d'appalto, nonché questioni relative al bilancio e al personale derivanti dalle circostanze summenzionate, hanno avuto un impatto significativo sulla capacità degli Stati membri di rispettare i termini, come segnalato da Austria, Cechia, Cipro, Danimarca, Francia, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia e Ungheria.
7) Tali circostanze specifiche hanno causato ritardi significativi negli sviluppi informatici in corso e hanno impedito alle autorità doganali di completare l'introduzione dei mezzi informatici per l'attuazione del NIS e della componente 2 dei regimi speciali entro il 31 dicembre 2022. Pertanto il 21 aprile 2022 l'Austria, il 3 maggio 2022 Cipro, il 3 maggio 2022 la Lituania, il 6 maggio 2022 la Spagna, il 25 maggio 2022 la Romania, il 26 maggio 2022 la Cechia, il 3 giugno 2022 la Grecia, il 7 giugno 2022 la Francia, il 7 giugno 2022 il Portogallo, il 24 giugno 2022 il Belgio, il 24 giugno 2022 la Svezia, il 29 giugno 2022 la Danimarca, il 4 luglio 2022 i Paesi Bassi, il 13 luglio 2022 Malta, il 22 luglio 2022 il Lussemburgo e il 7 ottobre 2022 l'Ungheria hanno chiesto di utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 952/2013. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, terzo comma, tali deroghe non pregiudicheranno lo scambio di informazioni tra lo Stato membro al quale sono indirizzate e gli altri Stati membri né lo scambio e l'archiviazione di informazioni in altri Stati membri ai fini dell'applicazione della normativa doganale.
8) E' pertanto opportuno consentire a tali Stati membri di continuare a utilizzare i rispettivi sistemi informatici esistenti conformemente ai requisiti in materia di dati stabiliti dagli Stati membri a norma dell'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/342 della Commissione (3) come previsto all'articolo 2, paragrafo 4, primo comma, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (4) per un periodo di tempo limitato.
9) In conseguenza della deroga le autorità doganali devono essere autorizzate a continuare a fornire alla Commissione i dati per la sorveglianza dell'immissione in libera pratica delle merci a norma dell'articolo 55, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (5).
10) L'Austria, il Belgio, la Cechia, Cipro, la Danimarca, la Francia, la Grecia, la Lituania, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Romania, la Spagna, la Svezia e l'Ungheria devono notificare alla Commissione i progressi compiuti nello sviluppo del NIS e della componente 2 dei regimi speciali nell'ambito del processo di comunicazione dei progressi di cui all'articolo 278 bis del regolamento (UE) n. 952/2013. Occorre garantire la comunicazione e la condivisione delle informazioni relative alla pianificazione nazionale di cui all'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.
11) Il NIS e la componente 2 dei regimi speciali sono elementi fondamentali dell'ambiente informatico doganale degli Stati membri in virtù delle loro interconnessioni con varie altre applicazioni nazionali, del ruolo centrale del NIS, tra l'altro, nella riscossione delle entrate e nell'applicazione dei divieti e delle restrizioni a livello dell'Unione e a livello nazionale in relazione all'importazione delle merci. A causa della complessità del NIS e della componente 2 dei regimi speciali, le modifiche necessarie per l'allineamento ai requisiti del CDU hanno ripercussioni anche sui sistemi informatici ad essi correlati o da essi dipendenti. La durata della deroga dovrebbe pertanto essere limitata allo stretto necessario. In tale contesto e considerando sia l'impatto delle circostanze eccezionali che hanno causato ritardi negli sviluppi informatici in corso del NIS e della componente 2 dei regimi speciali negli Stati membri sia lo stato attuale di tali sviluppi negli Stati membri, la deroga dovrebbe durare al più tardi fino al 31 dicembre 2023,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 269 del 10.10.2013.
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019).
Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016).
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).
Gli Stati membri possono utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per l'attuazione delle disposizioni relative alla dichiarazione doganale per le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione a norma degli articoli 158, 162, 163, 166, 167, da 170 a 174, 201, 240, 250, 254 e 256 del codice doganale dell'Unione fino al 31 dicembre 2023.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023 al più tardi fino al 31 dicembre 2023.
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Romania e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2023
Per la Commissione
PAOLO GENTILONI
Membro della Commissione