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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/395 DELLA COMMISSIONE, 20 febbraio 2023

G.U.U.E. 21 febbraio 2023, n. L 53

Decisione che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell'Azerbaigian ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 20 febbraio 2023

Entrata in vigore il: 21 febbraio 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, in modo coordinato.

2) Il regolamento (UE) 2021/953 prevede l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell'Azerbaigian ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell'Azerbaigian ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

3) Il 17 gennaio 2023 la Repubblica dell'Azerbaigian ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato "e-tebib web application". La Repubblica dell'Azerbaigian ha riferito alla Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale proposito la Repubblica dell'Azerbaigian ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell'Azerbaigian in conformità del sistema "e-tebib web application" contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

4) La Repubblica dell'Azerbaigian ha inoltre informato la Commissione che accetta certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi dello Spazio economico europeo in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

5) Il 6 febbraio 2023, in seguito a una richiesta della Repubblica dell'Azerbaigian, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell'Azerbaigian in conformità del sistema "e-tebib web application" sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953, il che consente la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell'Azerbaigian in conformità del sistema "e-tebib web application" contengono i dati necessari.

6) La Repubblica dell'Azerbaigian ha altresì informato la Commissione che rilascia attualmente certificati di vaccinazione interoperabili per i vaccini anti COVID-19 Comirnaty, CoronaVac, Vaxzevria e Sputnik V.

7) La Repubblica dell'Azerbaigian ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili soltanto per i test di amplificazione dell'acido nucleico.

8) La Repubblica dell'Azerbaigian ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di guarigione interoperabili.

9) La Repubblica dell'Azerbaigian ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell'Azerbaigian in conformità del sistema "e-tebib web application" sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

11) I certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell'Azerbaigian in conformità del sistema "e-tebib web application" dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

12) Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica dell'Azerbaigian dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

14) Al fine di collegare quanto prima la Repubblica dell'Azerbaigian al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 211 del 15.6.2021.

(2)

Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021).

Art. 1

Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell'Azerbaigian in conformità del sistema "e-tebib web application" sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Art. 2

La Repubblica dell'Azerbaigian è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN