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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 2023

G.U.R.I. 12 maggio 2023, n. 110

Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE E IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 ottobre 2021, n. 259, recante individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decretano:

Art. 1

Modifica dell'Allegato C

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato C, recante l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:

N.  Giurisdizioni  Anno del primo scambio di informazioni Primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione
Albania 2022 2021
Andorra 2018 2017
Antigua e Barbuda  2020  2019
4 Arabia Saudita 2018 2017
5 Argentina  2017  2016
Australia  2018  2017
7 Austria  2017 2016
8 Azerbaijan 2018 2017
Barbados 2019  2018
10 Belgio  2017  2016
11 Bonaire, Sint Eustatius e Saba  2017 2016
12 Brasile  2018  2017
13  Bulgaria  2017 2016
14  Canada  2018 2017
15  Cile  2018 2017
16 Cipro 2017  2016
17  Colombia 2017  2016
18  Corea  2017  2016
19  Croazia 2017  2016
20  Curaçao  2021  2020
21  Danimarca  2017  2016
22 Ecuador  2022 2021
23 Estonia 2017  2016
24  Federazione Russa 2018  2017
25 Finlandia* 2017  2016
26 Francia**  2017 2016
27 Germania  2017  2016
28  Ghana  2023  2022
29  Giamaica 2023 2022
30 Giappone  2018 2017
31 Gibilterra  2017 2016
32  Grecia 2017  2016
33  Grenada  2020  2019
34  Groenlandia 2018  2017
35  Guernsey  2017  2016
36  Hong Kong 2018 2017
37  India  2017  2016
38 Indonesia  2018  2017
39  Irlanda 2017 2016
40 Islanda 2017 2016
41 Isola Di Man  2017 2016
42  Isole Cook 2019  2018
43 Isole Faroe  2017  2016
44 Israele 2018  2017
45 Jersey  2017 2016
46 Kazakistan 2023  2022
47  Lettonia  2017  2016
48  Liechtenstein  2017  2016
49  Lituania  2017  2016
50  Lussemburgo  2017 2016
51  Malesia  2018 2017
52  Maldive 2023 2022
53 Malta 2017  2016
54 Mauritius  2018  2017
55 Messico  2017 2016
56 Monaco 2018 2017
57  Nigeria 2022  2021
58  Norvegia  2017  2016
59  Nuova Zelanda  2018  2017
60 Paesi Bassi  2017 2016
61  Pakistan  2018 2017
62  Panama  2019  2018
63 Perù 2021  2020
64  Polonia  2017  2016
65  Portogallo*** 2017 2016
66  Regno Unito 2017  2016
67  Repubblica Ceca 2017  2016
68  Repubblica Popolare Cinese 2018 2017
69  Repubblica Slovacca  2017  2016
70 Romania  2017 2016
71 Saint Lucia  2020  2019
72 San Marino 2017  2016
73  Seychelles  2017  2016
74  Singapore 2018  2017
75  Slovenia 2017 2016
76  Spagna****  2017 2016
77  Sudafrica  2017 2016
78  Svezia 2017  2016
79 Svizzera  2018  2017
80 Turchia  2020  2019
81  Ungheria 2017 2016
82 Uruguay  2018  2017

.

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

Art. 2

Modifica dell'Allegato D

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:

N. Giurisdizioni
1 Albania
2 Andorra
3 Anguilla
4 Antigua e Barbuda
5 Arabia Saudita
6 Argentina
7 Aruba
8 Australia
9 Austria
10 Azerbaijan
11 Barbados
12 Bahamas
13 Bahrain
14 Belgio
15 Belize
16 Bermuda
17 Bonaire, Sint Eustatius e Saba
18 Brasile
19 Brunei
20 Bulgaria
21 Canada
22 Cile
23 Cipro
24 Colombia
25 Corea
26 Costarica
27 Croazia
28 Curaçao
29 Danimarca
30 Dominica
31 Ecuador
32 Emirati Arabi Uniti
33 Estonia
34 Federazione Russa
35 Finlandia*
36 Francia*
37 Germania
38 Ghana
39 Giamaica
40 Giappone
41 Gibilterra
42 Grecia
43 Grenada
44 Groenlandia
45 Guernsey
46 Hong Kong
47 India
48 Indonesia
49 Irlanda
50 Islanda
51 Isola di Man
52 Isole Cayman
53 Isole Cook
54 Isole Faroe
55 Isole Marshall
56 Isole Turks e Caicos
57 Isole Vergini Britanniche
58 Israele
59 Jersey
60 Kazakistan
61 Kuwait
62 Lettonia
63 Libano
64 Liechtenstein
65 Lituania
66 Lussemburgo
67 Macao
68 Maldive
69 Malesia
70 Malta
71 Mauritius
72 Messico
73 Monaco
74 Monserrat
75 Nauru
76 Nigeria
77 Niue
78 Norvegia
79 Nuova Caledonia
80 Nuova Zelanda
81 Oman
82 Paesi Bassi
83 Pakistan
84 Panama
85 Perù
86 Polonia
87 Portogallo*
88 Qatar
89 Regno Unito
90 Repubblica Ceca
91 Repubblica Popolare Cinese
92 Repubblica Slovacca
93 Romania
94 Saint Kitts e Nevis
95 Saint Lucia
96 Saint Vincent e Grenadines
97 Samoa
98 San Marino
99 Seychelles
100 Singapore
101 Sint Maarten
102 Slovenia
103 Spagna*
104 Sudafrica
105 Svezia
106 Svizzera
107 Turchia
108 Ungheria
109 Uruguay
110 Vanuatu

.

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2023

Il direttore generale delle finanze

SPALLETTA

Il direttore dell'Agenzia delle entrate

RUFFINI