
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 marzo 2023
G.U.R.I. 12 maggio 2023, n. 110
Incentivi al posticipo del pensionamento.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, che inserisce nel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, l'art. 14.1 il quale, al comma 1, prevede che «In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonchè alla gestione separata di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo».
Visto l'art. 1, comma 286, della predetta legge n. 197 del 2022, con il quale si stabilisce che «I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore».
Rilevato che l'art. 1, comma 287, della citata legge n. 197 del 2022 stabilisce che «Le modalità di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
Decreta:
Incentivo al posticipo del pensionamento
1. Il presente decreto stabilisce le modalità di attuazione dell'art. 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i lavoratori dipendenti, di cui all'art. 1, comma 286, della predetta legge, che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile di cui all'art. 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
3. A seguito dell'esercizio della facoltà di rinuncia di cui al comma 2, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile. Se la facoltà di rinuncia è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per predetto pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.
4. L'importo dei contributi non versati è interamente corrisposto al lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
5. La corresponsione al lavoratore dell'importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore. (1)
6. La facoltà di cui al comma 2 ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Detta facoltà è revocabile. In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa è esercitata.
7. La facoltà di cui al comma 2 riguarda esclusivamente i contributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoro effettuati dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile.
8. In caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l'incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere riconosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.
Comma modificato da Errata-corrige pubblicata nella G.U.R.I. 20 maggio 2023, n. 117.
Procedura
1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento di cui al presente decreto ne dà comunicazione all'INPS.
2. L'INPS provvede a certificare al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile entro trenta giorni dalla richiesta o dall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria.
3. Il datore di lavoro, acquisita la certificazione di cui al comma 2, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, e procede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.
4. L'INPS provvede alla predisposizione delle istruzioni operative volte a specificare gli aspetti tecnici e procedurali della normativa introdotta dall'art. 1, commi 286-287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
5. In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro nei termini di cui al comma 2.
6. L'INPS provvede alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2023
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE
Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1222