
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 3 maggio 2023, n. 235940
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste pubblicato nella G.U.R.I. 19 maggio 2023, n. 116
Limitazione della certificazione delle sementi di erba medica, appartenenti a varietà registrate al Catalogo Comune Europeo e moltiplicate in Italia, alla categoria certificata di prima riproduzione.
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
VISTA la direttiva del Consiglio 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e s.m.i.;
VISTO in particolare l'articolo 5/bis della direttiva del Consiglio 66/401/CEE del 14 giugno 1966, che dispone che gli Stati membri possono limitare la certificazione delle sementi di Medicago sativa alle sementi certificate di prima riproduzione;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713 con il quale è istituito il "Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione sementi";
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
VISTI in particolare gli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, inerenti, rispettivamente, la certificazione dei prodotti sementieri e le categorie di commercializzazione e i requisiti delle categorie di sementi di piante foraggere;
VISTA la nota dell'Associazione Italiana Sementi (Assosementi), prot. 22/AL del 24 marzo 2021, volta a richiedere la limitazione delle categorie di certificazione delle varietà di erba medica appartenenti a varietà registrate al Catalogo Comune Europeo e moltiplicate in Italia, alla categoria certificata di prima riproduzione;
VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (in G.U. 04 gennaio 2023, n. 3), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste", in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" e "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" e "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";
VISTA la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, in corso di registrazione;
VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n. 42502, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, in corso di registrazione;
VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023, in corso di registrazione;
CONSIDERATO che la proposta avanzata dall'Assosementi, è stata esaminata nell'ambito della riunione del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione sementi del 16 marzo 2022 e condivisa quale strumento per garantire un netto miglioramento del livello qualitativo delle sementi di erba medica produzione nazionale;
ACQUISITO il parere positivo al presente provvedimento espresso dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 20/2021, in data 13 ottobre 2022;
ACQUISITO il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nel corso della riunione del 28 novembre 2022;
RITENUTO necessario accogliere la proposta avanzata al fine di garantire un elevato livello qualitativo delle sementi di erba medica di produzione nazionale;
RITENUTO necessario, tuttavia, autorizzare la certificazione della categoria di seconda riproduzione qualora si presentino difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di erba medica o su richiesta debitamente motivata dei portatori di interesse.
Decreta:
1. Nell'ambito delle attività di certificazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, la certificazione delle sementi di varietà appartenenti alla specie Medicago sativa - (erba medica), è limitata alle sementi certificate di prima riproduzione ai sensi dell'articolo 5/bis della direttiva del Consiglio 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere.
1. E' consentita la certificazione delle colture di erba medica per la produzione di semente di seconda riproduzione fino al 31 dicembre del 2026, per consentire la conclusione dei contratti di moltiplicazione attualmente in essere.
2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di risolvere difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di erba medica o su richiesta debitamente motivata dei portatori di interesse, può autorizzare la certificazione di semente di erba medica di categoria di seconda riproduzione, su parere del gruppo di lavoro Protezione delle piante - Sezione Sementi.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, tramite comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto è altresì reso consultabile sul sito web del Servizio Fitosanitario Nazionale alla pagina www.protezionedellepiante.it.
Il Ministro
FRANCESCO LOLLOBRIGIDA