
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 aprile 2023
- Allegato al Comunicato Ministero della Salute pubblicato nella G.U.R.I. 20 maggio 2023, n. 117
Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze recante la definizione dei criteri, delle modalità e dei limiti per l'assegnazione degli incarichi di assistenza primaria a ciclo di scelta ai medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA E CON IL MINISTRO DELL'INTERNO E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e s.m., recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2006, n, 60, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale in attuazione dell'articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni, il quale dispone che: "I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, sono ammessi a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Le amministrazioni di appartenenza certificano l'attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture dalle stesse individuate e ne validano i contenuti ai fini del richiamato articolo 26, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica. I predetti medici, previo conseguimento del titolo, su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonché con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere attività di medicina generale, subordinatamente all'espletamento delle procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale- del 23 marzo 2005, e successive modificazioni, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze";
CONSIDERATO che l'articolo 19, comma 5-bis, sopra richiamato, rappresenta una norma speciale applicabile esclusivamente ai medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e agli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e che, pertanto, per gli stessi non trova applicazione l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che consente agli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali disciplinati dall'Accordo collettivo nazionale per i rapporti con i medici di medicina generale;
RITENUTO pertanto di dover definire i criteri, le modalità ed i limiti con i quali i medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, previo conseguimento del titolo, possono svolgere attività di medicina generale, subordinatamente all'espletamento delle procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vigente, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari;
Decreta:
Assegnazione degli incarichi di assistenza primaria a ciclo di scelta
1. I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza che, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 e s.m. conseguono l'attestato di formazione specifica in medicina generale, di seguito definiti medici, su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, possono svolgere attività di assistenza primaria a ciclo di scelta, di cui al Titolo II, Capo I, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per il triennio 2016-2018, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti dal presente decreto.
2. I medici interessati sono inseriti, a domanda, in una graduatoria separata, di validità annuale, cui si accede con le medesime modalità definite dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, per l'accesso alla graduatoria regionale. La predetta graduatoria separata è formata con i criteri previsti dall'Accordo collettivo nazionale stesso. L'accesso e la permanenza nella graduatoria medesima sono limitati al solo periodo di sussistenza del rapporto di impiego del personale interessato con le Amministrazioni di appartenenza.
3. L'assegnazione degli incarichi avviene da parte delle aziende sanitarie, limitatamente ai casi di riscontrata carenza dei medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, subordinatamente all'espletamento di tutte procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vigente, ivi incluse quelle volte al conferimento degli incarichi ai medici di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con legge 25 giugno 2019, n. 60.
4. L'assegnazione degli incarichi ai medici è effettuata, con un massimale di 400 scelte, previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate, nonché con i doveri attinenti al servizio.
5. L'autorizzazione di cui al comma 4 non costituisce vincolo per le Amministrazioni ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti in materia di mobilità e di impiego successivi al suo rilascio.
6. L'attività di assistenza primaria a ciclo di scelta deve essere svolta, nel rispetto dei principi previsti dall'Accordo collettivo nazionale, prioritariamente in favore del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1 e dei relativi familiari. Al fine di definire le procedure di scelta degli assistiti le Regioni stipulano appositi accordi con le medesime Amministrazioni.
Disposizioni finanziarie
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
IL Ministro della Salute
ORAZIO SCHILLACI
Il Ministro della Difesa
GUIDO CROSETTO
Il Ministro dell'Interno
MATTEO PIANTEDOSI
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
GIANCARLO GIORGETTI