
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/516 DELLA COMMISSIONE, 8 marzo 2023
G.U.U.E. 9 marzo 2023, n. L 71
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 10 marzo 2023
Applicabile dal: 10 marzo 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, lettere a) e c),
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 90,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione (3) stabilisce i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici.
2) In particolare l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 stabilisce il modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto (modello "AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER"). L'articolo 166 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (4) è stato recentemente modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/119 (5) al fine di consentire ai professionisti della sanità degli animali acquatici di effettuare ispezioni cliniche su partite di animali acquatici prima dell'esportazione nell'Unione, a condizione che siano autorizzati a farlo nel quadro della legislazione del paese terzo o territorio esportatore. Tali nuove prescrizioni per l'ingresso nell'Unione delle partite in questione dovrebbero riflettersi nel punto II.3.2 del suddetto modello di certificato sanitario. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236.
3) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto, è opportuno continuare ad autorizzare l'uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati sanitari rilasciati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento di esecuzione.
4) Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto e allo scopo di agevolare gli scambi commerciali, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016.
GU L 95 del 7.4.2017.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020).
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).
Regolamento delegato (UE) 2023/119 della Commissione, del 9 novembre 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 16 del 18.1.2023).
L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Per un periodo transitorio che termina il 15 dicembre 2023 continua ad essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto, accompagnate da un certificato sanitario rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236, nella versione applicabile prima delle modifiche apportatevi dal presente regolamento di esecuzione, a condizione che il certificato in questione sia stato rilasciato entro il 15 settembre 2023.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN