
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/601 DELLA COMMISSIONE, 13 marzo 2023
G.U.U.E. 17 marzo 2023, n. L 79
Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda le norme armonizzate per la progettazione e le prove degli aspirapolvere per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive e i requisiti prestazionali dei rilevatori per gas infiammabili. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 13 marzo 2023
Entrata in vigore il: 17 marzo 2023
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 2
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
1) Conformemente all'articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all'allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o parti di esse.
2) Con lettera BC/CEN/46-92 - BC/CLC/05-92 del 12 dicembre 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («la richiesta»). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/34/UE senza che fossero modificati i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute stabiliti nell'allegato II della direttiva 94/9/CE. Detti requisiti sono attualmente stabiliti nell'allegato II della direttiva 2014/34/UE.
3) Al CEN e al Cenelec è stato chiesto in particolare di elaborare nuove norme sulla progettazione e sulla prova degli apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui al capo I del programma di normazione concordato tra il CEN, il Cenelec e la Commissione e allegato alla richiesta. E' stato inoltre chiesto al CEN e al Cenelec di rivedere le norme esistenti al fine di allinearle ai requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute di cui alla direttiva 94/9/CE.
4) Sulla base della richiesta, il CEN ha elaborato la norma armonizzata EN 17348:2022 - Requisiti per la progettazione e le prove degli aspirapolvere per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive. Il CEN ha altresì modificato la seguente norma armonizzata, il cui riferimento è pubblicato con la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione (4): EN 60079-29-1:2016 - Atmosfere esplosive - parte 29-1: Rilevatori di gas - Requisiti prestazionali dei rilevatori per gas infiammabili. Ciò ha portato all'adozione delle due modifiche seguenti: EN 60079-29-1:2016/A1:2022 e EN 60079-29-1:2016/A11:2022.
5) La Commissione, insieme al CEN, ha valutato se le norme EN 17348:2022 e EN 60079-29-1:2016 quale modificata da EN 60079-29-1:2016/A1:2022 e EN 60079-29-1:2016/A11:2022 siano conformi alla richiesta.
6) Le norme armonizzate EN 17348:2022 e EN 60079-29-1:2016 quale modificata da EN 60079-29-1:2016/A1:2022 e EN 60079-29-1:2016/A11:2022 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2014/34/UE. E' pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme e delle modifiche della norma EN 60079-29-1:2016 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
7) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/34/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 17348:2022 e EN 60079-29-1:2016 quale modificata da EN 60079-29-1:2016/A1:2022 e EN 60079-29-1:2016/A11:2022 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
8) E' necessario ritirare dalla serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 60079-29-1:2016, dato che tale norma è stata modificata. E' pertanto opportuno sopprimere tale riferimento dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668.
9) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione della norma armonizzata EN 60079-29-1:2016 quale modificata da EN 60079-29-1:2016/A1:2022 e EN 60079-29-1:2016/A11:2022, è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 60079-29-1:2016.
10) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668.
11) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 316 del 14.11.2012.
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014).
Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994).
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione, del 28 settembre 2022, relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 251 del 29.9.2022).
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 1 dell'allegato I si applica a decorrere dal 17 settembre 2024.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 è così modificato:
1) la riga 82 è soppressa;
2) è inserita la riga seguente:
«82 bis. | EN 60079-29-1:2016 Atmosfere esplosive - parte 29-1: Rilevatori di gas - Requisiti prestazionali dei rilevatori per gas infiammabili EN 60079-29-1:2016/A1:2022 EN 60079-29-1:2016/A11:2022»; |
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3) è aggiunta la riga seguente:
«92. | EN 17348:2022 Requisiti per la progettazione e le prove degli aspirapolvere per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive». |
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