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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

INTESA 10 maggio 2023

G.U.R.I. 7 giugno 2023, n. 131

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'adozione del «Piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi», in attuazione dell'articolo 115 del regolamento UE n. 2017/625. (Rep. atti n. 103/CSR del 10 maggio 2023).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 10 maggio 2023:

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi delle norme sulla salute e sul benessere degli animali sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005 (CE) n. 1069/2009 (CE) n. 1107/2009 (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto, in particolare, l'art. 115 del citato regolamento 2017/625, il quale prevede che, per l'attuazione del piano generale per la gestione delle crisi di cui all'art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati membri elaborino piani di emergenza per alimenti e mangimi in cui si stabiliscono le misure da attuarsi senza indugio allorchè risulti che mangimi o alimenti presentano un serio rischio sanitario per l'uomo o gli animali direttamente o mediante l'ambiente;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Viste:

la decisione 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, che stabilisce norme in materia di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero;

la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione del 13 febbraio 2017, che stabilisce le procedure per la notifica degli allarmi nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione istituito in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero per lo scambio delle informazioni, la consultazione e il coordinamento delle risposte a tali minacce, a norma della decisione 1082/2013/UE;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione del 19 febbraio 2019, che abroga la decisione 2004/478/CE e che istituisce un Piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, a norma dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002;

Visto, in particolare, l'art. 5 della citata decisione 2019/300, che prevede la designazione da parte di ciascuno Stato membro di un Coordinatore di crisi come punto di contatto unico presso la Commissione europea, definendone, tra i compiti, il coordinamento nazionale in caso di incidenti o crisi derivanti da alimenti e mangimi;

Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita nella seduta dell'8 aprile 2020 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'adozione del «Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi» (rep. atti n. 61/CSR);

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022, «Revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL)»;

Ritenuto che non tutte le situazioni di emergenza richiedono necessariamente l'istituzione di un'unità di crisi, ma potrebbero comunque beneficiare di un coordinamento rafforzato a livello nazionale o dell'Unione europea;

Considerato che la citata intesa rep. atti n. 61/CSR, all'art. 1, comma 5, prevede che il Piano sia aggiornato su base triennale;

Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto legislativo n. 27 del 2021, che designa come autorità competenti il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali;

Vista la nota acquisita in data 20 aprile 2023 (prot. DAR n. 10328), con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di intesa ed il relativo Piano indicato in oggetto;

Vista la nota dell'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza del 21 aprile 2023 (prot. DAR n. 10469) di diramazione alle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano della suddetta documentazione;

Visto l'assenso tecnico comunicato in data 4 maggio 2023 (prot. DAR n. 11091) dal Coordinamento della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni e le province autonome hanno espresso avviso favorevole all'intesa sul provvedimento in parola;

Acquisito l'assenso del Governo;

Sancisce intesa

ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'adozione del «Piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi», in attuazione dell'art. 115 del regolamento UE n. 2017/625, nei seguenti termini:

Adozione del Piano di emergenza nazionale per alimenti e mangimi

1. Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di relativa competenza, concordano di adottare il «Piano di emergenza nazionale per gli alimenti e mangimi» (di seguito denominato Piano) di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto.

2. L'aggiornamento del Piano avviene su base quinquennale e comunque ogni qualvolta si renda necessario, a cura della Direzione generale competente in materia di igiene, sicurezza alimentare e nutrizione del Ministero della salute, d'intesa con le altre Autorità competenti.

3. Con decreto del Ministro della salute sono aggiornate, ove necessario, le denominazioni delle Direzioni generali e degli uffici del Ministero della salute.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del Piano di cui alla presente intesa si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

Disposizioni finali

1. L'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta dell'8 aprile 2020, concernente l'adozione del «Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi» (rep. atti n. 61/CSR), cessa di avere applicazione dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente intesa.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente intesa, Piani regionali/provinciali in coerenza con la medesima, informandone la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute.

Roma, 10 maggio 2023

Il Presidente: CALDEROLI

Il Segretario: D'AVENA

ALLEGATO 1

Piano di emergenza nazionale per alimenti e mangimi

SOMMARIO

1. Obiettivi e finalità del Piano

2. Contesto normativo

3. Ambito di applicazione

4. Il Coordinatore di crisi nazionale nel settore degli alimenti e dei mangimi

5. AUTORITA' COMPETENTI E UNITA' DI CRISI

5.1 Unità di crisi nazionale (UCN) - Composizione e Funzione

5.2 Unità dì crisi regionale/provinciale (UCR - UCPAB - UCPAT)

5.3 Unità di crisi locale (UCL)

5.4 Punti di contatto

6. Laboratori

7. Attivazione del Piano a seguito di attivazione del Piano U.E.

8. Attivazione del Piano sulla base di segnalazione nazionale

9. Valutazione rapida del rischio (Rapid Risk Assessment)

10. Termine della crisi e valutazione post-crisi

11. Esercizi di simulazione

12. Trasparenza e comunicazione

13. Aggiornamento del Piano

Appendice I

1. OBIETTIVI E FINALITA' DEL PIANO

Il presente Piano nazionale definisce le azioni da attuarsi per garantire misure rapide a livello centrale, regionale e locale, per reagire ad eventi che non possano essere adeguatamente affrontati mediante le consuete misure di gestione nel settore alimentare e/o dei mangimi. Tali azioni, al fine di ridurre al minimo l'impatto degli incidenti sulla salute pubblica e la salute animale, dovranno essere seguite da tutti i livelli coinvolti. Il Piano è adottato in concordanza alle disposizioni europee e tiene conto della necessità di aggiornare il Piano precedentemente approvato con Intesa Rep. Atti n. 61/CSR dell'8 aprile 2020.

Il Piano, nello specifico, stabilisce le azioni da attuare, volte a garantire:

a) procedure chiare di comando e controllo;

b) meccanismi efficaci di intervento;

c) una comunicazione efficace, tra tutte le parti, conforme al principio di trasparenza;

d) la formazione e l'aggiornamento professionale, anche mediante esercitazioni e/o simulazioni;

e) la gestione uniforme delle emergenze sul territorio nazionale;

f) il coordinamento:

tra i diversi livelli delle autorità competenti nazionali;

tra l'Autorità competente nazionale e la Commissione europea;

tra i sistemi di allarme e informazione e i laboratori, per condividere le informazioni;

tra i punti di contatto nazionali per il sistema dì allarme rapido e di reazione e il sistema di allena rapido per gli alimenti e i mangimi.

Il Piano definisce inoltre la risposta che il Ministero della salute è tenuto a fornire in considerazione della responsabilità derivante dal suo ruolo di Autorità competente a livello nazionale ed internazionale a seguito di una emergenza o di una minaccia per la sicurezza di alimenti e/o mangimi.

2. CONTESTO NORMATIVO

Con il regolamento (CE) n. 178/2002, il legislatore comunitario ha previsto che la Commissione europea elabori un Piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi da applicarsi alle situazioni. per cui le disposizioni in vigore non consentono di prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile il rischio per la salute umana o animale.

Con la decisione di esecuzione (LTE) n. 2019/300, che istituisce un Piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la Commissione, per tener conto dell'esperienza acquisita nel corso degli armi nella gestione di alcune emergenze, ha rivisto il Piano europeo abrogando la precedente decisione (CE) n. 2004/478. Inoltre, la decisione 300, individua le situazioni che possono essere gestite attraverso il coordinamento rafforzato e quelle che richiedono l'istituzione dell'Unità di crisi.

Nel contempo l'art. 115 del regolamento (UE) n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali, ha previsto che i Paesi membri si dotino di Piani di emergenza per alimenti e mangimi in cui siano stabilite le misure da applicare allorchè risulti che alimenti o mangimi comportino un serio rischio sanitario per l'uomo o gli animali, direttamente o mediante l'ambiente.

Si riportano di seguito gli articoli 55, 56 e 57 del reg. (CE) 178/2002 e l'art. 115 del reg. (UE) 2017/625.

Reg. (CE) 178/2002. Articolo 55 Piano generale per la gestione delle crisi 1. La Commissione elabora, in stretta collaborazione con l'Autorità e gli Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (in prosieguo: «il piano generale»). 2. Il piano generale indica i tipi di situazione che comportano per la salute umana rischi diretti o indiretti derivanti da alimenti e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54. Il piano generale determina inoltre le procedure pratiche necessarie per la gestione di una crisi, compresi i principi di trasparenza da applicare ed una strategia di comunicazione.
Reg. (CE) 178/2002 Articolo 56 Unità di crisi 1. Nel rispetto della sua funzione di garante dell'applicazione del diritto comunitario, la Commissione, qualora identifichi una situazione che comporti un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana derivante da alimenti e mangimi e non sia possibile prevenire, eliminare o ridurre tale rischio attraverso le disposizioni vigenti o non sia possibile gestirlo adeguatamente mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54, notifica immediatamente la situazione agli Stati membri e all'Autorità. 2. La Commissione istituisce immediatamente un'unità di crisi alla quale partecipa l'Autorità, la quale se necessario fornisce assistenza scientifica e tecnica 
Reg. (CE) 178/2002 Articolo 57 Compiti dell'unità di crisi 1. L'unità di crisi provvede alla raccolta e alla valutazione di tutte le informazioni pertinenti e all'individuazione delle possibilità offerte per prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile il rischio per la salute umana nella maniera più rapida ed efficace possibile. 2. L'unità di crisi può chiedere l'assistenza di qualsiasi soggetto pubblico o privato le cuicompetenze essa giudichi necessarie per gestire la crisi con efficacia. 3. L'unità di crisi tiene informato il pubblico dei rischi in gioco e delle misure adottate.

.

Reg. (UE) 2017/625 Articolo 115 Piani di emergenza per alimenti e mangimi 1. Per l'applicazione del piano generale per la gestione delle crisi di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati membri elaborano piani di emergenza per i mangimi e gli alimenti in cui stabiliscono le misure da applicare senza indugio allorché risulti che mangimi o alimenti comportano un serio rischio sanitario per l'uomo o gli animali, direttamente o mediante l'ambiente. 2. I piani di emergenza per gli alimenti e i mangimi di cui al paragrafo 1 indicano: a) le autorità competenti da interpellare; b) le competenze e le responsabilità delle autorità di cui alla lettera a); e c) i canali e le procedure di condivisione delle informazioni tra le autorità competenti e le altre parti interessate, a seconda dei casi. 3. Gli Stati membri rivedono periodicamente i loro piani di emergenza per gli alimenti e i mangimi per tener conto dei cambiamenti nell'organizzazione delle autorità competenti e dell'esperienza acquisita con l'attuazione del piano e degli esercizi di simulazione. 4. La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda: a) le norme per la definizione dei piani di emergenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura necessaria ad assicurare l'uso coerente ed efficace del piano generale per la gestione delle crisi di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002; e b) il ruolo delle parti interessate nell'elaborazione e gestione dei piani di emergenza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 145, paragrafo 2.

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3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano si applica alle situazioni di emergenza in cui sia stato individuato un pericolo (biologico, chimico o fisico) negli alimenti, nei mangimi o nell'uomo, che può comportare un rischio, anche attraverso l'ambiente, per la salute umana e/o animale, o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante le consuete misure di gestione. Si sottolinea che il presupposto per l'attivazione del Piano non è la sola presenza di situazioni con conseguenze gravi per la salute pubblica o animale, quanto la valutazione dell'inadeguatezza delle misure di gestione, anche per assenza di previsioni normative.

Ad ogni buon fine si riportano di seguito alcune definizioni presenti nella normativa vigente:

Incidente Decisione (UE) 2019/300 art. 4 Situazione di emergenza Reg. (CE) 178/2002 art. 53
l'individuazione di un pericolo biologico, chimico o fisico negli alimenti, nei mangimi o nell'uomo che potrebbe comportare o indicare un possibile rischio per la salute pubblica in caso di esposizione allo stesso pericolo di più di una persona, o una situazione in cui numero di casi nell'uomo o di rilevamenti di un pericolo sia superiore al numero prevedibile in cui l'origine dei casi abbia una correlazione, o una correlazione probabile, con gli stessi alimenti o mangimi. 1. Quando sia manifesto che alimenti o mangimi di origine comunitaria a importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati...

.

L'attuazione del presente Piano dovrà interagire coerentemente ed avvenire in coordinamento con le previsioni contenute in altri Piani nazionali (come ad es. Piani nazionali per le emergenze epidemiche e non epidemiche, comprese le malattie animali, Piani di reazione a emergenze ambientali, Piano per eventi con armi o agenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare, Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari ecc.). Il Coordinatore di crisi nazionale viene opportunatamente coinvolto qualora le emergenze gestite tramite gli altri Piani abbiano un impatto diretto o indiretto sul settore degli alimenti e/o dei mangimi.

Il Piano, come previsto dalla norma comunitaria, tiene conto di un approccio graduale per la gestione delle emergenze prevedendo due modalità di intervento: il coordinamento rafforzato a livello nazionale e l'attivazione dell'Unità di crisi.

Si riportano di seguito le situazioni di emergenza che prevedono gli interventi succitati così come indicate nella decisione di esecuzione (UE) n. 300/2019:

Dec. di esecuzione (UE) n. 300/2019 Art. 10.2 - Situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato Dec. di esecuzione (UE) n. 300/2019 Art. 12.2 - Situazioni che richiedono l'istituzione di Unità di crisi
[...] a) qualora: sia stato individuato in due o più Stati membri un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica, dovuto a un pericolo rilevato negli alimenti o nei mangimi, ed esista una correlazione epidemiologica (ad esempio casi nell'uomo e/o decessi in Stati membri differenti con prove analitiche o epidemiologiche attendibili di tale correlazione) e/o una correlazione sul piano della rintracciabilità (ad esempio distribuzione di alimenti o mangimi potenzialmente contaminati in Stati membri differenti); o il pericolo rilevato possa avere un grave impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno nel settore degli alimenti o dei mangimi; e b) in presenza di: un impatto elevato sulla salute connesso al pericolo rilevato; o un disaccordo tra gli Stati membri sui provvedimenti da adottare; o difficoltà nell'individuare la fonte del rischio. [...] a) qualora sia stato individuato in due o più Stati membri un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica che comporti una situazione particolarmente sensibile sul piano politico, della percezione o dell'immagine; e in presenza di: un grave rischio per la salute umana, in particolare qualora si sia verificato, o si possa prevedere, un numero elevato di decessi; oppure un ripetersi di incidenti che comporti un grave rischio per la salute umana; oppure iii. sospetti o indicazioni di terrorismo biologico o chimico o di forte contaminazione radioattiva.

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A livello nazionale, le situazioni individuate dalla norma comunitaria, sono declinate con la sostituzione di «Stati membri» con «Regioni/Province Autonome». Per la gestione delle situazioni di emergenia succitate il Piano individua il Coordinatore di crisi nazionale e le strutture che, ai vari livelli, centrale, regionale e locale, devono essere pronte ad attivarsi in caso di necessità. Fornisce inoltre, in Appendice 1, lo IESS Score: uno strumento di ausilio alle Autorità competenti, per individuare le situazioni di emergenza,. legate agli alimenti, che richiedono un coordinamento rafforzato piuttosto che l'attivazione dell'Unità di crisi.

4. IL COORDINATORE DI CRISI NAZIONALE NEL SETTORE DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI

Il Coordinatore di crisi nazionale, tenendo conto delle funzioni previste all'interno dell'organizzazione nazionale, è il Direttore generale della Direzione per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute. Il Coordinatore di crisi nazionale è punto di contatto unico presso le istituzioni europee e le Autorità competenti degli Stati membri al fine di assicurare uno scambio di informazioni efficace tra tutte le parti coinvolte nel coordinamento del Piano generale nonchè l'efficienza del processo decisionale e degli interventi attuati nell'ambito di competenza della propria organizzazione.

Il Coordinatore di crisi nazionale assicura:

la cooperazione tra l'Unità di crisi nazionale e l'Unità di crisi della Commissione europea, favorendo la raccolta e la diffusione delle informazioni;

il coordinamento tra il lavoro dell'Unità di crisi ed il processo decisionale;

la cooperazione con i partner internazionali per la gestione degli aspetti che ricadono negli ambiti di competenza di prevenzione umana, sicurezza degli alimenti e sanità animale;

la coerenza di quanto comunicato con le valutazioni del rischio effettuate dal Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA), da Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) nella situazione di crisi rispetto alle misure intraprese;

l'aggiornamento costante del Ministro della salute;

il coordinamento a livello nazionale delle attività in caso di situazioni di emergenza nel settore degli alimenti e dei mangimi anche attraverso la presidenza dell'Unità di crisi nazionale;

la presentazione del Piano nazionale su richiesta della Commissione;

la partecipazione a conferenze audio/video organizzate dalla Commissione durante un coordinamento rafforzato o situazione di crisi in termini di disponibilità, competenza e livello di responsabilità;

il follow-up quando una crisi si è conclusa, su possibili lacune e aree di miglioramento;

la creazione di una relazione diretta tra i Coordinatori di crisi;

la partecipazione agli esercizi di simulazione nazionali ed europei;

l'organizzazione di attività dì formazione ed esercizi di simulazione per la verifica dell'effettiva operatività del Piano nazionale;

la condivisione delle informazioni con le parti interessate.

Il Coordinatore di crisi nazionale, interviene in accordo con l'Ufficio stampa e la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali (DGCOREI) del Ministero della salute, anche nei seguenti aspetti di comunicazione:

nel monitoraggio delle reazioni dei media e dell'opinione pubblica;

nell'aggiornamento costante e in maniera diretta del Ministro per consentire allo stesso di stabilire interventi mirati ed eventualmente la modalità di presentazione al pubblico delle misure sanitarie adottate;

nella preparazione e/o nel lancio della strategia di comunicazione coordinata e trasparente nei confronti del pubblico e, in particolare, nella gestione di tutti gli aspetti della comunicazione, sia assicurando la comunicazione al pubblico di informazioni chiare, efficaci e coerenti relative alla valutazione e alla gestione del rischio sia garantendo la comunicazione ai partner commerciali e ad altri portatori di interesse (in collaborazione con gli uffici competenti delle direzioni generali del Ministero della salute);

nella definizione e condivisione con la Commissione europea e con i Paesi membri coinvolti, in tempo reale di messaggi chiave/linee da adottare basati su dati concreti, in particolare nei confronti dei mass media;

nel coordinamento degli strumenti di comunicazione (ad es. FAQ, linee di assistenza telefonica ecc.).

5. AUTORITA' COMPETENTI E UNITA' DI CRISI

Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle rispettive competenze, nella gestione delle emergenze nel settore degli alimenti e dei mangimi si avvalgono delle Unità di crisi istituite dal presente Piano: Unità di crisi nazionale (UCN), Unità di crisi regionale (UCR), Unità di crisi della Provincia autonoma dì Trento (UCPAT) e della Provincia autonoma di Bolzano (UCPAB), Unità di crisi locale (UCL).

5.1 Unità di crisi nazionale (UCN) - Composizione e Funzione

L'Unità di crisi nazionale è così composta:

Direttore generale della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) del Ministero della salute in qualità di Coordinatore di crisi nazionale con funzioni di Presidente o suo sostituto;

Direttore generale della Direzione degli organi collegiali per la tutela della salute (DGOCTS) o suo sostituto;

Direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPREV) o suo sostituto;

Direttore generale della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) o suo sostituto;

Direttore generale della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali (DGCOREI) o suo sostituto;

Comandante del Comando Carabinieri per la tutela della salute o suo sostituto;

Coordinatore/i dell'/delle Unità di crisi regionali e delle province autonome coinvolte o suo/loro sostituto/i;

Presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS) o suo sostituto;

Coordinatore degli II.ZZ.SS. o suo sostituto.

Alle riunioni dell'Unità di crisi partecipano:

Direttore ufficio 3 Segretariato Generale o suo sostituto;

Direttore ufficio 8 DGISAN o suo sostituto;

Direttore ufficio 2 DGISAN o suo sostituto;

Direttore ufficio 2 DGOCTS o suo sostituto;

Direttore ufficio 3 DGCOREI o suo sostituto;

Direttore uffico 4 DGCOREI o suo sostituto;

Capo Ufficio stampa Ministero o suo sostituto;

Direttori di altri settori o dirigenti di altri uffici del Ministero eventualmente coinvolti dall'emergenza.

L'Unità di crisi nazionale si avvale di:

Istituti zooprofilattici sperimentali e Agenzie regionali protezione ambientale territorialmente competenti o suo/loro sostituto/i;

Centro di referenza per le malattie emergenti;

Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia veterinaria, la programmazione, l'informazione e l'analisi del rischio;

Centro di referenza nazionale per sequenze genomiche di microrganismi patogeni: banca dati e analisi di bioinformatica;

Centri di referenza/Laboratori nazionali di riferimento competente/i per materia.

Qualora le circostanze lo rendessero necessario, l'Unità di crisi nazionale può essere integrata con:

- Rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche eventualmente coinvolte nell'emergenza a vario titolo;

- Esperti nelle materie oggetto di emergenza provenienti dal mondo accademico e/o scientifico;

- Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, si ritenga utile consultare;

- Organizzazioni competenti ex art. 36 reg. (CE) 178/2022 [N.d.R. recte: reg. (CE) 178/2002].

Il Coordinatore di crisi nazionale provvede ad istituire la Segreteria dell'Unità di crisi nazionale che dispone degli elenchi dei punti di contatto delle unità di crisi regionali e delle Province autonome. Inoltre garantisce un servizio di contattabilità 24/7 con collegamento telefonico cellulare dedicato.

L'Amministrazione è tenuta ad assicurare la disponibilità, delle risorse di personale per il supporto tecnico-amministrativo (segreteria, ecc.).

L'Unità di crisi nazionale svolge le seguenti funzioni:

Elabora la strategia operativa per garantire una rapida risposta all'emergenza;

Valuta l'evolversi della situazione e, sulla base di eventuali nuove informazioni disponibili, aggiorna la strategia operativa;

Controlla l'effettiva operatività del Piano, anche attraverso l'attuazione di esercizi di simulazione;

Svolge anche un ruolo di promozione delle attività di informazione per l'opinione pubblica, riguardo ai rischi in questione e alle misure prese a riguardo.

5.2 Unità di crisi regionale/provinciale (UCR - UCPAB- UCPAT)

L'Unità di crisi regionale (UCR) è così composta:

Responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di veterinaria e di igiene degli alimenti, in qualità di Coordinatore di crisi a livello regionale con funzioni di Presidente o suo sostituto;

Direttori sanitari delle AA.SS.LL. coinvolte;

- Direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. competenti per territorio o loro sostituti

- I dirigenti responsabili dei seguenti Servizi o loro sostituti: Igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN), igiene e sanità pubblica (SISP), lgiene degli alimenti di origine animale (SIAOA), Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ), Sanità animale (SSA) coinvolti per competenza.

L'Unità di crisi regionale avvale di:

Direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

Rappresentante del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute;

Direttore/i laboratorio/i di sanità pubblica delle unità sanitarie locali ove presenti;

Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, ritenga utile consultare.

Le Unità di Crisi delle Province autonome di Trento e di Bolzano (UCPAB - UCPAT) sono così composte:

- Direttore/Responsabile del Servizio veterinario provinciale, coordinatore anche dell'Unità di crisi provinciale con funzioni di Presidente o suo delegato;

- Direttore /Responsabile dell'Ufficio provinciale competente in materia di igiene, salute e sanità pubblica o suo delegato;

- Direttore del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria o suo delegato.

L'Unità di crisi provinciale si avvale di:

- Direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti;

- Centro/i nazionali di riferimento competente/i per materia;

- Rappresentante dei Carabinieri per la tutela della salute territorialmente competenti;

- Direttore laboratorio di sanità pubblica delle unità sanitarie locali ove presenti;

- Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, ritenga utile consultare.

E' prevista la presenza di una Unità di crisi per ciascuna regione/provincia autonoma. L'Unità di crisi regionale è fisicamente ubicata presso un ufficio dell'Assessorato alla sanità e l'unità di crisi provinciale presso un ufficio delle competenti strutture provinciali o, se preferibile, presso l'Azienda sanitaria provinciale.

L'ufficio deve essere chiaramente individuato e dotato di:

elenchi aggiornati delle unità di crisi locali e dei loro punti di contatto di cui al punto 5.4 del territorio di competenza, delle forze pubbliche e della protezione civile localmente competente;

elenchi aggiornati dei Coordinatori di crisi regionali/provinciali;

database aggiornati degli operatori del settore alimentare, mangimistico, compresi quelli della produzione primaria;

ogni altro elenco di persone o strutture utili;

qualsiasi supporto tecnico e gestionale ritenuto necessario per lo svolgimento della sua attività.

Deve inoltre essere garantito un servizio di contattabilità 24/7 con collegamento telefonico cellulare dedicato, che può essere la linea per l'allerta.

L'Unità di crisi regionale/provinciale svolge le seguenti funzioni:

Coordina e verifica le attività previste sul territorio;

Assicura l'invio tempestivo, in via informatizzata, dei dati e delle informazioni inerenti l'emergenza;

Promuove l'organizzazione di corsi di formazione ed esercizi di simulazione per personale competente in materia di gestione delle emergenze in alimenti e mangimi avvalendosi della collaborazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali e del Centro di referenza compente sulla materia dell'emergenza.

L'UCR agisce con le stesse strategie utilizzate dalla UCN quando l'ambito della crisi è regionale.

Il Coordinatore delle crisi regionale/provinciale ha il ruolo di assicurare il coordinamento dell'Unità di crisi regionale/provinciale da lui presieduta con l'Unità di crisi nazionale.

5.3 Unità di crisi locale (UCL).

L'Unità di crisi locale di ciascuna Azienda sanitaria locale è così composta:

- Direttore sanitario in qualità di Coordinatore di crisi locale, con funzione di Presidente o suo sostituto;

- Direttore del Dipartimento di prevenzione o suo sostituto;

- Dirigenti responsabili dei seguenti Servizi o loro sostituti: Servizio di igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN), Servizio igiene e sanità pubblica (SISP), Servizio igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA), Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ), Servizio sanità animale (SSA);

- Qualsiasi soggetto pubblico o privato si ritenga utile consultare.

La ASL competente per territorio identifica una sede per la UCL e assicura l'adeguato supporto tecnico e gestionale, database degli operatori del settore alimentare, mangimistico, compresi quelli della produzione primaria, ed ogni altro elenco di persone o strutture necessarie per lo svolgimento della sua attività. Deve inoltre essere garantito un servizio di contattabilità 24/7 con collegamento telefonico cellulare dedicato, che può essere la linea per l'allerta.

L'Amministrazione è tenuta ad assicurare la disponibilità delle risorse di personale per il supporto tecnico-amministrativo (segreteria, ecc.).

L'Unità di crisi locale (UCL) svolge le seguenti attività:

verifica che i riferimenti telefonici con le strutture territoriali, che potrebbero essere coinvolte nelle emergenze, siano aggiornati e ridistribuiti periodicamente;

attua tutte le misure indicate dalle strategie operative individuate a livello centrale e/o regionale;

si adopera per assicurare, in caso di necessità, la rapida attuazione delle misure di ritiro o richiamo stabilite, con eventuale sequestro e distruzione delle partite;

fornisce per il tramite dell'Unità di crisi regionale/provinciale i dati e gli elementi richiesti dall' Unità di crisi nazionale;

in particolare, il Coordinatore dell'Unità dì crisi locale per tutta la durata dell'emergenza assume la responsabilità della gestione delle risorse di tutte le aree funzionali dei Servizi veterinari dell'ASL e del Servizio di igiene degli alimenti e nutrizione e del servizio di igiene e salute/sanità pubblica.

L'UCL agisce con le stesse strategie utilizzate dalla UCN quando l'ambito della crisi è locale.

5.4 Punti di contatto

Per garantire la migliore organizzazione del sistema, ciascun Coordinatore di crisi locale predispone l'organigramma dell'Unità stessa, completo di tutti i recapiti telefonici (telefoni cellulari e fissi), e lo trasmette al Coordinatore di crisi regionale. Quest'ultimo aggrega i dati e li trasmette ai coordinatori di crisi locali appartenenti alla regione.

Analogamente, entro il 15 dicembre di ciascun anno o ogni qualvolta si renda necessario, le regioni/province autonome trasmettono, al Coordinatore di crisi nazionale, il nominativo ed il recapito cellulare del Coordinatore di crisi regionale nonchè i riferimenti del servizio di contattabilità 24/7.

Il Coordinatore di crisi nazionale raccoglie tali informazioni e le trasmette, integrate con i propri riferimenti, ai Coordinatori delle crisi regionali/delle province autonome.

Tali elenchi devono essere aggiornati, da parte dei Coordinatori delle crisi ogniqualvolta subentrino variazioni.

L'elenco dei coordinatori di crisi è reso disponibile sul portale Internet del Ministero della Salute alla pagina dedicata al seguente indirizzo:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=115 0&area=sicurezzAlimentare&menu=sistema._

6. LABORATORI

I laboratori ufficiali coinvolti nel Piano sono quelli individuati dall'art. 9 del D.lgs 2 febbraio 2021, n. 27, di seguito elencati:

a) Istituto superiore di sanità (ISS);

b) Istituti zooprofilattici sperimentali (II.ZZ.SS.);

c) Laboratori di sanità pubblica delle unità sanitarie locali;

d) Laboratori delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA);

e) Laboratori designati quali laboratori nazionali di riferimento (LNR).

Inoltre sono coinvolti nel Piano i laboratori di riferimento regionali per le malattie a trasmissione alimentare (casi umani) e ogni altro laboratorio che all'occorrenza sia opportuno coinvolgere.

Ciascun laboratorio individua i punti di contatto, che assicurano assistenza tramite un servizio di pronta disponibilità (telefono cellulare ed e-mail) e la corretta attuazione del Piano, e li comunica alle Unità di crisi regionali e delle province autonome.

Nei casi in cui l'emergenza sia dovuta alla presenza di microrganismi patogeni è opportuna la corretta applicazione dei commi 3, 4 e 5 dell'Art. 10, laboratori nazionali di riferimento, del succitato decreto legislativo per quanto riguarda il sequenziamento genomico dei ceppi isolati.

D.Lgs 2 febbraio 2021, n. 27 Art. 10 commi 3, 4 e 5 Laboratori nazionali di riferimento 3. I laboratori ufficiali trasmettono al relativo laboratorio nazionale di riferimento o al Centro di referenza nazionale i ceppi di microrganismi patogeni isolati nell'ambito del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali o le sequenze dell'intero genoma. Le stesse sequenze sono trasmesse anche al Centro di referenza nazionale per le sequenze genomiche di microrganismi patogeni. 4. Il Ministero della salute, in accordo con i Laboratori Nazionali di riferimento o i Centri di referenza nazionale, sulla base dell'evoluzione tecnico scientifica e di particolari situazioni epidemiologiche, individui" i criteri con cui vengono selezionati gli isolati dei microrganismi per i quali è necessario effettuare il sequenziamento genomico. 5. I laboratori ufficiali che isolano i microrganismi di cui al precedente comma 4, sottopongono a sequenziamento genomico completo microrganismi isolati e provvedono a inviare le relative sequenze e i relativi metadati al laboratorio nazionale di riferimento e al Centro di referenza nazionale per le sequenze genomiche di microrganismi patogeni.

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I laboratori di riferimento per le malattie a trasmissione alimentare (casi umani) individuati dalle regioni e dalle province autonome trasmettono al relativo laboratorio nazionale di riferimento i ceppi di microrganismi patogeni isolati o le sequenze dell'intero genoma e i relativi metadati. Il Ministero della salute, in accordo con i laboratori nazionali di riferimento, sulla base dell'evoluzione tecnico scientifica e di particolari situazioni epidemiologiche, individua i criteri con cui vengono selezionati gli isolati dei microrganismi per i quali è necessario effettuare il sequenziamento genomico.

7. ATTIVAZIONE DEL PIANO A SEGUITO DI ATTIVAZIONE DEL PIANO U.E.

Qualora ne ricorrano le condizioni e la Commissione decida di utilizzare per la gestione di una emergenza lo strumento del coordinamento rafforzato a livello europeo:

1. Il Coordinatore di crisi nazionale:

Partecipa alle riunionì convocate dalla Commissione europea;

Riporta le indicazioni della Commissione ai coordinatori regionali delle crisi;

Provvede ad aggiornare la Commissione sulla situazione nazionale.

2. I Coordinatori di crisi regionali:

forniscono al Coordinatore di crisi nazionale tutte le informazioni utili avvalendosi del supporto dei coordinatori locali;

verificano la corretta applicazione delle indicazioni comunitarie.

Qualora ne ricorrano le condizioni e la Commissione attivi l'Unità di crisi europea il Coordinatore di crisi nazionale, membro dell'Unità di crisi europea:

1. informa immediatamente il Ministro, il Segretario generale, e i competenti direttori generali del. Ministero della salute e i coordinatori delle crisi regionali/provinciali;

2. convoca, entro le 24 ore, la prima riunione dell'Unità di crisi, a seguito della quale l'Unità diventa effettivamente operativa per lo svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo 5.1.

Per garantire la massima rapidità, le comunicazioni fra i soggetti coinvolti devono avvenire a mezzo di posta elettronica e telefono cellulare.

8. ATTIVAZIONE DEL PIANO SULLA BASE DI SEGNALAZIONE NAZIONALE

Qualora sia individuato un pericolo biologico, chimico o fisico negli alimenti e/o nei mangimi o nell'uomo che può comportare un rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e ci sia il dubbio che possa non essere adeguatamente affrontato mediante le consuete misure di gestione:

1. le strutture locali territorialmente competenti oltre ad attivare, ove previsto, il sistema di allerta (RASFF), informano il Coordinatore di crisi locale. Nel caso in cui la struttura locale sia un ospedale o un centro di sorveglianza epidemiologica, la presenza di casi clinici correlatili al consumo di alimenti deve essere prontamente segnalata al dipartimento di prevenzione della ASL per gli aspetti di sicurezza alimentare;

2. il Coordinatore di crisi attiva l'Unità di crisi locale che provvede senza indebito ritardo ad una valutazione della situazione al fine di stabilire se procedere mediante la sola applicazione delle disposizioni vigenti e informa, contestualmente, il Coordinatore di crisi regionale. Qualora la segnalazione pervenisse da una sola ASL il Coordinatore di crisi regionale può attendere la valutazione della situazione da parte della UCL e successivamente valutare se attivare l'UCR. Nell'eventualità fossero coinvolte 2 o più AA.SS.LL., per la valutazione della situazione, il coordinatore di crisi regionale attiva senza indebito ritardo, l'Unità di crisi regionale;

3. Se attivata, l'Unità di crisi regionale o delle province autonome provvede ad una valutazione della situazione generale, al fine di stabilire se procedere mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti e avvisa immediatamente, il Coordinatore di crisi nazionale tramite email all'indirizzo crisi.sicurezzaalimenti@sanita.it e comunicazione telefonica al numero dedicato;

4. il Coordinatore di crisi nazionale, se del caso, convoca la riunione dell'Unità di crisi nazionale ed eventualmente dichiara lo stato di crisi nazionale attivando le procedure previste dal Piano.

Il Coordinatore di crisi nazionale informa immediatamente il Ministro della salute assicurando il coordinamento tra il lavoro dell'Unità di crisi ed il processo decisionale e notifica la crisi alla Commissione europea.

In tutti i casi, le comunicazioni fra i soggetti coinvolti dovranno avvenire a mezzo di posta elettronica e/o telefono cellulare.

Le segnalazioni iniziali non sempre comportano l'attivazione dell'unità di crisi ma, in alcuni casi, comportano la necessità di un coordinamento rafforzato a livello centrale. Per agevolare la classificazione degli interventi da attuare, nei casi di problematiche di salute pubblica legate agli aspetti di sicurezza alimentare, le autorità competenti possono avvalersi dell'indirizzo fornito dallo IESS score riportato in Appendice I, di cui alle «Linee guida per la gestione e la comunicazione durante gli incidenti nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi» dell'EFSA e proposto dall'ISS.

Nel caso in cui il Coordinatore di crisi nazionale o l'Unità di crisi centrale reputino adeguato l'utilizzo dello strumento del coordinamento rafforzato, le strutture competenti del Ministero della salute provvedono ad istituire un gruppo tecnico ad hoc al fine di favorire lo scambio di informazioni e la gestione omogenea della problematica.

La composizione del gruppo deve tener conto delle regioni interessate, sia per parte di sanità umana che di alimenti/mangimi, nonchè dell'ISS e dei Centri di referenza.

Occorre ricordare che le segnalazioni iniziali di incidenti possono pervenire, direttamente al Coordinatore di crisi nazionale, da diverse fonti ufficiali tra cui il Centro di referenza per i rischi emergenti in sicurezza alimentare, l'Istituto superiore di sanità, ma anche attraverso le segnalazioni presenti nei sistemi europei ed internazionali quali il sistema di allarme rapido della Commissione europea per alimenti e mangimi (RASFF), il sistema di allarme rapido e di reazione (EWRS), la rete internazionali delle autorità preposte alla sicurezza alimentare dell'OMS (INFOSAN), il Sistema di ricerca delle informazioni sulle epidemie (EPIS). In particolare, il Ministero della salute assicura il coordinamento tra i punti di contatto nazionale per il RASFF ed EWRS al fine di garantire opportune forme di collegamento delle informazioni.

Il riscontro di un'incidenza anomala di casi di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo o negli animali aventi una correlazione certa o probabile con alimenti o mangimi, nonchè l'isolamento di agenti patogeni a trasmissione alimentare nella popolazione umana in concentrazione tale da essere attribuibile a focolaio di infezione deve essere prontamente portato a conoscenza del Coordinatore di crisi nazionale.

Si ricorda che le malattie di origine alimentare sono Soggette a notifica secondo il decreto ministeriale 7 marzo 2022" Revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL). (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 82 del 7 aprile 2022). Inoltre il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025 riporta:

pag 94 PNP5.6 Malattie infettiveprioritarie, zoonosi "...Nel caso di malattie trasmissibili con gli alimenti deve essere assicurata una accurata raccolta dei dati anamnestici ai fini dell'individuazione dell'alimento. A tal riguardo è necessario che il Dipartimento di Prevenzione coordini le azioni ed i flussi informativi nell'ambito dell'indagine epidemiologica e dei successivi provvedimenti, Risulta fondamentale la cooperazione tra i laboratori ospedalieri e quelli di riferimento per il controllo sugli alimenti al fine di individuare possibili correlazioni tra i ceppi isolati nell'uomo e quelli intercettati negli alimenti, nell'ambiente, nelle attrezzature e nel personale che ne è venuto a contatto nelle fasi di produzione e distribuzione.... Omissis... è necessario che vi sia cooperazione tra i laboratori ospedalieri e quelli di riferimento per il controllo sugli alimenti per il confronto dei ceppi isolati nell'uomo con quelli riscontrati a seguito di controllo sugli alimenti. Gli alimenti individuati o sospetti come causa della tossinfezione alimentare devono essere tempestivamente segnalati ai servizi SIAN o SIAOA della Azienda Sanitaria.

.

Ad ogni buon fine si riporta la definizione di «focolaio di tossinfezione alimentare» prevista dalla normativa comunitaria a cui rinvia l'art. 4 par. 2 della decisione (UE) 2019/300:

Direttiva 2003/99/CE Art. 2, punto 2, lettera d) «focolaio di tossinfezione alimentare»: un'incidenza, osservata in determinate circostanze, di due o più casi di persone colpite dalla stessa malattia e/o infezione, oppure la situazione in cui il numero di casi di malattia osservato sia superiore al numero prevedibile e i casi abbiano una correlazione, od una correlazione probabile, con la stessa fonte alimentare

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9. VALUTAZIONE RAPIDA DEL RISCHIO (RAPID RISK ASSESSMENT) (1)

Nelle situazioni di emergenza si attiva il processo di valutazione rapida del rischio, che consente di prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti per determinarne la natura.

Il quadro descrittivo dovrà essere valutato, aggiornato e monitorato a partire dai riscontri iniziali e, successivamente, sulla base di ulteriori prove e delle informazioni che saranno disponibili.

Prove e riscontri dovranno essere costantemente valutati, aggiornati e monitorati secondo seguenti indicatori:

a) Effetti sulla salute;

b) Rischio per l'integrità della catena alimentare e/o dei mangimi;

c) Numero e categorie dei consumatori coinvolti;

d) Quantitativi dei prodotti coinvolti e livelli di distribuzione;

e) Percezione del rischio;

f) Tracciabilità e ritiro dì prodotti;

g) Tipologia di incidente (noto o sconosciuto).

La valutazione rapida del rischio è coordinata dall'autorità competente interessata e viene eseguita a cura delle istituzioni scientifiche di riferimento (Istituto superiore di sanità laboratori nazionali di riferimento, Centri di referenza, Istituti zooprofilattici sperimenta/i, Consiglio nazionale della ricerca, etc....)

10. TERMINE DELLA CRISI E VALUTAZIONE POST-CRISI

In concordanza con l'Unità di crisi a livello dell'UE, se l'Unità di crisi nazionale ritiene che il rischio sia ormai sotto controllo, il Coordinatore di crisi nazionale nel settore degli alimenti e dei mangimi dichiara terminata la crisi.

Il termine di una situazione di crisi di dimensione locale, regionale o interregionale, è dichiarata dal/dai Coordinatore/i della/e crisi e in accordo con il Coordinatore di crisi nazionale.

Quest'ultimo avvia, quindi, una valutazione post-crisi, costituita da tre componenti:

1. valutazione del rischio (risk assesment) a posteriori svolta dal Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA) - Sezione per la Sicurezza alimentare, con particolare riferimento alla situazione nazionale, alla luce della relazione dell'UC e di tutti i dati e le informazioni correlati alla gestione della crisi e da essa generati;

2. valutazione dell'attuazione delle procedure per la gestione della crisi in alimenti e mangimi e dello svolgimento delle attività di gestione del rischio svolta dal Ministero della salute anche con il supporto delle Istituzioni scientifiche pertinenti;

3. valutazione delle attività di comunicazione del rischio svolta dal Ministero della salute (UCN) in collaborazione con l'Ufficio 2 della DGOCTS che coinvolge il CNSA - Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare.

Gli esiti della valutazione post-crisi, nelle sue tre componenti, vengono trasmessi e illustrati ai componenti delle Unità di crisi nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento a quelle coinvolte nel caso specifico, per identificare quanto sia stato eventualmente appreso e per evidenziare, se del caso, gli eventuali miglioramenti da apportare alle procedure operative e agli strumenti utilizzati nella gestione delle crisi.

11. ESERCIZI DI SIMULAZIONE

L'attività di formazione per l'aggiornamento professionale e gli esercizi di simulazione di gestione delle emergenze in conformità al presente Piano, sono fondamentali per garantire l'efficacia dei controlli ufficiali e la corretta applicazione delle procedure previste nella gestione delle emergenze alimentari e nel settore dei mangimi. Il personale coinvolto nelle emergenze deve essere formato al fine di avere contezza delle proprie responsabilità ed essere pronto ad attivare rapidamente tutte le misure previste dal Piano. Le regioni promuovono eventi formativi ed esercizi di simulazione sulle situazioni di emergenza, incoraggiando un approccio «One Health» con riferimento particolare agli aspetti di epidemio-sorveglianza, alla sorveglianza integrata delle zoonosi a trasmissione alimentare, alla strategia di lotta alle tossinfezioni ed intossicazioni alimentari, alla gestione delle emergenze epidemiche, ambientali e terroristiche, alla comunicazione del rischio, all'utilizzo delle analisi di tipizzazioni molecolare degli agenti patogeni (compreso il sequenziamento dell'intero genoma - WGS) ed alle contaminazioni chimiche in alimenti e mangimi.

Tali eventi devono essere coerenti con le iniziative della Commissione che offre moduli di formazione avanzata nell'ambito del programma Better training for safer food - BTSF -(https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_jsp?area=formazione%20vet erinaria&menu=btsf_ ) e di EFSA programma EU-FORA EU-FORA_- The European Food Risk Assessment Fellowship Programme EFSA (europa.eu)

Il Ministero delta salute organizza corsi di formazione ed esercizi di simulazione redigendo una relazione finale sulle criticità emerse.

Gli esercizi di simulazione sono programmati ed effettuati avvalendosi delle competenze dell'Istituto superiore di sanità, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, e se del caso delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e delle Università sulla base delle specifiche competenze coinvolgendo le regioni e le province autonome. Le simulazioni sono organizzate anche sulla base degli esercizi di preparazione che la Commissione organizza periodicamente con gli Stati membri.

12. TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Come indicato nel reg. (CE) n. 178/2002, sezione 2, Principi di trasparenza, art. 10, e fermo restando il corretto trattamento dei dati, nelle situazioni che comportano l'attivazione del Piano occorre garantire l'informazione ai cittadini sui rischi in corso e sulle misure adottate o in procinto di essere adottate per prevenire, contenere o eliminare il rischio.

Nel caso di attivazione della Unità di crisi europea è la stessa Unità che mette a punto la strategia specifica di comunicazione e la Commissione elabora un modello standard per tale strategia definendo i messaggi chiave per i principali gruppi di popolazione destinatari e i principali mezzi di comunicazione per diffonderli.

La strategia di comunicazione mira ad informare il pubblico e gli operatori economici, compresi i partner commerciali nel settore alimentare, tramite:

a) messaggi coordinati e coerenti;

b) una comunicazione efficace in merito ai rischi;

c) la messa in evidenza delle indagini in corso e delle misure precauzionali adottate qualora la fonte sia incerta;

d) la fornitura di prove attendibili (risultati di analisi, prove epidemiologiche ecc.), a sostegno delle posizioni e delle misure adottate;

e) la fornitura garanzie sulla sicurezza dei prodotti non coinvolti dalla crisi, anche grazie ad informazioni chiare sui tipi di prodotti interessati e su quelli che non 10 sono;

f) la diffusione di messaggi sulle misure adottate con successo e sui risultati ottenuti, sulla base di prove attendibili: ad esempio l'individuazione e il ritiro delle partite/lotti interessati a seguito di attività di indagine efficaci.

Il Coordinatore di crisi nazionale si adopera affinchè le azioni di comunicazione siano coerenti con la strategia di comunicazione adottata dall'unità di crisi europea.

Il Coordinatore di crisi nazionale e l'Ufficio Stampa del Ministero della salute, in stretta collaborazione con la DGCOREI e la DGOCTS, e, qualora istituita, con l'Unità di crisi nazionale, provvedono a definire contenuti e modalità di diffusione dei messaggi istituzionali, che vengono trasmessi anche agli uffici stampa delle regioni e delle province autonome.

Il Ministero della salute aggiorna il Comitato permanente per i vegetali, gli animali, l'alimentazione e i mangimi e il Comitato per la sicurezza sanitaria sulla gestione degli incidenti della Commissione europea circa la strategia di comunicazione nazionale.

Tale strategia deve tener conto anche della necessità di attivare adeguati contatti con i Paesi terzi interessati al fine di fornire loro informazioni chiare, precise e coerenti sull'evoluzione e la gestione della crisi.

Il medesimo approccio va perseguito nelle situazioni che richiedono il coordinamento rafforzato in modo da garantire che vi sia una corretta informazione dei consumatori e degli stakeholders, anche nelle situazioni di incertezza, in merito alla valutazione ed alla gestione del rischio. Nell'ambito del coordinamento rafforzato, le Autorità competenti regionali e locali coinvolte nel processo vengono informate dei comunicati previsti attraverso audio o videoconferenze. Le Autorità locali, a loro volta, tenendo conto di eventuali indicazioni da parte dell'Autorità giudiziaria, provvedono ad informare tempestivamente gli operatori del settore alimentare e/o dei mangimi interessati quando sono state raccolte prove attendibili sulla possibile origine di un pericolo.

Al fine di garantire la coerenza in materia di comunicazione dei rischi, risulta di fondamentale importanza la condivisione delle informazioni sulla gestione degli incidenti da parte delle Autorità competenti regionali e locali.

E' opportuno inoltre che il Coordinatore di crisi nazionale informi costantemente, attraverso l'Ufficio 2 della DGOCTS, la Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare del CNSA.

Il Ministero della salute, fatta salva la necessità di ulteriori scambi bilaterali di informazioni con i partner commerciali e le autorità competenti dei Paesi terzi, utilizza la rete internazionale delle autorità di sicurezza alimentare dell'OMS (INFOSAN) quando gli scambi da o verso Paesi terzi sono interessati dal rischio in questione.

A seconda dei casi le informazioni vengono fornite anche alle organizzazioni internazionali competenti, quali l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Organizzazione mondiale della salute degli animali (WOAH già OlE) e l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO).

13. AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il Piano deve essere regolarmente testato per assicurare che le relazioni organizzative siano corrette e funzionali e aggiornato su base quinquennale.

Il ciclo si articola, di massima, attraverso:

1. L'adozione di Piani regionali/provinciali coerenti con quanto previsto dalla presente Intesa ed entro un anno dalla sua pubblicazione, in grado di assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra le strutture ospedaliere ed i dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL., nel caso di coinvolgimento di alimenti.

2. Attività di formazione ed esercizi di simulazione di situazioni di emergenza con il coinvolgimento dei coordinatori delle crisi Regionali/Provinciali con relazione finale sulle criticità emerse.

3. Revisione del Piano nazionale di emergenza anche sulla base delle risultanze degli eventi formativi e delle simulazioni regionali e nazionali.

APPENDICE 1

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(1) Cfr. ECDC e in coerenza con Intesa n. 201 /CSR 8 novembre 2018 laddove distingue l'attività di risk assessment e risk evaluation.