
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CIRCOLARE 22 maggio 2023, n. 4
G.U.R.S. 1 giugno 2023, n. 23
Conferenze di servizi artt. 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Convocazione del Dipartimento regionale dell'urbanistica.
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
AL DIPARTIMENTO REGIONALE ACQUA E RIFIUTI
AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
e p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA
SEDE DI PALERMO
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA
SEDE DI CATANIA
ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
Com'è noto la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" con gli articoli 14 e seguenti regolamenta le procedure delle conferenze di servizi.
La conferenza di servizi istruttoria/decisoria, è indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, resi da diverse amministrazioni (art. 14).
La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati (art. 14 quater, comma 1).
Pervengono a questo Dipartimento numerose convocazioni di conferenze di servizi, senza alcun riferimento all'effettiva competenza di questo Dipartimento al procedimento posto in essere, la cui conclusione positiva "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.".
L'art. 6 sopra citata legge n. 241/1990 e l'art. 7 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, pongono tra i compiti del responsabile del procedimento, propedeutici all'indizione della conferenza di servizi, la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, tra questi risulta fondamentale, per quanto concerne questo Dipartimento, l'accertamento della conformità del progetto allo strumento urbanistico vigente, cui è conseguente la competenza dello stesso a rilasciare eventuale parere in sede di conferenza di servizi.
In merito, occorre rammentare che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze" e, pertanto, la verifica della conformità/compatibilità urbanistica dell'intervento per il quale viene attivata la procedura di autorizzazione in conferenza di servizi, dovrà essere eseguita, in fase istruttoria, dal responsabile del procedimento unitamente all'Ufficio tecnico del comune interessato.
Soltanto successivamente all'accertata non conformità urbanistica dei progetti presentati in conferenza di servizi, dovrà essere convocato questo Dipartimento che solo in tal caso parteciperà alla conferenza al fine di rilasciare il parere di competenza.
Contrariamente, l'immotivata convocazione di questo Dipartimento a tutti i procedimenti di autorizzazione di progetti potrebbe valutarsi come "ingiustificato aggravio procedurale" di cui all'art. 1, comma 2, dello stessa legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..
In merito agli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si rammenta che gli stessi possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, dello stesso decreto legislativo. Pertanto, in caso di autorizzazione all'installazione di tali impianti in zona territoriale omogenea "E" - verde agricolo, questo Dipartimento non dovrà essere convocato alla conferenza di servizi non dovendo esprimere alcun parere, essendo gli stessi compatibili per legge in tali zone omogenee.
Alla luce di tutto quanto sopra, questo Dipartimento prenderà in esame esclusivamente le convocazioni nelle quali venga esplicitamente evidenziato, in oggetto, che trattasi di progetto da realizzare in variante allo strumento urbanistico vigente.
Per quanto sopra espresso, si fa presente che ove questo Dipartimento, convocato impropriamente alle sedute di conferenze di servizi, non dovesse partecipare alle stesse, non potrà, in alcun modo, essere invocato il silenzio-assenso.
Infine, si rammenta che il responsabile del procedimento, unitamente all'Ufficio tecnico del comune interessato dal progetto da realizzare, dovrà verificare l'eventuale necessità di deroga di cui all'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, (richiamato dall'articolo 46 bis della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, e ss.mm.ii.) relativamente agli indici di densità fissati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 15 della medesima legge regionale, la cui procedura è di competenza di questo Dipartimento, al fine dell'eventuale convocazione di questo Dipartimento alla conferenza di servizi.
La pubblicazione della presente circolare sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente - Dipartimento dell'Urbanistica e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica: BERINGHELI