Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 aprile 2023, n. 67

G.U.R.I. 12 giugno 2023, n. 135

Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e, in particolare, l'articolo 190, comma 5;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, concernente «Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI")»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante: «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante: «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante: «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante: «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 aprile 2012, n. 81, recante: «Modalità di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 441/2023, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2023;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 3558 P- del 14 aprile 2023;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modalità di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 190, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

3. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame può essere subordinata, con apposito e ulteriore decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie di cui all'articolo 4, comma 5.

3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento può avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.

4. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche mediante procedure automatizzate.

5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati pari ad un massimo di dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 3 redige, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione, sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.

7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 3

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno due professori universitari. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione, dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 4

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.

2. La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici personali, sugli aspetti anatomo fisiologici della prestazione fisico-sportiva.

3. La seconda prova scritta consiste nell'elaborazione, senza l'ausilio di strumenti informatici personali, di un programma di attività fisico-sportiva, a scelta del candidato, tra tre campi di applicazione prospettati dalla commissione.

4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prima prova scritta di cui al comma 2, sulle seguenti materie:

a) teoria e metodologia dell'allenamento;

b) test e misurazioni nello sport;

c) attività motoria preventiva e adattata;

d) biomeccanica e traumatologia dell'attività motoria e sportiva;

e) elementi di scienza dell'alimentazione e di igiene della pratica motoria, nonchè regole in materia di contrasto del doping;

f) normativa e organizzazione degli organismi sportivi;

g) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riguardo al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.

6. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 5

Titoli

La commissione esaminatrice valuta i seguenti titoli, con esclusione di quelli richiesti per l'ammissione al concorso:

a) Titoli di studio

1. Laurea magistrale in biologia (LM-6) punti 1,00;

2. Laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale (LM-13) punti 1,00;

3. Laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41) punti 1,00;

4. Laurea magistrale in psicologia (LM-51) punti 1,00;

5. Laurea magistrale in scienze della nutrizione umana (LM-61) punti 1,00;

6. Laurea magistrale in scienze pedagogiche (LM-85) punti 1,00;

7. Laurea in scienze biologiche (L-13) punti 0,50;

8. Laurea in scienze dell'educazione e della formazione (L-19) punti 0,50;

9. Laurea in scienze e tecniche psicologiche (L-24) punti 0,50;

10. Laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29) punti 0,50;

11. Dottorato di ricerca punti 2,00;

12. Master universitario di II livello punti 1,00;

13. Master universitario di I livello punti 0,75;

14. Diploma di specializzazione conseguito presso gli ISEF punti 0,50;

15. Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) punti 0,50;

16. Abilitazione professionale all'insegnamento punti 0,50;

17. Diploma di perfezionamento conseguito presso gli ISEF punti 0,30.

b) Qualifica di tecnico di federazioni sportive nazionali

1. Tecnico sportivo di IV livello o equiparato punti 1,00;

2. Esperto in preparazione fisica punti 0,75;

3. Tecnico sportivo di III livello o equiparato punti 0,50;

4. Tecnico sportivo di II livello o equiparato punti 0,30;

5. Tecnico sportivo di I livello o equiparato punti 0,15.

2. Sono, altresì, valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009. Il punteggio da attribuire è quello dei titoli di studio cui sono equiparati.

3. Ai fini della valutazione dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera a), i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli di studio sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a punti 5.

4. Ai fini della valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera b), i punteggi sono fra loro cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a punti 1.

5. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

6. La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati; ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 6.

Art. 6

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

1. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame sostenute, sommando al voto conseguito nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 5 la media dei voti delle prove scritte e il voto della prova orale. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Il decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 7

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 8

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 16 aprile 2012, n. 81.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 aprile 2023

Il Ministro: PIANTEDOSI

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 1868