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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 aprile 2023

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 12 giugno 2023, n. 135

Riparto del contributo di 175 milioni di euro, per l'anno 2023, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna per il potenziamento del servizio degli asili nido e definizione dei relativi obiettivi di servizio e delle modalità di monitoraggio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR E CON IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale;

VISTO l'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - come da ultimo modificato dall' articolo 1, comma 774, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è stabilita in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, che disciplina le modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale;

VISTA, in particolare, la lettera d-sexies del citato comma 449 - come sostituita dall'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successivamente modificata dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 - la quale prevede, ai primi cinque periodi, rispettivamente:

- che il Fondo di solidarietà comunale è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna quanto a 175 milioni di euro per l'anno 2023, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

- che il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato;

- che, in considerazione delle risorse ivi previste, i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali;

- che, dall'anno 2022, l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo della medesima lettera, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni;

- che l'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato;

CONSIDERATO che il sesto periodo della medesima lettera d-sexies stabilisce che il contributo di cui al primo periodo della medesima lettera è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione (ora Ministro dell'istruzione e del merito), il Ministro per il Sud e la coesione territoriale (ora Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR) e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia (ora Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione;

CONSIDERATO, inoltre, che i periodi settimo e ottavo della ripetuta lettera dsexies del comma 449 dispongono, rispettivamente, che, con il citato decreto interministeriale sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, nonché le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse, e che le somme che a seguito del predetto monitoraggio risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido, sono recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della menzionata legge 24 dicembre 2012, n. 228;

PRESO ATTO che i successivi due periodi della predetta lettera d-sexies stabiliscono che i comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia, utilizzando le risorse di cui alla lettera in narrativa e nei limiti delle stesse e che si applica l'articolo 57, comma 3- septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO l'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

VISTA la proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard trasfusa nella Nota metodologica recante "Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2023 in base al comma 172 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021", approvata nella seduta del 27 febbraio 2023;

VALUTATO che nella medesima seduta del 27 febbraio 2023 la Commissione tecnica per i fabbisogni standard ha proceduto all'approvazione delle Note metodologiche relative:

- all'aggiornamento e revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2023;

- alle modalità di alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale 2023;

VALUTATO, altresì, che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al citato comma 451 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, recante i criteri di formazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023 è in corso di emanazione e che, comunque, nelle more del perfezionamento di tale provvedimento, si rende necessario procedere all'adozione del decreto interministeriale di cui alla precitata lettera d-sexies per assicurare la tempestiva erogazione ai comuni delle risorse destinate nel 2023 al potenziamento dei precitati servizi educativi per l'infanzia;

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 28 marzo 2023;

Decreta:

Art. 1

Obiettivi di servizio e riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2023

1. Per l'annualità 2023, il contributo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge n. 232 del 2016, pari a 175 milioni di euro, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna è ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante "Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2023 in base al comma 172 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021" approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 27 febbraio 2023, che unita al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed è attribuito a ciascun comune negli importi indicati nella colonna "Maggiori risorse per il 2023" dell'allegato "Utenti e risorse aggiuntive" alla predetta Nota metodologica.

2. In considerazione del contributo di cui al comma 1, ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio assegnato per l'anno 2023 in termini di utenti aggiuntivi per i servizi educativi per l'infanzia, come riportato nella colonna "Utenti aggiuntivi 2023" del citato allegato alla Nota metodologica.

3. I comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia di cui al comma 2.

Art. 2

Monitoraggio e rendicontazione

1. Tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna beneficiari delle risorse di cui alla ripetuta lettera d-sexies sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell'obiettivo di servizio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione.

2. La scheda di monitoraggio e rendicontazione, corredata delle istruzioni relative alla compilazione, è pubblicata entro il 28 aprile 2023 a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

3. I comuni non beneficiari delle risorse di cui alla ripetuta lettera d-sexies sono tenuti a compilare la scheda di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 1 limitatamente alle parti relative al monitoraggio del servizio sul territorio.

4. La scheda di monitoraggio e rendicontazione è allegata al rendiconto annuale dell'ente e i comuni sono tenuti a trasmetterla a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2024, in modalità esclusivamente telematica.

Art. 3

Recuperi

1. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui all'articolo 2, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito per il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e della pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2023

Il Ministro dell'interno

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro dell'istruzione e del merito

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità