Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 13 giugno 2023

- Allegato al Comunicato Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 23 giugno 2023, n. 145

Termini e modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza, di cui al decreto 7 maggio 2019.

TESTO COORDINATO (al D.M. Imprese e Made in Italy 29 agosto 2023)

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e, in particolare, l'articolo 1, comma 228, che, al fine di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ha disposto l'introduzione, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, di un contributo, nella forma di voucher, per l'acquisto di consulenze specialistiche relative a tali processi;

VISTI il secondo e terzo periodo del citato comma 228 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che diversificano, in base alla dimensione dell'impresa, l'importo del contributo attribuibile in ciascun periodo d'imposta, fissandolo, rispettivamente, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000,00 euro nei confronti delle micro e piccole imprese e in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000,00 euro nei confronti delle medie imprese;

VISTO il quarto periodo dello stesso comma 228 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che stabilisce che, in caso di adesione a un contratto di rete avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo per l'acquisto delle consulenze specialistiche è riconosciuto in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di euro 80.000,00;

VISTO il quinto periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che subordina l'attribuzione del contributo alla condizione che le consulenze specialistiche relative ai processi d'innovazione siano rese da società e manager qualificati, iscritti in un elenco istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018;

VISTO il sesto periodo del citato comma 228 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il quale prevede che, con il suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico, oltre all'istituzione dell'elenco dei soggetti qualificati per le consulenze in materia di processi d'innovazione, sono stabiliti anche i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione del voucher e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa;

VISTO il comma 230 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che prevede che la concessione del contributo deve avvenire in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 352 del 24 dicembre 2013;

VISTO il comma 231 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per le finalità di cui al comma 228, un fondo con una dotazione complessiva pari a 75 milioni di euro, ripartita equamente per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2019, n. 152, recante, in attuazione del citato articolo 1, comma 228, della legge n. 145 del 2018, le disposizioni applicative dell'intervento agevolativo;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 maggio 2019, che stabilisce che le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto del presente decreto sono definiti con apposito provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

VISTI, altresì, i commi dal 2 al 6 del suddetto articolo 5 del decreto ministeriale 7 maggio 2019, nei quali sono indicati i requisiti di accesso dei manager qualificati e delle società di consulenza all'elenco dei soggetti abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto dello stesso decreto;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e l'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilità per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, di società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

VISTO l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 1, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo d'Impresa - Invitalia quale società in house dello Stato;

VISTO, inoltre, l'articolo 6, comma 3, del più volte citato decreto ministeriale 7 maggio 2019 che specifica che per la formazione dell'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza, per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del voucher, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo d'Impresa Invitalia, società in house dello stesso Ministero, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

VISTO il decreto direttoriale 29 luglio 2019 recante, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 7 maggio 2019, la disciplina relativa ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni di cui al medesimo decreto ministeriale;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 2, del decreto direttoriale 29 luglio 2019, con il quale è disposto che il Ministero dello sviluppo economico, in considerazione delle esigenze connesse all'attuazione dello strumento agevolativo di cui al decreto ministeriale 7 maggio 2019, può provvedere all'aggiornamento o alla riapertura ciclica dell'elenco dei manager sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

VISTO il decreto direttoriale 6 novembre 2019, con il quale è stato approvato l'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza istituito ai sensi del decreto ministeriale 7 maggio 2019;

VISTO il decreto direttoriale 25 settembre 2019, recante, con riferimento alle risorse stanziate per le annualità 2019 e 2020 dal precitato articolo 1, comma 231, della legge n. 145 del 2018, la disciplina relativa ai termini e alle modalità per la presentazione delle domande di accesso e le procedure di concessione ed erogazione del contributo;

VISTO il decreto direttoriale 13 dicembre 2019, con il quale è stata disposta, per effetto dell'esaurimento delle risorse finanziarie stanziate, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, disciplinato dal richiamato decreto direttoriale 25 settembre 2019;

VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2020, che destina allo strumento agevolativo, a integrazione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale 25 settembre 2019, ulteriori risorse per l'importo di euro 46.098.050,53, al fine di provvedere alla copertura finanziaria delle istanze pervenute a valere sul decreto direttoriale 25 settembre 2019 ma non finanziate per il richiamato esaurimento della iniziale dotazione;

CONSIDERATO che l'articolo 60, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto, al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 145 del 2018 per ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2021, portando la disponibilità complessiva riferibile all'annualità 2021 a 75 milioni di euro;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla apertura di un nuovo sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, anche tenuto conto del predetto incremento della dotazione finanziaria dell'intervento, in coerenza con quanto previsto dal decreto ministeriale 7 maggio 2019 e dal decreto direttoriale 25 settembre 2019;

RAVVISATA l'esigenza di procedere, ai sensi del richiamato articolo 4, comma 2, del decreto direttoriale 29 luglio 2019 e ai fini della più efficace attuazione dell'intervento, all'aggiornamento dell'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza sopra richiamato, sia con riferimento ai soggetti già iscritti sia consentendo l'iscrizione da parte di nuovi manager e società in possesso dei previsti requisiti;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 novembre 2022, n. 264, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

VISTO in particolare, l'articolo 2 del citato decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, che al comma 4 dispone che «Le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (nel prosieguo RPDP);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (nel prosieguo Codice privacy);

VISTO il parere favorevole espresso dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali con provvedimento registrato al n. 80 del 23 marzo 2023;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "CIE": la Carta di Identità Elettronica che costituisce il documento d'identità personale rilasciato dal Ministero dell'interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019

b) "CNS": la Carta Nazionale dei Servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

c) "decreto": il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 luglio 2019, n. 152, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono stabilite le disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale;

d) "elenco MIMIt": l'elenco, istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto, comprendente i soggetti abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto di agevolazione, ai sensi dello stesso decreto;

e) "elenchi dei manager dell'innovazione": gli albi o elenchi dei manager dell'innovazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), e b), del decreto, istituiti presso Unioncamere, presso le associazioni di rappresentanza dei manager, presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali ovvero istituiti presso le regioni ai fini dell'erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal medesimo decreto;

f) "manager qualificato": la persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 del decreto, abilitato, mediante iscrizione all'apposito elenco MIMIt, allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto del contributo di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto, anche laddove iscritto dalla società di consulenza. Ai fini dello svolgimento degli incarichi, il manager deve, inoltre, risultare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto, indipendente rispetto all'impresa o alla rete nella cui struttura viene temporaneamente inserito;

g) "Ministero": il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

h) "società di consulenza": la società operante nei settori della consulenza, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto ovvero il centro di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, il centro di competenza ad alta specializzazione e/o incubatore certificato di start-up innovative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto, abilitata, mediante iscrizione all'apposito elenco MIMIt, allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto di agevolazione tramite l'indicazione, nella misura massima di dieci nominativi, di manager qualificati;

i) "procedura informatica": il sistema telematico per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco MIMIt, raggiungibile dall'apposita sezione dedicata alla misura presente sul sito internet del Ministero;

j) "SPID": il Sistema Pubblico di Identità Digitale per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005;

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

1. In considerazione dell'esigenza di procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione previste dal decreto a valere sulla dotazione finanziaria disponibile per l'annualità 2021, il presente provvedimento disciplina, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, del decreto, i termini e le modalità per la presentazione, da parte dei manager qualificati e delle società di consulenza, delle istanze di iscrizione all'elenco MIMIt.

2. I manager qualificati e le società di consulenza già iscritti nel precedente elenco istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto e approvato con decreto direttoriale 6 novembre 2019, funzionale alla concessione delle agevolazioni e all'espletamento degli incarichi consulenziali a valere sullo sportello agevolativo finanziato con le risorse previste per le annualità 2019 e 2020, sono tenuti, al fine di poter assumere gli incarichi manageriali agevolabili a valere sulla dotazione finanziaria dell'intervento per l'annualità 2021, a presentare, al pari dei manager qualificati e società di consulenza non iscritti nel predetto elenco, nuova istanza di iscrizione, secondo le modalità e i termini indicati dal presente provvedimento.

Art. 3

Termini e modalità per la presentazione delle istanze di iscrizione all'elenco MIMIt

(modificato dall'articolo unico, comma 1, del D.M. Imprese e Made in Italy 29 agosto 2023)

1. I manager qualificati e le società di consulenza devono presentare l'istanza di iscrizione all'elenco MIMIt per lo sportello 2021 esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione "Voucher per consulenza in innovazione" del sito web del Ministero (www.mimit.gov.it), dalle ore 10.00 del 22 giugno 2023 alle ore 17.00 del 5 ottobre 2023 Nell'ambito della stessa istanza di iscrizione, i soggetti richiedenti dovranno indicare un indirizzo PEC quale punto di contatto e potranno altresì riportare eventuali link a indirizzi web utili a rappresentare le proprie competenze ed esperienze professionali.

2. L'accesso alla procedura informatica può avvenire solo previa autenticazione, mediante CIE, CNS o SPID, del manager qualificato che si iscrive all'elenco per offrire direttamente i servizi manageriali oggetto di agevolazione ovvero del legale rappresentante della società di consulenza come risultante dal Registro delle imprese.

3. Per le società di consulenza che risultano amministrate da una o più persone giuridiche o da enti e soggetti diversi dalle persone fisiche e per i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 e i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), del decreto che non siano iscritti al Registro delle imprese, l'accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi, a seguito della positiva verifica dei poteri di firma in capo al legale rappresentante. A tale fine, i predetti soggetti che intendano iscriversi all'elenco MIMIt devono inviare, a partire dalle ore 10:00 del 19 giugno 2023 ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC managerinnovazione@pec.mise.gov.it riportante nell'oggetto "Voucher per consulenza in innovazione - richiesta accreditamento alla procedura informatica per l'iscrizione nell'elenco MIMIt", la relativa istanza redatta secondo lo schema del "modulo di richiesta per l'accreditamento alla procedura informatica" di cui all'allegato n. 1 al fine di consentire l'identificazione dello stesso soggetto e del suo legale rappresentante. Il Ministero provvede all'espletamento degli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta. Tenuto conto dei tempi necessari per effettuare le verifiche e gli adempimenti tecnici connessi al predetto accreditamento, le relative richieste devono essere trasmesse al Ministero entro le ore 17:00 del 28 settembre 2023.

4. I manager qualificati che intendano iscriversi all'elenco MIMIt al fine di offrire in proprio i servizi manageriali oggetto del contributo di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto, sono tenuti a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica di cui al comma 1, l'istanza di iscrizione al predetto elenco, redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., secondo lo schema del modulo di domanda di cui all'allegato n. 2. A tal fine, i manager qualificati sono tenuti a dichiarare:

a) il possesso dei requisiti di accesso previsti all'articolo 5, comma 2, del decreto relativi all'accreditamento negli elenchi dei manager dell'innovazione e/o di quelli indicati all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto;

b) la specializzazione in uno o più ambiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto;

c) le regioni del territorio nazionale ove sono disponibili a erogare le prestazioni di consulenza specialistica;

d) che le prestazioni connesse all'incarico manageriale, oggetto delle agevolazioni di cui al decreto, vengono svolte in proprio.

5. Le società di consulenza che intendano iscriversi all'elenco MIMIt al fine di offrire i servizi manageriali oggetto del contributo di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto, sono tenute a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica di cui al comma 1, l'istanza di iscrizione al predetto elenco, redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. secondo lo schema del modulo di domanda di cui all'allegato n. 3. A tal fine, le società di consulenza sono tenute a dichiarare:

a) il possesso dei requisiti di accesso previsti all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto;

b) i nominativi dei manager qualificati, entro la misura massima di dieci soggetti, individuati, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto, al fine dello svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni. Per ciascuno di tali soggetti, inoltre, la società di consulenza dichiara il possesso dei requisiti previsti dal decreto, mediante la compilazione di una apposita sezione del suddetto modulo di domanda.

6. In fase di compilazione dell'istanza di iscrizione da parte delle società di consulenza, la procedura informatica effettua, in via preliminare, controlli sui dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. In particolare: 

a) con riferimento alle società di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto, i predetti controlli riguardano:

i. l'effettivo svolgimento di attività riferibili ai settori della consulenza;

ii. la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a), b), e c), del decreto;

iii. l'avvenuta costituzione della società da almeno 24 mesi, come previsto all'articolo 5, comma 4, lettera e), del decreto medesimo;

b) con riferimento agli incubatori certificati di start-up innovative individuati all'articolo 5, comma 5, lettera b), del decreto, la procedura informatica verifica l'effettiva iscrizione alla relativa sezione speciale del Registro delle imprese.

7. Ai fini della corretta compilazione della domanda, i soggetti richiedenti sono tenuti, pertanto, a verificare i dati presenti sul Registro delle imprese e, nel caso in cui le informazioni ivi presenti non risultino aggiornate, ad effettuare le necessarie rettifiche presso il medesimo Registro. Resta fermo che, in caso di esito negativo dei predetti controlli, la procedura informatica non consente il completamento dell'iter di presentazione dell'istanza di iscrizione.

8. Ai fini dell'accesso alla procedura informatica, i soggetti che intendono presentare istanza di iscrizione all'elenco MIMIt per lo sportello 2021 devono essere in possesso della seguente strumentazione:

a) casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. I soggetti obbligati al possesso di una PEC dalle norme vigenti in materia sono tenuti ad utilizzare l'indirizzo di posta certificata comunicato al Registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato;

b) firma digitale;

c) CIE o CNS ovvero SPID associati al manager qualificato o al legale rappresentante della società di consulenza come risultante dal Registro delle imprese.

9. L'iter di presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco MIMIt per lo sportello 2021 è articolato nelle seguenti fasi:

a) accesso alla procedura informatica, secondo quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 7 e 8 del presente articolo;

b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;

c) generazione del modulo di domanda di cui agli Allegati 1 e 2, in formato ".pdf" immodificabile, contenente le informazioni e i dati inseriti dal soggetto richiedente l'iscrizione all'elenco MIMIt per lo sportello 2021 e successiva apposizione della firma digitale;

d) caricamento del modulo di domanda provvisto di firma digitale e trasmissione dello stesso entro il termine finale di cui al comma 1. A conferma del buon esito delle operazioni di caricamento e trasmissione del modulo di domanda, la procedura informatica rilascia un'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco MIMIt.

10. Il soggetto che presenta istanza di iscrizione all'elenco MIMIt, pena l'inammissibilità della domanda, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente provvedimento e indicato dalla procedura informatica.

11. Le istanze di accesso all'elenco MIMIt si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell'attestazione di cui al comma 9, lettera d). Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze di iscrizione trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica.

12. Ciascun soggetto può trasmettere una sola domanda di iscrizione all'elenco MIMIt. Nel caso in cui per uno stesso soggetto risultino trasmesse più istanze di iscrizione al predetto elenco, verrà presa in considerazione l'ultima domanda acquisita in ordine cronologico entro i termini di apertura dello sportello. Nel caso in cui lo stesso manager qualificato che abbia trasmesso istanza di iscrizione per operare in proprio secondo la procedura di cui al comma 4 risulti essere iscritto anche da una società di consulenza, sarà presa in considerazione, ai fini della formazione dell'elenco MIMIt, esclusivamente l'istanza d'iscrizione avanzata secondo la procedura di cui allo stesso comma 4.

13. Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente provvedimento sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo indicato nell'istanza di iscrizione. Il Ministero declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove questo sia causato dal malfunzionamento della suddetta casella di posta elettronica certificata.

Art. 4

Definizione dell'elenco MIMIt

1. Decorsi i termini per la trasmissione delle istanze di iscrizione di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministero provvede a definire l'elenco MIMIt sulla base delle istanze correttamente compilate e presentate, come comprovato dal rilascio da parte della procedura informatica dell'attestazione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera d). L'elenco è reso consultabile per non più di quaranta (40) giorni attraverso la sezione "Voucher per consulenza in innovazione" del sito web del Ministero (www.mimit.gov.it) esclusivamente ai soggetti di cui al successivo comma 3, secondo le modalità indicate al comma 4.

2. L'elenco di cui al comma 1 rende disponibili le informazioni relative al codice identificativo della domanda di iscrizione, al nome e cognome del manager qualificato ovvero alla denominazione della società di consulenza e al numero di partita IVA, all'indirizzo PEC indicato dal richiedente quale punto di contatto, all'eventuale iscrizione del soggetto in altri elenchi dei manager dell'innovazione, all'esperienza professionale e alla specializzazione maturate negli ambiti di cui all'articolo 3 del decreto, al Comune sede legale o amministrativa o (eventuale) sede effettiva, alle aree geografiche in cui il soggetto è disponibile a svolgere gli incarichi consulenziali, nonché eventuali link a indirizzi web utili a rappresentare le competenze dichiarate dal soggetto richiedente nei medesimi ambiti di cui all'articolo 3 del decreto. Con riferimento alle società di consulenza, nell'elenco è altresì riportato il numero di manager qualificati individuati dalle stesse, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto, al fine dello svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni.

3. L'elenco MIMIt, nella fase propedeutica alla trasmissione delle domande di agevolazione al Ministero, può essere consultato esclusivamente dai soggetti che intendono presentare istanza di accesso alle agevolazioni di cui al decreto a valere sulla dotazione finanziaria disponibile per l'annualità 2021 e che, a tal fine, hanno effettuato l'accesso allo sportello informatizzato che sarà reso disponibile nell'ambito del procedimento agevolativo. Successivamente alla data di chiusura del termine di presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla dotazione finanziaria per lo sportello 2021, l'elenco MIMIt è consultabile, per non più di ventiquattro (24) mesi esclusivamente dai soggetti che sono risultati beneficiari delle agevolazioni a valere sul medesimo sportello 2021. I dati e le informazioni contenuti nell'elenco MIMIt sono utilizzabili dai suddetti soggetti solo in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, previa espressa assunzione di responsabilità.

4. L'accesso all'elenco MIMIt di cui al comma 1, sia nella fase propedeutica alla trasmissione delle domande di agevolazione al Ministero che successivamente alla data di chiusura del termine di presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla dotazione finanziaria per lo sportello 2021, avviene previa autenticazione del legale rappresentante del soggetto che intende presentare istanza di accesso alle agevolazioni o del delegato per conto del soggetto istante, secondo le procedure previste per l'accesso allo sportello informatizzato dedicato alle imprese per l'accoglienza delle domande di agevolazione e di erogazione.

5. Il Ministero, in considerazione delle esigenze connesse all'attuazione dello strumento agevolativo, può provvedere alla riapertura dei termini di iscrizione all'elenco MIMIt. Il Ministero si riserva, altresì, di modificare il suddetto elenco provvedendo alla cancellazione dei soggetti ivi iscritti, nel caso di esito negativo dei controlli di cui all'articolo 5.

6. L'elenco MIMIt è costituito e valido per le sole finalità di sostegno delle imprese previste dall'articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dal decreto e non rappresenta, per i soggetti ivi iscritti, titolo qualificante per finalità estranee a quelle previste dalle richiamate norme.

7. Successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione dell'istanza, il manager qualificato e la società di consulenza possono richiedere l'aggiornamento delle informazioni inserite nell'istanza di iscrizione, nonché la cancellazione del proprio profilo dall'elenco, accedendo all'apposita funzionalità raggiungibile dalla sezione "Voucher per consulenza in innovazione" del sito web del Ministero (www.mimit.gov.it), fermi restando i diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD. Le predette modifiche sono immediatamente effettive e non sono oggetto di una approvazione preventiva da parte del Ministero.

8. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 5, comma 7, del decreto, ciascun manager qualificato, iscritto nell'elenco MIMIt per operare in proprio ovvero attraverso una società di consulenza, può assumere, con riferimento alla procedura posta a valere sulle risorse disponibili per l'annualità 2021, un solo contratto di consulenza rilevante agli effetti del decreto. 

Art. 5

Controlli

1. Il Ministero, anche con il supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa - Invitalia, in qualsiasi fase del procedimento, effettua le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti iscritti nell'elenco MIMIt, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, procedendo, nel caso di esito negativo dei controlli, alla cancellazione del soggetto dall'elenco MIMIt, con effetto anche per eventuali, futuri sportelli agevolativi disposti a valere sull'intervento agevolativo di cui al decreto e all'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo D.P.R. n. 445 del 2000.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

1. In attuazione del RGPD e nel rispetto del Codice privacy si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali con cui il Ministero, Titolare del trattamento, fornisce agli interessati le informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente. I dati personali sono trattati, altresì, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD che, in applicazione dell'art. 32 del RGPD, adotta tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

2. I dati personali contenuti nell'elenco MIMIt sono trattati per non più di quaranta (40) giorni per le finalità di consultazione di cui all'articolo 4, comma 2 e per non più di ventiquattro (24) mesi per le finalità di consultazione di cui all'articolo 4, comma 3 nonché per il tempo necessario alla gestione delle attività di rendicontazione, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Nel caso di contenzioso giudiziale avviato durante il periodo ordinario di conservazione, il trattamento può essere protratto anche oltre il tempo sopra indicato, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

3. I soggetti che richiedono l'iscrizione all'elenco MIMIt ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della relativa istanza di iscrizione o di successivo aggiornamento del proprio profilo, a prendere visione della citata Informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione "Voucher per consulenza in innovazione" del sito web del Ministero (www.mimit.gov.it) nonché nella procedura informatica.

4. Resta fermo, da parte di ciascuno dei soggetti che detengono gli elenchi dei manager dell'innovazione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali effettuati in tali ambiti, il rispetto dell'art 6 RGPD per quanto concerne la base giuridica a ciò necessaria.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato n. 4 sono riportati gli oneri informativi per i soggetti interessati all'iscrizione nell'elenco MIMIt.

Il Direttore Generale

GIUSEPPE BRONZINO