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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/751 DELLA COMMISSIONE, 30 gennaio 2023

G.U.U.E. 13 aprile 2023, n. L 100

Regolamento recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 3 maggio 2023

Applicabile dal: 3 maggio 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 67,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, comprese le norme sulla presa di coscienza, la preparazione e il controllo delle malattie. In particolare, il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate all'articolo 5 del medesimo regolamento.

2) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate, in particolare delle malattie di categoria A, B e C in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). Più in particolare, nell'ambito delle misure volte a controllare la diffusione di malattie di categoria A il regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni in caso di focolaio di una malattia di categoria A, nonché restrizioni e condizioni applicabili ai movimenti di animali e loro prodotti dalle zone soggette a restrizioni e al loro interno.

3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 e il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (4) prevedono due diverse definizioni del termine «budelli», delle quali la definizione corretta è quella di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692. Per garantire la coerenza tra le disposizioni degli atti delegati che integrano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento (UE) 2016/429, la definizione del termine «budelli» di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe pertanto essere rettificata e allineata con quella del regolamento delegato (UE) 2020/692.

4) A norma dell'articolo 23, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure da applicare nella zona soggetta a restrizioni nel caso in cui un focolaio di una malattia di categoria A insorga in uno stabilimento che detiene fino a 50 volatili in cattività, ma non all'obbligo di istituire una zona soggetta a restrizioni, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 21 del medesimo regolamento delegato. Tale obbligo può determinare inutili restrizioni agli scambi e imporre un onere ingiustificato agli operatori e alle autorità competenti.

5) Le misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbero essere proporzionate ai rischi connessi. In determinate circostanze, se uno stabilimento in cui sono detenuti fino a 50 volatili in cattività non ha contatti diretti o indiretti con altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività, il rischio che tale focolaio contribuisca alla diffusione della malattia può essere insignificante. Per tale motivo le autorità competenti dovrebbero poter derogare all'obbligo di istituire una zona soggetta a restrizioni in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento che detiene fino a 50 volatili in cattività se da una valutazione del rischio eseguita dall'autorità competente emerge che lo stabilimento non ha contatti diretti o indiretti con pollame o altri stabilimenti che detengono volatili in cattività.

6) E' pertanto opportuno modificare l'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687 al fine di includere gli stabilimenti che detengono fino a 50 volatili in cattività tra i luoghi in cui, in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A, l'autorità competente può decidere, in determinate circostanze, se istituire o meno una zona soggetta a restrizioni.

7) Gli articoli 28 e 43 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono le condizioni generali per la concessione di deroghe ai divieti relativi ai movimenti di animali e prodotti rispettivamente nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza. Tali condizioni generali specificano le misure che l'autorità competente deve applicare per garantire che il rischio di diffusione di una malattia di categoria A derivante da tali movimenti sia trascurabile. Tali misure comprendono determinate rigorose misure di biosicurezza supplementari durante tutte le operazioni di trasporto dallo stabilimento di origine fino allo scarico nello stabilimento di destinazione che, conformemente agli articoli 28 e 43 del regolamento delegato (UE) 2020/687, è designato dall'autorità competente dello stabilimento di origine. Se è diversa dall'autorità competente per lo stabilimento di destinazione, l'autorità competente per lo stabilimento di origine potrebbe non essere in grado di garantire l'attuazione di tutte le misure, e in particolare di conoscere l'ubicazione degli stabilimenti con animali delle specie elencate, di selezionare un itinerario che eviti tali luoghi o di garantire che le misure di biosicurezza supplementari siano attuate durante lo scarico nello stabilimento di destinazione designato.

8) Inoltre, se è diversa dall'autorità competente per lo stabilimento di destinazione designato, l'autorità competente per lo stabilimento di origine dovrebbe informare l'autorità competente per lo stabilimento di destinazione in merito a tale designazione. Tuttavia, al fine di garantire la corretta attuazione di tutte le misure di cui agli articoli 28 e 43 del regolamento delegato (UE) 2020/687, la designazione dello stabilimento di destinazione dovrebbe essere definita di concerto tra l'autorità competente per lo stabilimento di origine e quella per lo stabilimento di destinazione. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 28, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

9) L'articolo 30, paragrafo 2, e l'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono le condizioni specifiche per l'autorizzazione dei movimenti di pollastre dagli stabilimenti situati rispettivamente nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza istituite in risposta a un focolaio di una malattia di categoria A. Conformemente a tali articoli l'autorità competente può autorizzare tali movimenti solo se nello stabilimento di destinazione non vi sono altri animali detenuti delle specie elencate. In pratica, in alcuni casi gli stabilimenti di galline ovaiole in cui le pollastre sono spostate possono essere costituiti da diverse unità epidemiologiche, quali definite all'articolo 4, punto 39, del regolamento (UE) 2016/429, che devono essere popolate in momenti diversi per poter garantire una produzione costante di uova durante l'anno. E' quindi opportuno modificare l'articolo 30, paragrafo 2, e l'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevedere la possibilità che le pollastre provenienti da una zona di protezione o di sorveglianza siano spostate anche in un'unità epidemiologica vuota in uno stabilimento in cui gli animali delle specie elencate sono detenuti in altre unità epidemiologiche.

10) Gli articoli 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono le condizioni per la revoca delle misure di controllo applicate rispettivamente nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza. La pulizia e la disinfezione preliminari sono misure essenziali che devono essere effettuate efficacemente per evitare la diffusione della malattia di categoria A dallo stabilimento colpito. Le procedure per la pulizia e la disinfezione sono stabilite nell'allegato IV, punti A e B, di tale regolamento delegato. Conformemente a tali procedure, la pulizia e la disinfezione preliminari sono completate se il disinfettante è rimasto sulla superficie trattata per almeno 24 ore. In base a un noto principio per il controllo e l'eradicazione delle malattie di categoria A, il periodo minimo di durata delle misure che devono essere attuate nelle zone soggette a restrizioni si inizia a conteggiare solo dopo il completamento della pulizia e della disinfezione preliminari.

11) L'attuale formulazione degli articoli 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 non è chiara in merito alla decorrenza del periodo minimo di durata delle misure che devono essere attuate nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza e può dar luogo a un'attuazione discrepante di tale prescrizione da parte degli Stati membri. E' pertanto opportuno modificare gli articoli 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 per specificare chiaramente la decorrenza del conteggio del periodo minimo di durata delle misure nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza.

12) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687, l'autorità competente può autorizzare i movimenti delle uova da cova da uno stabilimento situato nella zona di protezione verso un incubatoio situato nello stesso Stato membro, il che comprende i movimenti delle uova da cova da uno stabilimento situato nella zona di protezione a un incubatoio situato nella zona di sorveglianza. Tuttavia, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento delegato i movimenti di pulcini di un giorno provenienti dalla zona di sorveglianza verso stabilimenti situati nello stesso Stato membro possono essere autorizzati solo se tali pulcini sono nati da uova provenienti da stabilimenti situati all'interno della zona di sorveglianza. Pertanto, a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687 l'autorità competente non può autorizzare movimenti dalla zona di sorveglianza di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da stabilimenti situati all'interno della zona di protezione.

13) A norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687 i movimenti di pulcini di un giorno da uno stabilimento situato nella zona di protezione sono consentiti se tali pulcini sono nati da uova provenienti dalla zona soggetta a restrizioni. Di conseguenza, conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687 l'autorità competente può autorizzare i movimenti dalla zona soggetta a restrizioni di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da stabilimenti situati all'interno della zona di protezione se sono soddisfatte determinate condizioni. L'autorità competente dovrebbe inoltre poter autorizzare, se sono soddisfatte condizioni analoghe, i movimenti dalla zona di sorveglianza di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da stabilimenti situati all'interno della zona di protezione. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 46, paragrafo 1, lettera a).

14) L'articolo 52 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede le condizioni specifiche che devono essere soddisfatte affinché l'autorità competente autorizzi i movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia prodotte nella zona di sorveglianza. L'attuale formulazione dell'articolo 52 del regolamento delegato (UE) 2020/687 può dare a intendere che tutte le condizioni elencate nelle lettere da a) a d) di tale articolo debbano essere soddisfatte. Tuttavia l'articolo 52, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/687 fa riferimento al caso in cui le materie prime per mangimi di origine vegetale e la paglia siano state sottoposte ad almeno uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VIII di tale regolamento delegato. A seguito dell'applicazione del trattamento di riduzione dei rischi, le materie prime per mangimi di origine vegetale e la paglia diventano merci sicure e possono pertanto essere spostate al di fuori della zona di sorveglianza. Inoltre l'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede le condizioni specifiche per l'autorizzazione dei movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia dalla zona di protezione. Conformemente all'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2020/687 i movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia dalla zona di protezione possono essere autorizzati se esse sono state sottoposte ad almeno uno dei trattamenti di riduzione dei rischi conformemente all'allegato VIII di tale regolamento delegato. Inoltre le condizioni di cui all'articolo 52, lettere da a) a d), del regolamento delegato (UE) 2020/687 sono simili a quelle di cui all'articolo 36 del medesimo regolamento delegato. Di conseguenza il movimento di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia prodotte nella zona di sorveglianza non dovrebbe essere soggetto a condizioni più rigorose di quelle applicabili al movimento di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia prodotte nella zona di protezione. E' pertanto opportuno rettificare l'articolo 52 del regolamento delegato (UE) 2020/687 per garantire che quando sono soddisfatte condizioni analoghe, nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza si applichino restrizioni analoghe.

15) L'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce le prescrizioni per gli animali detenuti delle specie elencate destinati al ripopolamento degli stabilimenti colpiti da un focolaio di una malattia di categoria A. Tali animali devono provenire da uno stabilimento che non è situato in una zona soggetta a restrizioni e non è soggetto a misure di controllo delle malattie per le malattie di categoria A di animali terrestri detenuti, quali definite nella parte II, capo II, del regolamento delegato (UE) 2020/687. Tuttavia l'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687 fa erroneamente riferimento alle restrizioni di cui al capo III di tale regolamento delegato. E' pertanto opportuno rettificare il testo dell'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687 affinché faccia riferimento alle restrizioni di cui al capo II di tale regolamento delegato.

16) Gli articoli 27 e 42 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabiliscono divieti in relazione ad attività, compresi i movimenti, riguardanti animali, prodotti e altro materiale da o verso la zona di protezione e la zona di sorveglianza, o al loro interno. I divieti sono elencati nella tabella di cui all'allegato VI di tale regolamento delegato. Conformemente a tale tabella i movimenti di animali detenuti delle specie elencate verso stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni sono vietati al fine di impedire l'aumento della popolazione degli animali detenuti sensibili alla malattia di categoria A confermata in tale zona. Se vengono spostate in un incubatoio situato in una zona soggetta a restrizioni, le uova da cova possono portare alla produzione di pulcini di un giorno, che determinerà l'aumento della popolazione di animali detenuti delle specie elencate nella zona soggetta a restrizioni. Di conseguenza tale movimento sarebbe in contraddizione con la finalità del divieto dei movimenti di animali detenuti delle specie elencate verso stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni. Pertanto, in generale, tale movimento è considerato vietato. Tuttavia nella tabella di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/687 figura erroneamente solo il divieto dei movimenti di uova da cova dagli stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni. Il testo figurante nella tabella di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe pertanto essere rettificato così da fare riferimento anche al divieto dei movimenti di uova da cova verso stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni.

17) Inoltre, il divieto dei movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia di cui all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/687 è erroneamente limitato a tali materie prime e paglia ottenute nella zona di protezione, e consente il movimento di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia ottenute nella zona di sorveglianza, il che può comportare un rischio di diffusione della malattia. E' pertanto opportuno rettificare l'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/687 per vietare i movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia ottenute nella zona soggetta a restrizioni.

18) L'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale, in particolare carni, budelli e latte, provenienti dalla zona soggetta a restrizioni. Tali trattamenti, che inattivano l'agente patogeno, dovrebbero essere in linea con la legislazione vigente dell'Unione, le norme internazionali e i nuovi dati scientifici. La voce di tale allegato relativa al virus del vaiolo degli ovini e dei caprini per tali merci è attualmente vuota poiché finora non sono stati ottenuti dati o studi scientifici sui trattamenti. Data la recente insorgenza nell'Unione di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini, il trattamento delle carni e del latte di ovini e caprini provenienti dalla zona di protezione e dalla zona sorveglianza dovrebbe essere reso possibile per gli Stati membri che gestiscono tali focolai. Nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 non sono previsti tali trattamenti perché la Commissione è in attesa dei risultati di uno studio commissionato al laboratorio di riferimento dell'UE per i virus Capripox o di un'ulteriore consulenza scientifica da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). Tuttavia, tenendo conto della somiglianza tra il virus del vaiolo degli ovini e dei caprini e il virus della dermatite nodulare contagiosa, entrambi appartenenti alla famiglia dei Poxviridae e al genere Capripoxvirus, è opportuno consentire l'applicazione di trattamenti di riduzione dei rischi nella pertinente tabella di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687. L'applicazione di trattamenti di riduzione dei rischi per il vaiolo degli ovini e dei caprini sarà oggetto di riesame non appena saranno disponibili ulteriori dati scientifici.

19) In un recente parere scientifico (5) l'Autorità ha valutato l'efficacia di alcuni trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale e altri materiali in relazione alle malattie di categoria A. Tra gli altri trattamenti, l'Autorità ha ritenuto che il trattamento termico delle carni fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di 70 °C per almeno 30 minuti fosse efficace per inattivare il virus della peste suina africana. Sulla base dei nuovi dati scientifici e in linea con la norma internazionale dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) (6) relativa alla peste suina africana, è pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 per includervi un trattamento di riduzione dei rischi supplementare per la peste suina africana.

20) L'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce i trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine non animale provenienti dalla zona di protezione, sebbene si faccia riferimento a tali trattamenti anche nell'articolo 52 del medesimo regolamento delegato, che riguarda le condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia dalla zona di sorveglianza. E' pertanto opportuno rettificare il titolo dell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2020/687 affinché faccia riferimento ai trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine non animale provenienti dalla zona soggetta a restrizioni.

21) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/687,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018).

(4)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).

(5)

EFSA Journal 2022;20(8):7443.

(6)

Codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH, 30a edizione, 2022. ISBN dei volumi I e II: 978-92-95121-28-7, https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/.

Art. 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 è così modificato:

1) all'articolo 21, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera g):

«g) stabilimenti che detengono fino a 50 volatili in cattività, a condizione che non abbiano contatti diretti o indiretti con pollame o altri stabilimenti che detengono volatili in cattività.»;

2) all'articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorità competente per lo stabilimento di origine designa lo stabilimento di destinazione per i movimenti dalla zona di protezione o verso di essa. Se è diversa dall'autorità competente per lo stabilimento di destinazione, l'autorità competente per lo stabilimento di origine effettua tale designazione di concerto con l'autorità competente per lo stabilimento di destinazione.»

;

3) all'articolo 30, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nello stabilimento o nell'unità epidemiologica di destinazione non ci siano altri animali detenuti delle specie elencate;»;

4) all'articolo 39, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità competente può revocare le misure di cui alle sezioni 1 e 2 del presente capo solo se:

a) è trascorso il periodo minimo di cui all'allegato X dalla data di completamento della pulizia e della disinfezione preliminari e, se opportuno, del controllo preliminare di insetti e roditori, eseguiti conformemente all'articolo 15 nello stabilimento colpito; e

b) in tutti gli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate situati nella zona di protezione, gli animali delle specie elencate sono stati sottoposti, con esito favorevole, a esami clinici e, se necessario, a esami di laboratorio conformemente all'articolo 26.»;

5) all'articolo 43, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorità competente per lo stabilimento di origine designa lo stabilimento di destinazione per i movimenti dalla zona di sorveglianza o verso di essa. Se è diversa dall'autorità competente per lo stabilimento di destinazione, l'autorità competente per lo stabilimento di origine effettua tale designazione di concerto con l'autorità competente per lo stabilimento di destinazione.»

;

6) all'articolo 46, paragrafo 1, la lettera a), è così modificata:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«verso stabilimenti situati nello stesso Stato membro in cui sono nati da uova provenienti da stabilimenti situati all'interno della zona soggetta a restrizioni, a condizione che:»;

b) è aggiunto il seguente punto iii):

«iii) al momento del carico il mezzo di trasporto sia sigillato dall'autorità competente o sotto la sua supervisione.»;

7) all'articolo 46, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nello stabilimento o nell'unità epidemiologica di destinazione non ci siano altri animali detenuti delle specie elencate;»;

8) all'articolo 55, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità competente può revocare le misure di controllo delle malattie applicate nella zona di sorveglianza a norma delle sezioni 1 e 3 solo se:

a) è trascorso il periodo minimo di cui all'allegato XI dalla data di completamento della pulizia e della disinfezione preliminari e, se opportuno, del controllo preliminare di insetti e roditori, eseguiti conformemente all'articolo 15 nello stabilimento colpito;

b) nella zona di protezione sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b); e

c) un numero rappresentativo di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate sono stati sottoposti, con esito favorevole, a visite effettuate da veterinari ufficiali, conformemente all'articolo 41.»;

9) nell'allegato VII, la prima tabella, relativa alle carni, ai budelli e al latte, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 è così rettificato:

1) all'articolo 2, punto 10, la definizione di «budelli» è sostituita dalla seguente:

«10) «budelli»: vesciche e intestini che, dopo essere stati puliti, sono stati trasformati mediante raschiatura dei tessuti, sgrassatura e lavaggio e trattati mediante salatura o essiccati;»;

2) all'articolo 52, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) siano destinate a essere utilizzate all'interno della zona di sorveglianza; o»;

3) all'articolo 59, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) non provengono da uno stabilimento soggetto alle restrizioni di cui al capo II; e»;

4) nell'allegato VI, la tabella è così rettificata:

a) nella prima colonna, il testo della decima riga è sostituito dal seguente:

«Movimenti di uova da cova da e verso stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni»;

b) nella prima colonna, il testo dell'ultima riga è sostituito dal seguente:

«Movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia ottenute nella zona soggetta a restrizioni»;

5) nell'allegato VIII, il titolo è sostituito dal seguente:

«TRATTAMENTI DI RIDUZIONE DEI RISCHI PER I PRODOTTI DI ORIGINE NON ANIMALE PROVENIENTI DALLA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI».

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN