
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/842 DELLA COMMISSIONE, 17 febbraio 2023
G.U.U.E. 24 aprile 2023, n. L 109
Regolamento che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di benessere degli animali per il trasporto di animali con navi adibite al trasporto di bestiame. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 14 maggio 2023
Applicabile dal: 14 maggio 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 8, lettere a) e c),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare.
2) L'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito alle prescrizioni in materia di benessere degli animali, comprese quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (2).
3) In tale contesto la Commissione ha effettuato una serie di audit sui sistemi di conformità attuati dagli Stati membri per tutelare il benessere degli animali durante il trasporto verso paesi terzi nel caso in cui una parte del viaggio comporti l'uso di navi adibite al trasporto di bestiame. Una delle principali conclusioni degli audit della Commissione è che il modo in cui gli Stati membri effettuano le ispezioni al momento del carico e dello scarico degli animali conformemente all'articolo 20 del suddetto regolamento non è generalmente sufficiente a ridurre al minimo il rischio per il benessere degli animali insito in tale tipo di trasporto.
4) Gli audit della Commissione hanno riscontrato carenze nei sistemi di conformità degli Stati membri per quanto riguarda i piani di emergenza in caso di emergenza. Per questo motivo le autorità competenti del luogo di partenza dovrebbero assicurarsi che il trasportatore disponga di un piano di emergenza in caso di emergenza e che quest'ultimo soddisfi i requisiti pertinenti.
5) A norma della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tutti gli Stati membri dotati di porti marittimi devono sottoporre le navi che fanno scalo nei loro porti a ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo. I risultati delle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo possono essere pertinenti per le ispezioni previste dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005, ad esempio per quanto riguarda le irregolarità riscontrate in relazione alla tenuta stagna all'acqua, alla ventilazione, alla galleggiabilità o alle attrezzature antincendio. E' pertanto necessario che l'autorità competente tenga conto dei risultati di tali ispezioni in sede di ispezione delle navi adibite al trasporto di bestiame durante le operazioni di carico e scarico.
6) Gli ispettori delle autorità competenti che effettuano le ispezioni sulle navi adibite al trasporto di bestiame sono per lo più veterinari ufficiali. La sola competenza veterinaria non è sufficiente per verificare il funzionamento dei sistemi meccanici e di gestione delle navi adibite al trasporto di bestiame che possono incidere sul benessere degli animali trasportati. Come proposto nel documento di rete (4), le squadre che effettuano ispezioni al momento del caricamento di partite di animali vivi, di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005, dovrebbero essere composte da veterinari ufficiali e da esperti marittimi dotati di competenze adeguate riguardo a tali sistemi meccanici e di gestione nonché di esperienza pratica nell'esercizio delle navi adibite al trasporto di bestiame.
7) Quando gli animali sono presentati per il carico e lo scarico su navi adibite al trasporto di bestiame ai punti di uscita nei porti marittimi, le autorità competenti dovrebbero disporre di tempo sufficiente per valutare se le navi adibite al trasporto di bestiame soddisfino le condizioni di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005 e all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625. L'organizzatore di un viaggio dovrebbe pertanto fornire a tali autorità competenti la documentazione pertinente almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell'ispezione o della data dei controlli ufficiali della nave adibita al trasporto di bestiame.
8) Le autorità competenti ai punti di uscita nei porti marittimi dovrebbero inoltre effettuare un'ispezione fisica dopo il caricamento degli animali sulla nave adibita al trasporto di bestiame per verificare che la distribuzione degli animali nei recinti sia in linea con gli spazi disponibili di cui all'allegato I, capo VII, del regolamento (CE) n. 1/2005.
9) Al fine di conservare una documentazione visiva dello stato della nave adibita al trasporto di bestiame e degli animali destinati al carico, gli ispettori delle autorità competenti dovrebbero acquisire prove, mediante fotografie o video, di non conformità a bordo e di qualsiasi altro elemento che possa incidere negativamente sul benessere degli animali. Tali fotografie o video dovrebbero essere conservati dalle autorità competenti per la durata del periodo di validità del certificato di omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 95 del 7.4.2017.
Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005).
Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009).
Documento di rete sulle navi adibite al trasporto di bestiame, disponibile all'indirizzo https://circabc.europa.eu/ui/group/f41c4e1d-22a1-4e7b-aa31-cd16f126037d/library/d1bdd5a7-2e73-4f9a-97e2-c0975fc713a1/details.
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e, in particolare, per le ispezioni a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005.
2. Per «ispezione di controllo da parte dello Stato di approdo» si intende un'ispezione effettuata dalle autorità di controllo dello Stato di approdo conformemente alla direttiva 2009/16/CE.
Controlli documentali dei piani di emergenza in caso di emergenza
Quando gli animali sono trasportati verso paesi terzi e una parte del viaggio comporta l'uso di navi adibite al trasporto di bestiame, le autorità competenti del luogo di partenza verificano che i piani di emergenza in caso di emergenza soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/372 della Commissione (1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/372 della Commissione, del 17 febbraio 2023, che stabilisce norme relative alla registrazione, all'archiviazione e alla condivisione della documentazione scritta dei controlli ufficiali effettuati sulle navi adibite al trasporto di bestiame, ai piani di emergenza per le navi adibite al trasporto di bestiame in caso di emergenza, all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e ai requisiti minimi applicabili ai punti di uscita (GU L 51 del 20.2.2023).
Risultati delle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo
Al fine di prendere decisioni ben informate in sede di ispezione delle navi adibite al trasporto di bestiame durante le operazioni di carico e scarico ai fini dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005, le autorità competenti tengono conto dei pertinenti risultati pubblicamente disponibili delle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo.
Squadre di ispettori per le navi adibite al trasporto di bestiame
1. Le autorità competenti provvedono affinché le ispezioni delle navi adibite al trasporto di bestiame al momento del carico, di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005, e i controlli ufficiali ai punti di uscita nei porti marittimi, di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, siano effettuati da una squadra di ispettori.
2. Una squadra di ispettori comprende almeno:
a) un veterinario ufficiale; e
b) un esperto marittimo autorizzato dalle autorità marittime dello Stato membro.
3. L'esperto marittimo di cui al paragrafo 2, lettera b), soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:
a) possedere adeguate qualifiche rilasciate da un istituto marittimo o nautico riconosciuto dagli Stati membri e pertinente esperienza di navigazione in quanto ufficiale navale certificato titolare di un certificato di competenza STCW II/2 o III/2 valido, previsto dalla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (STCW) e non limitato quanto alla zona operativa, alla potenza motrice o alla stazza;
b) aver superato un esame, riconosciuto dalle autorità marittime competenti, per architetto navale, ingegnere meccanico o ingegnere navale e aver prestato servizio in tale funzione per almeno cinque anni; o
c) possedere un diploma universitario pertinente o un diploma equivalente rilasciato da un istituto di istruzione terziaria, in un settore ingegneristico o scientifico pertinente, riconosciuto dallo Stato membro.
Ispezioni delle navi adibite al trasporto di bestiame al momento del carico e dello scarico ai punti di uscita nei porti marittimi
1. Quando gli animali sono presentati per il carico e lo scarico su navi adibite al trasporto di bestiame ai punti di uscita, l'organizzatore fornisce all'autorità competente ai punti di uscita i seguenti documenti almeno cinque giorni lavorativi prima della data di ispezione delle navi adibite al trasporto di bestiame di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005 o della data dei controlli ufficiali di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625:
a) una copia dell'autorizzazione del trasportatore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 per la tratta marittima del viaggio;
b) per i lunghi viaggi, una copia dell'autorizzazione del trasportatore e i piani di emergenza per la tratta marittima del viaggio in caso di emergenza di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005.
2. Le autorità competenti ai punti di uscita nei porti marittimi:
a) verificano che i piani di emergenza in caso di emergenza di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 1/2005 soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/372; e
b) verificano, attraverso un'ispezione fisica, che la distribuzione degli animali nei recinti soddisfi i requisiti relativi agli spazi disponibili di cui all'allegato I, capo VII, del regolamento (CE) n. 1/2005.
Prove visive delle ispezioni e dei controlli ufficiali
1. Nell'effettuare le ispezioni e i controlli ufficiali conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità competenti dello Stato membro del porto marittimo in cui gli animali sono scaricati e caricati conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005 scattano fotografie o eseguono video dei seguenti elementi:
a) eventuali elementi di costruzione o attrezzature di cui all'allegato I, capo IV, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 che non sono conformi a tale sezione; e
b) qualsiasi altro elemento che presenti irregolarità, non sia conforme alle disposizioni pertinenti o possa incidere negativamente sul benessere degli animali.
2. Le fotografie scattate o i video eseguiti nel corso delle ispezioni e dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 sono allegati ai fascicoli di ispezione e conservati dalle autorità competenti per la durata del periodo di validità del certificato di omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN