
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/894 DELLA COMMISSIONE, 4 aprile 2023
G.U.U.E. 5 maggio 2023, n. L 120
Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione alle loro autorità di vigilanza, delle informazioni necessarie per la loro vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 6 maggio 2023
Applicabile dal: 31 dicembre 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 10, terzo comma, l'articolo 244, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 245, paragrafo 6, secondo comma,
considerando quanto segue:
1) Le informazioni ricevute mediante le segnalazioni sono essenziali per la vigilanza basata sul rischio e per la protezione dei contraenti. A tal fine le autorità di vigilanza devono ricevere dati significativi entro termini ragionevoli. Al fine di garantire che gli obblighi di segnalazione restino aggiornati e riflettano i rischi emergenti e l'evoluzione delle pratiche, è necessario rivedere in modo sostanziale i modelli di segnalazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450. Ciò richiede modifiche a numerosi modelli, l'aggiunta di nuovi modelli e l'eliminazione di quelli obsoleti. Data la portata delle modifiche, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450.
2) L'attività transfrontaliera non è intrinsecamente più rischiosa, ma aggiunge un altro livello di complessità. Una vigilanza efficace dovrebbe garantire che tutti i contraenti e i beneficiari ricevano parità di trattamento indipendentemente dalla loro nazionalità o dal loro luogo di residenza. Al fine di agevolare il conseguimento di tale obiettivo, i modelli transfrontalieri esistenti sono sostituiti da nuovi modelli di segnalazione che consolidano l'obbligo di informazione che riflette le informazioni sui premi, sui sinistri e sulle spese in base sia al luogo della sottoscrizione che alla localizzazione del rischio.
3) E' inoltre necessario stabilire un determinato requisito giuridico minimo per quanto riguarda la portata delle informazioni sui rischi connessi ai cambiamenti climatici comunicate alle autorità di vigilanza. Le imprese dovrebbero fornire alle autorità di vigilanza una panoramica della rispettiva quota di investimenti esposti alla transizione legata ai cambiamenti climatici e ai rischi fisici.
4) Vi è una mancanza di granularità per quanto riguarda le informazioni relative ai prodotti non vita, il che è dannoso per la protezione dei contraenti. Pertanto le autorità di vigilanza dovrebbero disporre di informazioni chiare sulla categoria di prodotto. A tal fine è introdotto un nuovo modello di analisi delle obbligazioni non vita per la segnalazione per area di attività, con alcune eccezioni segnalate per categorie di prodotti.
5) Poiché le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono sottoscrivere sempre più il ciber-rischio, le autorità di vigilanza dovrebbero tenere conto di questo rischio emergente nelle loro attività di vigilanza. Al fine di agevolare tali attività, è incluso un nuovo modello di segnalazione sul rischio di sottoscrizione del ciber-rischio.
6) Nell'ambito del processo di revisione prudenziale, è importante che le autorità di vigilanza siano in grado di monitorare l'adeguatezza dei modelli interni. I modelli interni parziali e completi consentono in modo migliore di rilevare il rischio individuale di una società e la direttiva 2009/138/CE permette alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di utilizzarli per stabilire i requisiti patrimoniali senza le limitazioni derivanti dalla formula standard. Le valutazioni basate su informazioni non standardizzate rendono tuttavia la vigilanza più difficile. Le autorità di vigilanza dovrebbero pertanto beneficiare di nuovi modelli e di istruzioni più chiare, che dovrebbero favorire una produzione ragionevole di dati.
7) Gli obblighi di segnalazione non dovrebbero essere eccessivamente onerosi per le imprese. A tal fine è necessario specificare in che modo diversi obblighi di segnalazione si applicano in modo proporzionato senza compromettere la qualità dei dati che le imprese sono tenute a fornire.
8) Le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive che coprono unicamente i rischi associati al gruppo industriale o commerciale cui appartengono presentano un particolare profilo di rischio di cui si dovrebbe tenere conto nella definizione degli obblighi di segnalazione. Le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive dovrebbero pertanto poter beneficiare di specifici meccanismi di segnalazione basati sul rischio.
9) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse tra loro, in quanto riguardano tutte la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione e dei gruppi. Per assicurare la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, per favorirne una visione globale e assicurarne un facile accesso da parte delle persone soggette agli obblighi di segnalazione, compresi gli investitori non aventi sede nell'Unione, è opportuno riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione previste all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 244, paragrafo 6, e all'articolo 245, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE.
10) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha presentato alla Commissione.
11) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
12) Le imprese dovrebbero disporre di tempo sufficiente per attuare gli obblighi di segnalazione aggiornati. E' pertanto opportuno posticipare la data di applicazione del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 335 del 17.12.2009.
Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Formato delle informazioni da segnalare alle autorità di vigilanza
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista presentano le informazioni a norma del presente regolamento nei formati per lo scambio dei dati e nelle rappresentazioni stabiliti dalle autorità di vigilanza o dall'autorità di vigilanza del gruppo e nel rispetto delle seguenti specifiche:
a) i punti di dati con tipo di dati «monetario» sono espressi in unità senza decimali, ad eccezione delle informazioni di cui ai modelli S.06.02, S.08.01 e S.11.01 degli allegati I e III del presente regolamento di esecuzione, che sono espresse in unità con due decimali;
b) i punti di dati con tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con quattro decimali;
c) i punti di dati con tipo di dati «intero» sono espressi in unità senza decimali;
d) tutti i punti di dati sono espressi come valori positivi, tranne nei casi in cui:
i) sono di natura opposta all'importo naturale dell'elemento;
ii) la natura del punto di dati consente di segnalare valori positivi e negativi;
iii) le istruzioni di cui all'allegato interessato richiedono un formato di segnalazione diverso.
Valuta di segnalazione
1. Salvo disposizione contraria dell'autorità di vigilanza ai fini del presente regolamento di esecuzione, la valuta di segnalazione è la seguente:
a) per la segnalazione da parte della singola impresa, la valuta utilizzata per la preparazione dei bilanci dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
b) per la segnalazione da parte del gruppo, la valuta utilizzata per la preparazione dei bilanci consolidati.
2. I punti di dati con tipo di dati «monetario» sono comunicati nella valuta di segnalazione, il che implica la conversione delle altre monete nella valuta di segnalazione, salvo altrimenti disposto negli allegati II e III del presente regolamento di esecuzione.
3. Nell'esprimere il valore delle attività o passività denominate in una valuta diversa dalla valuta di segnalazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, le imprese partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista convertono il valore nella valuta di segnalazione come se la conversione fosse avvenuta al tasso di chiusura dell'ultimo giorno per il quale è disponibile il tasso appropriato nel periodo di riferimento a cui le attività o passività si riferiscono.
4. Quando esprimono il valore di qualsiasi ricavo o spesa, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, le imprese partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista convertono tale valore nella valuta di segnalazione utilizzando la stessa base di conversione utilizzata a fini contabili.
5. Nell'esprimere il valore di dati storici denominati in una valuta diversa da quella di segnalazione, i valori relativi a precedenti periodi di segnalazione sono convertiti nella valuta di segnalazione utilizzando il tasso di chiusura dell'ultimo giorno per il quale è disponibile il tasso nel periodo di riferimento.
6. Salvo disposizione contraria dell'autorità di vigilanza, la conversione nella valuta di segnalazione è calcolata applicando il tasso di cambio della stessa fonte utilizzata per il bilancio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in caso di segnalazione individuale, o la stessa fonte utilizzata per il bilancio consolidato in caso di segnalazione di gruppo.
Ripresentazione di informazioni
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista sono responsabili della qualità delle informazioni segnalate.
Esse ripresentano non appena possibile le informazioni segnalate utilizzando i modelli di cui al presente regolamento di esecuzione se:
a) le informazioni inizialmente comunicate sono sostanzialmente cambiate in relazione allo stesso periodo di riferimento dopo la loro trasmissione alle autorità di vigilanza o all'autorità di vigilanza del gruppo; oppure
b) le autorità di vigilanza o l'autorità di vigilanza del gruppo lo richiedono a causa di rilevanti problemi di qualità dei dati.
Soglie di segnalazione basate sul rischio
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista non sono tenute a trasmettere annualmente alle autorità di vigilanza le informazioni di cui all'articolo 35 della direttiva 2009/138/CE alle quali si applica una soglia di segnalazione basata sul rischio quando tale soglia non è superata sia nell'anno di riferimento in corso che in quello precedente.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista che non superano le soglie di segnalazione basate sul rischio ai sensi del paragrafo precedente sono esentate dal trasmettere le informazioni di cui all'articolo 35 della direttiva 2009/138/CE per le quali il presente regolamento di esecuzione fissa soglie basate sul rischio, sia per l'anno di riferimento in corso che per quello seguente.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista che superano le soglie di segnalazione basate sul rischio ai sensi del paragrafo 1 trasmettono le informazioni di cui all'articolo 35 della direttiva 2009/138/CE per le quali il presente regolamento di esecuzione fissa soglie basate sul rischio e rivalutano se le soglie non sono superate nell'anno di riferimento seguente.
4. Le imprese di assicurazione captive che soddisfano tutte le condizioni seguenti utilizzano i modelli di cui agli articoli 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 25 del presente regolamento:
a) in relazione alle obbligazioni di assicurazione, tutti gli assicurati e i beneficiari sono persone giuridiche del gruppo cui appartiene l'impresa di assicurazione captive o sono persone fisiche ammissibili a beneficiare delle polizze assicurative del gruppo, purché l'attività che copre le persone fisiche rimanga inferiore al 5 % delle riserve tecniche;
b) le obbligazioni di assicurazione e i contratti di assicurazione sottostanti le obbligazioni di riassicurazione non si riferiscono ad alcuna assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi.
5. Le imprese di riassicurazione captive che soddisfano tutte le condizioni seguenti utilizzano i modelli di cui agli articoli 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 22 e 25 del presente regolamento:
a) le condizioni alle lettere a) e b) del paragrafo precedente;
b) i prestiti in essere con l'impresa madre o con qualsiasi impresa del gruppo, compreso il cash pooling dei gruppi, non superano il 20 % del totale delle attività detenute dall'impresa di riassicurazione captive;
c) la perdita massima derivante dalle riserve tecniche lorde può essere valutata in modo deterministico senza ricorrere a metodi stocastici.
Modelli quantitativi trimestrali per la singola impresa
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentano trimestralmente, salvo che l'ambito o la frequenza della segnalazione siano limitati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) il modello S.01.01.02 di cui all'allegato I, che specifica il contenuto della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.01 di cui all'allegato II del presente regolamento;
b) il modello S.01.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni di base relative all'impresa e informazioni generali, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.02 di cui all'allegato II;
c) il modello S.02.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sullo stato patrimoniale utilizzando il metodo di valutazione di cui all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.01 di cui all'allegato II del presente regolamento;
d) il modello S.05.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni su premi, sinistri e spese applicando i principi di valutazione e rilevazione utilizzati nel bilancio dell'impresa per ogni area di attività specificata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.05.01 di cui all'allegato II del presente regolamento;
e) il modello S.06.02.01 di cui all'allegato I, che fornisce l'elenco analitico delle attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.06.02 di cui all'allegato II e utilizzando i codici di identificazione complementari (codici CIC) stabiliti nell'allegato V e specificati nell'allegato VI;
f) se il rapporto tra investimenti collettivi detenuti dall'impresa e investimenti totali è superiore al 30 %, il modello S.06.03.01 di cui all'allegato I, che fornisce informazioni sul look-through di tutti gli investimenti collettivi detenuti dall'impresa, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.06.03 di cui all'allegato II;
g) il modello S.08.01.01 di cui all'allegato I, che fornisce l'elenco analitico delle posizioni aperte in derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.08.01 di cui all'allegato II e utilizzando i codici CIC stabiliti nell'allegato V e specificati nell'allegato VI;
h) il modello S.12.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle riserve tecniche per l'assicurazione vita e l'assicurazione malattia praticata su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione vita («assicurazione malattia SLT») per ogni area di attività specificata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.12.01 di cui all'allegato II del presente regolamento;
i) il modello S.17.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle riserve tecniche per l'assicurazione non vita per ogni area di attività specificata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.17.01 di cui all'allegato II;
j) il modello S.23.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sui fondi propri, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.01 di cui all'allegato II;
k) se l'impresa di assicurazione e di riassicurazione svolge solo attività di assicurazione o di riassicurazione vita o solo attività di assicurazione o riassicurazione non vita, il modello S.28.01.01 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale minimo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.28.01 di cui all'allegato II;
l) se l'impresa di assicurazione svolge sia attività di assicurazione vita che attività di assicurazione non vita, il modello S.28.02.01 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale minimo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.28.02 di cui all'allegato II.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera f), le imprese di assicurazione e di riassicurazione determinano il rapporto tra investimenti collettivi detenuti dall'impresa e investimenti totali prendendo la somma degli elementi C0010/R0180, degli organismi di investimento collettivo inclusi nell'elemento C0010/R0220 e degli organismi di investimento collettivo inclusi nell'elemento C0010/R0090 del modello S.02.01.02, e dividendo tale importo per la somma degli elementi C0010/R0070 e C0010/R0220 del modello S.02.01.02.
Modelli quantitativi trimestrali per le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive presentano trimestralmente, salvo che l'ambito o la frequenza della segnalazione siano limitati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) il modello S.01.01.02 di cui all'allegato I, che specifica il contenuto della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.01 di cui all'allegato II;
b) il modello S.01.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni di base relative all'impresa e informazioni generali, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.02 di cui all'allegato II;
c) il modello S.02.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sullo stato patrimoniale utilizzando il metodo di valutazione di cui all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.01 di cui all'allegato II del presente regolamento;
d) il modello S.05.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni su premi, sinistri e spese applicando i principi di valutazione e rilevazione utilizzati nel bilancio dell'impresa per ogni area di attività specificata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.05.01 di cui all'allegato II del presente regolamento;
e) il modello S.12.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle riserve tecniche per l'assicurazione vita e l'assicurazione malattia praticata su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione vita («assicurazione malattia SLT») per ogni area di attività specificata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.12.01 di cui all'allegato II del presente regolamento;
f) il modello S.17.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle riserve tecniche per l'assicurazione non vita per ogni area di attività specificata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.17.01 di cui all'allegato II del presente regolamento;
g) il modello S.23.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sui fondi propri, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.01 di cui all'allegato II;
h) se l'impresa di assicurazione e di riassicurazione captive svolge solo attività di assicurazione o di riassicurazione vita o solo attività di assicurazione o riassicurazione non vita, il modello S.28.01.01 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale minimo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.28.01 di cui all'allegato II;
i) se l'impresa di assicurazione captive svolge sia attività di assicurazione vita che attività di assicurazione non vita, il modello S.28.02.01 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale minimo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.28.02 di cui all'allegato II.
Semplificazioni consentite per la segnalazione trimestrale per le singole imprese e le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive
1. Ai fini delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 6, lettera c), la valutazione dei dati può basarsi su stime e metodi di stima in misura maggiore che la valutazione dei dati finanziari annuali. La valutazione per la segnalazione trimestrale è concepita in modo da assicurare che le informazioni che ne risultano siano affidabili e conformi alle norme fissate all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE e che siano segnalate tutte le informazioni rilevanti che sono pertinenti per la comprensione dei dati a norma dell'articolo 305 del regolamento delegato (UE) 2015/35.
2. Ai fini della presentazione delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere h) e i), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f), le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive possono applicare metodi semplificati per il calcolo delle riserve tecniche.
Modelli quantitativi annuali per le singole imprese e le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive - Informazioni di base e contenuto della segnalazione
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive trasmettono annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35 utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) il modello S.01.01.01 di cui all'allegato I, che specifica il contenuto della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.01 di cui all'allegato II;
b) il modello S.01.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni di base relative all'impresa e le informazioni generali, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.02 di cui all'allegato II;
c) il modello S.01.03.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni di base relative ai fondi separati e ai portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.03 di cui all'allegato II.
Modelli quantitativi annuali per le singole imprese - Informazioni sullo stato patrimoniale e altre informazioni generali
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione trasmettono annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35 utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) il modello S.02.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sullo stato patrimoniale utilizzando il metodo di valutazione di cui all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE e la valutazione di cui al bilancio dell'impresa, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.01 dell'allegato II;
b) a meno che un'unica valuta rappresenti più dell'80 % delle passività totali, il modello S.02.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle passività per valuta, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.02 di cui all'allegato II;
c) il modello S.03.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni generali sugli elementi fuori bilancio, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.03.01 di cui all'allegato II ove si applica i) o ii):
i) l'importo di uno dei seguenti valori è superiore al 2 % delle attività totali:
1) il valore delle garanzie/delle garanzie collaterali/delle passività potenziali - garanzie fornite dall'impresa, comprese le lettere di credito (C0020/R0010) più valore delle garanzie/garanzie collaterali/passività potenziali - totale delle garanzie collaterali costituite (C0020/R0300) più valore massimo - totale passività potenziali (C0010/R0400); oppure
2) il valore delle garanzie/delle garanzie collaterali/delle passività potenziali - garanzie ricevute dall'impresa, comprese le lettere di credito (C0020/R0030) più valore delle garanzie/garanzie collaterali/passività potenziali - totale delle garanzie collaterali costituite (C0020/R0200);
ii) l'impresa ha fornito o ricevuto una garanzia illimitata;
d) il modello S.04.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul ramo 10 di cui all'allegato I, parte A, della direttiva 2009/138/CE, esclusa la responsabilità del vettore, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.04.02 di cui all'allegato II;
e) il modello S.04.03.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle Informazioni di base - Elenco delle entità di sottoscrizione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.04.03 di cui all'allegato II;
f) il modello S.04.04.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sull'attività per paese - localizzazione della sottoscrizione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.04.04 di cui all'allegato II;
g) il modello S.04.05.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sull'attività per paese - localizzazione del rischio, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.04.05 di cui all'allegato II;
h) il modello S.05.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni su premi, sinistri e spese, applicando i principi di valutazione e rilevazione utilizzati nel bilancio dell'impresa per ogni area di attività specificata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.05.01 di cui all'allegato II.
Modelli quantitativi annuali per le imprese di assicurazione captive - Informazioni sullo stato patrimoniale e altre informazioni generali
Le imprese di assicurazione captive trasmettono annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35 utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) il modello S.02.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sullo stato patrimoniale utilizzando il metodo di valutazione di cui all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE e la valutazione di cui al bilancio dell'impresa, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.01 dell'allegato II;
b) il modello S.03.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni generali sugli elementi fuori bilancio, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.03.01 di cui all'allegato II ove si applica i) o ii):
i) l'importo di uno dei seguenti valori è superiore al 2 % delle attività totali:
1) il valore delle garanzie/delle garanzie collaterali/delle passività potenziali - garanzie fornite dall'impresa, comprese le lettere di credito (C0020/R0010) più valore delle garanzie/garanzie collaterali/passività potenziali - totale delle garanzie collaterali costituite (C0020/R0300) più valore massimo - totale passività potenziali (C0010/R0400); oppure
2) il valore delle garanzie/delle garanzie collaterali/delle passività potenziali - garanzie ricevute dall'impresa, comprese le lettere di credito (C0020/R0030) più valore delle garanzie/garanzie collaterali/passività potenziali - totale delle garanzie collaterali costituite (C0020/R0200);
ii) l'impresa ha fornito o ricevuto una garanzia illimitata;
c) il modello S.04.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul ramo 10 di cui all'allegato I, parte A, della direttiva 2009/138/CE, esclusa la responsabilità del vettore, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.04.02 di cui all'allegato II;
d) il modello S.04.03.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle Informazioni di base - Elenco delle entità di sottoscrizione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.04.03 di cui all'allegato II;
e) il modello S.04.04.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sull'attività per paese - localizzazione della sottoscrizione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.04.04 di cui all'allegato II;
f) il modello S.04.05.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sull'attività per paese - localizzazione del rischio, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.04.05 di cui all'allegato II;
g) il modello S.05.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni su premi, sinistri e spese, applicando i principi di valutazione e rilevazione utilizzati nel bilancio dell'impresa per ogni area di attività definita nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.05.01 di cui all'allegato II.
Modelli quantitativi annuali per le imprese di riassicurazione captive - Informazioni sullo stato patrimoniale e altre informazioni generali
Le imprese di riassicurazione captive trasmettono annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35 utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) il modello S.02.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sullo stato patrimoniale utilizzando il metodo di valutazione di cui all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE e la valutazione di cui al bilancio dell'impresa, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.01 dell'allegato II;
b) il modello S.04.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul ramo 10 di cui all'allegato I, parte A, della direttiva 2009/138/CE, esclusa la responsabilità del vettore, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.04.02 di cui all'allegato II;
c) il modello S.04.03.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle Informazioni di base - Elenco delle entità di sottoscrizione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.04.03 di cui all'allegato II del regolamento;
d) il modello S.04.04.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sull'attività per paese - localizzazione della sottoscrizione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.04.04 di cui all'allegato II;
e) il modello S.04.05.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sull'attività per paese - localizzazione del rischio, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.04.05 di cui all'allegato II;
f) il modello S.05.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni su premi, sinistri e spese, applicando i principi di valutazione e rilevazione utilizzati nel bilancio dell'impresa per ogni area di attività definita nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.05.01 di cui all'allegato II.
Modelli quantitativi annuali per le singole imprese e imprese di assicurazione captive - Informazioni sugli investimenti
Salvo se esonerate ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 7, della direttiva 2009/138/CE in relazione ad uno specifico modello, le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le imprese di assicurazione captive presentano annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) se l'impresa è esonerata dall'obbligo della presentazione del modello S.06.02.01 in relazione all'ultimo trimestre, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, il modello S.06.02.01 di cui all'allegato I del presente regolamento, che fornisce l'elenco analitico delle attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.06.02 di cui all'allegato II del presente regolamento e utilizzando i codici CIC stabiliti nell'allegato V e specificati nell'allegato VI;
b) se l'impresa è esonerata dall'obbligo di presentazione del modello S.06.03.01 in relazione all'ultimo trimestre, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, o se l'impresa non ha presentato trimestralmente il modello, perché il rapporto tra investimenti collettivi detenuti dall'impresa e investimenti totali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento, non è superiore al 30 %, il modello S.06.03.01 di cui all'allegato I del presente regolamento, che fornisce informazioni sul look-through di tutti gli investimenti collettivi detenuti dall'impresa, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.06.03 di cui all'allegato II;
c) il modello S.06.04.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sui rischi relativi ai cambiamenti climatici per gli investimenti, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.06.04 di cui all'allegato II;
d) se il valore dei prodotti strutturati, misurato come la somma delle attività classificate nelle categorie di attività 5 e 6 definite nell'allegato V, è superiore al 5 % degli investimenti totali indicati negli elementi C0010/R0070 e C0010/RC0220 del modello S.02.01.01, il modello S.07.01.01 di cui all'allegato I, che fornisce l'elenco analitico dei prodotti strutturati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.07.01 di cui all'allegato II;
e) se l'impresa è esonerata dall'obbligo della presentazione del modello S.08.01.01 in relazione all'ultimo trimestre, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, il modello S.08.01.01 di cui all'allegato I del presente regolamento, che fornisce l'elenco analitico delle posizioni aperte in derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.08.01 di cui all'allegato II del presente regolamento e utilizzando i codici CIC stabiliti nell'allegato V e definiti nell'allegato VI;
f) il modello S.09.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni su ricavi, utili e perdite nel periodo di riferimento, per ogni categoria di attività definita nell'allegato IV, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.09.01 di cui all'allegato II;
g) se il valore dei titoli sottostanti, in bilancio e fuori bilancio, oggetto di contratto di concessione di titoli in prestito o di contratti di vendita con patto di riacquisto, per contratti con data di scadenza successiva alla data di riferimento, rappresenta oltre il 5 % degli investimenti totali indicati negli elementi C0010/R0070 e C0010/R0220 del modello S.02.01.01, il modello S.10.01.01 di cui all'allegato I, che fornisce l'elenco analitico dei contratti di concessione di titoli in prestito e dei contratti di vendita con patto di riacquisto, in bilancio e fuori bilancio, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.10.01 di cui all'allegato II;
h) quando il rapporto tra il valore delle attività detenute come garanzia collaterale e lo stato patrimoniale totale come indicato in C0010/R0500 del modello S.02.01.01 supera il 10 %, il modello S.11.01.01 di cui all'allegato I, che fornisce l'elenco analitico delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale, rappresentate da tutti i tipi di categorie di attività fuori bilancio detenute a titolo di garanzia collaterale, conformemente alle istruzioni contenute nella S.11.01 di cui all'allegato II.
Modelli quantitativi annuali per le singole imprese e imprese di assicurazione captive - Informazioni sulle riserve tecniche e sui rischi
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le imprese di assicurazione captive trasmettono annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35 utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) il modello S.12.01.01 di cui all'allegato I, che specifica per area di attività di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35 le informazioni sulle riserve tecniche per l'assicurazione vita e malattia, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.12.01 di cui all'allegato II;
b) il modello S.12.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle riserve tecniche per l'assicurazione vita e l'assicurazione malattia SLT per paese in cui le riserve tecniche per l'assicurazione vita e l'assicurazione malattia SLT relative al paese di origine non rappresentano il 100 % della somma delle riserve tecniche calcolate nell'insieme e della migliore stima lorda, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.12.02 di cui all'allegato II;
c) a meno che l'impresa utilizzi semplificazioni per il calcolo delle riserve tecniche, per le quali non è calcolata una stima dei flussi di cassa futuri attesi derivanti dai contratti, il modello S.13.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulla proiezione dei flussi finanziari futuri della migliore stima dell'attività di assicurazione vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.13.01 di cui all'allegato II;
d) il modello S.14.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sull'analisi delle obbligazioni di assicurazione vita, compresi i contratti di assicurazione vita e le rendite derivanti da contratti non vita, per prodotto emesso dall'impresa, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.14.01 di cui all'allegato II;
e) il modello S.14.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sull'analisi delle obbligazioni di assicurazione vita, per area di attività e categorie specifiche di prodotti emesse dall'impresa, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.14.02 di cui all'allegato II;
f) il modello S.14.03 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione cyber, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.14.03 di cui all'allegato II, se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
i) la somma dei premi acquisiti per le polizze cyber autonome e le polizze con copertura aggiuntiva cyber, dove devono essere presi in considerazione solo i premi stimati acquisiti per il rischio cyber, è superiore al 5 % dell'attività complessiva di assicurazione non vita svolta dall'impresa o superiore a 5 milioni di EUR;
ii) il numero di polizze che includono la copertura del rischio cyber rappresenta più del 3 % del numero totale di polizze dell'attività non vita;
g) il modello S.16.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle rendite derivanti da obbligazioni di assicurazione non vita emesse dall'impresa nell'ambito dell'attività di assicurazione diretta che genera rendite, per tutte le aree di attività definite nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35;
h) il modello S.17.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle riserve tecniche per l'assicurazione non vita per area di attività specificata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.17.01 di cui all'allegato II;
i) il modello S.17.03.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle riserve tecniche per l'assicurazione non vita relative all'attività di assicurazione diretta per paese, quando le riserve tecniche per l'assicurazione non vita relative al paese di origine non rappresentano il 100 % della somma delle riserve tecniche calcolate nell'insieme e della migliore stima lorda, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.17.03 di cui all'allegato II;
j) a meno che l'impresa utilizzi semplificazioni per il calcolo delle riserve tecniche, per le quali non è calcolata una stima dei flussi di cassa futuri attesi derivanti dai contratti, il modello S.18.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulla proiezione dei flussi finanziari futuri basati sulla migliore stima dell'attività di assicurazione non vita, per le aree di attività che rappresentano una copertura del 90 % della somma delle riserve tecniche calcolate nell'insieme e della migliore stima lorda, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.18.01 di cui all'allegato II;
k) il modello S.19.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sui sinistri nell'assicurazione non vita nel formato di triangoli di sviluppo, per il totale di ogni area di attività dell'assicurazione non vita specificata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35;
l) il modello S.20.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sullo sviluppo della distribuzione dei sinistri verificatisi alla fine dell'esercizio finanziario, per le aree di attività importanti che rappresentano una copertura del 90 % delle riserve tecniche non vita come specificato all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.20.01 di cui all'allegato II;
m) il modello S.21.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul profilo del rischio della distribuzione delle perdite dell'attività non vita, per le aree di attività importanti che rappresentano una copertura del 90 % delle riserve tecniche non vita come specificato all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.21.01 di cui all'allegato II;
n) il modello S.21.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione dell'assicurazione non vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.21.02 di cui all'allegato II;
o) il modello S.21.03.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sui rischi di sottoscrizione non vita per somma assicurata per le aree di attività importanti che rappresentano una copertura del 90 % delle riserve tecniche non vita come specificato all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.21.03 di cui all'allegato II;
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera g), per le imprese di assicurazione e di riassicurazione diverse dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione captive, le informazioni sono segnalate anche per valuta, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.16.01 di cui all'allegato II. Le informazioni per valuta sono segnalate solo se la migliore stima per le riserve per rendite su base attualizzata nel quadro di un'area di attività dell'assicurazione non vita rappresenta oltre il 3 % della migliore stima totale di tutte le riserve per rendite, disaggregando le informazioni come segue:
i) importo per la valuta di segnalazione;
ii) importo per qualsiasi valuta che rappresenta oltre il 25 % della migliore stima delle riserve per rendite su base attualizzata nella valuta di origine per l'area di attività non vita;
iii) importo per qualsiasi valuta che rappresenta meno del 25 % della migliore stima delle riserve per rendite (su base attualizzata) nella valuta di origine per l'area di attività non vita ma oltre il 5 % della migliore stima totale delle riserve per rendite;
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera k), per le imprese di assicurazione e di riassicurazione diverse dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione captive, le informazioni sono segnalate anche per valuta, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.19.01 di cui all'allegato II del presente regolamento. Le informazioni per valuta sono segnalate solo se la migliore stima totale lorda per l'area di attività dell'assicurazione non vita rappresenta oltre il 10 % della migliore stima lorda totale delle riserve per sinistri, disaggregando le informazioni come segue:
i) importo per qualsiasi valuta che rappresenta oltre il 25 % della migliore stima lorda delle riserve per sinistri nella valuta di origine per l'area di attività dell'assicurazione non vita;
ii) importo per qualsiasi valuta che rappresenta meno del 25 % della migliore stima lorda delle riserve per sinistri nella valuta di origine per l'area di attività non vita ma oltre il 5 % della migliore stima lorda delle riserve per sinistri nella valuta di origine;
Modelli quantitativi annuali per le imprese di riassicurazione captive - Informazioni sulle riserve tecniche
Le imprese di riassicurazione captive trasmettono annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35 utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) il modello S.12.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle riserve tecniche per l'assicurazione vita e l'assicurazione malattia SLT per area di attività specificata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.12.01 di cui all'allegato II;
b) il modello S.19.01.21 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sui sinistri nell'assicurazione non vita nel formato di triangoli di sviluppo, per il totale di ogni area di attività dell'assicurazione non vita specificata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35.
Modelli quantitativi annuali per le singole imprese e imprese di assicurazione captive - Informazioni sulle garanzie a lungo termine
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le imprese di assicurazione captive trasmettono annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35 utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) il modello S.22.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sull'impatto delle misure di garanzia a lungo termine e delle misure transitorie, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.01 di cui all'allegato II;
b) il modello S.22.04.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulla misura transitoria sui tassi di interesse, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.04 di cui all'allegato II;
c) il modello S.22.05.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulla misura transitoria sulle riserve tecniche, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.05 di cui all'allegato II;
d) il modello S.22.06.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulla migliore stima soggetta all'aggiustamento per la volatilità per paese e per valuta, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.06 di cui all'allegato II.
Modelli quantitativi annuali per le imprese di riassicurazione captive - Informazioni sulle garanzie a lungo termine
Le imprese di riassicurazione captive trasmettono annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35 utilizzando il modello S.22.01.01 di cui all'allegato I, specificando le informazioni sull'impatto delle garanzie a lungo termine e delle misure transitorie, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.01 di cui all'allegato II.
Modelli quantitativi annuali per le singole imprese e imprese di assicurazione captive - Informazioni sui fondi propri e sulle partecipazioni
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le imprese di assicurazione captive trasmettono annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35 utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) il modello S.23.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sui fondi propri, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.01 di cui all'allegato II;
b) il modello S.23.02.01 di cui all'allegato I, che fornisce informazioni dettagliate sui fondi propri per livelli, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.02 di cui all'allegato II;
c) se l'importo dei fondi propri per qualsiasi livello varia più del 5 % rispetto all'anno precedente, il modello S.23.03.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle variazioni annuali dei fondi propri, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.03 di cui all'allegato II;
d) se l'importo dei fondi propri per qualsiasi livello varia più del 5 % rispetto all'anno precedente, il modello S.23.04.01 di cui all'allegato I, che specifica un elenco di elementi dei fondi propri, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.04 di cui all'allegato II;
e) il modello S.24.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle partecipazioni detenute dall'impresa e una sintesi del calcolo della deduzione dai fondi propri relativa alle partecipazioni in enti finanziari e creditizi, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.24.01 di cui all'allegato II.
Modelli quantitativi annuali per le imprese di riassicurazione captive - Informazioni sui fondi propri e sulle partecipazioni
Le imprese di riassicurazione captive trasmettono annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35 utilizzando il modello S.23.01.01 di cui all'allegato I, specificando le informazioni sui fondi propri, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.01 di cui all'allegato II.
Modelli quantitativi annuali per le singole imprese e imprese di assicurazione captive - Informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le imprese di assicurazione captive trasmettono annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35 utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) se l'impresa utilizza la formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello S.25.01.01 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.01 di cui all'allegato II;
b) se l'impresa utilizza un modello interno parziale e un modello interno completo per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello S.25.05.01 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.05 di cui all'allegato II;
c) il modello S.26.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di mercato, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.01 di cui all'allegato II;
d) il modello S.26.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di inadempimento della controparte, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.02 di cui all'allegato II;
e) il modello S.26.03.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.03 di cui all'allegato II;
f) il modello S.26.04.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.04 di cui all'allegato II;
g) il modello S.26.05.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.05 di cui all'allegato II;
h) il modello S.26.06.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio operativo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.06 di cui all'allegato II;
i) il modello S.26.07.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle semplificazioni utilizzate per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.07 di cui all'allegato II;
j) il modello S.26.08.01 di cui all'allegato I, che specifica ulteriori informazioni sul modello interno utilizzato per il requisito patrimoniale di solvibilità, per le imprese che utilizzano un modello interno parziale o un modello interno completo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.08 di cui all'allegato II;
k) il modello S.26.09.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di mercato e di credito per gli strumenti finanziari secondo il modello interno, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.09 di cui all'allegato II;
l) il modello S.26.10.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sui dettagli del portafoglio del modello interno con riferimento al rischio di evento creditizio, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.10 di cui all'allegato II;
m) il modello S.26.11.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sui dettagli del modello interno per gli strumenti finanziari del rischio di credito, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.11 di cui all'allegato II;
n) il modello S.26.12.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul modello interno per gli strumenti non finanziari del rischio di credito, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.12 di cui all'allegato II;
o) il modello S.26.13.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul modello interno rischio di sottoscrizione non vita e malattia, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.13 di cui all'allegato II;
p) il modello S.26.14.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul modello interno rischio di sottoscrizione vita e malattia, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.14 di cui all'allegato II;
q) il modello S.26.15.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio operativo del modello interno, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.15 di cui all'allegato II;
r) il modello S.26.16.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle modifiche del modello interno, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.16 di cui all'allegato II;
s) il modello S.27.01 che specifica le informazioni sul rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.27.01 di cui all'allegato II come segue:
i) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione diverse dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione captive, il modello S. 27.01.01 di cui all'allegato I,
ii) per le imprese di assicurazione o di riassicurazione captive, informazioni sintetiche e informazioni sulle semplificazioni utilizzate per il rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita e per l'assicurazione malattia.
2. Nel caso di fondi separati o portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, le informazioni nei modelli di cui al paragrafo 1, lettere da c) a s), non sono presentate per l'entità nel suo insieme.
3. Se è utilizzato un modello interno parziale, le informazioni contenute nei modelli di cui al paragrafo 1, lettere da c) a s), sono segnalate solo in relazione ai rischi coperti dalla formula standard e i modelli di cui al paragrafo 1, lettere da j) a r), sono compilati solo in relazione ai rischi coperti dal modello interno.
4. Se è utilizzato un modello interno completo, non sono segnalate le informazioni contenute nei modelli di cui al paragrafo 1, lettere da c) a s), e sono compilati i modelli di cui al paragrafo 1, lettere da j) a r).
Modelli quantitativi annuali per l'impresa di riassicurazione captive - Informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità
1. Le imprese di riassicurazione captive trasmettono annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35 utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) se l'impresa utilizza la formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello S.25.01.21 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.01 di cui all'allegato II;
b) se l'impresa utilizza un modello interno parziale e un modello interno completo per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello S.25.05.21 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.05 di cui all'allegato II.
Modelli quantitativi annuali per le singole imprese e imprese di assicurazione e riassicurazione captive - Informazioni sul requisito patrimoniale minimo
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive trasmettono annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35 utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) se l'impresa di assicurazione e di riassicurazione svolge solo attività di assicurazione o di riassicurazione vita o solo attività di assicurazione o riassicurazione non vita, il modello S.28.01.01 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale minimo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.28.01 di cui all'allegato II;
b) se l'impresa di assicurazione svolge sia attività di assicurazione vita che attività di assicurazione non vita, il modello S.28.02.01 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale minimo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.28.02 di cui all'allegato II.
Modelli quantitativi annuali per le singole imprese - Informazioni sull'analisi delle variazioni
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione trasmettono annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35 utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) il modello S.29.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulla variazione dell'eccedenza delle attività rispetto alle passività nell'anno di riferimento e una sintesi delle principali fonti della variazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.29.01 di cui all'allegato II;
b) il modello S.29.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulla parte di variazione dell'eccedenza delle attività rispetto alle passività nell'anno di riferimento dovuta a investimenti e passività finanziarie, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.29.02 di cui all'allegato II;
c) i modelli S.29.03.01 e S.29.04.01 di cui all'allegato I, che specificano le informazioni sulla parte di variazione dell'eccedenza delle attività rispetto alle passività nell'anno di riferimento dovuta alle riserve tecniche, conformemente alle istruzioni contenute nelle sezioni S.29.03 e S.29.04 di cui all'allegato II.
Modelli quantitativi annuali per le singole imprese e imprese di assicurazione captive - Informazioni sulla riassicurazione e sulle società veicolo
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le imprese di assicurazione captive trasmettono annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35 utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) se gli importi recuperabili da riassicurazione sono superiori al 10 % della migliore stima totale calcolata separatamente per l'attività vita e non vita, il modello S.30.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle coperture facoltative nell'anno di riferimento successivo che includono le informazioni sulle 20 maggiori esposizioni riassicurative facoltative e sulle 2 maggiori in ciascuna area di attività specificata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, nella misura in cui non siano coperte dalle 20 maggiori, per le quali è utilizzata la riassicurazione facoltativa, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.30.01 di cui all'allegato II del presente regolamento;
b) se gli importi recuperabili da riassicurazione sono superiori al 10 % della migliore stima totale calcolata separatamente per l'attività vita e non vita, il modello S.30.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle quote dei riassicuratori delle coperture facoltative nell'anno di riferimento successivo che includono le informazioni sulle 20 maggiori esposizioni riassicurative facoltative e sulle 2 maggiori in ciascuna area di attività specificata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, nella misura in cui non siano coperte dalle 20 maggiori conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.30.02 di cui all'allegato II del presente regolamento;
c) se gli importi recuperabili da riassicurazione sono superiori al 10 % della migliore stima totale calcolata separatamente per l'attività vita e non vita, il modello S.30.03.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul piano di riassicurazione passiva nel successivo anno di riferimento, che copre le informazioni prospettiche sui trattati di riassicurazione il cui periodo di validità include o supera il successivo anno di riferimento, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.30.03 di cui all'allegato II;
d) se gli importi recuperabili da riassicurazione sono superiori al 10 % della migliore stima totale calcolata separatamente per l'attività vita e non vita, il modello S.30.04.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul piano di riassicurazione passiva nel successivo anno di riferimento, che copre le informazioni prospettiche sui trattati di riassicurazione il cui periodo di validità include o supera il successivo anno di riferimento, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.30.04 di cui all'allegato II;
e) il modello S.31.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulla quota a carico dei riassicuratori, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.31.01 di cui all'allegato II;
f) il modello S.31.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle società veicolo dalla prospettiva dell'impresa di assicurazione o riassicurazione che trasferisce il rischio alla società veicolo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.31.02 di cui all'allegato II.
Modelli quantitativi annuali per le singole imprese e imprese di assicurazione e riassicurazione captive - Informazioni sui fondi separati, sui portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità rilevanti e sulla parte restante
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive presentano annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, in relazione a ogni fondo separato rilevante, a ogni portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità rilevante e alla parte restante, utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) il modello SR.01.01.01 di cui all'allegato I, che specifica il contenuto della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.01 di cui all'allegato II;
b) per ogni fondo separato rilevante e per la parte restante, il modello SR.02.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sullo stato patrimoniale utilizzando la valutazione di cui all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE e la valutazione di cui al bilancio dell'impresa, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.01 di cui all'allegato II del presente regolamento;
c) il modello SR.12.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle riserve tecniche per l'assicurazione vita e l'assicurazione malattia SLT per ogni area di attività definita nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.12.01 di cui all'allegato II del presente regolamento;
d) il modello SR.17.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle riserve tecniche per l'assicurazione non vita per ogni area di attività definita nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.17.01 di cui all'allegato II del presente regolamento;
e) modello SR.22.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle proiezioni dei flussi di cassa futuri per il calcolo della migliore stima per ogni portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità rilevante, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.02 di cui all'allegato II;
f) il modello SR.22.03.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni su ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità rilevante, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.03 di cui all'allegato II.
g) se l'impresa utilizza la formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello SR.25.01.01 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.01 di cui all'allegato II;
h) se l'impresa utilizza un modello interno parziale e un modello interno completo per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello SR.25.05.01 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.05 di cui all'allegato II.
i) il modello SR.26.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di mercato, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.01 di cui all'allegato II;
j) il modello SR.26.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di inadempimento della controparte, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.02 di cui all'allegato II;
k) il modello SR.26.03.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.03 di cui all'allegato II;
l) il modello SR.26.04.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.04 di cui all'allegato II;
m) il modello SR.26.05.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.05 di cui all'allegato II;
n) il modello SR.26.06.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio operativo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.06 di cui all'allegato II;
o) il modello SR.26.07.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle semplificazioni utilizzate per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.07 di cui all'allegato II;
p) per le imprese che utilizzano un modello interno parziale e un modello interno completo, il modello SR.26.08.01 di cui all'allegato I, che specifica ulteriori informazioni sul modello interno utilizzato per il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.08 di cui all'allegato II;
q) il modello SR.27.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.27.01 di cui all'allegato II.
2. Se è utilizzato un modello interno parziale, le informazioni nei modelli di cui al paragrafo 1, lettere da i) a o) e q), sono presentate solo in relazione ai rischi coperti dalla formula standard e le informazioni nel modello di cui al paragrafo 1, lettera p), sono presentate solo in relazione ai rischi coperti dal modello interno.
3. Se è utilizzato un modello interno completo, non sono presentate le informazioni nei modelli di cui al paragrafo 1, lettere da i) a o) e q), e sono presentate le informazioni nel modello di cui al paragrafo 1, lettera p).
Modelli quantitativi annuali per le singole imprese - Informazioni sulle operazioni infragruppo
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non fanno parte di un gruppo di cui all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/138/CE e la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa mista presentano annualmente le informazioni di cui all'articolo 245, paragrafo 2, secondo comma, della stessa direttiva, in combinato disposto con l'articolo 265 della stessa direttiva, utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) il modello S.36.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle operazioni infragruppo significative che comportano operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.36.01 di cui all'allegato II;
b) il modello S.36.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle operazioni infragruppo significative su derivati, incluse le garanzie a sostegno degli strumenti derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.36.02 di cui all'allegato II;
c) il modello S.36.03.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle operazioni infragruppo significative relative agli elementi fuori bilancio e alle passività potenziali, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.36.03 di cui all'allegato II;
d) il modello S.36.04.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle operazioni infragruppo significative relative all'assicurazione e alla riassicurazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.36.04 di cui all'allegato II;
e) il modello S.36.05.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle operazioni infragruppo significative su profitti e perdite, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.36.05 di cui all'allegato II.
Modelli quantitativi per le singole imprese - Informazioni sulle operazioni infragruppo
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non fanno parte di un gruppo di cui all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) o c), della direttiva 2009/138/CE e la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa mista segnalano le operazioni infragruppo molto significative ai sensi dell'articolo 245, paragrafo 2, secondo comma, della stessa direttiva, e le operazioni infragruppo da segnalare in ogni circostanza ai sensi dell'articolo 245, paragrafo 3, della stessa direttiva, il più rapidamente possibile, utilizzando i modelli pertinenti tra i modelli da S.36.00.01 a S.36.05.01 di cui all'allegato I del presente regolamento, conformemente alle istruzioni contenute nelle sezioni da S.36.00 a S.36.05 di cui all'allegato II del presente regolamento.
Modelli quantitativi trimestrali per il gruppo
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista presentano trimestralmente, salvo che l'ambito o la frequenza della segnalazione siano limitati ai sensi dell'articolo 254, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE, le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) il modello S.01.01.05 di cui all'allegato I, che specifica il contenuto della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.01 di cui all'allegato III;
b) il modello S.01.02.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni di base relative al gruppo e le informazioni generali, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.02 di cui all'allegato III;
c) se per il calcolo della solvibilità di gruppo, il gruppo utilizza il metodo 1 come specificato nell'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2 come specificato all'articolo 233 della stessa direttiva, il modello S.02.01.02 di cui all'allegato I del presente regolamento, che specifica le informazioni sullo stato patrimoniale, utilizzando il metodo di valutazione di cui all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.01 di cui all'allegato III del presente regolamento;
d) il modello S.05.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni su premi, sinistri e spese, per ogni area di attività definita nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, utilizzando i principi di valutazione e rilevazione applicati nel bilancio consolidato, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.05.01 di cui all'allegato III del presente regolamento;
e) il modello S.06.02.04 di cui all'allegato I, che fornisce l'elenco analitico delle attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.06.02 di cui all'allegato III e utilizzando i codici CIC stabiliti nell'allegato V e definiti nell'allegato VI;
f) se il rapporto tra investimenti collettivi detenuti dal gruppo e investimenti totali è superiore al 30 %, il modello S.06.03.04 di cui all'allegato I, che fornisce informazioni sul look-through di tutti gli investimenti collettivi detenuti dal gruppo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.06.03 di cui all'allegato III;
g) il modello S.08.01.04 di cui all'allegato I, che fornisce l'elenco analitico delle posizioni aperte in derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.08.01 di cui all'allegato III e utilizzando i codici CIC stabiliti nell'allegato V e definiti nell'allegato VI;
h) il modello S.23.01.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sui fondi propri, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.01 di cui all'allegato III.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera f), se per il calcolo della solvibilità di gruppo il metodo 1, come specificato all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, è utilizzato in via esclusiva, il rapporto tra investimenti collettivi detenuti dal gruppo e investimenti totali è determinato dalla somma degli elementi C0010/R0180, degli organismi di investimento collettivo inclusi nell'elemento C0010/R0220 e degli organismi di investimento collettivo inclusi nell'elemento C0010/R0090 del modello S.02.01.02, divisa per la somma degli elementi C0010/R0070 e C0010/R0220 del modello S.02.01.02. Se per il calcolo della solvibilità di gruppo il metodo 1 è utilizzato in combinazione con il metodo 2, come specificato all'articolo 233 della direttiva 2009/138/CE, o se il metodo 2 è utilizzato in via esclusiva, il rapporto è calcolato conformemente alla prima frase del presente paragrafo e aggiustato per tener conto degli elementi richiesti di tutte le entità incluse nell'ambito del modello S.06.02.04.
Semplificazioni consentite sulle segnalazioni trimestrali da parte del gruppo
Ai fini delle informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, le misurazioni trimestrali possono basarsi su stime e metodi di stima in misura maggiore che le misurazioni dei dati finanziari annuali. Le procedure di misurazione per la segnalazione trimestrale sono concepite in modo da assicurare che le informazioni che ne risultano siano affidabili e conformi alle norme fissate dalla direttiva 2009/138/CE e che siano segnalate tutte le informazioni rilevanti che sono pertinenti per la comprensione dei dati.
Modelli quantitativi annuali per i gruppi - Informazioni di base e contenuto della segnalazione
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista presentano annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, in combinato disposto con l'articolo 372, paragrafo 1, dello stesso regolamento delegato, utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) il modello S.01.01.04 di cui all'allegato I, che specifica il contenuto della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.01 di cui all'allegato III;
b) il modello S.01.02.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni di base relative all'impresa e le informazioni generali, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.02 di cui all'allegato III;
c) se per il calcolo della solvibilità di gruppo, il gruppo utilizza il metodo 1, definito all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2, definito all'articolo 233 della stessa direttiva, il modello S.01.03.04 di cui all'allegato I del presente regolamento, che specifica le informazioni di base relative ai fondi separati e ai portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.03 di cui all'allegato III del presente regolamento.
Modelli quantitativi annuali per i gruppi - Informazioni sullo stato patrimoniale e altre informazioni generali
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista presentano annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, in combinato disposto con l'articolo 372, paragrafo 1, dello stesso regolamento delegato, utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) il modello S.02.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sullo stato patrimoniale utilizzando sia il metodo di valutazione di cui all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE che la valutazione di cui al bilancio consolidato, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.01 di cui all'allegato III;
b) a meno che un'unica valuta rappresenti più dell'80 % delle passività totali, il modello S.02.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle attività e sulle passività per valuta, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.02 di cui all'allegato III;
c) il modello S.03.01.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni generali sugli elementi fuori bilancio, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.03.01 di cui all'allegato III ove si applica i) o ii):
i) l'importo di uno dei seguenti valori è superiore al 2 % delle attività totali:
1) il valore delle garanzie/delle garanzie collaterali/delle passività potenziali - garanzie fornite dall'impresa, comprese le lettere di credito (C0020/R0010) più valore delle garanzie/garanzie collaterali/passività potenziali - totale delle garanzie collaterali costituite (C0020/R0300) più valore massimo - totale passività potenziali (C0010/R0400); oppure
2) il valore delle garanzie/delle garanzie collaterali/delle passività potenziali - garanzie ricevute dall'impresa, comprese le lettere di credito (C0020/R0030) più valore delle garanzie/garanzie collaterali/passività potenziali - totale delle garanzie collaterali costituite (C0020/R0200);
ii) l'impresa ha fornito o ricevuto una garanzia illimitata;
d) il modello S.05.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni su premi, sinistri e spese, per ogni area di attività definita nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, utilizzando i principi di valutazione e rilevazione applicati nel bilancio consolidato, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.05.01 di cui all'allegato III del presente regolamento;
e) il modello S.05.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni su premi, sinistri e spese per paese, applicando i principi di valutazione e rilevazione utilizzati nel bilancio consolidato, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.05.02 di cui all'allegato III.
2. I modelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono presentati unicamente dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, dalle società di partecipazione assicurativa e dalle società di partecipazione finanziaria mista che, per il calcolo della solvibilità di gruppo, utilizzano il metodo 1, definito all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2, definito all'articolo 233 della stessa direttiva.
Modelli quantitativi annuali per i gruppi - Informazioni sugli investimenti
1. Salvo se esonerate ai sensi dell'articolo 254, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE in relazione ad uno specifico modello, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista presentano annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) se il gruppo è esonerato dalla presentazione del modello S.06.02.04 in relazione all'ultimo trimestre ai sensi dell'articolo 254, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE, il modello S.06.02.04 di cui all'allegato I del presente regolamento, che fornisce l'elenco analitico delle attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.06.02 di cui all'allegato III del presente regolamento;
b) se il gruppo è esonerato dalla presentazione del modello S.06.03.04 in relazione all'ultimo trimestre, ai sensi dell'articolo 254, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE, o non ha presentato trimestralmente il modello, perché il rapporto tra investimenti collettivi detenuti dal gruppo e investimenti totali, di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento, non è superiore al 30 %, il modello S.06.03.04 di cui all'allegato I del presente regolamento, che fornisce informazioni sul look-through di tutti gli investimenti collettivi detenuti dalle imprese, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.06.03 di cui all'allegato III del presente regolamento;
c) se il rapporto tra il valore dei prodotti strutturati detenuti dal gruppo e gli investimenti totali è superiore al 5 %, il modello S.07.01.04 di cui all'allegato I, che fornisce l'elenco analitico dei prodotti strutturati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.07.01 di cui all'allegato III;
d) se il gruppo è esonerato dalla presentazione del modello S.08.01.04 in relazione all'ultimo trimestre ai sensi dell'articolo 254, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE, il modello S.08.01.04 di cui all'allegato I del presente regolamento, che fornisce l'elenco analitico delle posizioni aperte dei derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.08.01 di cui all'allegato III del presente regolamento;
e) il modello S.09.01.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni su ricavi, utili e perdite nel periodo di riferimento, per ogni categoria di attività definita nell'allegato IV, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.09.01 di cui all'allegato III;
f) se il rapporto tra il valore dei titoli sottostanti, in bilancio e fuori bilancio, oggetto di contratto di concessione di titoli in prestito o di contratti di vendita con patto di riacquisto, per contratti con data di scadenza successiva alla data di riferimento, e gli investimenti totali è superiore al 5 %, il modello S.10.01.04 di cui all'allegato I, che fornisce l'elenco analitico dei contratti di concessione di titoli in prestito e dei contratti di vendita con patto di riacquisto, in bilancio e fuori bilancio, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.10.01 di cui all'allegato III;
g) quando il rapporto tra il valore delle attività detenute come garanzia collaterale e lo stato patrimoniale totale come indicato in C0010/R0500 del modello S.02.01.01 supera il 10 %, il modello S.11.01.04 di cui all'allegato I, che fornisce l'elenco analitico delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale, rappresentate da tutti i tipi di categorie di attività fuori bilancio detenute a titolo di garanzia collaterale, conformemente alle istruzioni contenute nella S.11.01 di cui all'allegato III.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), se per il calcolo della solvibilità di gruppo il metodo 1, specificato all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, è utilizzato in via esclusiva, il rapporto tra il valore dei prodotti strutturati detenuti dal gruppo e gli investimenti totali è determinato dalla somma delle attività classificate nelle categorie di attività 5 e 6 definite nell'allegato IV del presente regolamento divisa per la somma degli elementi C0010/R0070 e C0010/R0020 del modello S.02.01.01. Se per il calcolo della solvibilità di gruppo il metodo 1 è utilizzato in combinazione con il metodo 2, come specificato all'articolo 233 della direttiva 2009/138/CE, o se il metodo 2 è utilizzato in via esclusiva, il rapporto è calcolato conformemente alla prima frase del presente paragrafo e aggiustato per tener conto degli elementi richiesti di tutte le entità incluse nell'ambito del modello S.06.02.04.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera f), se per il calcolo della solvibilità di gruppo il metodo 1, come specificato all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, è utilizzato in via esclusiva, il rapporto è determinato dalla somma dei titoli sottostanti, in bilancio e fuori bilancio, oggetto di contratto di concessione di titoli in prestito o di contratti di vendita con patto di riacquisto, per contratti con data di scadenza successiva alla data di riferimento, divisa per la somma degli elementi C0010/R0070 e C0010/R0220 del modello S.02.01.01. Se per il calcolo della solvibilità di gruppo il metodo 1 è utilizzato in combinazione con il metodo 2, come specificato all'articolo 233 della direttiva 2009/138/CE, o se il metodo 2 è utilizzato in via esclusiva, il rapporto è calcolato conformemente alla prima frase del presente paragrafo e aggiustato per tener conto degli elementi richiesti di tutte le entità incluse nell'ambito del modello S.06.02.04.
Modelli quantitativi annuali per i gruppi - Informazioni sulle garanzie a lungo termine
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista presentano annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, in combinato disposto con l'articolo 372, paragrafo 1, dello stesso regolamento delegato, utilizzando il modello S.22.01.04 di cui all'allegato I del presente regolamento, che specifica le informazioni sull'impatto delle garanzie a lungo termine e delle misure transitorie, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.01 di cui all'allegato III.
Modelli quantitativi annuali per i gruppi - Informazioni sui fondi propri
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista presentano annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, in combinato disposto con l'articolo 372, paragrafo 1, dello stesso regolamento delegato, utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) il modello S.23.01.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sui fondi propri, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.01 di cui all'allegato III;
b) il modello S.23.02.04 di cui all'allegato I, che fornisce informazioni dettagliate sui fondi propri per classi, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.02 di cui all'allegato III;
c) se l'importo dei fondi propri per qualsiasi livello varia più del 5 % rispetto all'anno precedente, il modello S.23.03.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle variazioni annuali dei fondi propri, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.03 di cui all'allegato III;
d) se l'importo dei fondi propri per qualsiasi livello varia più del 5 % rispetto all'anno precedente, il modello S.23.04.04 di cui all'allegato I, che specifica un elenco di elementi dei fondi propri, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.04 di cui all'allegato III.
Ai fini della lettera d), il modello è compilato in presenza di elementi dei fondi propri non disponibili, indipendentemente dalla soglia.
2. I modelli di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono presentati unicamente dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, dalle società di partecipazione assicurativa e dalle società di partecipazione finanziaria mista che, per il calcolo della solvibilità di gruppo, utilizzano il metodo 1, come specificato all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2, come specificato all'articolo 233 della stessa direttiva.
Modelli quantitativi annuali per i gruppi - Informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista che, per il calcolo della solvibilità di gruppo, utilizzano il metodo 1, come specificato all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2, come specificato all'articolo 233 della stessa direttiva, presentano annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) se il gruppo utilizza la formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello S.25.01.04 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.01 di cui all'allegato III;
b) se il gruppo utilizza un modello interno parziale e un modello interno completo per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello S.25.05.04 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.05 di cui all'allegato III.
c) il modello S.26.01.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di mercato, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.01 di cui all'allegato III;
d) il modello S.26.02.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di inadempimento della controparte, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.02 di cui all'allegato III;
e) il modello S.26.03.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.03 di cui all'allegato III;
f) il modello S.26.04.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.04 di cui all'allegato III;
g) il modello S.26.05.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.05 di cui all'allegato III;
h) il modello S.26.06.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio operativo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.06 di cui all'allegato III;
i) il modello S.26.07.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle semplificazioni utilizzate per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.07 di cui all'allegato III;
j) il modello S.26.08.04 di cui all'allegato I, che specifica ulteriori informazioni sul modello interno utilizzato per il requisito patrimoniale di solvibilità, per le imprese che utilizzano un modello interno parziale o un modello interno completo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.08 di cui all'allegato III;
k) il modello S.26.09.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di mercato e di credito per gli strumenti finanziari secondo il modello interno, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.09 di cui all'allegato III;
l) il modello S.26.10.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sui dettagli del portafoglio del modello interno con riferimento al rischio di evento creditizio, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.10 di cui all'allegato III;
m) il modello S.26.11.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sui dettagli del modello interno per gli strumenti finanziari del rischio di credito, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.11 di cui all'allegato III;
n) il modello S.26.12.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul modello interno per gli strumenti non finanziari del rischio di credito, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.12 di cui all'allegato III;
o) il modello S.26.13.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul modello interno rischio di sottoscrizione non vita e malattia, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.13 di cui all'allegato III;
p) il modello S.26.14.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul modello interno rischio di sottoscrizione vita e malattia, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.14 di cui all'allegato III;
q) il modello S.26.15.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio operativo del modello interno, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.15 di cui all'allegato III;
r) il modello S.26.16.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle modifiche del modello interno, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.16 di cui all'allegato III;
s) il modello S.27.01.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.27.01 di cui all'allegato III.
2. Nel caso di fondi separati o portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, le informazioni nei modelli di cui al paragrafo 1, lettere da c) a i) e s), e da j) a r), non sono presentate per il gruppo nel suo insieme.
3. Se è utilizzato un modello interno parziale, le informazioni contenute nei modelli di cui al paragrafo 1, lettere da c) a i) e s), sono segnalate solo in relazione ai rischi coperti dalla formula standard e le informazioni nei modelli di cui al paragrafo 1, lettere da j) a r), sono segnalate solo in relazione ai rischi coperti dal modello interno.
4. Se è utilizzato un modello interno completo, non sono segnalate le informazioni contenute nei modelli di cui al paragrafo 1, lettere da c) a i) e s), e sono segnalate le informazioni nei modelli di cui al paragrafo 1, lettere da j) a r).
Modelli quantitativi annuali per i gruppi - Informazioni sui riassicuratori e sulle società veicolo
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista presentano annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, in combinato disposto con l'articolo 372, paragrafo 1, dello stesso regolamento delegato, utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) il modello S.31.01.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulla quota a carico dei riassicuratori, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.31.01 di cui all'allegato III;
b) il modello S.31.02.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle società veicolo dalla prospettiva dell'impresa di assicurazione o riassicurazione che trasferisce il rischio alla società veicolo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.31.02 di cui all'allegato III.
Modelli quantitativi annuali per i gruppi - Informazioni specifiche del gruppo
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista presentano annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, in combinato disposto con l'articolo 372, paragrafo 1, dello stesso regolamento delegato, utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a) il modello S.32.01.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione nell'ambito del gruppo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.32.01 di cui all'allegato III;
b) il modello S.33.01.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sui requisiti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nell'ambito del gruppo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.33.01 di cui all'allegato III;
c) il modello S.34.01.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle imprese finanziarie diverse dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, e sulle imprese non regolamentate che svolgono attività finanziarie di cui alla definizione dell'articolo 1, punto 52), del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.34.01 di cui all'allegato III;
d) il modello S.35.01.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle riserve tecniche delle imprese del gruppo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.35.01 di cui all'allegato III;
e) il modello S.36.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle operazioni infragruppo significative che comportano operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività superiori alla soglia decisa dall'autorità di vigilanza del gruppo ai sensi dell'articolo 245, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.36.01 di cui all'allegato III del presente regolamento;
f) il modello S.36.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle operazioni infragruppo significative su derivati, incluse le garanzie a sostegno degli strumenti derivati, superiori alla soglia decisa dall'autorità di vigilanza del gruppo ai sensi dell'articolo 245, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.36.02 di cui all'allegato III del presente regolamento;
g) il modello S.36.03.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle operazioni infragruppo significative riguardanti gli elementi fuori bilancio e le passività potenziali superiori alla soglia decisa dall'autorità di vigilanza del gruppo ai sensi dell'articolo 245, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.36.03 di cui all'allegato III del presente regolamento;
h) il modello S.36.04.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle operazioni infragruppo significative riguardanti l'assicurazione e la riassicurazione superiori alla soglia decisa dall'autorità di vigilanza del gruppo ai sensi dell'articolo 245, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.36.04 di cui all'allegato III del presente regolamento;
i) il modello S.36.05.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle operazioni infragruppo significative su profitti e perdite, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.36.05 di cui all'allegato III;
j) il modello S.37.01.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle concentrazioni di rischi significative superiori alla soglia decisa dall'autorità di vigilanza del gruppo ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.37.01 di cui all'allegato III del presente regolamento;
k) il modello S.37.02.04 che specifica le informazioni sulle esposizioni a concentrazioni di rischio per valuta, settore, paese, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.37.02 di cui all'allegato III del presente regolamento;
l) il modello S.37.03.04 che specifica le informazioni sull'esposizione a concentrazioni di rischio per categoria di attività e rating, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.37.03 di cui all'allegato III del presente regolamento.
Modelli quantitativi annuali per i gruppi - Informazioni sui fondi separati, sui portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità rilevanti e sulla parte restante
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista che, per il calcolo della solvibilità di gruppo, utilizzano il metodo 1, definito all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2, definito all'articolo 233 della stessa direttiva, presentano annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, in combinato disposto con l'articolo 372, paragrafo 1, dello stesso regolamento delegato, utilizzando i seguenti modelli in riferimento a tutti i fondi separati rilevanti e a tutti i portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità rilevanti in relazione alla parte consolidata di cui all'articolo 335, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento delegato (UE) 2015/35, nonché in relazione alla parte restante e rispettando le istruzioni seguenti:
a) il modello SR.01.01.04 di cui all'allegato I, che specifica il contenuto della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.01 di cui all'allegato III;
b) se il gruppo utilizza la formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello SR.25.01.01 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.01 di cui all'allegato III;
c) se il gruppo utilizza un modello interno parziale e un modello interno completo per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello SR.25.05.01 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.05 di cui all'allegato III;
d) il modello SR.26.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di mercato, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.01 di cui all'allegato III;
e) il modello SR.26.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di inadempimento della controparte, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.02 di cui all'allegato III;
f) il modello SR.26.03.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.03 di cui all'allegato III;
g) il modello SR.26.04.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.04 di cui all'allegato III;
h) il modello SR.26.05.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.05 di cui all'allegato III;
i) il modello SR.26.06.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio operativo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.06 di cui all'allegato III;
j) il modello SR.26.07.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle semplificazioni utilizzate per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.07 di cui all'allegato III;
k) il modello SR.26.08.01 di cui all'allegato I, che specifica ulteriori informazioni sul modello interno utilizzato per il requisito patrimoniale di solvibilità, per le imprese che utilizzano un modello interno parziale o un modello interno completo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.08 di cui all'allegato III;
l) il modello SR.27.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.27.01 di cui all'allegato III.
2. Se è utilizzato un modello interno parziale, i modelli di cui al paragrafo 1, lettere da d) a j) e l), sono compilati solo in relazione ai rischi coperti dalla formula standard e il modello di cui al paragrafo 1, lettera k), è compilato solo in relazione ai rischi coperti dal modello interno.
3. Se è utilizzato un modello interno completo, non sono compilati i modelli di cui al paragrafo 1, lettere da d) a j) e l), ed è compilato il modello di cui al paragrafo 1, lettera k).
4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista che, per il calcolo della solvibilità di gruppo, utilizzano il metodo 1, definito all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2, definito all'articolo 233 della stessa direttiva, in aggiunta alle informazioni presentate utilizzando i modelli di cui al paragrafo 1, presentano annualmente informazioni sullo stato patrimoniale in relazione a tutti i fondi separati rilevanti riferiti alla parte consolidata conformemente all'articolo 335, paragrafo 1, lettere a) o c), del regolamento delegato (UE) 2015/35, nonché in relazione alla parte restante, come previsto all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, in combinato disposto con l'articolo 372, paragrafo 1, dello stesso regolamento delegato, utilizzando il modello SR.02.01.01 di cui all'allegato I del presente regolamento, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.01 di cui all'allegato III del presente regolamento.
Modelli quantitativi per i gruppi - Operazioni infragruppo e concentrazioni del rischio
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista segnalano:
a) le operazioni infragruppo significative e molto significative di cui all'articolo 245, paragrafo 2, primo e secondo comma, della direttiva 2009/138/CE e le operazioni infragruppo da segnalare in ogni circostanza di cui all'articolo 245, paragrafo 3, della stessa direttiva, utilizzando il modello appropriato tra i modelli S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01, S.36.04.01 e S.36.05.01 di cui all'allegato I del presente regolamento, conformemente alle istruzioni contenute nelle sezioni da S.36.01 a S.36.05 di cui all'allegato III del presente regolamento;
b) le concentrazioni di rischi significative di cui all'articolo 244, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE e le concentrazioni di rischi da segnalare in ogni circostanza di cui all'articolo 244, paragrafo 3, della stessa direttiva, utilizzando il modello S.37.01.04 di cui all'allegato I del presente regolamento, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.37.01 di cui all'allegato III del presente regolamento.
Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è abrogato.
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN