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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/895 DELLA COMMISSIONE, 4 aprile 2023

G.U.U.E. 5 maggio 2023, n. L 120

Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la pubblicazione da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 25 maggio 2023

Applicabile dal: 31 dicembre 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 56, quarto comma, e l'articolo 256, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione (2) specifica le procedure, i formati e i modelli per la pubblicazione da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 51 della direttiva 2009/138/CE.

2) La pubblicazione di informazioni è un prerequisito essenziale per la tutela dei contraenti. L'allineamento tra gli obblighi di segnalazione e di informativa dovrebbe promuovere la protezione dei contraenti e la vigilanza basata sul rischio. A tal fine gli obblighi di informativa dovrebbero tenere conto anche delle modifiche apportate alle informazioni transfrontaliere e ad altri ambiti nel contesto degli aggiornamenti degli obblighi di segnalazione.

3) Al fine di migliorare la qualità, la comparabilità e la leggibilità delle informazioni pubblicate, è opportuno aggiornare i modelli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 relativi al requisito patrimoniale di solvibilità. Per le imprese che utilizzano modelli interni parziali o completi per calcolare i loro requisiti patrimoniali di solvibilità, tali modelli aggiornati dovrebbero mostrare in modo più completo i benefici della diversificazione tra moduli di rischio separati.

4) Gli obblighi di informativa non dovrebbero essere eccessivamente onerosi per le imprese. A tal fine è necessario specificare le modalità per un'applicazione proporzionata degli obblighi di informativa che però non comprometta la qualità dei dati che l'impresa deve fornire.

5) Al fine di garantire che gli obblighi di informativa restino pertinenti e che le informazioni fornite ai contraenti e agli altri portatori di interessi siano di elevata qualità, è necessario rivedere sostanzialmente i modelli per l'informativa di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452. Data la portata delle modifiche, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452.

6) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha presentato alla Commissione.

7) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

8) Le imprese dovrebbero disporre di tempo sufficiente per attuare gli obblighi di informativa aggiornati. E' pertanto opportuno posticipare la data di applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 335 del 17.12.2009.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015).

(3)

Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

Art. 1

Formati dell'informativa al pubblico

Quando pubblicano le informazioni previste dal presente regolamento, le imprese di assicurazione e di riassicurazione indicano le cifre che rappresentano importi monetari in migliaia di unità.

Art. 2

Valuta di conto

1. Salvo disposizione contraria dell'autorità di vigilanza interessata, per «valuta di conto» si intende ai fini del presente regolamento quanto segue:

a) per l'informativa della singola impresa, la valuta utilizzata per la preparazione del bilancio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

b) per l'informativa del gruppo, la valuta utilizzata per la preparazione del bilancio consolidato.

2. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione pubblicano le cifre che rappresentano importi monetari nella valuta di conto. Qualsiasi valuta diversa da quella di conto è convertita nella valuta di conto.

3. Quando esprimono il valore di attività o passività in una valuta diversa dalla valuta di conto, le imprese di assicurazione o di riassicurazione lo convertono nella valuta di conto, applicando il tasso di chiusura dell'ultimo giorno per il quale è disponibile il tasso pertinente nel periodo a cui le attività o passività si riferiscono.

4. Quando esprimono il valore di ricavi o costi in una valuta diversa da quella di conto, le imprese di assicurazione o di riassicurazione lo convertono nella valuta di conto applicando la stessa base di conversione utilizzata a fini contabili.

5. In sede di conversione nella valuta di conto, le imprese di assicurazione o di riassicurazione applicano il tasso di cambio proveniente dalla stessa fonte utilizzata:

a) per il bilancio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in caso di bilancio individuale;

b) per il bilancio consolidato in caso di bilancio di gruppo, salvo diversa disposizione dell'autorità di vigilanza.

Art. 3

Modelli e istruzioni per la pubblicazione della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria della singola impresa

Nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria le singole imprese di assicurazione e di riassicurazione pubblicano almeno le seguenti informazioni, utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:

a) il modello S.02.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sullo stato patrimoniale utilizzando la valutazione di cui all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.01 di cui all'allegato II del presente regolamento;

b) il modello S.04.05.21 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni su premi, sinistri e spese per paese, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.04.05 di cui all'allegato II del presente regolamento;

c) il modello S.05.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni su premi, sinistri e spese utilizzando i principi di valutazione e rilevazione applicati nel bilancio dell'impresa, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.05.01 di cui all'allegato II del presente regolamento, per ogni area di attività specificata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35;

d) il modello S.12.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle riserve tecniche per l'assicurazione vita e l'assicurazione malattia praticata su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione vita («assicurazione malattia SLT») per ogni area di attività specificata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.12.01 di cui all'allegato II del presente regolamento;

e) il modello S.17.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle riserve tecniche per l'assicurazione non vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.17.01 di cui all'allegato II del presente regolamento, per ogni area di attività definita nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35;

f) il modello S.19.01.21 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sui sinistri nell'assicurazione non vita nel formato di triangoli di sviluppo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.19.01 di cui all'allegato II del presente regolamento, per il totale dell'attività di assicurazione non vita;

g) il modello S.22.01.21 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sull'impatto delle misure di garanzia a lungo termine e delle misure transitorie, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.01 di cui all'allegato II del presente regolamento;

h) il modello S.23.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sui fondi propri, compresi i fondi propri di base e i fondi propri accessori, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.01 di cui all'allegato II del presente regolamento;

i) il modello S.25.01.21 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando la formula standard, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.01 di cui all'allegato II del presente regolamento;

j) il modello S.25.05.21 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno parziale o completo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.05 di cui all'allegato II del presente regolamento;

k) il modello S.28.01.01 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale minimo per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che svolgono solo attività di assicurazione o di riassicurazione vita o solo attività di assicurazione o riassicurazione non vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.28.01 di cui all'allegato II del presente regolamento;

l) il modello S.28.02.01 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale minimo per le imprese di assicurazione che svolgono sia attività di assicurazione vita che attività di assicurazione non vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.28.02 di cui all'allegato II del presente regolamento.

Art. 4

Modelli e istruzioni per la pubblicazione della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo

Nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista pubblicano almeno le seguenti informazioni, utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:

a) se la solvibilità di gruppo è calcolata in base al metodo 1, ai sensi dell'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2, ai sensi dell'articolo 233 della stessa direttiva, il modello S.02.01.02 di cui all'allegato I del presente regolamento, che specifica le informazioni sullo stato patrimoniale, utilizzando il metodo di valutazione di cui all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.01 di cui all'allegato III del presente regolamento;

b) il modello S.05.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni su premi, sinistri e spese, utilizzando i principi di valutazione e rilevazione applicati nei bilanci consolidati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.05.01 di cui all'allegato III del presente regolamento, per ogni area di attività di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35;

c) il modello S.05.02.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni su premi, sinistri e spese per paese, utilizzando i principi di valutazione e rilevazione applicati nei bilanci consolidati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.05.02 di cui all'allegato III del presente regolamento;

d) il modello S.22.01.22 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sull'impatto delle misure di garanzia a lungo termine e delle misure transitorie, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.01 di cui all'allegato III del presente regolamento;

e) il modello S.23.01.22 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sui fondi propri, compresi i fondi propri di base e i fondi propri accessori, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.01 di cui all'allegato III del presente regolamento;

f) se la solvibilità di gruppo è calcolata in base al metodo 1, ai sensi dell'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2, ai sensi dell'articolo 233 della stessa direttiva, il modello S.25.01.22 di cui all'allegato I del presente regolamento, che specifica le informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità calcolato secondo la formula standard, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.01 di cui all'allegato III del presente regolamento;

g) se la solvibilità di gruppo è calcolata in base al metodo 1, ai sensi dell'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2, ai sensi dell'articolo 233 della stessa direttiva, il modello S.25.05.22 di cui all'allegato I del presente regolamento, che specifica le informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno parziale o completo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.05 di cui all'allegato III del presente regolamento;

h) il modello S.32.01.22 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle imprese incluse nel perimetro del gruppo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.32.01 di cui all'allegato III del presente regolamento.

Art. 5

Riferimenti ad altri documenti nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria

Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista includono nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria riferimenti ad altri documenti disponibili al pubblico, il riferimento rinvia direttamente all'informazione stessa e non ad un documento generale.

Art. 6

Coerenza delle informazioni

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista sono responsabili della qualità delle informazioni pubblicate e garantiscono che tali informazioni siano pienamente coerenti con le informazioni fornite alle autorità di vigilanza.

Art. 7

Mezzi di pubblicazione della relazione del gruppo o unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista pubblicano sul sito web del gruppo la relazione del gruppo o unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria.

2. Quando il gruppo o le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista sono privi di un sito web di loro appartenenza e cura, ma aderiscono ad un'associazione di categoria che invece dispone di un sito, la relazione del gruppo o unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è pubblicata dall'associazione di categoria, ove consentito da tale associazione.

3. Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista pubblicano la relazione del gruppo o unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria su un sito web conformemente al paragrafo 1 o 2, tale relazione rimane disponibile sul sito web per almeno cinque anni dopo la relativa data di pubblicazione.

4. Se non pubblicano la relazione del gruppo o unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria su un sito web conformemente al paragrafo 1 o 2, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista inviano una copia elettronica della relazione a qualsiasi persona che entro cinque anni dalla relativa data di pubblicazione ne faccia richiesta. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista inviano la relazione entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

5. A prescindere dal fatto che la relazione del gruppo o unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria sia stata messa a disposizione su un sito web conformemente al paragrafo 1 o 2, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista inviano, a chiunque ne faccia richiesta entro due anni dalla relativa data di pubblicazione, una copia a stampa della relazione entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta.

6. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista provvedono a presentare in forma elettronica alle autorità di vigilanza la relazione del gruppo o unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, ed eventuali aggiornamenti.

Art. 8

Coinvolgimento delle imprese figlie nella relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria

1. Quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista chiede all'autorità di vigilanza del gruppo l'accordo per presentare una relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, a norma dell'articolo 256, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, l'autorità di vigilanza del gruppo contatta immediatamente tutte le autorità di vigilanza interessate per discutere in particolare la lingua del testo della relazione unica.

2. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista spiega come le sue imprese figlie sono incluse e come l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza delle imprese figlie è coinvolto nel processo di stesura e nell'approvazione della relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria.

Art. 9

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è abrogato.

Art. 10

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN