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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 10 maggio 2023

G.U.R.I. 18 luglio 2023, n. 166

Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere.

Testo con annotazioni alla data 30 luglio 2024

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51- ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonchè la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente tra l'altro l'autonomia delle Università, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2022, n. 164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 5, comma 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica»;

Visto l'art. 17, comma 125 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ad oggetto «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 novembre 2004, n. 266;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», e, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera b), che prevede che «ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare, altresì, gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il consiglio universitario nazionale»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e, in particolare, l'art. 26, comma 2, che ha introdotto, nell'art. 7 della citata legge n. 240/2010, il comma 5-bis ai sensi del quale «nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l'art. 14;

Visto l'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, recante norme in materia di ricercatori universitari a tempo determinato;

Visti altresì i commi da 6-terdecies e 6-undevicies del citato art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, che prevedono il regime transitorio di applicazione delle nuove disposizioni in materia di reclutamento universitario;

Visto l'art. 1, comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230, recante «Nuove disposizioni concernenti i professori e ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari», e successive modificazioni e integrazioni, atto a regolare le procedure di chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario, che ricoprano da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente a quella italiana sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il consiglio universitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, come integrato dal decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, recante «Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

Visto il parere espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 24 febbraio 2022 (prot. n. 1569 del 2 marzo 2022) relativo alla verifica e all'aggiornamento della tabella di corrispondenza di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e all'applicazione di quanto previsto all'art. 24, comma 3, lettera b) della stessa legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonchè di quanto disposto all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 ottobre 2022 (prot. n. 12470 del 17 ottobre 2022), che tiene conto delle modifiche normative introdotte dall'art. 14 della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;

Visto il successivo parere espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 aprile 2022 (prot. n. 5066 del 21 aprile 2023), di integrazione e parziale rettifica dei propri precedenti pareri espressi nell'adunanza del 24 febbraio 2022 e del 12 ottobre 2022;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento delle citate tabelle di corrispondenza in conformità alle indicazioni fornite dal consiglio universitario nazionale con i citati pareri in merito alla corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere tenuto conto delle modifiche normative introdotte dall'art. 14 della legge 29 giugno 2022, n. 79;

Decreta:

Art. 1

1. Al fine di garantire la piena applicazione di quanto previsto all'art. 18, comma 1, lettera b), all'art. 7, comma 5-bis, all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui al regime transitorio previsto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, nonchè di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, sono determinate le corrispondenze di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Gli atenei acquisiscono il parere del Ministero dell'università e della ricerca qualora le corrispondenze riportate in allegato risultino di dubbia applicazione in relazione a casi specifici, ovvero siano intervenute modifiche ordinamentali in Paesi esteri, ovvero si renda necessario stabilire corrispondenze non incluse nelle tabelle allegate. Il parere è reso dal Ministero, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentiti il consiglio universitario nazionale e, ove necessario, gli addetti culturali delle ambasciate italiane o delle ambasciate estere in Italia.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° settembre 2016, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 10 maggio 2023

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1985

(1)

Per integrazioni all'allegato annotato si rimanda all'art. 1 del D.M. Università e Ricerca 30 luglio 2024.