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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 28 giugno 2023

G.U.R.I. 18 luglio 2023, n. 166

Requisiti per l'iscrizione di varietà biologiche di specie di piante agrarie e di specie ortive adatte alla produzione biologica in attuazione delle direttive di esecuzione (UE) 2022/1647 e 2022/1648 della Commissione del 23 settembre 2022. 

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1, lettera a);

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, di organizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di specie ortive, in particolare l'art. 7, comma 2;

Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di specie ortive, in particolare l'art. 7, comma 2;

Vista la direttiva 2003/90/CE del Consiglio che stabilisce i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà di specie agrarie;

Vista la direttiva 2003/91/CE che stabilisce i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 36;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» e in particolare, l'art. 9, comma 6, del decreto legislativo n. 20/2021 recante i requisiti da accertare ai fini dell'iscrizione delle varietà di specie agrarie e ortive al Registro nazionale;

Visto l'allegato VIII del decreto legislativo n. 20/2021 dove sono definiti i protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e dell'UPOV ai quali le specie di varietà agrarie e ortive si devono conformare ai fini dell'iscrizione nei Registri nazionali;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2022/1647 della Commissione del 23 settembre 2022 che modifica la direttiva 2003/90/CE disponendo alcune deroghe ai protocolli tecnici per quanto riguarda l'iscrizione di varietà di specie agrarie adatte alla produzione biologica;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2022/1648 della Commissione del 23 settembre 2022 che modifica la direttiva 2003/91/CE disponendo alcune deroghe ai protocolli tecnici per quanto riguarda l'iscrizione di varietà specie ortive adatte alla produzione biologica;

Vista la rettifica della versione italiana della direttiva di esecuzione 2022/1648, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione L 266/24 del 13 ottobre 2022;

Ravvisata la necessità di dare attuazione alle direttive 2022/1647/UE e 2022/1648/UE, quali norme recanti modalità esecutive e caratteristiche di carattere di ordine tecnico;

Considerata la necessità di applicare criteri e condizioni specifiche per l'esame dei requisiti di varietà adatte alla produzione biologica e appartenenti a determinate specie agrarie e ortive;

Sentito il parere favorevole espresso in data 10 maggio 2023 dal Gruppo di lavoro permanente di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 23 e 24 maggio 2023, in applicazione dell'art. 5, comma 4, lettera e) dello stesso decreto legislativo;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni specifiche relative all'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità per le varietà di determinate specie di piante agrarie e ortive adatte alla produzione biologica.

2. Il presente decreto stabilisce, altresì, le condizioni concernenti l'esame del valore colturale e di utilizzazione per le varietà di determinate specie agrarie adatte alla produzione biologica.

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione delle varietà di specie agrarie adatte alla produzione biologica

1. Per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà adatte alla produzione biologica, appartenenti alle specie agrarie indicate nell'allegato I parte A, si applicano i criteri e le condizioni di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 e le disposizioni specifiche di cui all'allegato I parte B del presente decreto.

2. Per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione, le varietà di specie agrarie adatte alla produzione biologica e indicate nell'allegato I parte A, possono essere conformi alle condizioni fissate nell'allegato II del presente decreto.

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione delle varietà di specie ortive adatte alla produzione biologica

1. Per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà adatte alla produzione biologica, appartenenti alle specie ortive indicate nell'allegato III parte A, si applicano i criteri e le condizioni di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, e le disposizioni specifiche di cui all'allegato III parte B del presente decreto.

Art. 4

Notifiche alla Commissione

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno e fino al 31 dicembre 2030, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste comunica il numero di domande di registrazione, i risultati degli esami di differenziabilità, omogeneità e stabilità (DUS) e i risultati degli esami del valore colturale e di utilizzazione (VCU) concernenti le varietà biologiche alla Commissione e agli altri Stati membri.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° luglio 2023.

Il presente decreto è altresì consultabile sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale alla pagina www.protezionedellepiante.it

Roma, 28 giugno 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1104

ALLEGATO I

Parte A

Elenco delle specie

Orzo

Mais

Segale

Frumento tenero

Parte B

Disposizioni specifiche relative all'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità per le varietà delle specie di piante agricole adatte alla produzione biologica.

1. Per quanto riguarda l'omogeneità, devono essere osservati e descritti tutti i caratteri menzionati nei protocolli e nelle linee direttrici presenti nell'allegato VIII del decreto legislativo n. 20/2021. Ai caratteri elencati al punto 2 si applica quanto segue:

a) tali caratteri possono essere valutati in modo meno rigoroso;

b) se per tali caratteri è prevista una deroga al rispettivo protocollo tecnico, il livello di omogeneità all'interno della varietà deve essere analogo al livello di omogeneità delle varietà comparabili comunemente note nell'Unione.

2. Deroga ai protocolli tecnici:

2.1 Orzo

Per le varietà appartenenti alla specie orzo (Hordeum vulgare L.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell'UCVV UCVV/TP-019/5 della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità:

UCVV n. 5 - Foglia a bandiera: colorazione antocianica delle auricole;

UCVV n. 8 - Foglia a bandiera: glaucescenza della guaina;

UCVV n. 9 - Ariste: colorazione antocianica degli apici;

UCVV n. 10 - Spiga: glaucescenza;

UCVV n. 12 - Seme: colorazione antocianica delle nervature della glumella inferiore (o lemma);

UCVV n. 16 - Spighette sterili: portamento;

UCVV n. 17 - Spiga: forma;

UCVV n. 20 - Arista: lunghezza;

UCVV n. 21 - Rachide: lunghezza del primo segmento (articolo basale);

UCVV n. 22 - Rachide: curvatura del primo segmento (articolo basale);

UCVV n. 23 - Spighette mediane: lunghezza della gluma e della relativa barba in rapporto al seme;

UCVV n. 25 - Seme: dentellatura della nervatura laterale interna della pagina dorsale della glumella inferiore (o lemma).

2.2 Mais

Per le varietà appartenenti alla specie granturco (Zea mays L.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell'UCVV UCVV-TP/002/3 della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità:

UCVV n. 1 - Prima foglia: colorazione antocianica della guaina;

UCVV n. 2 - Prima foglia: forma dell'apice;

UCVV n. 8 - Pennacchio: colorazione antocianica delle glume (esclusa la base);

UCVV n. 9 - Pennacchio: colorazione antocianica delle antere;

UCVV n. 10 - Pennacchio: angolo tra l'asse centrale e le ramificazioni laterali;

UCVV n. 11 - Pennacchio: curvatura delle ramificazioni laterali;

UCVV n. 15 - Culmo: colorazione antocianica delle radici avventizie;

UCVV n. 16 - Pennacchio: densità delle spighette;

UCVV n. 17 - Foglia: colorazione antocianica della guaina;

UCVV n. 18 - Culmo: colorazione antocianica degli internodi;

UCVV n. 19 - Pennacchio: lunghezza dell'asse centrale dall'apice alle ramificazioni inferiori;

UCVV n. 20 - Pennacchio: lunghezza dell'asse centrale dall'apice alle ramificazioni superiori;

UCVV n. 21 - Pennacchio: lunghezza delle ramificazioni laterali.

2.3 Segale

Per le varietà appartenenti alla specie segale (Secale cereale L.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell'UCVV UCVV-TP/058/1 della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità:

UCVV n. 3 - Coleoptile: colorazione antocianica;

UCVV n. 4 - Coleoptile: lunghezza;

UCVV n. 5 - Prima foglia: lunghezza della guaina;

UCVV n. 6 - Prima foglia: lunghezza del lembo;

UCVV n. 8 - Foglia a bandiera: glaucescenza della guaina;

UCVV n. 10 - Foglia precedente la foglia a bandiera: lunghezza del lembo;

UCVV n. 11 - Foglia precedente la foglia a bandiera: larghezza del lembo;

UCVV n. 12 - Spiga: glaucescenza;

UCVV n. 13 - Culmo: pubescenza al di sotto della spiga.

2.4 Frumento tenero

Per le varietà appartenenti alla specie frumento (Triticum aestivum L. subsp. aestivum.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell'UCVV UCVV-TP/003/5 della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità:

UCVV n. 3 - Coleoptile: colorazione antocianica;

UCVV n. 6 - Foglia a bandiera: colorazione antocianica delle auricole;

UCVV n. 8 - Foglia a bandiera: glaucescenza della guaina;

UCVV n. 9 - Foglia a bandiera: glaucescenza del lembo;

UCVV n. 10 - Spiga: glaucescenza;

UCVV n. 11 - Culmo: glaucescenza del culmo fra la foglia bandiera e la base della spiga;

UCVV n. 20 - Spiga: forma vista di profilo;

UCVV n. 21 - Parte apicale di un segmento del rachide:

estensione della pubescenza sulla superficie convessa;

UCVV n. 22 - Gluma inferiore: larghezza della spalla;

UCVV n. 23 - Gluma inferiore: forma della spalla;

UCVV n. 24 - Gluma inferiore: lunghezza del mucrone;

UCVV n. 25 - Gluma inferiore: forma del mucrone;

UCVV n. 26 - Gluma inferiore: estensione della pubescenza sulla superficie interna.

ALLEGATO II

Condizioni da rispettare - Valore colturale e di utilizzazione delle varietà adatte alla produzione biologica

1. L'esame del valore colturale e di utilizzazione deve essere condotto in condizioni biologiche, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, in particolare ai principi generali di cui all'art. 5, lettere d), e), f) e g), e alle norme di produzione vegetale di cui all'art. 12.

2. Nell'esame delle varietà e nella valutazione dei risultati dell'esame si deve tener conto delle esigenze e degli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica. Occorre esaminare la resistenza o la tolleranza alle malattie e l'adattamento alle diverse condizioni pedoclimatiche locali.

3. Qualora le autorità competenti non siano in grado di realizzare un esame in condizioni biologiche o l'esame di determinate caratteristiche, compresa la suscettibilità alle malattie, possono essere effettuati test conformemente a uno dei punti seguenti:

a) sotto la supervisione dell'autorità competente presso i locali dei costitutori biologici o le aziende biologiche;

b) in condizioni di limitato utilizzo di fattori di produzione e con trattamenti minimi;

c) in un altro Stato membro, se sono stati conclusi accordi bilaterali tra Stati membri per effettuare test in condizioni biologiche.

Una varietà possiede un valore colturale o di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualità, costituisce, rispetto alle altre varietà biologiche adatte alla produzione biologica ammesse nel catalogo dello Stato membro in questione, almeno per la produzione in una determinata regione, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. Sono considerate di particolare valore ai fini dell'esame VCU le caratteristiche favorevoli per la produzione agricola, per quanto riguarda le pratiche agricole e la produzione di alimenti o mangimi che presentano vantaggi per l'agricoltura biologica.

4. Il Ministero deve prevedere condizioni di esame differenti, adattate alle esigenze specifiche dell'agricoltura biologica ed esaminare, in funzione della sua capacità e su richiesta del richiedente, specifici tratti e caratteristiche, se sono disponibili metodi riproducibili.

ALLEGATO III

Parte A

Elenco delle specie

Carota

Cavolo rapa

Parte B

Disposizioni specifiche relative all'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità per le varietà delle specie di ortive adatte alla produzione biologica.

1. Per quanto riguarda l'omogeneità, devono essere osservati e descritti tutti i caratteri menzionati nei protocolli e nelle linee direttrici presenti nell'allegato VIII del decreto legislativo n. 20/2021. Ai caratteri elencati al punto 2 si applica quanto segue:

a) i caratteri possono essere valutati in modo meno rigoroso;

b) se per tali caratteri è prevista una deroga al rispettivo protocollo tecnico, il livello di omogeneità all'interno della varietà deve essere analogo al livello di omogeneità delle varietà comparabili comunemente note nell'Unione.

2. Deroga ai protocolli tecnici:

2.1 Carota

Per le varietà appartenenti alla specie carota (Daucus carota L.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell'UCVV UCVV-TP/049/3 della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità:

UCVV n. 4 - Foglia: divisione;

UCVV n. 5 - Foglia: intensità del colore verde;

UCVV n. 19 - Radice: diametro del cuore in rapporto al diametro totale;

UCVV n. 20 - Radice: colore del cuore;

UCVV n. 21 - Ad eccezione delle varietà con cuore di colore bianco. Radice: intensità del colore del cuore;

UCVV n. 28 - Radice: epoca di colorazione dell'estremità;

UCVV n. 29 - Pianta: altezza dell'ombrella primaria all'epoca di fioritura.

2.2 Cavolo rapa

Per le varietà appartenenti alla specie cavolo rapa (Brassica oleracea L.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell'UCVV

UCVV-TP/065/1 Rev. della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità del rispettivo protocollo tecnico dell'UCVV:

UCVV n. 2 - Plantula: intensità della colorazione verde dei cotiledoni;

UCVV n. 6 - Peziolo: portamento;

UCVV n. 8 - Lembo fogliare: lunghezza;

UCVV n. 9 - Lembo fogliare: larghezza;

UCVV n. 10 - Lembo fogliare: forma dell'apice;

UCVV n. 11 - Lembo fogliare: divisioni alla nervatura principale (parte inferiore della foglia);

UCVV n. 12 - Lembo fogliare: numero di incisioni del margine (parte superiore della foglia);

UCVV n. 13 - Lembo fogliare: profondità delle incisioni del margine (parte superiore della foglia);

UCVV n. 14 - Lembo fogliare: forma in sezione trasversale;

UCVV n. 19 - Rapa: numero di foglie interne.