
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 26 giugno 2023
G.U.R.I. 20 luglio 2023, n. 168
Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/544, che modifica la direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda le esenzioni relative all'uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 e, in particolare, l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la direttiva delegata (UE) 2023/544 della Commissione, del 16 dicembre 2022, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative all'uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della direttiva 2000/53/CE, e, in particolare, l'art. 15, comma 11, il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del decreto in conformità alle modifiche intervenute in sede comunitaria;
Considerata la necessità di dare attuazione alla citata direttiva delegata (UE) 2023/544 provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
Acquisito l'assenso del Ministero delle imprese e del made in Italy, reso con nota prot. 12113 del 26 maggio 2023;
Acquisito l'assenso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, reso con nota prot. 20057 del 1° giugno 2023;
Decreta:
Articolo Unico
Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. L'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 è sostituito dall'allegato al presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2023
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN
Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2283
ALLEGATO
«Allegato II
(articolo 9, comma 1)
Materiali e componenti ai quali non si applica il divieto previsto dall'articolo 9, comma 1.
E' ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio nonchè una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.
Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
Materiali e componenti | Ambito di applicazione e data di scadenza dell'esenzione | Materiali e componenti che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento a condizione che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati |
Piombo come elemento di lega | ||
1 a). Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenenti, in peso, al massimo lo 0,35% di piombo | ||
1 b). Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, al massimo lo 0,35% di piombo | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio | |
2 a). Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, al massimo il 2% di piombo | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005 | |
2 b). Alluminio contenente, in peso, al massimo l'1,5% di piombo | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008 | |
2 c) i). Leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica contenenti, in peso, al massimo lo 0,4 % di piombo | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2028 e loro pezzi di ricambio | |
2 c) ii). Leghe di alluminio non incluse nella voce 2 c) i) contenenti, in peso, al massimo lo 0,4 % di piombo [2] | [1] | |
3. Leghe di rame contenenti al massimo il 4% di piombo in peso | [3] | |
4 a). Cuscinetti e pistoni | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008 | |
4 b). Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2011 | |
Piombo e composti di piombo nei componenti | ||
5 a). Piombo negli accumulatori utilizzati nei sistemi ad alta tensione [4] usati solo per la propulsione dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e loro pezzi di ricambio X | |
5 b) i). Piombo negli accumulatori: 1) utilizzati in applicazioni a 12 V 2) utilizzati in applicazioni a 24 V nei veicoli per uso speciale quali definiti all'art. 3 del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento e del Consiglio (1) | [3] | X |
5 b) ii). Piombo negli accumulatori utilizzati in applicazioni non incluse nella voce 5 a) né 5 b) i) | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio | X |
6. Masse smorzanti | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio | X |
7 a). Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005 | |
7 b). Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, al massimo lo 0,5% di piombo | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2006 | |
7 c). Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell'apparato propulsore contenenti, in peso, al massimo lo 0,5% di piombo | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2009 | |
8 a). Piombo nelle saldature per collegare componenti elettrici ed elettronici a schede elettroniche e piombo nelle rifiniture su terminazioni di componenti diversi dai condensatori elettrolitici in alluminio, su pin di componenti e su schede elettroniche | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio | X [5] |
8 b). Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche diverse dalle saldature su schede elettroniche o su vetro | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011 e loro pezzi di ricambio | X [5] |
8 c). Piombo nelle rifiniture di terminali di condensatori elettrolitici in alluminio | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2013 e loro pezzi di ricambio | X [5] |
8 d). Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di flusso di massa dell'aria | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2015 e loro pezzi di ricambio | X [5] |
8 e). Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti almeno l'85% di piombo in peso) | [1] | X [5] |
8 f) i). Piombo in sistemi di connettori a pin conformi | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2017 e loro pezzi di ricambio | X [5] |
8 f) ii). Piombo in sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell'area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio | X [5] |
8 g) i). Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione Flip Chip | Veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e loro pezzi di ricambio | X [5] |
8 g) ii). Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione Flip Chip qualora tale connessione elettrica consista di uno qualsiasi dei seguenti elementi: 1) un nodo tecnologico del semiconduttore di 90 nm o di dimensioni maggiori; 2) una matrice unica di 300 mm² o di dimensioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del semiconduttore; 3) package di matrici impilate di 300 mm² o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm² o di dimensioni maggiori. | [1] Veicoli omologati a partire dal 1° ottobre 2022 e loro pezzi di ricambio | X [5] |
8 h). Piombo nelle saldature per fissare i dissipatori di calore al radiatore in assemblaggi di semiconduttori di potenza con un circuito integrato con un'area di proiezione minima di 1 cm² e una densità di corrente nominale minima di 1 A/mm² di superficie del circuito integrato di silicio | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio | X [5] |
8 i). Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche su vetro ad eccezione delle saldature su lastre di vetro laminate | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio | X [5] |
8 j). Piombo nelle saldature di lastre laminate | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e loro pezzi di ricambio | X [5] |
8 k). Saldatura di applicazioni di riscaldamento con corrente di calore pari o superiore a 0,5 A per relativo giunto saldato a singole lastre laminate con spessore di parete inferiore a 2,1 mm. Questa esenzione non si applica alle saldature dei contatti integrati nel polimero intermedio | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio | X [5] |
9. Sedi di valvole | Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1° luglio 2003 | |
10 a). Componenti elettrici e elettronici contenenti piombo in vetro o in ceramica, in una matrice di vetro o ceramica, in un materiale vetroceramico o in matrici di vetroceramica. Questa esenzione non si applica all'uso di piombo in: i) vetro delle lampadine e smalto vetroso delle candele, ii) materiali ceramici dielettrici di componenti indicati alle voci 10 b), 10 c) e 10 d) | X [6] (per componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori) | |
10 b). Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti | ||
10 c). Piombo nei materiali ceramici dielettrici in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio | |
10 d). Piombo nei materiali ceramici dielettrici di condensatori utilizzati per compensare le deviazioni, dovute all'effetto termico, di sensori in sistemi sonar ultrasonici | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2017 e loro pezzi di ricambio | |
11. Inneschi pirotecnici | Veicoli omologati prima del 1° luglio 2006 e loro pezzi di ricambio | |
12. Materiali termoelettrici contenti piombo utilizzati nell'industria automobilistica per ridurre le emissioni di CO2 mediante il recupero dei gas di scarico | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e loro pezzi di ricambio | X |
Cromo esavalente | ||
13 a). Rivestimenti anticorrosione | Come pezzi di ricambio per veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2007 | |
13 b). Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008 | |
14. Cromo esavalente come anticorrosivo, fino allo 0,75% in peso nella soluzione refrigerante, nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento: a) progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media inferiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti; b) progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media pari o superiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti; c) progettati per funzionare completamente con riscaldatori non elettrici | Per a): veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e loro pezzi di ricambio Per b): veicoli omologati prima del 1° gennaio 2026 e loro pezzi di ricambio | |
Mercurio | ||
15 a). Lampade a luminescenza per proiettori Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e loro pezzi di ricambio X | ||
15 b). Tubi fluorescenti utilizzati nei visualizzatori del quadro strumenti Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e loro pezzi di ricambio X | ||
Cadmio | ||
16. Accumulatori per veicoli elettrici Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008 |
.
(1) regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonchè dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE.
Note alla tabella:
[1] questa esenzione sarà riesaminata nel 2024;
[2] si applica alle leghe di alluminio in cui il piombo non è introdotto intenzionalmente ma è presente a causa dell'uso di alluminio riciclato;
[3] questa esenzione sarà riesaminata nel 2025;
[4] sistemi aventi una tensione > 75 V in corrente continua ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86 recante «Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione»;
[5] demolizione se, in correlazione con la voce 10 a), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Ai fini della presente nota non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal costruttore nella linea di produzione;
[6] demolizione se, in correlazione con le voci da 8 a) a 8 k), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Ai fini della presente nota non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal costruttore nella linea di produzione.»