
REGOLAMENTO (UE) 2023/955 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 10 maggio 2023
G.U.U.E. 16 maggio 2023, n. L 130
Regolamento che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060.
TESTO COORDINATO (alla Dir. (UE) 2023/1791)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 5 giugno 2023
Applicabile dal: 30 giugno 2024
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
1) L'accordo di Parigi (4), adottato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) («accordo di Parigi»), è entrato in vigore il 4 novembre 2016. Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli interventi volti a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Tale impegno è stato rafforzato con l'adozione, nell'ambito dell'UNFCCC, del patto di Glasgow per il clima il 13 novembre 2021, in cui la conferenza delle parti dell'UNFCCC, che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, riconosce che con un aumento della temperatura di 1,5 °C - invece che di 2 °C - gli effetti dei cambiamenti climatici saranno molto inferiori e decide di proseguire l'azione volta limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C.
2) Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» («Green Deal europeo») la Commissione illustra una nuova strategia di crescita che mira a trasformare l'Unione in una società sostenibile, equa e prospera con un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che al più tardi entro il 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Il Green Deal europeo mira inoltre a ripristinare, proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Infine, ritiene che tale transizione debba essere giusta e inclusiva e non debba lasciare indietro nessuno.
3) Mediante l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica dell'economia al più tardi entro il 2050 e l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative. Tale regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante dell'Unione di riduzione interna delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Ci si aspetta che tutti i settori dell'economia contribuiscano a conseguire tale obiettivo.
4) Nelle conclusioni del 10 e 11 dicembre 2020 il Consiglio europeo ha approvato l'obiettivo vincolante dell'Unione di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra, sottolineando nel contempo l'importanza di considerazioni di equità e solidarietà, senza lasciare indietro nessuno. Ribadendo tali conclusioni nelle conclusioni del 24 e 25 maggio 2021, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare rapidamente il suo pacchetto legislativo unitamente a un esame approfondito dell'impatto ambientale, economico e sociale a livello degli Stati membri.
5) Il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, approvato dalle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2021, sottolinea la necessità di rafforzare i diritti sociali e la dimensione sociale europea in tutte le politiche dell'Unione. Il principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali afferma che «ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi l'acqua, i servizi igienico-sanitari, l'energia, i trasporti, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali. Per le persone in stato di bisogno è disponibile un sostegno per l'accesso a tali servizi».
6) Con la dichiarazione di Porto dell'8 maggio 2021 il Consiglio europeo ha ribadito l'impegno ad adoperarsi per un'Europa sociale che rafforzi una transizione giusta e la determinazione a continuare ad approfondire l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali a livello di Unione e nazionale, tenendo debitamente conto delle rispettive competenze e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
7) Al fine di concretare l'impegno preso sulla neutralità climatica, la legislazione dell'Unione in materia di clima ed energia è stata riesaminata e modificata per accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
8) Le modifiche hanno un impatto economico e sociale eterogeneo sui diversi settori dell'economia, sui cittadini e sugli Stati membri. In particolare l'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dagli edifici, dal trasporto su strada e da altri settori che corrispondono ad attività industriali non contemplate dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) nell'ambito di tale direttiva dovrebbe imprimere un ulteriore impulso economico a investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili e quindi accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Combinata ad altre misure, l'inclusione dovrebbe, a medio e lungo termine, contribuire alla riduzione della povertà energetica e della povertà dei trasporti, ridurre i costi per gli edifici e il trasporto su strada e, ove opportuno, offrire nuove opportunità di creazione di posti di lavoro di qualità e di investimenti sostenibili, pienamente in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo.
9) Tuttavia, per finanziare tali investimenti servono risorse. Inoltre, prima che gli investimenti siano realizzati, è probabile che aumentino i costi sia del riscaldamento, del raffrescamento e della cottura degli alimenti, sia del trasporto su strada a carico rispettivamente delle famiglie e degli utenti dei trasporti, in quanto i fornitori dei combustibili che sono soggetti agli obblighi previsti dal sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada trasferiranno i costi del carbonio sui consumatori.
10) La transizione climatica avrà un impatto economico e sociale difficile da valutare ex ante. Il conseguimento della maggiore ambizione in materia di clima richiederà ingenti risorse pubbliche e private. Gli investimenti a favore delle misure di efficienza energetica, dei sistemi di riscaldamento basati sulle energie rinnovabili, come le pompe di calore elettriche, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, e della partecipazione a comunità di energia rinnovabile sono un metodo efficace per ridurre le emissioni e la dipendenza dalle importazioni, aumentando nel contempo la resilienza dell'Unione. Sono necessari finanziamenti ad hoc per sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti.
11) L'aumento del prezzo dei combustibili fossili può colpire in modo sproporzionato le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti che spendono una parte maggiore del loro reddito in energia e trasporti e che in alcune regioni non hanno accesso a soluzioni alternative di mobilità e trasporto a prezzi abbordabili e che potrebbero non avere la capacità finanziaria di investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili. Nel contesto della povertà dei trasporti le specificità geografiche, come isole, regioni e territori ultraperiferici, zone rurali o remote, periferie meno accessibili, zone montuose o zone in ritardo di sviluppo, possono avere impatti specifici sulla vulnerabilità delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti. E' pertanto opportuno tenere conto di tali specificità geografiche nella messa a punto di misure e investimenti a sostegno delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti, laddove applicabile e pertinente.
12) Una parte dei proventi generati dall'inclusione degli edifici, del trasporto su strada e di altri settori nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere usata per far fronte all'impatto sociale derivante da tale inclusione, affinché la transizione sia giusta e inclusiva, senza lasciare indietro nessuno. L'importo complessivo del Fondo sociale per il clima a norma del presente regolamento («Fondo») dovrebbe rispecchiare il livello di ambizione in materia di decarbonizzazione che implica l'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici, dal trasporto su strada e da altri settori nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.
13) L'utilizzo di parte dei proventi per far fronte all'impatto sociale derivante dall'inclusione degli edifici, del trasporto su strada e di altri settori nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE è ancora più pertinente alla luce dei livelli attuali di povertà energetica. Per povertà energetica s'intende la situazione delle famiglie che non riescono ad accedere ai servizi energetici essenziali a un tenore di vita dignitoso e alla salute, come un'erogazione adeguata di calore, il raffrescamento, quando le temperature aumentano, e il riscaldamento, l'illuminazione e l'energia per alimentare gli apparecchi. In un'indagine condotta nel 2021 a livello di Unione circa 34 milioni di europei, quasi il 6,9 % della popolazione, ha dichiarato di non potersi permettere di riscaldare sufficientemente la propria casa. La povertà energetica rappresenta pertanto una sfida di rilievo per l'Unione. Le tariffe sociali o il sostegno diretto temporaneo al reddito possono fornire un sollievo immediato alle famiglie in condizioni di povertà energetica a breve termine, ma di fatto soltanto misure strutturali mirate, in particolare la ristrutturazione edilizia - anche attraverso l'accesso a energia da fonti rinnovabili e la promozione attiva delle fonti di energia rinnovabili mediante azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte alle famiglie - e la ristrutturazione edilizia che contribuisce agli obiettivi stabiliti nella direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) possono fornire soluzioni durature e contribuire efficacemente alla lotta contro la povertà energetica. Dovrebbe essere possibile aggiornare la definizione di povertà energetica di cui al presente regolamento per tenere conto dell'esito dei negoziati su una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione).
14) Un approccio olistico alla ristrutturazione edilizia che tenga conto in modo più efficiente delle persone a rischio di esclusione, vale a dire le persone più colpite dalla povertà energetica nell'Unione, potrebbe portare a una minore domanda di energia. Pertanto, il sostegno del Fondo al settore dell'edilizia dovrebbe puntare a migliorare l'efficienza energetica, con l'obiettivo di ottenere, per ogni famiglia, una riduzione del consumo energetico che sarebbe visibile in termini di risparmio economico e, di conseguenza, costituirebbe uno strumento per combattere la povertà energetica. La revisione della direttiva 2010/31/UE getterà le basi per il raggiungimento di tali obiettivi e dovrebbe pertanto essere presa in considerazione nell'attuazione del presente regolamento.
15) Poiché la povertà dei trasporti non è ancora stata definita a livello di Unione, è opportuno introdurre tale definizione ai fini del presente regolamento. La povertà dei trasporti potrebbe diventare una questione ancora più urgente, come riconosciuto nella raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (8), e comportare una riduzione dell'accesso ad attività e servizi socioeconomici essenziali quali l'occupazione, l'istruzione o l'assistenza sanitaria, in particolare per le persone e le famiglie vulnerabili. La povertà dei trasporti è generalmente causata da uno o da una combinazione di fattori, quali basso reddito, spese elevate per il carburante, o mancanza di trasporti pubblici o privati accessibili o a prezzi abbordabili. La povertà dei trasporti può colpire in particolare gli individui e le famiglie nelle zone rurali, insulari, periferiche, montuose, remote e meno accessibili o nelle regioni o nei territori meno sviluppati, comprese le zone periurbane meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche.
16) Il Fondo dovrebbe essere istituito per sostenere finanziariamente gli Stati membri nelle loro politiche intese a mitigare l'impatto sociale dell'introduzione del sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti. Si dovrebbe intervenire in particolare mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e attraverso misure e investimenti volti a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili grazie al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, indipendentemente dal proprietario, anche con l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e offrendo alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni. Occorre prestare attenzione alle diverse forme di alloggi in affitto, anche sul mercato degli affitti privati. Le misure potrebbero comprendere un sostegno finanziario o incentivi fiscali, quali la detraibilità dei costi di ristrutturazione dal canone di locazione per tenere conto dei locatari e delle persone che vivono negli alloggi sociali.
17) Ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano sociale per il clima («piano»). E' opportuno presentare i piani entro il 30 giugno 2025 affinché possano essere esaminati con attenzione e tempestività. I piani dovrebbero contenere una componente di investimento che promuova la soluzione a lungo termine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e potrebbero prevedere altre misure, tra cui un sostegno diretto temporaneo al reddito, per attenuare gli effetti negativi sul reddito nel breve termine. I piani dovrebbero perseguire due obiettivi. In primo luogo, dovrebbero fornire alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti le risorse necessarie per finanziare e realizzare investimenti nell'efficienza energetica, nella decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento, nei veicoli e nella mobilità a zero e a basse emissioni, anche attraverso buoni, sovvenzioni o prestiti a tasso zero. In secondo luogo, i piani dovrebbero attenuare l'impatto dell'aumento del costo dei combustibili fossili sui più vulnerabili, in modo da prevenire la povertà energetica e la povertà dei trasporti nel periodo di transizione fino all'attuazione di tali investimenti. I piani potrebbero sostenere l'accesso ad alloggi efficienti sotto il profilo energetico a prezzi abbordabili, compresi gli alloggi sociali. Per quanto riguarda l'attuazione di misure a sostegno degli utenti vulnerabili dei trasporti, nei loro piani gli Stati membri dovrebbero poter dare la priorità al sostegno ai veicoli a emissioni zero, a condizione che si tratti di una soluzione economicamente abbordabile e utilizzabile.
18) Gli Stati membri, di concerto con le autorità locali e regionali, le parti economiche e sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile, sono nella posizione migliore per elaborare, attuare e, se del caso, modificare piani che sono adattati e mirati in base alla rispettiva situazione locale, regionale e nazionale, alle rispettive politiche vigenti nei settori pertinenti e all'uso programmato di altri fondi pertinenti dell'Unione. Una consultazione pubblica dei portatori di interessi dovrebbe aver luogo ogni volta che la Commissione è tenuta a valutare un piano. In tal modo, l'ampia varietà delle situazioni, la conoscenza specifica delle amministrazioni locali e regionali, delle parti economiche e sociali, delle pertinenti organizzazioni della società civile, degli istituti di ricerca e innovazione, dei portatori di interessi industriali e dei rappresentanti del dialogo sociale nonché la situazione nazionale possono essere meglio rispecchiate e contribuire all'efficacia e all'efficienza del sostegno globale ai soggetti vulnerabili.
19) I piani dovrebbero essere elaborati in stretta cooperazione con la Commissione e predisposti conformemente al modello fornito. Al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi, gli Stati membri dovrebbero poter apportare adeguamenti di lieve entità o correggere errori materiali nei piani, notificando tali modifiche alla Commissione. Tali adeguamenti di lieve entità dovrebbero consistere in un aumento o una diminuzione inferiore al 5 % di un obiettivo previsto nel piano.
20) Far sì che le misure e gli investimenti siano destinati in particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti è fondamentale per una transizione giusta verso la neutralità climatica. Le misure di sostegno per promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero aiutare gli Stati membri a far fronte all'impatto sociale derivante dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada.
21) In attesa dell'impatto dei suddetti investimenti sulla riduzione dei costi e delle emissioni, un sostegno diretto al reddito destinato specificamente alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti contribuirebbe a ridurre i costi dell'energia e della mobilità e sosterrebbe la transizione giusta. Il sostegno diretto al reddito dovrebbe essere inteso come misura temporanea che accompagna la decarbonizzazione dei settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti. Non sarebbe permanente in quanto non affronta le cause profonde della povertà energetica e della povertà dei trasporti. Il sostegno dovrebbe essere utilizzato unicamente per far fronte all'impatto diretto dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e non dovrebbe essere utilizzato unicamente per far fronte ai costi dell'energia elettrica o del riscaldamento connessi all'inclusione della produzione di energia elettrica e termica nell'ambito di applicazione di detta direttiva. L'ammissibilità del sostegno diretto al reddito dovrebbe essere limitata nel tempo. I destinatari del sostegno diretto al reddito, in quanto membri di un gruppo generale di destinatari, dovrebbero essere oggetto di misure e investimenti volti a far uscire efficacemente tali destinatari dalla povertà energetica e dalla povertà dei trasporti. I piani dovrebbero pertanto includere un sostegno diretto al reddito, purché contengano anche misure o investimenti con effetti duraturi destinati alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti che ricevono un sostegno diretto al reddito.
22) Gli Stati membri dovrebbero sensibilizzare le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti offrendo informazioni, opportunità di educazione e consulenza mirate, accessibili e a prezzi abbordabili sulle misure, sugli investimenti e sul sostegno efficaci sotto il profilo dei costi, anche attraverso audit energetici degli edifici, nonché consultazioni energetiche su misura o servizi di gestione della mobilità su misura.
23) In considerazione dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici conformemente agli impegni dell'accordo di Parigi e all'impegno a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le misure e gli investimenti previsti dal presente regolamento mirano a conformarsi all'obiettivo secondo cui almeno il 30 % dell'importo totale del bilancio dell'Unione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (9) («QFP 2021-2027») e dell'importo totale dello strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (10), e almeno il 37 % dell'importo totale del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), dovrebbero essere destinati all'integrazione degli obiettivi in materia di clima. Le misure e gli investimenti a norma del presente regolamento mirano anche a conformarsi all'ambizione di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del QFP 2021-2027 agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP 2021-2027 agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità.
A tal fine, per monitorare le spese del Fondo si dovrebbe ricorrere alla metodologia riportata nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Il Fondo dovrebbe sostenere misure e investimenti che rispettino pienamente le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e si conformino al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Solo tali misure e investimenti dovrebbero rientrare nei piani. Di norma, è opportuno considerare che le misure di sostegno diretto al reddito abbiano un impatto prevedibile trascurabile sugli obiettivi ambientali e che, pertanto, esse dovrebbero essere considerate conformi al principio «non arrecare un danno significativo». E' opportuno che la Commissione trasmetta orientamenti tecnici agli Stati membri con largo anticipo sulla preparazione dei piani. Gli orientamenti dovrebbero illustrare in che modo misure e investimenti si devono conformare al principio «non arrecare un danno significativo».
24) Le donne sono colpite in modo sproporzionato dalla povertà energetica e dalla povertà dei trasporti, in particolare le madri sole, che rappresentano l'85 % delle famiglie monoparentali, così come le donne sole, le donne con disabilità e le donne anziane che vivono da sole. Inoltre, le donne presentano modelli di mobilità diversi e più complessi. Le famiglie monoparentali con figli a carico presentano un rischio particolarmente elevato di povertà infantile. E' opportuno che gli obiettivi di parità di genere e pari opportunità per tutti - e la loro integrazione - come pure i diritti all'accessibilità delle persone con disabilità, siano sostenuti e promossi durante l'intera preparazione e attuazione dei piani per garantire che nessuno sia lasciato indietro.
25) I clienti attivi, le comunità energetiche dei cittadini e gli scambi tra pari di energia rinnovabile possono aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi del presente regolamento attraverso una metodologia dal basso verso l'alto avviata dai cittadini. Essi responsabilizzano e coinvolgono i consumatori e consentono a determinati gruppi di clienti civili di partecipare a misure e investimenti in materia di efficienza energetica, di sostenere l'utilizzo dell'energia rinnovabile da parte delle famiglie e, nel contempo, di contribuire alla lotta contro la povertà energetica. Gli Stati membri dovrebbero pertanto promuovere il ruolo delle comunità energetiche dei cittadini e delle comunità di energia rinnovabile e considerarle beneficiarie ammissibili del Fondo.
26) Gli Stati membri dovrebbero includere nei piani le misure e gli investimenti da finanziare, i costi stimati di tali misure e investimenti e il contributo nazionale. Al momento della presentazione del piano, gli Stati membri dovrebbero presentare i costi totali stimati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) a fini di comparabilità tra i piani. I piani dovrebbero inoltre includere i traguardi e gli obiettivi fondamentali per valutare l'attuazione effettiva delle misure e degli investimenti.
27) Il Fondo e i piani dovrebbero essere coerenti e rientrare nelle riforme programmate e negli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito dei rispettivi piani aggiornati nazionali integrati per l'energia e il clima conformemente al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), nell'ambito della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione), del Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, dei programmi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1060, dei piani per una transizione giusta in conformità del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), nell'ambito dei piani di ripresa e resilienza conformemente al regolamento (UE) 2021/241, del Fondo per la modernizzazione di cui all'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE e delle strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine degli Stati membri in applicazione della direttiva 2010/31/UE. Ai fini dell'efficienza amministrativa, se del caso, è opportuno che le informazioni contenute nei piani siano coerenti con gli atti legislativi e i piani sopra elencati.
28) Per una pianificazione più efficiente, gli Stati membri dovrebbero indicare nei loro piani le conseguenze del rinvio del sistema di scambio di quote di emissioni istituito a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, a norma dell'articolo 30 duodecies di tale direttiva. A tal fine, è opportuno distinguere accuratamente tutte le informazioni pertinenti da inserire nel piano suddividendole in due scenari, ossia descrivendo e quantificando gli adeguamenti da apportare alle misure, agli investimenti, ai traguardi e agli obiettivi, all'importo del contributo nazionale e a qualsiasi altro elemento pertinente del piano.
29) E' opportuno che l'Unione sostenga gli Stati membri con mezzi finanziari per consentire loro di attuare i piani mediante il Fondo. I pagamenti a titolo del Fondo dovrebbero essere subordinati al conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi inclusi nei piani. Ciò consentirebbe di tenere conto delle circostanze e delle priorità nazionali, semplificando nel contempo i finanziamenti e facilitando l'integrazione dei finanziamenti a titolo del Fondo con altri programmi di spesa nazionali nonché garantendo l'impatto e l'integrità della spesa dell'Unione.
30) Il Fondo dovrebbe essere finanziato in via eccezionale e temporanea dalle entrate generate dalla vendita all'asta di 50 milioni di quote a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8 ter, della direttiva 2003/87/CE, di 150 milioni di quote a norma dell'articolo 30 quinquies, paragrafo 3, di tale direttiva e di un volume aggiuntivo di quote a norma dell'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, di tale direttiva, che dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne. In linea di principio, per l'attuazione del Fondo nel periodo 2026-2032, dovrebbe essere messo a disposizione un importo massimo di 65 000 000 000 EUR. La Commissione è tenuta a garantire la vendita all'asta delle quote di cui al capo IV bis di tale direttiva. Qualora il sistema di scambio di quote di emissioni istituito a norma di tale capo sia rinviato al 2028 a norma dell'articolo 30 duodecies della medesima direttiva, l'importo massimo disponibile per l'attuazione del Fondo dovrebbe essere pari a 54 600 000 000 EUR. Tale importo e gli importi annuali riflettono una maggiore necessità di finanziamenti all'avvio del Fondo. Per ciascuno Stato membro dovrebbe essere calcolata una dotazione finanziaria massima in base a una metodologia di assegnazione che fornisca in particolare un sostegno supplementare agli Stati membri maggiormente colpiti dall'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. Tenuto conto del fatto che le entrate con destinazione specifica esterne devono essere rese disponibili in seguito alla vendita all'asta delle quote a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8 ter, e dell'articolo 30 quinquies, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE, è necessario prevedere una deroga all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) per consentire all'Unione di impegnare ogni anno gli importi necessari per i pagamenti agli Stati membri da effettuare conformemente al presente regolamento per accogliere gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica.
31) Gli Stati membri dovrebbero contribuire almeno nella misura del 25 % dei costi totali stimati dei loro piani.
32) Gli impegni di bilancio dovrebbero poter essere ripartiti, all'occorrenza, in frazioni annue. Gli accordi con gli Stati membri che costituiscono impegni giuridici specifici dovrebbero tenere conto, tra l'altro, dell'evento di cui all'articolo 30 duodecies della direttiva 2003/87/CE, che potrebbe determinare il ritardo di un anno dell'avvio dello scambio di quote di emissioni per gli edifici, il trasporto su strada e altri settori. Tali accordi dovrebbero inoltre considerare eventuali rischi finanziari potenziali per l'Unione, che potrebbero richiedere una modifica degli impegni giuridici specifici a causa delle specificità del finanziamento temporaneo ed eccezionale del Fondo mediante entrate con destinazione specifica esterne generate dalle quote del sistema di scambio di quote di emissione.
33) Al fine di garantire risorse aggiuntive per il Fondo, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere un trasferimento di risorse al Fondo dai programmi della politica di coesione in regime di gestione concorrente, istituiti dal regolamento (UE) 2021/1060, alle condizioni ivi stabilite. Al fine di offrire agli Stati membri sufficiente flessibilità quanto all'attuazione dei rispettivi stanziamenti nell'ambito del Fondo, dovrebbe essere possibile trasferire risorse dalla loro dotazione finanziaria annuale ai fondi in regime di gestione concorrente di cui al regolamento (UE) 2021/1060, entro un massimale del 15 %. Con l'obiettivo di alleviare gli oneri amministrativi derivanti da successivi trasferimenti di risorse dalla rispettiva dotazione finanziaria annuale a titolo del Fondo ai fondi in regime di gestione concorrente che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/1060, la modifica corrispondente da apportare a uno o più programmi dovrebbe, in linea di principio, essere richiesta una sola volta e sottoposta a determinate condizioni per garantire un controllo finanziario efficace. Dovrebbe essere possibile effettuare ulteriori trasferimenti negli anni successivi trasmettendo le tabelle finanziarie alla Commissione, a condizione che le modifiche riguardino esclusivamente un aumento delle risorse finanziarie, senza ulteriori modifiche del programma in questione.
34) Il Fondo dovrebbe sostenere le misure che rispettano il principio di addizionalità dei finanziamenti dell'Unione. Salvo casi debitamente giustificati, il Fondo non dovrebbe sostituire le spese nazionali correnti, compresi i pagamenti dei costi per le azioni di assistenza tecnica indicate nei piani.
35) Per garantire un'assegnazione efficiente, trasparente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione nonché ai programmi nazionali, e, se del caso, regionali in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del Fondo e di altri programmi dell'Unione. In particolare, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento. Gli Stati membri dovrebbero a tal fine essere tenuti a trasmettere le pertinenti informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti all'atto della presentazione dei loro piani alla Commissione. Il sostegno finanziario a titolo del Fondo dovrebbe aggiungersi al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. Misure e investimenti finanziati nell'ambito del Fondo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra gli stessi costi.
36) I pagamenti dovrebbero essere effettuati in forza di una decisione della Commissione che autorizza l'erogazione allo Stato membro interessato. E' pertanto necessario derogare all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in modo che il termine di pagamento possa decorrere dalla data di comunicazione della suddetta decisione da parte della Commissione allo Stato membro interessato e non dalla data di ricezione della domanda di pagamento.
37) Dopo l'analisi di tutte le domande di pagamento ricevute durante un determinato ciclo, e se le entrate assegnate al Fondo a norma dell'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE non sono sufficienti a coprire le domande di pagamento presentate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe pagare gli Stati membri su base proporzionale al fine di garantire la parità di trattamento tra essi. Nel ciclo successivo di domande di pagamento, la Commissione dovrebbe pagare in via priorità gli Stati membri che hanno subito ritardi di pagamento nel precedente ciclo di domande di pagamento, provvedendo solo successivamente al pagamento delle nuove domande di pagamento presentate.
38) Al fine di agevolare la preparazione dei piani e di garantire la trasparenza delle regole di monitoraggio e valutazione, l'elenco degli indicatori comuni e il modello per i piani dovrebbero essere inclusi negli allegati del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di utilizzare indicatori comuni pertinenti per definire i traguardi e gli obiettivi nei loro piani. L'elenco degli indicatori comuni dovrebbe contenere gli indicatori comuni per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'attuazione dei piani e del Fondo.
39) Il Fondo dovrebbe essere attuato in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la prevenzione e il perseguimento efficaci di frodi, frodi fiscali, evasioni fiscali, corruzione e conflitti di interessi. Il Fondo è soggetto a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).
40) Ai fini di una sana gestione finanziaria, nel rispetto della natura del Fondo basata sulla prestazione, gli impegni di bilancio, i pagamenti, la sospensione e il recupero dei fondi nonché la risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario dovrebbero essere regolati da norme specifiche. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate al fine di garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione a misure sostenute dal Fondo sia conforme al diritto dell'Unione e al diritto nazionale applicabile. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che tale sostegno sia fornito nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, laddove applicabili. In particolare, dovrebbero assicurare la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione e conflitti di interessi ed evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo e di altri programmi dell'Unione. Laddove il piano non sia stato attuato in misura soddisfacente dallo Stato membro interessato, o nel caso di gravi irregolarità, vale a dire frode, corruzione e conflitti di interessi in relazione alle misure sostenute dal Fondo, o di grave violazione degli obblighi derivanti dagli accordi relativi all'assistenza finanziaria, dovrebbe essere possibile procedere alla sospensione e alla risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario nonché alla riduzione e al recupero della dotazione finanziaria. In caso di risoluzione di un accordo relativo al sostegno finanziario nonché alla riduzione e al recupero della dotazione finanziaria, tali importi dovrebbero essere assegnati agli Stati membri entro il 31 dicembre 2033 secondo le norme di distribuzione delle quote di cui all'articolo 30 quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Per fare in modo che la decisione della Commissione in merito alla sospensione e al recupero degli importi pagati o alla risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario rispetti il diritto degli Stati membri di presentare osservazioni, dovrebbero essere stabilite opportune procedure di contraddittorio.
41) La Commissione dovrebbe provvedere affinché gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati efficacemente. Sebbene spetti in primo luogo allo Stato membro assicurare che il Fondo sia attuato in conformità del pertinente diritto dell'Unione e nazionale, la Commissione dovrebbe poter ricevere garanzie sufficienti al riguardo da parte degli Stati membri. A tal fine, nell'attuazione del Fondo gli Stati membri dovrebbero garantire il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e recuperare gli importi indebitamente versati o utilizzati in modo improprio. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero poter fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere, registrare e conservare in un sistema elettronico categorie standardizzate di dati e informazioni che consentano la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di gravi irregolarità in relazione alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo, vale a dire frode, corruzione e conflitto di interessi. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione un sistema di informazione e monitoraggio, compreso un unico strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio, per accedere a tali dati e informazioni e analizzarli. La Commissione dovrebbe incoraggiare l'uso di tale sistema di informazione e monitoraggio in vista di una applicazione generalizzata da parte degli Stati membri.
42) La Commissione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Corte dei conti e, se del caso, la Procura europea (EPPO) dovrebbero poter utilizzare il sistema di informazione e monitoraggio nell'ambito delle loro competenze e dei loro diritti.
43) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere autorizzati a trattare i dati personali solo se necessario al fine di garantire il discarico, la revisione contabile e il controllo, l'informazione, la comunicazione e la visibilità dell'utilizzo dei fondi in relazione alle misure di esecuzione nell'ambito del Fondo. I dati personali dovrebbero essere trattati a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) o del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), a seconda dei casi.
44) In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2018/1046 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (21), (Euratom, CE) n. 2185/96 (22) e (UE) 2017/1939 (23) del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine di frodi, corruzione e conflitti di interessi e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'OLAF ha il potere di svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione, conflitti di interessi o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.
In conformità del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO ha facoltà di svolgere indagini su frodi, corruzione e conflitti di interessi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e di perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (24). In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata, l'EPPO ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
45) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio dell'Unione attraverso sovvenzioni, appalti, premi, e gestione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate a norma dell'articolo 322 TFUE comprendono un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione.
46) E' opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/1060.
47) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia contribuire a una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU C 152 del 6.4.2022.
GU C 301 del 5.8.2022.
Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 aprile 2023.
GU L 282 del 19.10.2016.
Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021).
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003).
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010).
GU C 243 del 27.6.2022.
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020).
Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020).
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021).
Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021).
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020).
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018).
Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021).
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018).
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018.
Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013).
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995).
Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996).
Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017).
Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017).
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento istituisce il Fondo sociale per il clima («Fondo») per il periodo compreso tra il 2026 e il 2032.
Il Fondo fornisce sostegno finanziario agli Stati membri per le misure e gli investimenti inclusi nei rispettivi piani sociali per il clima («piani»).
Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono utilizzati a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente dell'inclusione, nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie in condizioni di povertà dei trasporti.
Definizioni
(modificato dall'art. 37 della Dir. (UE) 2023/1791, applicabile a decorrere dal 30 giugno 2024)
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) "povertà energetica": la povertà energetica definita all'articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
2) «povertà dei trasporti»: l'incapacità o la difficoltà degli individui e delle famiglie di sostenere i costi dei trasporti pubblici o privati o l'impossibilità o la difficoltà di accedere ai trasporti necessari per l'accesso a servizi e attività socioeconomici essenziali, tenuto conto del contesto nazionale e geografico;
3) «costi totali stimati del piano»: i costi totali stimati delle misure e degli investimenti inclusi nel piano;
4) «dotazione finanziaria»: sostegno finanziario non rimborsabile che può essere assegnato o che è stato assegnato agli Stati membri a titolo del Fondo;
5) «traguardo»: il risultato qualitativo che serve per misurare i progressi compiuti verso la realizzazione di una misura o un investimento;
6) «obiettivo»: il risultato quantitativo che serve per misurare i progressi compiuti verso la realizzazione di una misura o un investimento;
7) «energia da fonti rinnovabili» o «energia rinnovabile»: l'energia da fonti rinnovabili definita all'articolo 2, secondo comma, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
8) «famiglia»: la famiglia definita all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
9) «microimpresa»: l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR, calcolato conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (4);
10) «famiglie vulnerabili»: le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie, anche quelle a reddito basso e a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dovuto all'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;
11) «microimprese vulnerabili»: le microimprese che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dovuto all'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici o dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che, ai fini della loro attività, non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano o per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici, se del caso;
12) «utenti vulnerabili dei trasporti»: individui e famiglie in condizioni di povertà dei trasporti, ma anche individui e famiglie, compresi quelli a reddito basso e a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dovuto all'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici;
13) «ristrutturazione edilizia»: qualsiasi tipo di ristrutturazione edilizia connessa all'energia, che ha l'obiettivo di aumentare la prestazione energetica degli edifici, come l'isolamento dell'involucro edilizio, vale a dire pareti, tetto, pavimento e sostituzione delle finestre, e l'installazione di sistemi tecnici per l'edilizia, conformi alle pertinenti norme nazionali di sicurezza, anche contribuendo ai requisiti di ristrutturazione stabiliti nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione);
14) «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'automazione e il controllo, la produzione e lo stoccaggio in loco di energia da fonti rinnovabili o una combinazione di tali apparecchiature tecniche, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili;
15) «cliente attivo»: il cliente attivo definito all'articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
16) «comunità energetica dei cittadini»: la comunità energetica dei cittadini definita all'articolo 2, punto 11), della direttiva (UE) 2019/944;
17) «comunità di energia rinnovabile»: la comunità di energia rinnovabile definita all'articolo 2, punto 16), della direttiva (UE) 2018/2001;
18) «scambio tra pari di energia rinnovabile»: lo scambio tra pari di energia rinnovabile definito all'articolo 2, punto 18), della direttiva (UE) 2018/2001;
19) «veicolo a zero e a basse emissioni», il veicolo a zero e a basse emissioni definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 relativa all'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023).
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018).
Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 261I del 14.10.2019).
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014).
Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019).
Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (rifusione) (GU L 111 del 25.4.2019).
Obiettivi
1. L'obiettivo generale del Fondo è contribuire a una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.
2. Gli obiettivi specifici del Fondo sono sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione negli edifici della produzione di energia innovabile e lo stoccaggio di tale energia, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.
Piani sociali per il clima
1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione il suo piano. Il piano contiene una serie coerente di misure e investimenti nazionali, esistenti o nuovi, per far fronte all'impatto della fissazione del prezzo del carbonio sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, al fine di assicurare l'accessibilità economica del riscaldamento, del raffrescamento e della mobilità, accompagnando e accelerando nel contempo le misure necessarie per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione.
2. Ciascuno Stato membro garantisce la coerenza tra il proprio piano e il proprio piano aggiornato nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999.
3. Il piano può includere misure nazionali che forniscono alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto temporaneo al reddito per ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo dei combustibili fossili derivante dall'inclusione degli edifici e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.
4. Il piano comprende misure e investimenti nazionali e, se del caso, locali e regionali, in conformità dell'articolo 8, volti a:
a) procedere alla ristrutturazione edilizia e decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, anche integrando la produzione di energia rinnovabile e lo stoccaggio;
b) aumentare la diffusione della mobilità e dei trasporti a zero e a basse emissioni.
5. Qualora uno Stato membro disponga già di un sistema nazionale di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada o preveda già una tassa sul carbonio, le misure nazionali già in vigore per mitigare gli impatti e le sfide sociali possono essere incluse nel piano, a condizione che siano conformi al presente regolamento.
Consultazione pubblica
1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione un piano a seguito di una consultazione pubblica con le autorità locali e regionali, i rappresentanti delle parti economiche e sociali, le pertinenti organizzazioni della società civile, le organizzazioni giovanili e altri portatori di interessi. Ogni Stato membro effettua tale consultazione conformemente ai requisiti di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999 e nel rispetto del quadro giuridico nazionale di tale Stato membro.
2. Ogni Stato membro include nel proprio piano una sintesi dei seguenti elementi:
a) la consultazione svolta a norma del paragrafo 1; e
b) il modo in cui il piano tiene conto dei contributi dei portatori di interessi che hanno partecipato alla consultazione.
3. Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 3, la Commissione valuta se il piano sia stato elaborato in consultazione con i portatori di interessi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
4. La Commissione sostiene gli Stati membri fornendo esempi di buone pratiche di consultazioni sui piani conformemente all'articolo 6, paragrafo 4.
Contenuto dei piani sociali per il clima
1. Il piano presenta gli elementi seguenti:
a) misure concrete e investimenti conformemente agli articoli 4 e 8 per ridurre gli effetti di cui alla lettera d) del presente paragrafo, precisando in che modo tali misure e investimenti potranno contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 nell'ambito delle politiche pertinenti dello Stato membro;
b) se del caso, misure di accompagnamento concrete, reciprocamente coerenti e rafforzate per realizzare le misure e gli investimenti e ridurre gli effetti di cui alla lettera d);
c) informazioni su finanziamenti, in essere o previsti, di misure e investimenti provenienti da altre fonti dell'Unione, internazionali, pubbliche o, se del caso, private che contribuiscono alle misure e agli investimenti stabiliti nel piano. comprese informazioni sul sostegno diretto temporaneo al reddito;
d) la stima dei probabili effetti dell'aumento dei prezzi derivanti dall'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE sulle famiglie, in particolare sull'incidenza della povertà energetica e della povertà dei trasporti, e sulle microimprese; tali effetti devono essere analizzati al livello territoriale appropriato definito da ciascuno Stato membro, tenendo conto di elementi e specificità nazionali quali l'accesso ai trasporti pubblici e ai servizi di base, e individuando le zone più colpite;
e) la stima del numero e l'individuazione delle famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti;
f) una spiegazione del modo in cui devono essere applicate a livello nazionale le definizioni di povertà energetica e di povertà dei trasporti;
g) se il piano prevede le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 3, i criteri per individuare i destinatari finali ammissibili, la scadenza prevista per le misure in questione e la loro motivazione in base a una stima quantitativa e a una spiegazione qualitativa di come si prevede che tali misure riducano la povertà energetica, la povertà dei trasporti e la vulnerabilità delle famiglie nel contesto dell'aumento dei prezzi del trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento;
h) i traguardi e gli obiettivi previsti e un calendario indicativo globale dell'attuazione delle misure e degli investimenti da completare entro il 31 luglio 2032;
i) se del caso, un calendario per la riduzione graduale del sostegno ai veicoli a basse emissioni;
j) i costi totali stimati del piano, accompagnati da una motivazione adeguata e da una spiegazione di come tali costi siano in linea con il principio dell'efficienza e commisurati all'impatto atteso del piano;
k) il contributo nazionale previsto ai costi totali stimati del piano, calcolato conformemente all'articolo 15;
l) fatta eccezione per le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, una spiegazione del modo in cui il piano garantisce che nessuna delle misure o degli investimenti arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;
m) le modalità per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano da parte dello Stato membro interessato, in particolare dei traguardi e degli obiettivi proposti, i pertinenti indicatori comuni di cui all'allegato IV e, se nessuno di tali indicatori è pertinente per una misura o un investimento specifici, i singoli indicatori aggiuntivi proposti dallo Stato membro interessato;
n) per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano, una sintesi del processo di consultazione pubblica di cui all'articolo 5;
o) una spiegazione riguardo al sistema predisposto dallo Stato membro per prevenire, individuare e rettificare la frode, la corruzione e i conflitti di interessi nell'utilizzo delle dotazioni finanziarie fornite nell'ambito del Fondo e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo del Fondo e di altri programmi dell'Unione;
p) laddove applicabile e pertinente, una spiegazione del modo in cui nel piano sono state prese in considerazione le specificità geografiche, come isole, regioni e territori ultraperiferici, zone rurali o remote, periferie meno accessibili, zone montuose o zone in ritardo di sviluppo;
q) se del caso, una spiegazione del modo in cui le misure e gli investimenti sono intesi ad affrontare la disparità di genere.
2. Il piano può comprendere azioni di assistenza tecnica necessarie a una gestione e un'attuazione efficaci delle misure e degli investimenti.
3. Il piano è coerente con le informazioni incluse e con gli impegni assunti dallo Stato membro nell'ambito di quanto segue:
a) il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali;
b) i propri programmi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1060;
c) il proprio piano di ripresa e resilienza conformemente al regolamento (UE) 2021/241;
d) il proprio piano di ristrutturazione edilizia in applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione);
e) il proprio piano aggiornato nazionale integrato per l'energia e il clima di cui al regolamento (UE) 2018/1999; e
f) i propri piani territoriali per una transizione giusta in applicazione del regolamento (UE) 2021/1056.
4. Durante la preparazione dei piani la Commissione organizza uno scambio di buone pratiche, anche su misure e investimenti efficaci sotto il profilo dei costi da includere nei piani. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica nell'ambito del meccanismo di assistenza energetica europea a livello locale (European Local Energy Assistance - ELENA) istituito nel 2009 da un accordo della Commissione con la Banca europea per gli investimenti, o tramite lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
5. Ai fini del paragrafo 1, lettera l), del presente articolo, la Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti tecnici, adattati all'ambito di applicazione del Fondo, sulla conformità delle misure e degli investimenti al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.
6. Per aiutare gli Stati membri a trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, la Commissione fornisce un valore comune da prendere in considerazione come stima del prezzo del carbonio risultante dall'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici, dal trasporto su strada e da altri settori nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.
7. Ogni Stato membro utilizza il modello di cui all'allegato V per il piano.
Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021).
Principi che disciplinano il Fondo
1. Il Fondo fornisce sostegno finanziario agli Stati membri per le misure e gli investimenti previsti nei rispettivi piani.
2. L'erogazione del sostegno finanziario a norma del paragrafo 1 del presente articolo a ciascuno Stato membro è subordinata al conseguimento, da parte di tale Stato membro, dei traguardi e degli obiettivi fissati per le misure e gli investimenti conformemente all'articolo 8 del presente regolamento. Tali traguardi e obiettivi sono compatibili con gli obiettivi climatici dell'Unione nonché con l'obiettivo fissato al regolamento (UE) 2021/1119 e riguardano in particolare:
a) l'efficienza energetica;
b) la ristrutturazione edilizia;
c) la mobilità e i trasporti a zero e a basse emissioni;
d) le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;
e) la riduzione del numero di famiglie vulnerabili, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica, di microimprese vulnerabili e di utenti vulnerabili dei trasporti.
3. Il Fondo sostiene solo misure e investimenti che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.
4. Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo riducono la dipendenza dai combustibili fossili e, ove opportuno, contribuiscono all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali nonché a posti di lavoro sostenibili e di qualità nei settori interessati dalle misure e dagli investimenti del Fondo.
Misure e investimenti ammissibili da includere nei piani sociali per il clima
1. Lo Stato membro può includere nei costi totali stimati del piano le misure e gli investimenti seguenti con impatti duraturi, purché siano destinati principalmente alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili o agli utenti vulnerabili dei trasporti e intendano:
a) sostenere la ristrutturazione edilizia, in particolare per le famiglie vulnerabili e le microimprese vulnerabili che occupano gli edifici con le prestazioni peggiori compresi i locatari e le persone che vivono negli alloggi sociali;
b) sostenere l'accesso ad alloggi efficienti sotto il profilo energetico a prezzi abbordabili, compresi gli alloggi sociali;
c) contribuire alla decarbonizzazione, ad esempio attraverso l'elettrificazione, dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e cottura negli edifici fornendo accesso a sistemi efficienti sotto il profilo energetico e a prezzi abbordabili nonché integrando la produzione di energia rinnovabile e lo stoccaggio, anche mediante le comunità di energia rinnovabile, le comunità energetiche dei cittadini e altri clienti attivi, al fine di promuovere la diffusione dell'autoconsumo di energia rinnovabile, come la condivisione dell'energia e gli scambi tra pari di energia rinnovabile, la connessione alle reti intelligenti e alle reti di teleriscaldamento a fini di risparmio energetico o di riduzione della povertà energetica;
d) offrire informazioni, opportunità di educazione, sensibilizzazione e consulenza mirate, accessibili e a prezzi abbordabili sulle misure e sugli investimenti efficaci sotto il profilo dei costi, sul sostegno disponibile per la ristrutturazione edilizia e l'efficienza energetica, nonché sulla mobilità e sulle alternative di trasporto sostenibili e a prezzi abbordabili;
e) sostenere gli enti pubblici e privati, compresi i fornitori di alloggi sociali, in particolare le cooperative pubblico-privato, nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni di efficienza energetica a prezzi abbordabili e di strumenti di finanziamento adeguati in linea con gli obiettivi sociali del Fondo;
f) fornire accesso a veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, pur salvaguardando la neutralità tecnologica, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate, in particolare, ove pertinente, acquisto di veicoli a zero e a basse emissioni, infrastrutture per la ricarica e il rifornimento e sviluppo di un mercato dei veicoli di seconda mano a emissioni zero. Gli Stati membri fanno in modo che, laddove i veicoli a emissioni zero siano una soluzione economicamente abbordabile e utilizzabile, nei loro piani il sostegno a detti veicoli sia prioritario;
g) incentivare l'uso di trasporti pubblici accessibili e a prezzi abbordabili e sostenere gli enti pubblici e privati, comprese le cooperative, nello sviluppo e nella fornitura di mobilità sostenibile su richiesta, servizi di mobilità condivisa e soluzioni di mobilità attiva.
2. Nei costi totali stimati dei piani gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto al reddito per ridurre l'impatto dell'aumento dei prezzi del trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento. Tale sostegno è temporaneo e diminuisce nel tempo. Gli Stati membri possono fornire un sostegno diretto temporaneo al reddito se i loro piani contengono misure o investimenti destinati a tali famiglie vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del presente regolamento. Tale sostegno è limitato all'impatto diretto dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. I costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito non rappresentano più del 37,5 % dei costi totali stimati del piano di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera j), del presente regolamento.
3. Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati dei piani i costi di assistenza tecnica per coprire le spese connesse ad attività di formazione, programmazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del Fondo e il conseguimento dei suoi obiettivi, ad esempio studi, spese informatiche (IT), consultazione pubblica dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione. I costi di tale assistenza tecnica arrivano al 2,5 % dei costi totali stimati del piano di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera j).
Trasferimento dei benefici alle famiglie, alle microimprese e agli utenti dei trasporti
1. Gli Stati membri possono includere nei piani il sostegno fornito mediante enti pubblici o privati che non sono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti, a condizione che detti enti attuino misure e investimenti di cui alla fine fruiscono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili o utenti vulnerabili dei trasporti.
2. Gli Stati membri dispongono le necessarie garanzie legali e contrattuali per far sì che i benefici siano trasferiti interamente alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili o agli utenti vulnerabili dei trasporti.
Risorse del Fondo
1. Un importo massimo di 65 000 000 000 EUR a prezzi correnti per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2032 è messo a disposizione, conformemente agli articoli 10 bis, paragrafo 8 ter, 30 quinquies, paragrafo 3, e 30 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, per l'attuazione del Fondo. Tale importo costituisce entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, fatto salvo l'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, sesto comma, della direttiva 2003/87/CE.
Gli importi annuali assegnati al Fondo, nei limiti dell'importo massimo di cui al primo comma del presente paragrafo, non superano gli importi di cui all'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 2003/87/CE.
Qualora il sistema di scambio di quote di emissioni istituito a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE sia rinviato al 2028 a norma dell'articolo 30 duodecies di tale direttiva, l'importo massimo da mettere a disposizione del Fondo è pari a 54 600 000 000 EUR e gli importi annuali assegnati al Fondo non superano i rispettivi importi di cui all'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, quinto comma, della direttiva 2003/87/CE.
2. In deroga all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e fatto salvo l'articolo 19 del presente regolamento, gli stanziamenti di impegno a copertura dell'importo massimo pertinente di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono resi disponibili automaticamente all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 1° gennaio 2026, fino agli importi annuali pertinenti applicabili di cui al paragrafo 1, secondo e terzo comma.
3. Gli importi di cui al paragrafo 1 possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del Fondo e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, consultazione dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del Fondo. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle azioni ammissibili.
Risorse provenienti da e destinate a programmi in regime di gestione concorrente e uso delle risorse
1. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al Fondo alle condizioni fissate nelle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Tali risorse sono usate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.
2. Gli Stati membri possono chiedere nei loro piani presentati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, di trasferire fino al 15 % della loro dotazione finanziaria annuale massima ai fondi in regime di gestione concorrente di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Le risorse trasferite finanziano le misure e gli investimenti di cui all'articolo 8 del presente regolamento e sono attuate conformemente alle norme dei fondi ai quali le risorse sono trasferite. Le risorse sono trasferite dagli Stati membri mediante modifica di uno o più programmi, ad eccezione dei programmi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), in conformità dell'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060, e sono attuate conformemente alle norme stabilite in tale regolamento e alle norme dei fondi ai quali le risorse sono trasferite.
3. Gli Stati membri possono affidare alle autorità di gestione dei programmi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1060 l'attuazione delle misure e degli investimenti che beneficiano del Fondo, se del caso tenendo conto delle sinergie con tali programmi della politica di coesione e conformemente agli obiettivi del Fondo. Gli Stati membri dichiarano nei piani l'intenzione di affidare così detti incarichi a dette autorità. In tali casi, i sistemi di gestione e di controllo esistenti istituiti dagli Stati membri e notificati alla Commissione sono considerati conformi ai requisiti del presente regolamento.
4. Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati dei piani i pagamenti per il sostegno tecnico supplementare in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/240 e l'importo del contributo in contante per il comparto degli Stati membri in applicazione delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Tali costi non superano il 4 % della dotazione finanziaria massima del piano e le misure pertinenti ivi stabilite sono conformi al presente regolamento.
Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021).
Attuazione
Il Fondo è attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta, in conformità delle pertinenti norme adottate in conformità dell'articolo 322 TFUE, in particolare i regolamenti (UE, Euratom) 2018/1046 e (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.
Addizionalità e finanziamento complementare
1. Il sostegno a titolo del Fondo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione. Misure e investimenti sostenuti a titolo del Fondo possono ricevere sostegno da altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.
2. Il sostegno del Fondo, compreso il sostegno diretto temporaneo al reddito di cui all'articolo 4, paragrafo 3, si aggiunge alle spese di bilancio correnti a livello nazionale senza sostituirle.
3. Per l'assistenza tecnica agli Stati membri, i costi amministrativi direttamente connessi all'attuazione del piano non sono considerati spese di bilancio correnti a livello nazionale.
Dotazione finanziaria massima
1. La dotazione finanziaria massima è calcolata per ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 10 e agli allegati I e II.
2. Ciascuno Stato membro può presentare una richiesta fino alla sua dotazione finanziaria massima per l'attuazione del suo piano.
Contributo nazionale ai costi totali stimati
Gli Stati membri contribuiscono almeno al 25 % dei costi totali stimati dei loro piani.
Valutazione della Commissione
1. Ai fini della conformità del presente regolamento la Commissione valuta il piano e, se del caso, le eventuali modifiche presentate dallo Stato membro a norma dell'articolo 18. In sede di tale valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari entro due mesi a decorrere dalla data di presentazione del piano da parte dello Stato membro. Lo Stato membro fornisce le informazioni supplementari richieste e, se necessario, può rivedere il piano anche dopo averlo presentato. Lo Stato membro e la Commissione possono concordare di prorogare il termine per la valutazione per un periodo di tempo ragionevole, se necessario.
2. La Commissione valuta se i trasferimenti richiesti in conformità dell'articolo 11 rispondano agli obiettivi del presente regolamento.
3. La Commissione valuta la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del piano, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro, come segue:
a) per quanto riguarda la valutazione della pertinenza, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
i) se il piano rappresenta una risposta adeguata all'impatto sociale e alle sfide cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti nello Stato membro interessato a causa dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie in condizioni di povertà dei trasporti, tenendo debitamente conto delle sfide individuate nella valutazione, da parte della Commissione, dell'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro interessato e dei progressi compiuti in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, degli articoli 13 e 29 del regolamento (UE) 2018/1999 nonché delle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri in applicazione dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione per il 2030 e dell'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica nell'Unione al più tardi entro il 2050;
ii) se il piano è in grado di assicurare che le misure o gli investimenti ivi inclusi non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e se il piano contribuisce a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili;
iii) se il piano prevede misure e investimenti che contribuiscono alla transizione verde, ad affrontare gli impatti sociali e le sfide che ne derivano e, in particolare, a conseguire gli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione per il 2030 e l'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica nell'Unione al più tardi entro il 2050 e i traguardi 2030 della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente;
b) per quanto riguarda la valutazione dell'efficacia, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
i) se nello Stato membro interessato il piano è in grado di avere un impatto duraturo sulle sfide affrontate dal piano stesso, in linea con gli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione per il 2030 e con l'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica nell'Unione al più tardi entro il 2050, in particolare sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie in condizioni di povertà dei trasporti;
ii) se le modalità proposte dallo Stato membro, calendario e traguardi e obiettivi previsti compresi, e i relativi indicatori, sono in grado di garantire il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano;
iii) se le misure e gli investimenti proposti dallo Stato membro sono coerenti e conformi ai requisiti di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione), alla direttiva (UE) 2018/2001, al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e alla direttiva 2010/31/UE; e
iv) se le misure e gli investimenti proposti dallo Stato membro favoriscono la complementarità, la sinergia, la coerenza e l'uniformità con gli strumenti dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 3;
c) per quanto riguarda la valutazione dell'efficienza, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
i) se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano è ragionevole e plausibile, in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto atteso sull'ambiente e l'occupazione a livello nazionale, tenendo in considerazione le specificità nazionali che potrebbero avere un impatto sui costi previsti nel piano;
ii) se le modalità proposte dallo Stato membro sono tali da prevenire, individuare e rettificare la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'uso della dotazione finanziaria fornita a titolo del Fondo, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo e di altri programmi dell'Unione;
iii) se i traguardi e gli obiettivi proposti dallo Stato membro sono efficienti a fronte dell'ambito di applicazione, degli obiettivi e delle azioni ammissibili del Fondo;
d) per quanto riguarda la valutazione della coerenza la Commissione valuta se le misure e gli investimenti nel piano rappresentano azioni coerenti.
Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009).
Decisione della Commissione
1. In base alla valutazione effettuata conformemente all'articolo 16, la Commissione decide in merito al piano di uno Stato membro con un atto di esecuzione, entro cinque mesi dalla data di presentazione del piano in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1.
2. Se la valutazione del piano è positiva, l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 stabilisce:
a) le misure e gli investimenti che lo Stato membro deve attuare, l'importo dei costi totali stimati del piano, i traguardi e gli obiettivi;
b) la dotazione finanziaria massima assegnata conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, da erogare a rate, conformemente all'articolo 20, successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del piano;
c) il contributo nazionale;
d) le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano, comprese, se del caso, le misure necessarie per conformarsi all'articolo 21;
e) gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti; e
f) le modalità di accesso da parte della Commissione ai pertinenti dati sottostanti.
3. La dotazione finanziaria massima di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo è determinata in base ai costi totali stimati del piano proposto dallo Stato membro, valutato secondo i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
L'importo della dotazione finanziaria massima di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo è stabilito come segue:
a) se il piano soddisfa i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano meno il contributo nazionale è pari o superiore alla dotazione finanziaria massima dello Stato membro in questione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, la dotazione finanziaria assegnata allo Stato membro è pari all'importo totale della dotazione finanziaria massima di cui all'articolo 14, paragrafo 1;
b) se il piano soddisfa i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano meno il contributo nazionale è inferiore alla dotazione finanziaria massima dello Stato membro di cui all'articolo 14, paragrafo 1, la dotazione finanziaria assegnata allo Stato membro è pari all'importo dei costi totali stimati del piano meno il contributo nazionale;
c) se il piano soddisfa i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, ma dalla valutazione identifica carenze nei sistemi di controllo interno, la Commissione può chiedere che siano incluse nel piano misure aggiuntive per porre rimedio a tali carenze e che siano realizzate dallo Stato membro prima del primo pagamento;
d) se il piano non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, allo Stato membro non è assegnata alcuna dotazione finanziaria.
4. Se la valutazione del piano è negativa, la Commissione illustra i motivi nella decisione di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro ripresenta il piano dopo aver tenuto conto della valutazione della Commissione.
Modifica dei piani sociali per il clima
1. Se il piano non può più essere realizzato, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, o deve essere adeguato in modo significativo, in tutto o in parte, da uno Stato membro a causa di circostanze oggettive, in particolare a causa degli effetti diretti reali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un piano modificato al fine di includere i cambiamenti necessari, giustificandoli debitamente. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, per l'elaborazione del piano modificato.
2. La Commissione valuta il piano modificato conformemente all'articolo 16.
3. Se la valutazione del piano modificato è positiva, la Commissione adotta, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, una decisione che illustra i motivi della valutazione positiva con un atto di esecuzione. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, la Commissione adotta la decisione di cui al presente paragrafo entro tre mesi dalla data di presentazione del piano modificato da parte dello Stato membro interessato.
4. Se la valutazione del piano modificato è negativa, la Commissione lo respinge entro il termine di cui al paragrafo 3, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di tre mesi dalla data di comunicazione delle conclusioni della Commissione sul piano modificato.
5. Entro il 15 marzo 2029 ciascuno Stato membro valuta l'adeguatezza del proprio piano in considerazione degli effetti diretti reali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. Tali valutazioni sono presentate alla Commissione insieme alla relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999.
6. In caso di adeguamenti di lieve entità del piano, che rappresentano un aumento o una diminuzione inferiore al 5 % di un obiettivo previsto nel piano, come lievi aggiornamenti delle misure e degli investimenti previsti dal piano, o la correzione di errori materiali, lo Stato membro dà notifica di tali modifiche alla Commissione.
Impegno della dotazione finanziaria
1. La Commissione, dopo aver adottato la decisione positiva di cui all'articolo 17 del presente regolamento, conclude in tempo utile con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per il periodo 2026-2032, fatti salvi l'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, e gli articoli 30 decies e 30 duodecies della direttiva 2003/87/CE. L'accordo è concluso al più presto un anno prima dell'anno di inizio delle aste a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, o due anni prima di tale anno, nei casi in cui si applichi l'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento.
2. Gli impegni di bilancio possono essere basati su impegni globali e, all'occorrenza, essere ripartiti in frazioni annue distribuite su diversi anni.
Regole concernenti il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi riguardanti le dotazioni finanziarie
1. I pagamenti delle dotazioni finanziarie ai sensi del presente articolo allo Stato membro sono effettuati dopo aver conseguito i traguardi e gli obiettivi concordati indicati nel piano approvato in conformità dell'articolo 17 e subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti. Una volta conseguiti i suddetti traguardi, lo Stato membro presenta alla Commissione una domanda di pagamento debitamente ragionata. Lo Stato membro presenta alla Commissione tali domande di pagamento una o due volte l'anno, entro il 31 luglio o entro il 31 dicembre.
2. Al ricevimento di una domanda di pagamento da parte di uno Stato membro, la Commissione valuta se i pertinenti traguardi e obiettivi indicati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 17 sono stati conseguiti in modo soddisfacente. Il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi presuppone che le misure relative ai traguardi e agli obiettivi conseguiti in misura soddisfacente in precedenza non siano state annullate dallo Stato membro interessato.
3. Se effettua una valutazione positiva di una singola domanda di pagamento, la Commissione adotta una singola decisione che autorizza l'erogazione della dotazione finanziaria in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti e garantendo la parità di trattamento degli Stati membri. La Commissione adotta la singola decisione non prima di due mesi e non oltre tre mesi dal pertinente termine per la presentazione della domanda di pagamento conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione accerta che i traguardi e gli obiettivi indicati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 17 non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento della parte della dotazione finanziaria proporzionale al traguardo o all'obiettivo non conseguito è sospeso. Lo Stato membro può presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione.
La sospensione è revocata solamente quando sono stati conseguiti in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi indicati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 17.
5. In deroga all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il termine di pagamento inizia a decorrere dalla data di comunicazione della decisione della Commissione che autorizza l'erogazione della dotazione finanziaria allo Stato membro interessato a norma del paragrafo 3 del presente articolo o dalla data di comunicazione della revoca della sospensione a norma del paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo.
6. Se i traguardi e gli obiettivi non sono stati conseguiti in misura soddisfacente entro un periodo di nove mesi dalla sospensione di cui al paragrafo 4, primo comma, la Commissione riduce proporzionalmente l'importo del contributo finanziario dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni riguardo al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi.
7. Se entro il termine di 15 mesi dalla data di conclusione degli accordi pertinenti di cui all'articolo 19 non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi, la Commissione risolve tali accordi e disimpegna l'importo della dotazione finanziaria, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. La Commissione adotta una decisione sulla risoluzione di tali accordi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della valutazione da parte della Commissione che non sono stati realizzati progressi concreti.
8. Tutti i pagamenti sono effettuati entro il 31 dicembre 2033.
9. In deroga all'articolo 116 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e al paragrafo 5 del presente articolo, se, in un determinato ciclo di domande di pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le entrate assegnate al Fondo a norma dell'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE non sono sufficienti a soddisfare le domande di pagamento presentate, la Commissione corrisponde agli Stati membri un pagamento su base proporzionale determinato come quota delle disponibilità di pagamento sul totale dei pagamenti approvati. Nel ciclo successivo di domande di pagamento, la Commissione dà la priorità agli Stati membri che hanno subito ritardi di pagamento nel precedente ciclo, occupandosi solo successivamente alle nuove domande di pagamento presentate.
10. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e fatto salvo l'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, sesto comma, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione assegna agli Stati membri gli importi corrispondenti a eventuali stanziamenti inutilizzati entro il 31 dicembre 2033, secondo le norme di distribuzione delle quote di cui all'articolo 30 quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. Nell'attuare i piani, gli Stati membri, in qualità di beneficiari di fondi a titolo del Fondo, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'uso delle dotazioni finanziarie in relazione alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo, compresi quelli effettuati da enti pubblici o privati che non sono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti a norma dell'articolo 9, sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, come specificato nell'allegato III, e provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.
2. Gli accordi di cui all'articolo 19 contemplano per gli Stati membri gli obblighi seguenti:
a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure o gli investimenti nell'ambito del piano siano stati attuati correttamente in conformità di tutte le norme applicabili in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interessi;
b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure e investimenti attuati nell'ambito del piano;
c) corredare la domanda di pagamento di:
i) una dichiarazione di gestione che attesti che le dotazioni finanziarie sono state utilizzate per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la domanda di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo interno posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che le dotazioni finanziarie sono state gestite in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo, e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e
ii) una sintesi degli audit effettuati conformemente ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale, che comprenda la portata di tali audit in termini di importo della spesa coperta e periodo di tempo coperto, l'analisi delle carenze individuate e le azioni correttive adottate;
d) ai fini dell'audit e del controllo e per fornire dati comparabili sull'uso delle dotazioni finanziarie in relazione a misure e investimenti attuati nell'ambito del piano, raccogliere, registrare e conservare in un sistema elettronico le seguenti categorie standardizzate di dati, nonché garantire il relativo accesso:
i) nome dei destinatari finali delle dotazioni finanziarie, numero di partita IVA o numero di identificazione fiscale e importo delle dotazioni finanziarie a carico del Fondo;
ii) nome dell'appaltatore/degli appaltatori, del subappaltatore/dei subappaltatori e relativo numero/relativi numeri di partita IVA o numero/i di identificazione fiscale e valore dell'appalto/degli appalti, ove il destinatario finale delle dotazioni finanziarie sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;
iii) nome/i, cognome/i, data di nascita e numero di partita IVA o numero di identificazione fiscale del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario delle dotazioni finanziarie o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
iv) un elenco di eventuali misure e investimenti attuati nell'ambito del Fondo con l'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e investimenti e con l'indicazione dell'importo dei fondi erogati nell'ambito di altri fondi finanziati dal bilancio dell'Unione;
e) autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e imporre a tutti i destinatari finali delle dotazioni finanziarie erogate per l'attuazione delle misure e degli investimenti inclusi nel piano, o a tutte le altre persone o entità coinvolte nella loro attuazione, l'obbligo di autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e imporre obblighi analoghi a tutti i destinatari finali dei fondi erogati;
f) conservare i dati conformemente all'articolo 132 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, avendo come punto di riferimento l'operazione di pagamento pertinente per la misura o l'investimento in questione.
Le informazioni di cui al primo comma, lettera d), punto ii), del presente articolo sono richieste solo se il valore degli appalti pubblici è superiore alle soglie dell'Unione di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Riguardo ai subappaltatori, tali informazioni sono richieste solo:
a) per il primo livello di subappalto;
b) se le informazioni sono registrate riguardo al rispettivo appaltatore; e
c) per i subappalti il cui valore totale è superiore a 50 000 EUR.
3. I dati personali di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo sono trattati dagli Stati membri e dalla Commissione esclusivamente ai fini dello svolgimento, e per la durata corrispondente, delle procedure di discarico, audit e controllo, e delle attività di informazione, comunicazione e visibilità, in merito all'uso delle dotazioni finanziarie in relazione all'attuazione degli accordi di cui all'articolo 19. I dati personali sono trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi. Nel quadro della procedura di discarico della Commissione, conformemente all'articolo 319 TFUE, il Fondo è soggetto agli obblighi di informazione nell'ambito delle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità di cui all'articolo 247 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e, in particolare, è oggetto di un capitolo separato della relazione annuale sulla gestione e il rendimento.
4. Gli accordi di cui all'articolo 19 prevedono inoltre il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno nell'ambito del Fondo e di recuperare qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione in caso di frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dello Stato membro, o una grave violazione di un obbligo derivante da detti accordi.
Nel decidere in merito all'importo del recupero e della riduzione, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità della frode, della corruzione e del conflitto di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o di una violazione di un obbligo. La Commissione dà allo Stato membro l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che sia effettuata la riduzione.
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015).
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014).
Coordinamento e complementarità
In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra il Fondo e i programmi e gli strumenti dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento e il Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE. A tal fine essi:
a) garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello di Unione, nazionale e, se del caso, locale o regionale sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
b) ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi; e
c) garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione e del controllo a livello di Unione, a livello nazionale e, se del caso, locale o regionale, al fine di conseguire gli obiettivi del Fondo.
Informazione, comunicazione e visibilità
1. Gli Stati membri mettono i dati di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), punti i), ii) e iv), del presente regolamento a disposizione del pubblico e li tengono aggiornati su un unico sito web in formati aperti, leggibili meccanicamente come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati. Le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), punti i) e ii), del presente regolamento non sono pubblicate nei casi di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o nel caso di un sostegno diretto temporaneo al reddito delle famiglie vulnerabili.
2. I destinatari del sostegno a titolo del Fondo sono informati dell'origine di tali fondi, anche se ne beneficiano tramite intermediari. Tali informazioni includono l'emblema dell'Unione e un'adeguata dichiarazione di finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea - Fondo sociale per il clima» su documenti e materiale di comunicazione relativi all'attuazione della misura a beneficio dei destinatari. I destinatari del sostegno a titolo del Fondo, ad eccezione del sostegno alle persone fisiche o nei casi in cui sussista il rischio che informazioni commercialmente sensibili siano rese pubbliche, ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.
3. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle azioni intraprese in applicazione del presente regolamento e sui risultati ottenuti, anche, ove opportuno e previo accordo delle autorità nazionali, attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali e con gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione nello Stato membro interessato.
Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019).
Monitoraggio dell'attuazione
1. Ciascuno Stato membro riferisce ogni due anni alla Commissione in merito all'attuazione del piano contestualmente alla relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999 e conformemente all'articolo 28 del medesimo regolamento. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito del piano. Gli Stati membri includono gli indicatori di cui all'allegato IV del presente regolamento nella loro relazione intermedia.
2. La Commissione sorveglia l'attuazione del Fondo e misura il raggiungimento degli obiettivi. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito del Fondo.
3. Il sistema di comunicazione dei risultati della Commissione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati. A tale scopo ai destinatari del sostegno del Fondo sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati.
4. La Commissione utilizza gli indicatori comuni di cui all'allegato IV per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del Fondo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.
Trasparenza
1. La Commissione trasmette i piani presentati dagli Stati membri e le decisioni, quali rese pubbliche dalla Commissione, simultaneamente e a parità di condizioni al Parlamento europeo e al Consiglio senza indebito ritardo.
2. Le informazioni trasmesse dalla Commissione al Consiglio nel quadro del presente regolamento o della sua attuazione sono simultaneamente messe a disposizione del Parlamento europeo, se necessario, nel rispetto di disposizioni di riservatezza.
3. Le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare la Commissione a fornire informazioni sullo stato di avanzamento della valutazione dei piani da parte della Commissione.
Dialogo sociale per il clima
1. Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo e la Commissione, e di garantire maggiore trasparenza e responsabilità, le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare due volte l'anno la Commissione a discutere le seguenti questioni:
a) i piani presentati dagli Stati membri;
b) la valutazione da parte della Commissione dei piani presentati dagli Stati membri;
c) lo stato di conseguimento dei traguardi e degli obiettivi dei piani presentati dagli Stati membri;
d) le procedure di pagamento, sospensione e risoluzione, comprese eventuali osservazioni presentate ed eventuali misure correttive adottate dagli Stati membri per garantire il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nei piani da essi presentati;
2. La Commissione tiene conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo sociale per il clima, comprese le eventuali risoluzioni del Parlamento europeo.
Valutazione e riesame del Fondo
1. Due anni dopo l'avvio dell'attuazione dei piani, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sull'attuazione e il funzionamento del Fondo, tenendo conto dei risultati delle prime relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 24, e presenta, ove opportuno, proposte di modifica del presente regolamento.
2. La relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 esamina, in particolare:
a) la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 3, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto dell'Unione;
b) paese per paese, l'efficacia delle misure e degli investimenti e l'uso del sostegno diretto al reddito alla luce del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi fissati nei piani;
c) il modo in cui le definizioni di povertà energetica e di povertà dei trasporti sono applicate negli Stati membri, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), e se sono necessarie modifiche di tali definizioni;
d) se tutti gli obiettivi, le misure e gli investimenti di cui all'articolo 8 del presente regolamento siano ancora pertinenti alla luce dell'impatto sulle emissioni di gas a effetto serra a seguito dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e a seguito delle misure nazionali adottate dagli Stati membri per conseguire le riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nonché se le entrate con destinazione specifica siano ancora pertinenti in relazione ai possibili sviluppi della vendita all'asta delle quote nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici, il trasporto su strada e altri settori in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e ad altre considerazioni pertinenti.
3. Entro il 31 dicembre 2033 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione ex post indipendente. La relazione di valutazione ex post contiene una valutazione globale del Fondo e informazioni sul suo impatto.
4. Fatto salvo il quadro finanziario pluriennale successivo al 2027, nel caso in cui le entrate generate dalla vendita all'asta delle quote di cui all'articolo 30 quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE siano considerate una risorsa propria a norma dell'articolo 311, paragrafo 3, TFUE, la Commissione presenta, se del caso, le proposte necessarie per garantire, nel quadro del QFP successivo al 2027, l'efficacia e la continuità dell'attuazione del Fondo, che è temporaneamente ed eccezionalmente finanziato dalle entrate con destinazione specifica esterne generate dalle quote del sistema di scambio di quote di emissione.
Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018).
Modifica del regolamento (UE) 2021/1060
Nel regolamento (UE) 2021/1060 è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 26 bis
Risorse trasferite dal Fondo sociale per il clima
1. Le risorse trasferite dal Fondo sociale per il clima istituito dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) sono attuate conformemente al presente regolamento e alle disposizioni che disciplinano il Fondo al quale le risorse sono trasferite e sono definitive. Tali risorse costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e si aggiungono alle risorse di cui all'articolo 110 del presente regolamento.
2. Quando attuano le risorse di cui al paragrafo 1 del presente articolo in regime di gestione concorrente, gli Stati membri presentano modifiche riguardanti uno o più programmi in conformità dell'articolo 24 del presente regolamento. Gli Stati membri pianificano l'uso di tali risorse per conseguire gli obiettivi climatici stabiliti per il bilancio dell'Unione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi pertinenti del Fondo sociale per il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/955 e sono utilizzate per sostenere le misure e gli investimenti di cui all'articolo 8 di tale regolamento. Esse sono programmate nell'ambito di una o più priorità dedicate corrispondenti a uno o più obiettivi specifici del Fondo a cui sono trasferite le risorse e, se del caso, per una o più categorie di regioni, con l'indicazione della ripartizione annua delle risorse. Le risorse non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della conformità ai requisiti in materia di concentrazione tematica di cui alle norme specifiche di ciascun Fondo.
3. Se la Commissione ha già approvato la richiesta di uno Stato membro di modificare un programma relativo a un trasferimento di risorse dal Fondo sociale per il clima, per qualsiasi ulteriore trasferimento di risorse negli anni successivi lo Stato membro può presentare una notifica concernente le tabelle finanziarie anziché una modifica di programma, a condizione che le modifiche proposte riguardino esclusivamente un aumento delle risorse finanziarie, senza ulteriori modifiche del programma.
4. In deroga all'articolo 18 e all'articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, le risorse trasferite a norma del presente articolo e dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/955 non sono prese in considerazione ai fini del riesame intermedio e dell'importo di flessibilità.
5. In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il termine dopo il quale la Commissione procede al disimpegno degli importi a norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del presente regolamento decorre dall'anno in cui sono assunti i corrispondenti impegni di bilancio. Le risorse non sono trasferite a programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).
_______________
(*1) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023).».
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 2024, la data entro la quale gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 10 maggio 2023
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e della decisione (UE) 2015/1814 relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (cfr. della presente Gazzetta ufficiale.).