
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 luglio 2023, n. 99
G.U.R.I. 28 luglio 2023, n. 175
Regolamento relativo al funzionamento della banca dati relativa alle aste giudiziarie, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il quale prevede che presso il Ministero della giustizia è istituita una banca dati relativa alle aste giudiziarie, articolata nelle sezioni delle esecuzioni immobiliari, delle esecuzioni mobiliari e delle vendite in sede fallimentare, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonchè le relazioni di stima; che i dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria, civile e penale; che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di acquisizione dei dati, le modalità di inserimento dei medesimi nella banca dati e le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto l'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, ai sensi del quale «Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata portale delle vendite pubbliche»;
Visto l'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, il quale prevede che «La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire», e che «Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate»;
Visto l'articolo 179-quater, comma 2, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, ai sensi del quale per l'attuazione della vigilanza del presidente del tribunale sull'attribuzione degli incarichi ai professionisti delegati alle vendite, debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione digitale;
Visto l'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2006), recante «Individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile», il quale detta la disciplina del «Portale vendite giudiziarie», e viste le relative specifiche tecniche;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, avente ad oggetto «Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile», e viste le relative specifiche tecniche;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Visto il parere del Consiglio di Stato, reso all'adunanza del 20 giugno 2023 dalla Sezione consultiva per gli atti normativi;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 27 giugno 2023;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto stabilisce le modalità di acquisizione dei dati e di loro inserimento nella banca dati relativa alle aste giudiziarie nonchè le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «banca dati»: la banca dati relativa alle aste giudiziarie di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149;
b) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
c) «professionista delegato»: il professionista delegato alle vendite, il curatore o liquidatore, il commissionario.
Banca dati relativa alle aste giudiziarie
1. La banca dati relativa alle aste giudiziarie è tenuta presso il Ministero della giustizia in forma automatizzata, nel rispetto di criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.
2. La banca dati si articola, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 149 del 2022, nelle sezioni:
a) esecuzioni immobiliari;
b) esecuzioni mobiliari;
c) vendite nelle procedure concorsuali.
3. Nell'ambito di ciascuna sezione, nella banca dati sono inseriti:
a) il nome, il cognome e il codice fiscale dell'offerente se persona fisica, ovvero la denominazione e il codice fiscale dell'offerente se ente o persona giuridica;
b) il codice IBAN del conto corrente bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione o gli estremi identificativi del mezzo di pagamento o della fideiussione utilizzati ai sensi degli articoli 169-quater e 173-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;
c) la relazione di stima dei beni;
d) il nominativo del professionista delegato;
e) il prezzo di stima;
f) il prezzo base;
g) il prezzo di aggiudicazione;
h) il compenso liquidato al professionista delegato.
Modalità di acquisizione e inserimento dei dati
1. I dati di cui all'articolo 2, comma 3 sono acquisiti tramite il portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 490 del codice di procedura civile e inseriti nella banca dati mediante procedure automatizzate.
2. Il dato relativo al compenso liquidato al professionista delegato è inserito nella banca dati a cura del cancelliere, ai sensi dell'articolo 179-quater, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
3. In caso di malfunzionamento del sistema o di incompletezza dei dati contenuti nel portale, l'inserimento dei dati mancanti è effettuato a cura del professionista delegato o, se questo non è stato nominato, della cancelleria del tribunale presso cui pende la procedura.
Accesso alla banca dati
1. Per ragioni di giustizia, l'autorità giudiziaria civile e penale acquisisce i dati inseriti nella banca dati accedendo al sistema tramite apposita utenza. A tal fine, il capo dell'ufficio giudiziario individua, tra il personale amministrativo del medesimo ufficio, uno o più soggetti abilitati. Sono in ogni caso soggetti abilitati il giudice dell'esecuzione e il giudice delegato. Il presidente del tribunale o suo delegato accede alla banca dati ai fini della vigilanza prevista dall'articolo 179-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
Vigilanza
1. La vigilanza sul funzionamento della banca dati e sugli accessi alla stessa è esercitata dalla Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati.
2. Le informazioni relative agli accessi alla banca dati e alle operazioni svolte sono conservate in un apposito file di log per la durata di cinque anni.
Trattamento dei dati personali
1. Il titolare del trattamento dei dati personali inseriti nella banca dati è il Ministero della giustizia.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato soltanto per le finalità correlate alla tenuta della banca dati.
Specifiche tecniche
1. Con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi e automatizzati, entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento sono emanate le specifiche tecniche relative all'inserimento dei dati nella banca dati e all'individuazione dei tempi di conservazione dei dati stessi nonchè delle modalità di attribuzione delle utenze e di accesso alla banca dati da parte di tutti i soggetti abilitati. Entro lo stesso termine sono aggiornate le specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono emanate dopo aver acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le pubbliche amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 luglio 2023
Il Ministro della giustizia
NORDIO
Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI
Visto, il Guardasigilli: NORDIO
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2122