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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 maggio 2023, n. 78

- Allegato al Comunicato Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato nella G.U.R.I. 8 agosto 2023, n. 184

Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, n. 140, recante modifiche al "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 241 dell'8 ottobre 2021;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", articolo 1, commi 434 e 435, che istituisce, nella previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2021-2027 per l'impiego dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei), adottato dalla Commissione europea con Decisione del 15 luglio 2022;

VISTO il Programma Nazionale (PN) "Inclusione e lotta alla povertà" per il sostegno congiunto a titolo del FESR e FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", approvato con la Decisione CE C (2022) 9029 del 1° dicembre 2022, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale nell'ambito della programmazione europea 2021-2027;

CONSIDERATO che alla Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Amministrazione centrale dello Stato membro Italia competente in materia di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, sono attribuite le funzioni di Autorità di Gestione e di Autorità di Certificazione del PN "Inclusione e lotta alla povertà" 2021-2027 nonché le connesse responsabilità di programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo del programma;

CONSIDERATO che il PN "Inclusione e lotta alla povertà" 2021-2027 prevede una priorità dedicata al "Contrasto alla deprivazione materiale" a valere sul FSE+ per un importo pari a circa il 20% delle risorse complessive del medesimo PN quale priorità volta, in particolare, a fornire un sostegno alle persone in condizione di povertà alimentare;

CONSIDERATA la necessità di favorire un'implementazione omogenea sull'intero territorio nazionale del "Contrasto alla deprivazione materiale", garantendo uno stretto raccordo con il reddito alimentare e le attività già poste in essere nell'ambito del programma FEAD "Fondo di aiuti europei agli indigenti" di cui al Regolamento (UE) n. 223/2014 nell'ambito del quale la Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Autorità di Gestione e di Autorità di Certificazione del Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base (PO I FEAD);

VISTA la legge 19 agosto 2016, n. 166, recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi" (c.d. legge "Gadda");

VISTO il Decreto Direttoriale n. 502 del 24 ottobre 2018 di approvazione dei criteri di selezione delle Organizzazioni partner e di identificazione degli indigenti;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 15 del 13 febbraio 2019 di aggiornamento dei criteri di identificazione degli indigenti, destinatari finali del programma FEAD;

VISTE le Istruzioni Operative di AGEA n. 124 del 22 dicembre 2021 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, quindi, di dover procedere alla definizione delle modalità attuative della legge 29 dicembre 2022, articolo 1, comma 435, e, in particolare, alla definizione dei beneficiari e alle forme di coinvolgimento degli enti del Terzo Settore;

Decreta:

Art. 1

Luoghi della sperimentazione

1. La sperimentazione è avviata nei comuni capoluogo delle città metropolitane da identificarsi a seguito di accordo in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto anche della concentrazione dei tassi di povertà che insistono sui territori, di un'equa distribuzione sul territorio nazionale e delle risorse disponibili.

Art. 2

Finalità del reddito alimentare e durata della sperimentazione

1. Le finalità che persegue il reddito alimentare sono:

a) fornire un contributo alla lotta alla grave deprivazione materiale;

b) contrastare lo spreco alimentare.

1. La durata della sperimentazione è di tre anni.

Art. 3

Definizione di reddito alimentare

1. Il reddito alimentare consiste nella distribuzione gratuita, anche tramite gli enti del Terzo Settore presenti sui territori, di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, donati dagli esercizi commerciali che aderiscono volontariamente alla sperimentazione, in favore dei soggetti di cui all'articolo 4.

Art. 4

Destinatari finali

1. I soggetti che possono usufruire dei benefici della distribuzione alimentare possono essere i medesimi di cui agli elenchi detenuti dalle Organizzazioni partner Territoriali (OpT) della distribuzione del programma FEAD, nonché altri soggetti segnalati dai servizi sociali territoriali competenti e/o da altre organizzazioni del Terzo Settore operanti sul territorio.

Art. 5

Modalità di presentazione dei progetti

1. I progetti di reddito alimentare sono presentati dai comuni capoluogo delle città metropolitane, individuati ai sensi dell'articolo1, a seguito di un apposito avviso non competitivo a cura della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

2. Tali progetti devono prevedere forme di coinvolgimento degli enti del Terzo Settore presenti sul territorio, e, in particolar modo, quelli già aderenti al programma FEAD, con la partecipazione degli esercizi commerciali.

Art. 6

Risorse finanziarie

1. Per la finalità di "contrastare lo spreco e la povertà alimentare", le risorse finanziarie nazionali, previste per il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare pari a 1,5 milioni per il 2023 e 2 milioni annui a decorrere dal 2024, sono da considerarsi integrative, per i destinatari di cui all'articolo 1, a quelle già previste dalla priorità 3 - "Contrasto alla deprivazione materiale" del PN "Inclusione e lotta alla povertà" 2021-2027.

2. Una parte delle risorse può essere destinata allo sviluppo di una applicazione informatica che consenta un migliore accesso e fruibilità da parte dell'utenza, ivi incluso il tracciamento dei prodotti donati, anche ai fini della consegna al domicilio, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 19 agosto 2016, n. 166, da definirsi nell'ambito dell'avviso non competitivo di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 7

Riconoscimento spese di confezionamento, stoccaggio, trasporto e distribuzione

1. È previsto il riconoscimento delle spese di confezionamento, stoccaggio, trasporto e distribuzione dei prodotti alimentari, sostenute dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alla legge del 19 agosto 2016, n. 166.

Art. 8

Monitoraggio

1. Al fine di monitorare l'attuazione del presente decreto è istituito un apposito gruppo di lavoro di cui fanno parte:

- n. 1 rappresentante del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

- n. 1 rappresentante del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

- n. 1 rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

- n. 2 rappresentanti dell'ANCI;

- n. 2 rappresentanti delle Organizzazioni partner Nazionali (OpN) che partecipano al programma FEAD;

- n. 1 rappresentante dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo 1 del FEAD;

- n. 3 rappresentanti di FIPE, Federdistribuzione, Confcommercio.

2. Il gruppo di lavoro è presieduto dal Direttore della Direzione Generale Lotta alla Povertà e programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione Pubblicità legale e della sua adozione ne è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per le verifiche di competenza.

Roma, 26 maggio 2023

MARINA ELVIRA CALDERONE