
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 8 agosto 2023, n. 1318
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato nella G.U.R.I. 9 agosto 2023, n. 185
Requisiti specifici richiesti da taluni soggetti privati e pubblici ai candidati del concorso SSM 2022-2023 per la fruizione dei contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica che saranno da essi finanziati.
SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto direttoriale 15 maggio 2023, prot. n. 645, recante il "bando di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2022/2023", con il quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Regolamento MIUR 10 agosto 2017, n. 130, e successive modifiche e integrazioni, il Ministero dell'università e della ricerca ha provveduto a bandire il concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2022/2023, qui da intendersi interamente richiamato;
VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del richiamato bando di concorso n. 645/2023, che così recita: «Con uno o più provvedimenti successivi ed integrativi del presente atto [...] sono indicati, in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di Scuola che verranno assunte con il Decreto del Ministero della Salute di cui all'art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 368/99, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2022/2023 coperti con contratti finanziati con risorse statali, con contratti finanziati con risorse regionali, con contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 368/1999»;
TENUTO CONTO che, a mente di quanto previsto dal richiamato articolo 2, comma 1 del bando di concorso n. 645/2023, con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca, si provvede alla ripartizione, per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2022/2023, dei posti coperti con contratti finanziati con risorse statali, nonché, sempre per ciascuna scuola attivata, degli eventuali posti coperti con contratti finanziati con risorse regionali, dei posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati e, infine, dei posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 368/1999;
VISTE le note con le quali talune regioni e province autonome, in riscontro alla nota MUR 19 maggio 2023, prot. n. 9126, hanno comunicato, nelle more di definire e comunicare l'eventuale finanziamento con risorse proprie di contratti aggiuntivi per l'a.a. 2022-2023, la presenza di requisiti specifici richiesti dalle loro normative locali per l'assegnazione di contratti di formazione medica specialistica coperti con i loro fondi;
VISTE le note, caricate a Sistema nella piattaforma dedicata della banca dati OFF-scuole di specializzazione, con le quali gli Atenei, in riscontro alla nota MUR 6 giugno 2023 prot. n. 10040, hanno comunicato la disponibilità per l'a.a. 2022-2023 di contratti aggiuntivi finanziati da parte di enti privati e pubblici (diversi dalle regioni) taluni dei quali richiedenti, per la loro assegnazione, il possesso da parte dei candidati di requisiti specifici;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige", nonché le disposizioni concernenti le conoscenze linguistiche nell'ambito della formazione medica specialistica di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14, e al relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 2008, n. 4;
VISTA la legge della provincia autonoma di Trento 6 febbraio 1991, n. 4, recante "Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale Infermieristico", e in particolare gli articoli 3 e 4, nonché le deliberazioni di Giunta provinciale n. 1564/2013, come modificata dalla deliberazione n. 1973/2021;
VISTO il comma 1-bis dell'articolo 36 del d.lgs. n. 368/1999, in base al quale "sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università";
VISTA la legge della regione autonoma Valle d'Aosta 30 luglio 2017, n. 11, recante "Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37 e 30 gennaio 1998 n. 6" e s.m.i., come modificata e integrata dall'art. 96 della l.r. n. 8/2020 - e in particolare gli articoli 2, 3 e 4 - con la quale la predetta regione ha disciplinato in un unico testo normativo gli interventi a sostegno della formazione universitaria e post-universitaria in ambito sanitario provvedendo all'abrogazione della previgente normativa in materia con particolare riferimento alla legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6, nonché all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30;
VISTA la legge della regione autonoma Friuli Venezia Giulia 11 agosto 2016, n. 14 e s.m.i., in particolare l'art. 8, comma 61, così come modificato dall'art. 8, comma 4, L. R. 44/2017, il quale prevede che: "I contratti di formazione specialistica dei medici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici), finanziati dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sono riservati a favore di medici residenti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il relativo finanziamento regionale resta attribuito alla stessa università per l'intera durata del corso";
VISTA la legge della regione autonoma Friuli Venezia Giulia 28 dicembre 2017, n. 45, in particolare l'art. 9, commi dal 7 al 10;
VISTA le legge della regione Sardegna 6 marzo 2020, n. 6, recante "Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali", così come modificata dalla l. r. 03.07.2020, n. 19, e, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6;
VISTE le normative delle regioni a statuto ordinario in materia di interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti;
VISTO l'accordo governativo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo delle Repubblica Italiana del 21 marzo 2002 e la specifica intesa stipulata tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo delle Repubblica Italiana in data 6 aprile 2016;
VISTO il decreto delegato della Repubblica di San Marino 26 maggio 2017 n. 53 recante, tra l'altro, i requisiti specifici richiesti per la fruizione dei contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica finanziati dalla Repubblica di San Marino;
VISTA la nota congiunta Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Governo della Repubblica di San Marino del 13 giugno 2023 prot. n. 135850/UNIMORE e 6 giugno 2023 prot. n. 56656/RSM;
ATTESA la necessità di rendere al più presto noti ai candidati i requisiti specifici che talune regioni e province autonome e taluni Enti privati e pubblici (diversi dalle regioni) comunque richiedono per la fruizione degli eventuali contratti aggiuntivi da essi finanziati per l'a.a. 2022-2023 e indicati, ove finanziati, nel sopra richiamato decreto di riparto del Ministro dell'università e della ricerca di prossima emanazione;
Decreta:
1. Il presente decreto individua i requisiti specifici, di cui ai successivi articoli, che taluni soggetti finanziatori richiedono ai candidati al concorso di cui al bando prot. n. 645/2023 per poter concorrere all'assegnazione di contratti aggiuntivi da essi finanziati per l'a.a. 2022-2023.
1. Le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e Valle d'Aosta, richiedono ai candidati che intendono concorrere sugli eventuali posti da esse finanziati per l'a.a. 2022-2023 - e che saranno indicati nell'ambito del decreto di riparto del Ministro dell'università e della ricerca in premessa citato - il possesso dei seguenti requisiti specifici previsti dalle rispettive disposizioni locali:
a) per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla Provincia autonoma di Trento è richiesto:
- il possesso della residenza in un comune della provincia di Trento da almeno due anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione riportata nel bando di concorso;
- il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale (o comunque conseguita entro l'inizio delle attività didattiche);
- di non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica aggiuntivo finanziato dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale n. 4/91;
- di beneficiare ovvero di aver già beneficiato di un contratto di formazione specialistica aggiuntivo finanziato ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale n. 4/91, impegnandosi in tal caso alla restituzione delle somme dovute ai sensi della deliberazione di giunta provinciale n. 1564/2013, come modificata dalla deliberazione n. 1973/2021;
- di impegnarsi, ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale n. 4/91, a collaborare con il Servizio Sanitario provinciale per un periodo fino a due anni, qualora l'Azienda provinciale per i servizi sanitari lo informi del proprio interesse alla collaborazione entro 60 giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione;
b) per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla Provincia autonoma di Bolzano sono richiesti i seguenti requisiti:
- la dichiarazione sul possesso dell'attestato di bilinguismo almeno di livello B2 in italiano e tedesco (riferito almeno al diploma di istruzione secondaria di secondo grado) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, alla legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 14/2002 e al Decreto del Presidente della Provincia n. 4/2008;
- l'obbligo di sottoscrivere prima dell'inizio della formazione la dichiarazione di impegno di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 4/2008, secondo il quale i medici si impegnano a prestare per quattro anni servizio a tempo pieno nel territorio della Provincia di Bolzano, entro dieci anni dal conseguimento del diploma di medico specialista;
c) per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla regione Basilicata, come da ultima D.G.R. n. 418 del 28/6/2019, sono richiesti i seguenti requisiti:
- iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici Provinciali della Regione Basilicata;
- residenza nella Regione Basilicata da almeno 3 anni;
- impegno a svolgere, per il periodo massimo consentito individuato dall'Università, la formazione specialistica presso le strutture del Sistema Sanitario Regionale, facenti parte della rete formativa della scuola interessata, che saranno individuate d'intesa tra la Regione e l'Università cui sarà diretto il finanziamento;
- impegno del medico in formazione specialistica a prestare servizio nel territorio della Regione Basilicata per almeno 5 (cinque) anni dal conseguimento del titolo di specializzazione;
d) per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla regione Calabria, giusta D.G.R. n. 252 del 29 maggio 2023, sono richiesti i seguenti requisiti:
- residenza nella regione Calabria alla data di presentazione della domanda per la formazione specialistica;
- età non superiore ai 35 anni;
- impegno, per un periodo di cinque anni dal conseguimento del titolo di specializzazione, a partecipare alle procedure indette dalle aziende ed enti del SSR calabrese per il reclutamento di medici che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita;
- impegno a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di tre anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione per aziende o enti del SSR calabrese, anche non convenzionati;
Concorrono al computo del periodo di attività lavorativa presso le aziende e gli enti del SSR calabrese di cui al presente punto tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati con contratto di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento per l'accesso ai quali è richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale.
In caso di inosservanza totale degli impegni di cui sopra per motivi a lui imputabili, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla regione il 50 per cento dell'importo complessivamente percepito.
Si configura inosservanza parziale all'impegno di cui al presente punto la prestazione dell'attività lavorativa del medico per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di tre anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione;
In caso di inosservanza parziale dell'anzidetto impegno assunto per motivo a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 15 per cento dell'importo complessivo percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti;
e) per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla regione Campania, come da Decreto del Direttore Generale Tutela della Salute n. 289 del 31 maggio 2023, al candidato è richiesto:
- l'iscrizione presso uno degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della regione Campania all'atto della firma del contratto di formazione;
- la residenza in Campania da almeno 3 anni alla data di scadenza del bando di concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione;
- che non sia stato beneficiario di un contratto aggiuntivo regionale, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata. Tale esclusione non si applica nel caso in cui il medico già beneficiario abbia restituito le somme percepite;
f) per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla regione Emilia-Romagna è richiesto:
- l'impegno, dal conseguimento del diploma di specializzazione, a prestare la propria attività lavorativa nelle strutture e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale emiliano-romagnolo per un periodo pari almeno alla durata del corso di specializzazione frequentato;
- aver conseguito il diploma di Laurea in uno degli Atenei emiliano-romagnoli oppure essere residente nella Regione Emilia-Romagna entro la data di scadenza della domanda di iscrizione al concorso;
g) per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come da deliberazione giuntale n. 857 del 1.6.2023, sono richiesti, ai sensi dell'art. 8, co. 61 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 e s.m.i., i seguenti requisiti:
- residenza sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- assegnazione di tali contratti vincolata agli Atenei beneficiari per l'intera durata del corso di specializzazione;
h) per concorrere su posti finanziati dalla regione Liguria sono richiesti i seguenti requisiti:
- essere nati in regione Liguria o essere in possesso della residenza in un Comune della regione Liguria da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- essere iscritto presso uno degli Ordini dei Medici della regione Liguria all'atto della firma del contratto di formazione;
- non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica aggiuntivo finanziato dalla regione Liguria, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata;
- impegno a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di due anni entro i 5 anni dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle Strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale ovvero presso l'Università degli Studi di Genova;
- impegno dello specializzando a svolgere la propria attività formativa presso le sedi individuate congiuntamente dalla regione Liguria e dall'Università assegnataria del posto finanziato;
- impegno a conseguire il diploma di specializzazione per il quale si beneficia del contratto. Lo specializzando che risolva anticipatamente il contratto per rinuncia al corso di studi deve versare alla regione Liguria il 70% della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale del quale ha beneficiato;
i) per concorrere su posti finanziati dalla Regione Lombardia, nel rispetto dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, sono richiesti i seguenti requisiti:
- iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della regione Lombardia alla data di inizio delle attività didattiche delle Scuole di specializzazione;
- residenza nella regione Lombardia da almeno tre anni alla data di scadenza del bando di concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione;
- non aver già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale, ad esclusione del caso in cui abbiano restituito quanto percepito;
- impegno, mediante sottoscrizione di un'apposita clausola contrattuale, a prestare servizio presso il Servizio Sanitario Regionale, per un periodo minimo complessivo di almeno tre anni nei cinque anni successivi al conseguimento della specializzazione.
Concorrono al computo del suddetto periodo tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale con contratti di lavoro di qualunque tipologia, per l'accesso ai quali sia idonea la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale.
In caso di inadempimento del suddetto obbligo relativo ai tre anni di servizio, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla regione fino all'80% di quanto percepito, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo modalità e criteri di gradualità stabiliti dalla Giunta regionale;
j) per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla regione Lazio sono richiesti i seguenti requisiti:
- impegno del medico in formazione specialistica a prestare la propria attività formativa e lavorativa nelle strutture delle reti formative delle scuole di specializzazione interessate dal finanziamento dei posti, per tutta la durata legale del ciclo di studi;
- impegno del medico in formazione specialistica a prestare servizio nelle Aziende ed Enti del SSR per un periodo complessivo di un anno dal conseguimento del diploma di specializzazione;
- impegno del medico a svolgere, secondo modi e termini stabiliti dal Consiglio di scuola, periodi di formazione specialistica nei servizi di emergenza/urgenza delle aziende pubbliche del SSR facenti parte della rete formativa della scuola di afferenza;
- in caso di risoluzione anticipata del contratto per rinuncia a corso di studi, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione il 70% dell'importo complessivo percepito;
k) per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla regione Marche sono richiesti i seguenti requisiti:
- aver conseguito il diploma di laurea presso l'Università Politecnica delle Marche oppure risiedere in un comune della regione Marche a decorrere dalla data di scadenza della domanda di iscrizione al concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione;
- non avere beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla regione e non aver interrotto o rinunciato all'eventuale formazione iniziata;
- impegnarsi a prestare la propria attività lavorativa nelle strutture e negli enti del Servizio sanitario regionale delle Marche per un periodo minimo di tre anni, entro cinque anni dal conseguimento della specializzazione;
l) per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla regione Puglia, ai sensi dell'art. 2, co. 2 della L.R. n. 18 del 16/6/2021, modificata con L.R. n. 40 del 30/11/2021, sono richiesti i seguenti requisiti:
- essere iscritti presso uno degli Ordini dei medici pugliesi;
- avere la residenza in Puglia all'atto della firma del contratto;
- impegno del medico in formazione specialistica, nei cinque anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, a partecipare alle procedure indette dalle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (SSR) pugliese per il reclutamento di medici che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita;
- impegno del medico in formazione specialistica ad accettare e svolgere servizio per aziende o enti del SSR pugliese, anche come convenzionato, per un periodo complessivo di tre anni;
Concorrono al computo del periodo di attività lavorativa presso le aziende e gli enti del SSR pugliese di cui al presente punto tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale;
In caso di inosservanza totale dell'impegno di cui al presente punto per motivo a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 50 per cento dell'importo complessivo percepito.
Si configura inosservanza parziale all'impegno di cui al presente punto la prestazione dell'attività lavorativa del medico per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di tre anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione.
In caso di inosservanza parziale dell'anzidetto impegno assunto per motivo a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 15 per cento dell'importo complessivo percepito per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti;
- in caso di cessazione anticipata del contratto di formazione per rinuncia al corso di studi il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione il 50 per cento dell'importo complessivo percepito.
m) per concorrere su posti aggiuntivi ove finanziati dalla regione Piemonte sono richiesti i seguenti requisiti:
- iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della regione Piemonte alla data della sottoscrizione del contratto di formazione medico specialistica;
- residenza nella regione Piemonte per almeno cinque anni, negli ultimi 12 anni antecedenti la data di scadenza del bando di concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione;
- sottoscrizione dell'impegno dello specializzando, prima dell'immatricolazione alla scuola, a prestare la propria attività lavorativa per almeno cinque anni, a decorrere dalla data di conseguimento del diploma di specialità;
- impegno dello specializzando a conseguire il diploma di specializzazione per il quale beneficia del contratto aggiuntivo regionale, tenuto conto che lo specializzando che risolva anticipatamente il contratto per rinuncia al corso di studi dovrà versare alla regione Piemonte quanto percepito al netto delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali;
n) per concorrere su posti finanziati dalla regione autonoma Sardegna, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 6 del 6/3/2020 così come modificata dalla L.R. n. 19 del 3/7/2020, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- la residenza nel territorio della regione Sardegna da almeno cinque anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica;
- non aver già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Sardegna ai sensi della L.R. n. 5/1992 o ai sensi della L.R. n. 6/2020, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata;
- ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 6 del 6/3/2020, così come modificata dalla L.R. n. 19 del 3/7/2020, l'impegno a prestare la propria attività lavorativa per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione nelle strutture e negli Enti pubblici o convenzionati del Servizio Sanitario della Regione Autonoma della Sardegna e presso le Università dell'Isola;
- ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 6 del 6/3/2020, così come modificata dalla L.R. n. 19 del 3/7/2020, il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale che risolva anticipatamente il contratto per rinuncia al corso di studi e stipuli nel triennio successivo un nuovo contratto di formazione specialistica o che non adempia agli obblighi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della L.R. n. 6/2020 restituisce il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali.
o) per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla regione Sicilia, sono richiesti i seguenti requisiti:
- essere nati in Sicilia o essere residenti in Sicilia da almeno tre anni;
- avere un reddito ISEE non superiore a € 30.000,00 (trentamila euro);
- non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica aggiuntivo finanziato dalla regione Siciliana;
- essere iscritto presso uno degli ordini dei medici provinciali della regione Sicilia;
- impegno a prestare la propria attività lavorativa nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale della Sicilia per un periodo minimo di 3 (tre) anni entro i 5 (cinque) anni dal conseguimento della specializzazione;
p) per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla regione Toscana è richiesto:
1) il possesso di almeno una delle seguenti tre condizioni:
- iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici della regione Toscana da almeno il 31/12/2022;
- residenza in uno dei Comuni della regione Toscana da almeno il 31/12/2022;
- possesso della laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso gli atenei della Toscana;
2) l'impegno a prestare la propria attività lavorativa nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario Regionale toscano per un periodo di 5 (cinque) anni, da concludersi entro 8 (otto) anni dal conseguimento del diploma di specializzazione;
3) non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Toscana; tale precedente beneficio è ostativo alla nuova concessione anche nel caso vi sia stata successiva rinuncia o interruzione della formazione già iniziata;
Il medico in formazione o lo specialista formato su contratto finanziato dalla regione Toscana che non ottemperi agli obblighi di cui al precedente punto 2 o si dimetta nei primi due anni del contratto relativo alla formazione specialistica, è tenuto al rimborso alla Regione di una quota corrispondente al 70% della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale del quale ha beneficiato, in tutto o in parte;
q) per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla regione Umbria, giusta D.G.R. n. 564 del 31/5/2023, sono richiesti i seguenti requisiti:
- residenza nella regione Umbria da almeno 3 anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione;
- non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Umbria, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già intrapresa;
- iscrizione ad uno degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri dell'Umbria;
- impegno dello specializzando a svolgere l'intero percorso dell'attività formativa presso le sedi individuate di intesa tra la regione Umbria e dall'Università assegnataria del posto finanziato;
- età anagrafica non superiore a 35 anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione;
- impegno a prestare la propria attività lavorativa nelle strutture e negli enti del servizio sanitario regionale, ovvero presso l'Università degli Studi di Perugia, per tre anni dal conseguimento del diploma di specializzazione;
- Il medico specializzando che risolva anticipatamente il contratto, per rinuncia al corso di studi, deve versare alla regione Umbria il 50% di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali;
r) per concorrere su posti finanziati dalla regione autonoma Valle d'Aosta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 11/2017 e s.m.i., sono richiesti i seguenti requisiti:
- l'iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste entro sei mesi dalla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;
- che i candidati siano residenti o siano stati residenti in Valle d'Aosta per almeno tre anni, anche non continuativi negli ultimi quindici anni, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;
- che non si sia già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata;
- che prima dell'immatricolazione all'Università sede della Scuola di specializzazione, i candidati abbiano sottoscritto, presso la Struttura regionale competente in materia di sanità, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti, nonché l'impegno a prestare servizio presso l'azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di 5 anni;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l.r. n. 11/2017 il medico che non consegua il diploma di specializzazione per rinuncia al corso di studi o che non presti servizio nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione presso le strutture dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni, deve versare alla Regione le somme previste dalla medesima legge regionale e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1712/2017;
s) per concorrere su posti aggiuntivi finanziati dalla regione Veneto, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 e successive modifiche e integrazioni e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 812 del 23 giugno 2020 è richiesto:
- residenza in un comune della regione Veneto da almeno tre anni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'anno accademico di riferimento;
- iscrizione ad uno degli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Regione Veneto entro la data di inizio delle attività didattiche prevista dal MUR per l'anno accademico di riferimento;
- impegno del medico in formazione specialistica a prestare la propria attività formativa, secondo quanto previsto dalle Linee guida per la rotazione dei medici specializzandi, tra le strutture delle reti formative delle scuole di specializzazione di cui all'Accordo in tale ambito sottoscritto tra la regione del Veneto e le Università interessate dal finanziamento dei posti;
- impegno del medico in formazione specialistica, nei 5 anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, a partecipare alle procedure indette dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale veneto per il reclutamento di medici che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita, ad accettare e a svolgere gli incarichi assegnatigli, anche come convenzionato, per un periodo complessivo di tre anni.
Concorrono al computo del predetto periodo di attività lavorativa obbligatoria presso le aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto, tutti gli incarichi anche non continuativi assegnati con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante contratto aggiuntivo regionale.
Si configura inosservanza parziale all'obbligo la prestazione dell'attività lavorativa del medico per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di tre anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione. In caso di inosservanza parziale dell'obbligo nel senso anzidetto, per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla regione un importo pari al 15% dell'importo complessivo percepito ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti. In caso di inosservanza totale dell'obbligo, per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla regione un importo pari al 50% dell'importo complessivo percepito. In caso di risoluzione anticipata del contratto per rinuncia al corso di studi il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla regione un importo pari al 50% dell'importo complessivo percepito. Quanto appena indicato attiene al rapporto medico specializzando e regione del Veneto e vincola esclusivamente le due parti.
1. Per i contratti aggiuntivi coperti con finanziamenti degli Enti pubblici o privati di seguito indicati, che saranno altresì riportati nel decreto di riparto del Ministro dell'università e della ricerca citato in premessa, è richiesto ai candidati il possesso dei seguenti requisiti specifici richiesti dalle rispettive disposizioni di riferimento degli Enti finanziatori:
1) Tipologia di Scuola "Anatomia Patologica"
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, finanziato dall'ente Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.A. è richiesto l'impegno dello specializzando, laddove richiesto dall'ente Finanziatore Istituti Ospedalieri Bresciani SpA, a prestare servizio presso le strutture di quest'ultimo per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento della specializzazione.
2) Tipologia di Scuola "Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva e del dolore"
- per n. 2 contratti aggiuntivi presso l'Università degli Studi Cattolica del Sacro Cuore, finanziati da Fondazione Poliambulanza di Brescia è richiesto: l'impegno a collaborare in un'Unità Operativa di Fondazione Poliambulanza, una volta conclusa la specializzazione, per un periodo di almeno 12 mesi, qualora il medesimo ente lo informi del proprio interesse alla collaborazione entro 60 giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione;
- per n. 2 contratti aggiuntivi presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, finanziati dall'Ospedale San Raffaele S.r.l., è richiesto l'impegno dello specializzando, laddove richiesto dall'Ente Finanziatore Ospedale San Raffaele S.r.l., di prestare servizio presso le Strutture di quest'ultimo, per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento della specializzazione.
3) Tipologia di Scuola "Chirurgia Generale"
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, finanziato dall'ente Istituti Ospedalieri Bergamaschi S.r.l., è richiesto l'impegno dello specializzando, laddove richiesto dall'ente Finanziatore Istituti Ospedalieri Bergamaschi S.r.l., a prestare servizio presso le strutture di quest'ultimo per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento della specializzazione.
4) Tipologia di Scuola "Dermatologia e Venereologia"
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, finanziato da IRCCS Policlinico San Donato, è richiesto l'impegno dello specializzando, laddove richiesto dall'ente finanziatore, a prestare servizio presso le strutture dello stesso per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento della specializzazione.
5) Tipologia di Scuola "Geriatria"
- Per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, è richiesto ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 della Repubblica di San Marino, per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Repubblica di San Marino, il possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza anagrafica ed effettiva nella Repubblica di San Marino da almeno un anno; la laurea in Medicina e Chirurgia; aver sottoscritto, ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 pubblicato al link https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17153773.html, con l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino apposito contratto avente ad oggetto le tempistiche e le modalità di restituzione a detto Istituto del contributo erogato;
6) Tipologia di Scuola "Ginecologia e Ostetricia"
- Per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, è richiesto ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 della Repubblica di San Marino, per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Repubblica di San Marino, il possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza anagrafica ed effettiva nella Repubblica di San Marino da almeno un anno; la laurea in Medicina e Chirurgia; aver sottoscritto, ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 pubblicato al link https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17153773.html, con l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino apposito contratto avente ad oggetto le tempistiche e le modalità di restituzione a detto Istituto del contributo erogato.
7) Tipologia di Scuola "Igiene e Medicina Preventiva"
- Per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, è richiesto ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 della Repubblica di San Marino, per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Repubblica di San Marino, il possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza anagrafica ed effettiva nella Repubblica di San Marino da almeno un anno; la laurea in Medicina e Chirurgia; aver sottoscritto, ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 pubblicato al link https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17153773.html, con l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino apposito contratto avente ad oggetto le tempistiche e le modalità di restituzione a detto Istituto del contributo erogato;
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, finanziato da Istituti Ospedalieri Bergamaschi Srl, è richiesto l'impegno dello specializzando, laddove richiesto dall'ente finanziatore, a prestare servizio presso le Strutture dello stesso per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento della Specializzazione;
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, finanziato da IRCCS Ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio, è richiesto l'impegno dello specializzando, laddove richiesto dall'ente finanziatore, a prestare servizio presso le Strutture dello stesso per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento della Specializzazione.
8) Tipologia di Scuola "Malattie dell'apparato cardiovascolare"
- Per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi di Ferrara, è richiesto ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 della Repubblica di San Marino, per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Repubblica di San Marino, il possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza anagrafica ed effettiva nella Repubblica di San Marino da almeno un anno; la laurea in Medicina e Chirurgia; aver sottoscritto, ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 pubblicato al link https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17153773.html, con l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino apposito contratto avente ad oggetto le tempistiche e le modalità di restituzione a detto Istituto del contributo erogato;
- per n. 2 contratti aggiuntivi presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, finanziati da Istituto Auxologico Italiano, è richiesto che lo specializzando, utilmente collocatosi in graduatoria, si impegni mediante sottoscrizione di apposita clausola contrattuale, a prestare servizio presso le strutture dell'Ente finanziatore, per un periodo minimo comprensivo di almeno tre anni successivi al conseguimento della specializzazione;
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, finanziato da Istituti Ospedalieri Bergamaschi Srl, è richiesto l'impego dello specializzando, laddove richiesto dall'ente finanziatore, a prestare servizio presso le Strutture dello stesso per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento della Specializzazione.
9) Tipologia di Scuola "Malattie dell'Apparato digerente"
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, finanziato da Fondazione Poliambulanza di Brescia, è richiesto al candidato l'impegno a collaborare in una unità operativa di Fondazione Poliambulanza, una volta conclusa la specializzazione, per un periodo di almeno 12 mesi, qualora il medesimo Ente lo informi del proprio interesse alla collaborazione entro 60 giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione.
10) Tipologia di Scuola "Medicina del lavoro"
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli studi di Firenze, finanziato dall'Università degli studi di Firenze ed intitolato alla "Sig.ra Dina Coppi, Vedova Guerra", è richiesto al candidato di essere in possesso di una laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università degli studi di Firenze; di risultare vincitore del posto presso l'Ateneo di Firenze a seguito del superamento del concorso nazionale per titoli ed esami di ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per a.a. 2022/2023, come disciplinato dal relativo Decreto ministeriale; di rientrare nella prima fascia ISEE ai sensi del Manifesto degli studi a.a. 2022-2023, ossia Isee non superiore ad euro 13.000.
11) Tipologia di Scuola "Medicina di Emergenza ed Urgenza"
- per n. 2 contratti aggiuntivi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, finanziati da Fondazione Poliambulanza di Brescia è richiesto al candidato l'impegno a collaborare in un'unità operativa di Fondazione Poliambulanza, una volta conclusa la specializzazione, per un periodo di almeno 12 mesi, qualora il medesimo ente lo informi del proprio interesse alla collaborazione entro 60 giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione.
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, è richiesto ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 della Repubblica di San Marino, per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Repubblica di San Marino, il possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza anagrafica ed effettiva nella Repubblica di San Marino da almeno un anno; la laurea in Medicina e Chirurgia; aver sottoscritto, ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 pubblicato al link https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17153773.html, con l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino apposito contratto avente ad oggetto le tempistiche e le modalità di restituzione a detto Istituto del contributo erogato;
12) Tipologia di Scuola "Oncologia Medica"
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, è richiesto ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 della Repubblica di San Marino, per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Repubblica di San Marino, il possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza anagrafica ed effettiva nella Repubblica di San Marino da almeno un anno; la laurea in Medicina e Chirurgia; aver sottoscritto, ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 pubblicato al link https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17153773.html, con l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino apposito contratto avente ad oggetto le tempistiche e le modalità di restituzione a detto Istituto del contributo erogato.
13) Tipologia di Scuola "Neurologia"
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi di Pavia, finanziato da Ospedale Generale di Zona "Moriggia Pelascini", è richiesto che lo specializzando si impegni, mediante sottoscrizione di apposito accordo contrattuale, a prestare servizio presso la struttura finanziatrice per almeno tre anni successivi al conseguimento della specializzazione. In caso di mancato rispetto della clausola il candidato è tenuto a restituire all'Ente finanziatore l'80% di quanto percepito al netto delle imposte e dei contributi;
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi di Siena, finanziato dalla Clinica di Riabilitazione Toscana (CRT S.p.A.), è richiesto l'impegno da parte del medico specializzando ad accettare, una volta conclusa la formazione e su richiesta dell'ente finanziatore che dovrà pervenirgli entro 120 giorni dal conseguimento del diploma di specializzazione, di svolgere la propria attività presso l'ente finanziatore per almeno tre anni con un contratto di lavoro CCNL AIOP; In caso di mancato rispetto del suddetto impegno, il medico specializzato sarà tenuto a rimborsare all'ente finanziatore l'intero finanziamento erogato per la copertura del posto aggiuntivo.
E' richiesto inoltre l'impegno, da parte del medico specializzando ad accettare, in caso di interruzione anticipata del contratto di formazione e su richiesta dell'Ente finanziatore, di svolgere la propria attività presso l'ente finanziatore per almeno tre anni con un contratto di lavoro CCNL AIOP; In caso di mancato rispetto del suddetto impegno, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo è tenuto a restituire alla Clinica di Riabilitazione S.p.A. il 50 per cento dell'importo complessivo percepito fino al momento dell'interruzione anticipata della formazione;
14) Tipologia di Scuola "Ortopedia e Traumatologia"
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, è richiesto ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 della Repubblica di San Marino, per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Repubblica di San Marino, il possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza anagrafica ed effettiva nella Repubblica di San Marino da almeno un anno; la laurea in Medicina e Chirurgia; aver sottoscritto, ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 pubblicato al link https://www.consigliograndeegenerale.sm/online/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17153773.html, con l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino apposito contratto avente ad oggetto le tempistiche e le modalità di restituzione a detto Istituto del contributo erogato;
15) Tipologia di Scuola "Psichiatria"
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, è richiesto ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 della Repubblica di San Marino, per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Repubblica di San Marino, il possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza anagrafica ed effettiva nella Repubblica di San Marino da almeno un anno; la laurea in Medicina e Chirurgia; aver sottoscritto, ai sensi del Decreto Delegato 26 maggio 2017 n. 53 pubblicato al link https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivioleggi-decreti-e-regolamenti/scheda17153773.html, con l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino apposito contratto avente ad oggetto le tempistiche e le modalità di restituzione a detto Istituto del contributo erogato.
1. I candidati interessati a concorrere sui posti che richiedono i requisiti specifici di cui ai precedenti articoli dovranno dichiarare il possesso dei requisiti specifici sopra indicati tramite apposita finestra di dialogo che sarà aperta nella propria area riservata sul sito universitaly nell'ambito della procedura informatica di cui al bando di concorso SSM 2022/2023 prot. n. 645/2023 da giovedì 10 agosto 2023 fino alle ore 12:00 di lunedì 4 settembre 2023.
2. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, c. 4, del Regolamento n. 130/2017 e dal c. 2 dell'art. 4 del bando prot. n. 645/2023, la eventuale rinuncia alla scelta di concorrere sui posti aggiuntivi riservati è presa in considerazione se effettuata dal candidato, secondo le modalità di cui all'art. 9 del bando prot. 645/2023, prima della chiusura definitiva della fase di scelta. Il candidato che rinuncia dopo tale momento al posto ottenuto su un contratto aggiuntivo riservato non potrà in nessun caso essere preso in considerazione in quella medesima tornata di assegnazione per essere collocato sui posti non riservati, in quanto gli stessi saranno stati, parallelamente, già assegnati agli altri candidati in graduatoria.
Della pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale del MUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Direttore Generale
GIANLUCA CERRACCHIO