
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 3 agosto 2023
- Allegato al Comunicato Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 11 agosto 2023, n. 187
Avviso di apertura del bando 2023 per la concessione di agevolazioni per la registrazione di marchi dell'Unione europea e marchi internazionali «Marchi+2023».
Testo con annotazioni alla data 21 novembre 2023
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UIBM
DIVISIONE VI - POLITICHE E PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato in G.U. n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico", che ha individuato le funzioni della Direzione generale per la Tutela della proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
Visto l'art. 32, comma 11, del Decreto Legge n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 Aprile 2019 - Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, "Decreto Crescita" -, convertito con legge 28 Giugno 2019, n. 58, che al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, riconosce al Ministero dello Sviluppo Economico la possibilità di provvedere, annualmente e con Decreto del Direttore generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio italiano Brevetti e Marchi, alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria;
Vista la Direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 23 febbraio 2023 (registrata alla Corte dei Conti il 15 marzo 2023, Reg. Prev. n. 309), inerente l'aggiornamento della Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 5 maggio 2022 (registrata alla Corte dei Conti il 31 maggio 2022, Reg. Prev. n. 704) inerente l'utilizzo delle risorse stanziate sul capitolo di bilancio 7476 dello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che prevede anche la realizzazione di azioni finalizzate a supportare le imprese, in particolare le PMI, per la valorizzazione dei titoli della proprietà industriale (quali ad esempio i bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+);
Visto l'art. 223 co. 4 del D.Lgs. 30/2005, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede la possibilità per l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti;
Considerato che con le Convenzioni stipulate il 17 dicembre 2009, il 31 luglio 2015, il 29 settembre 2017 (e suoi atti integrativi rispettivamente del 12 febbraio 2018, del 23 luglio 2018 e 21 giugno 2019), il 30 luglio 2019, il 24 giugno 2020 (ed atto integrativo del 26 luglio 2021) e il 10 giugno 2022, tra la Direzione generale per la tutela della proprietà industriale e Unioncamere, sono stati realizzati interventi di sostegno (Marchi+1, Marchi+2 e Marchi+3,Marchi+2021, Marchi+2022) destinati alle micro, piccole e medie imprese finalizzati alla concessione di agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea e internazionali;
Vista la Convenzione 31 luglio 2023 stipulata tra la Direzione generale per la tutela della proprietà industriale e Unioncamere che prevede, tra l'altro, la definizione delle procedure di attuazione e la gestione di un nuovo bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea e internazionali;
Visto il decreto direttoriale del 15 giugno 2022 con il quale si è provveduto all'apertura del bando relativo alla misura Marchi+2022 finalizzato al supporto all'estensione del marchio nazionale a livello comunitario ed internazionale da parte delle PMI, con una dotazione aggiuntiva di € 2 milioni, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 2022;
Considerato che con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 novembre 2022, n. 273, è stata data informativa della sospensione, definita con decreto direttoriale n. 0355055 del'8 novembre 2022, dell'acquisizione del protocollo on-line delle domande di partecipazione relative alla misura denominata Marchi+2022, di cui al citato avviso del 5 agosto 2022;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il Regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
Visto l'articolo 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41 che ha previsto particolari disposizioni in merito al Codice Unico di Progetto;
Considerata la peculiarità della procedura denominata Marchi+;
Tenuto conto che la procedura è attuata nel pieno rispetto del regime "de minimis" di cui al citato Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 che non esclude la possibilità di sostenere le spese anteriormente alla concessione dell'agevolazione ed anche anteriormente alla presentazione della domanda di partecipazione;
Visto il comma 7 del citato articolo 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41;
Visto il decreto direttoriale del 16 giugno 2023 che ha definito la programmazione finanziaria per l'anno 2023 delle misure brevetti+, disegni+ e marchi+, prevedendo per la misura marchi+ una dotazione finanziaria complessiva pari a 2 milioni di euro;
Considerato che il suddetto decreto ha altresì disposto che gli avvisi di riapertura dei bandi relativi alle predette misure siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto 16 giugno 2023;
Tenuto conto di quanto indicato nelle "Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023" adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2021;
Valutata la necessità di adottare per l'annualità 2023 il presente bando per la concessione della misura agevolativa Marchi+2023;
Decreta:
Obiettivi e oggetto dell'agevolazione
1. Con il presente bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all'estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti Misure agevolative:
- Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici esterni;
- Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici esterni.
2. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato in G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013), in base al quale l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un'impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 per le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi).
Soggetto gestore
1. Soggetto gestore è Unioncamere che cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni del presente Bando, anche per il tramite di Si.Camera S.c.r.l. sua struttura in house.
Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ammissibilità:
a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita nell'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
b. avere sede legale e operativa in Italia;
c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;
d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
f. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
g. essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;
h. per la misura A:
- aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell'agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;
nonché
- aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell'Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione; i. per la Misura B:
- aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, almeno una delle seguenti attività:
- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell'Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
- il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
nonché
- aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell'OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell'OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.
2. Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013, la presente misura agevolativa non si applica ad attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (regolamento UE n. 1379/2013), né ad attività di produzione primaria di prodotti agricoli.
3. I requisiti di cui al comma 1 alle lettere da b. a g. devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal momento della presentazione della domanda sino a quello dell'erogazione dell'agevolazione.
Risorse finanziarie
1. Le risorse disponibili per l'attuazione del presente Bando ammontano complessivamente a euro 2 milioni.
2. In attuazione del Decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 07/04/2014) concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, è prevista, ai sensi dell'art. 3, come sistema di premialità per le imprese, una riserva di quota delle risorse finanziarie allocate pari al 5%. Tale riserva tornerà nella disponibilità complessiva di risorse di cui sopra qualora non pervengano o non risultino finanziabili domande di partecipazione presentate da imprese con rating di legalità alla data di esaurimento dei fondi messi a disposizione delle imprese per l'attuazione del presente Bando, al netto della suddetta quota di riserva, ferma restando la precedenza nel caso di domande di partecipazione che pervengano successivamente da parte di imprese con rating di legalità.
3. Dell'esaurimento delle risorse disponibili sarà data opportuna e tempestiva comunicazione sul sito www.marchipiu23.it.
4. La dotazione di cui al punto 1 potrà essere incrementata con eventuali risorse nazionali aggiuntive che potranno rendersi disponibili.
Tipologia delle spese ammissibili
1. Per la Misura A, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di deposito e/o per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni di seguito indicati:
a. Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) e deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all'attività in oggetto o da un'azienda di progettazione grafica/comunicazione.
b. Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all'assistenza per la compilazione della domanda di marchio dell'Unione europea ed alle conseguenti attività di deposito presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library.
c. Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all'attività di verifica dell'eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library.
d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all'assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati.
e. Tasse di deposito presso EUIPO.
2. Per la Misura B, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di registrazione e/o per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni di seguito indicati:
a. Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) utilizzato come base per la domanda internazionale, a condizione che quest'ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO. Il servizio deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all'attività in oggetto o da un'azienda di progettazione grafica/comunicazione.
b. Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all'assistenza per la compilazione della domanda di marchio internazionale ed alle conseguenti attività di deposito presso UIBM o EUIPO o presso OMPI (per le sole designazioni successive) e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library.
c. Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all'attività di verifica dell'eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library.
d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all'assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso OMPI e/o all'assistenza prestata di fronte agli uffici nazionali che hanno emesso il rilievo successivamente al deposito della domanda di registrazione presso OMPI. Il servizio deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati. L'agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta - nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio - anche a fronte di un'agevolazione già concessa a valere sul presente Bando presentando, entro i termini di vigenza dello stesso, una nuova successiva domanda di partecipazione.
e. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.
3. Ai fini dell'ammissibilità, tutte le spese (comprese le tasse di deposito/registrazione) di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, devono:
a. risultare da fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione, intestate all'impresa richiedente l'agevolazione;
b. essere state sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione dall'impresa richiedente l'agevolazione che deve aver provveduto direttamente al relativo pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, RIBA, carta di credito;
c. riguardare attività e servizi effettuati direttamente dagli stessi soggetti che emettono le fatture di cui alla lettera a. che devono essere titolari di partita iva nonché in possesso dei requisiti previsti per ciascun servizio di cui al presente articolo. Non sarà ritenuta in nessun caso ammissibile la spesa fatturata da un soggetto diverso da quello che ha svolto le attività e i servizi;
d. qualora le spese siano state effettuate da soggetti diversi dalla impresa richiedente l'agevolazione, dovranno risultare da questa rimborsate al soggetto che le ha effettuate - esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, RIBA, carta di credito - prima della presentazione della domanda.
4. Sono in ogni caso escluse le spese per l'acquisizione di servizi:
a. prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente ai sensi dell'art. 2359 c.c. ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;
b. prestati da amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti [1];
c. prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente.
_________
[1] Per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile).
Entità dell'agevolazione
1. Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura dell'80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni di cui all'articolo 5 e nel rispetto degli importi massimi previsti - secondo il seguente prospetto - per ciascuna tipologia e comunque entro l'importo massimo complessivo per marchio di € 6.000,00.
QUADRO SERVIZI SPECIALISTICI ESTERNI E IMPORTO MASSIMO DELLE AGEVOLAZIONI | |
SERVIZI | IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE |
a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE | € 1.500,00 |
b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO | € 300,00 |
c. RICERCHE DI ANTERIORITA' | |
1 - Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell'Unione europea e internazionali estesi all'Italia* | € 550,00 |
2 - Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell'Unione europea e internazionali estesi a tutti i paesi della UE* | € 1.500,00 |
*Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono tra loro alternativi; pertanto, non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca. | |
d. ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA DEL MARCHIO IN RISPOSTA A OPPOSIZIONI SEGUENTI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE** | € 1.500,00 |
** Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, l'agevolazione non può superare l'importo massimo previsto. | |
e. TASSE DI DEPOSITO | PER OGNI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE LE TASSE DI DEPOSITO SONO RICONOSCIUTE NELLA MISURA DELL'80% DEL COSTO SOSTENUTO E CONCORRONO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'IMPORTO MASSIMO DI AGEVOLAZIONE PER MARCHIO |
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2. Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di registrazione e per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni di cui all'articolo 5 e nel rispetto degli importi massimi previsti - secondo il seguente prospetto - per ciascuna tipologia e comunque entro l'importo massimo complessivo per marchio di € 9.000,00.
QUADRO SERVIZI SPECIALISTICI ESTERNI E IMPORTO MASSIMO DELLE AGEVOLAZIONI | |
SERVIZI | IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE |
a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE | € 1.650,00 |
b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO | € 350,00 |
c. RICERCHE DI ANTERIORITA' | |
1 - Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell'Unione europea e internazionali estesi all'Italia* | € 630,00 |
2 - Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell'Unione europea e internazionali estesi a tutti i paesi della UE* | € 1.800,00 |
3 - Ricerca di anteriorità per ciascun Paese non UE | € 700,00 |
*Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono tra loro alternativi; pertanto, non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca. | |
d. ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA DEL MARCHIO IN RISPOSTA A OPPOSIZIONI/RILIEVI SEGUENTI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE | |
1 - Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione** | € 1.800,00 |
2 - Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a rilievi degli uffici nazionali seguenti al deposito della domanda di registrazione*** | € 600,00 per singolo rilievo |
** Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, l'agevolazione non può superare l'importo massimo previsto. ***Per uno stesso marchio è possibile richiedere agevolazioni per un massimo di tre rilievi degli uffici nazionali. |
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e. TASSE DI REGISTRAZIONE | PER OGNI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE LE TASSE DI REGISTRAZIONE SONO RICONOSCIUTE NELLA MISURA DEL 90% DEL COSTO SOSTENUTO E CONCORRONO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'IMPORTO MASSIMO DI AGEVOLAZIONE PER MARCHIO |
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3. Ai fini dell'estensione e delle ricerche di anteriorità l'Unione europea è considerata come un singolo Paese.
4. Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate dal 1° gennaio 2020 per uno stesso marchio è possibile effettuare designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni sono cumulabili fino all'importo massimo per marchio di € 9.000,00.
5. Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° gennaio 2020 è possibile richiedere agevolazioni esclusivamente per le designazioni successive effettuate dopo il 1° gennaio 2020; in tal caso l'importo massimo delle agevolazioni per marchio è di € 4.000,00.
6. Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 25.000,00.
Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (qualora nella misura B non si indichi l'Unione europea come Paese designato) nel rispetto degli importi massimi indicati per marchio e per impresa. Per lo stesso marchio è possibile presentare in un'unica domanda la richiesta di agevolazione sia per la Misura A sia per la Misura B.
Qualora un'impresa possa richiedere l'agevolazione per più marchi, occorre che venga presentata una domanda per ciascuno di essi, pena l'inammissibilità della domanda stessa.
Ai fini del calcolo relativo al raggiungimento del valore complessivo di € 25.000,00 per impresa, l'agevolazione erogata per un marchio con pluralità di imprese titolari verrà imputata pro-quota a ciascuna impresa contitolare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 30 del 2005 (Codice Proprietà Industriale) e degli artt. 1100 e ss. del Codice Civile in materia di comunione.
7. Per un marchio con pluralità di imprese titolari l'importo dell'agevolazione potrà essere concesso in misura corrispondente alle specifiche quote percentuali di contitolarità del marchio per il quale è richiesta l'agevolazione.
8. Le agevolazioni di cui al presente Bando non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili o parte di esse, con altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime de minimis o agevolazioni finanziate con risorse UE (es. EUIPO - IDEAS POWERED FOR BUSINESS). Tuttavia, nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono fruibili unitamente a tutte le misure generali, anche di carattere fiscale, che non sono aiuti di Stato e non sono soggette alle regole sul cumulo.
Presentazione della domanda
1. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.marchipiu23.it.
2. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 9:30 del 21 novembre 2023 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 9.30 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
3. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4. Dell'avvenuto esaurimento delle risorse è data tempestivamente pubblicità, dopo le ore 18.00 del giorno in cui si è accertato l'esaurimento delle risorse, da parte del Ministero, con avviso di chiusura dello sportello da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito del Ministero e su quello del Soggetto gestore, www.marchipiu23.it, sulla base dei dati comunicati da quest'ultimo. (1)
4. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. Il Soggetto gestore provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione con apposito avviso sul sito www.marchipiu23.it. Ove si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni, il Ministero provvede a darne pubblicità con proprio provvedimento ed il Soggetto gestore provvede a dare conforme notizia, mediante pubblicazione sul sito www.marchipiu23.it e a riavviare le attività istruttorie per le domande sospese, nei limiti delle nuove disponibilità.
5. La domanda di partecipazione è così articolata:
- Liberatoria privacy;
- Sezione anagrafica impresa richiedente;
- Oggetto dell'agevolazione;
- Titolari;
- Servizi specialistici;
- Importo dell'agevolazione;
- Allegati.
6. La domanda di partecipazione, generata dalla piattaforma informatica deve - pena la non ammissibilità della stessa - essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione ovvero dal procuratore speciale delegato sulla base di apposita procura speciale.
7. La domanda di partecipazione deve essere corredata dai seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante:
a. Allegato 1 - Dichiarazioni, contenente, ai fini dell'ammissibilità, le seguenti dichiarazioni rese secondo le modalità indicate dall'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000:
I. dichiarazione sostitutiva di atto notorio della dimensione di impresa;
II. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'impresa ha sede legale e operativa in Italia;
III. dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese e dello stato di attività;
IV. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'impresa non è in stato di liquidazione o scioglimento, non è sottoposta a procedure concorsuali e che l'impresa è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
V. dichiarazione sostitutiva di atto notorio della non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
VI. dichiarazione sostitutiva di atto notorio della non sussistenza di procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
VII. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'impresa è in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.lgs 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.;
VIII. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'impresa è titolare del marchio oggetto della domanda di partecipazione per la misura A e che è intervenuta la registrazione del marchio dell'Unione europea presso EUIPO e che l'impresa ha ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;
IX. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'impresa è titolare del marchio oggetto della domanda di partecipazione per la misura B e che è intervenuta la pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell'OMPI (Madrid Monitor) per la Misura B e che l'impresa ha ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
X. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, relativamente alle spese ammissibili, l'impresa richiedente non è destinataria di altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime de minimis o altre agevolazioni finanziate con risorse UE (es. EUIPO - IDEAS POWERED FOR BUSINESS);
XI. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'impresa richiedente e le imprese fornitrici dei servizi oggetto della domanda di partecipazione non si trovino in rapporto di controllo/collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
XII. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i servizi oggetto della domanda di partecipazione non siano prestati da amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti o da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente;
XIII. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che le copie delle fatture allegate sono conformi agli originali.
L'Allegato 1 - Dichiarazioni contiene, inoltre:
I. dichiarazione in merito alla presa visione dell'informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) di cui all'articolo 12 del Bando, di aver ottemperato ad analogo adempimento nei confronti di fornitori e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della valutazione della domanda di partecipazione;
II. dichiarazione in merito alla eventuale iscrizione nell'elenco delle imprese con rating di legalità;
III. dichiarazione in merito a eventuali agevolazioni ottenute a valere sui bandi Marchi+, Marchi+2, Marchi+3, Marchi+2021 e Marchi+2022;
IV. autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei dati personali per la finalità di effettuazione di rilevazioni e sull'impatto e l'efficacia delle attività previste dal Bando, anche in termini di customer satisfaction.
L'Allegato 1 - Dichiarazioni deve, pena la non ammissibilità della domanda, essere firmato digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa richiedente l'agevolazione.
b. Allegato 2 - Dichiarazioni contitolari. Nel caso di contitolarità del marchio oggetto della domanda di partecipazione dovrà essere utilizzato tale allegato firmato digitalmente, a pena di non ammissibilità, da tutti i titolari.
c. Allegato 3 - Procura Speciale. Nel caso di formazione e presentazione della domanda di partecipazione da parte di un procuratore, in base all'articolo 38 comma 3 bis del DPR 445/2000, occorre allegare la procura speciale (composta, come da modello allegato, da due parti, entrambe da compilare con tutti i dati richiesti) firmata digitalmente, pena la non ammissibilità della domanda, sia dal legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione sia dal suo procuratore speciale.
d. Allegato 4 - Modello di tracciabilità dei flussi finanziari che deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa richiedente l'agevolazione.
e. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, per ciascuna tipologia di servizio specialistico devono essere allegati i relativi output come di seguito elencati:
I. Progettazione della rappresentazione: il curriculum professionale del professionista grafico (indicando la partita IVA relativa all'attività in oggetto) o dell'azienda di progettazione grafica/comunicazione che ha svolto il servizio e il manuale d'uso del marchio.
Dal curriculum allegato deve evincersi una chiara coerenza tra il profilo del professionista indicato e la prestazione erogata, in particolare in riferimento alla esperienza e capacità acquisite rispetto al servizio prestato.
II. Assistenza per il deposito: la documentazione attestante lo svolgimento dell'attività da parte del consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati o dal Centro PATLIB - Patent Library (breve relazione delle attività svolte/copia dell'incarico per il deposito o, in alternativa, il fornitore del servizio di assistenza al deposito deve essere indicato quale rappresentante nella copia della registrazione/pubblicazione della domanda);
III. Ricerche di anteriorità: il parere sottoscritto dal consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati o dal responsabile del Centro PATLIB - Patent Library unitamente ai risultati delle singole ricerche effettuate, ottenuti in data precedente o uguale a quella del parere sottoscritto e antecedenti o uguali la data di deposito della domanda di registrazione del marchio;
IV. assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione: la relazione dettagliata del professionista (consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati) in merito alle attività effettivamente svolte in risposta alle opposizioni/rilievi seguenti al deposito, con la relativa documentazione prodotta che sia coerente con quanto indicato nella relazione.
V. copia del documento attestante l'avvenuto pagamento delle tasse presso l'EUIPO per la Misura A e/o documento attestante l'avvenuto pagamento delle tasse da assolvere presso UIBM/EUIPO e OMPI per la Misura B;
f. copia della registrazione del marchio dell'Unione europea presso EUIPO per la misura A;
g. copia della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell'OMPI (Madrid Monitor) per la Misura B;
h. documentazione relativa alle spese sostenute per l'ottenimento di servizi specialistici esterni:
I. copia delle fatture contenenti la descrizione dei servizi svolti in coerenza con le tipologie di servizi previsti al precedente articolo 5.
Poiché tutte le fatture, pena la non ammissibilità della spesa, devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), le imprese beneficiarie dovranno provvedere all'integrazione per l'apposizione del CUP mediante apposita procedura di integrazione elettronica del giustificativo di spesa nelle modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 438 del 2020, ovvero sulla base di eventuali ulteriori modalità definite dalla Direzione generale per la Tutela della proprietà
industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e comunicate tramite il soggetto gestore;
II. attestazione di pagamento che dovrà essere stato effettuato, a pena di inammissibilità della spesa, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, RIBA o carta di credito e da cui si evinca l'importo, il nominativo del ricevente, il conto corrente dell'ordinante e il buon esito del pagamento (con CRO/TRN o estratto conto);
III. attestazione di versamento della eventuale ritenuta di acconto mediante F24 relativa al professionista che ha svolto il servizio. In caso di pagamento cumulativo è necessario allegare un prospetto analitico - firmato dal legale rappresentante - che dettagli la composizione del pagamento stesso.
8. Con riferimento alla misura B, per designazioni in Paesi la cui normativa prevede al momento del deposito il pagamento di una sola parte delle tasse, è possibile presentare a fronte di una agevolazione già concessa - entro i termini di vigenza del Bando e nel rispetto dei limiti previsti per il singolo marchio - una nuova successiva domanda di partecipazione per le sole tasse residue.
9. Il soggetto gestore non assume responsabilità per eventuali errori e disguidi, anche informatici, nella presentazione della domanda comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
10. La richiesta di agevolazione sarà considerata inammissibile e non verrà esaminata se:
a. presentata secondo modalità non conformi a quelle indicate nel presente articolo 7 e comunque senza utilizzare la piattaforma informatica;
b. presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 3 o privi dei requisiti di cui all'articolo 3;
c. relativa a marchio privo dei requisiti di cui all'articolo 3;
d. priva della Domanda di partecipazione firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa richiedente o, nei casi di specie, dal suo procuratore speciale;
e. priva dell'Allegato 1 - Dichiarazioni firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa richiedente;
f. priva dell'Allegato 2 - Dichiarazioni contitolari firmato digitalmente da tutti i titolari, nel caso di contitolarità del marchio;
g. priva dell'Allegato 3 - Procura Speciale firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione e dal suo procuratore speciale, nel caso di formazione e presentazione della domanda da parte di quest'ultimo.
In attuazione del comma annotato si rimanda al D.M. Imprese e Made in Italy 21 novembre 2023, n. 353541.
Istruttoria delle domande e concessione dell'agevolazione
1. Le risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D. Lgs.123/98 e s.m.i., e secondo l'ordine cronologico di presentazione tramite la procedura informatica.
2. In caso di insufficienza dei fondi l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
3. L'istruttoria delle domande è effettuata dal soggetto gestore che verifica la regolarità formale e la completezza della domanda di partecipazione, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità previste dal presente Bando, nonché sulla base della documentazione prodotta, la coerenza e congruità delle spese sostenute per l'acquisizione dei servizi previsti dalle singole Misure.
4. Il soggetto gestore può richiedere precisazioni, integrazioni e chiarimenti in relazione ai dati e alla documentazione prodotta, ove ritenuti necessari per la definizione dell'istruttoria e l'adozione del provvedimento di concessione. Tali richieste sono comunicate nelle forme descritte al successivo articolo 11. Al fine di consentire un più agevole completamento dell'istruttoria, le precisazioni, le integrazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dall'impresa entro e non oltre il termine perentorio stabilito dal soggetto gestore in base alla tipologia di richiesta e comunque non inferiore a sette giorni dalla recezione della richiesta stessa. In caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, la domanda viene dichiarata decaduta e della intervenuta decadenza viene data formale comunicazione all'impresa interessata. Dall'invio della richiesta al ricevimento dei documenti i termini del procedimento si intendono sospesi e la concessione del contributo potrà essere effettuata, nel frattempo, alle domande presentate successivamente ma complete e regolari.
L'impresa richiedente è tenuta a comunicare al soggetto gestore ogni eventuale variazione dei dati forniti al momento della presentazione della domanda di partecipazione.
5. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il provvedimento è notificato all'impresa interessata, nelle forme descritte al successivo articolo 11.
Erogazione dell'agevolazione
1. L'agevolazione sarà erogata dal soggetto gestore direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato dalla impresa beneficiaria entro 90 giorni dalla comunicazione della concessione dell'agevolazione stessa.
Revoca e rinuncia delle agevolazioni
1. Il soggetto gestore provvederà alla revoca dell'agevolazione e al recupero delle somme già eventualmente erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, qualora:
a) le agevolazioni siano state concesse sulla base di dati, notizie, documentazione o dichiarazioni non veritieri, inesatti o reticenti;
b) al momento dell'erogazione si verifichi che sono venuti meno i requisiti di cui al comma 1 lettere b., c., d., e., f., g. del precedente articolo 3.
2. Qualora intendano rinunciare all'agevolazione concessa, i soggetti beneficiari devono darne immediata comunicazione al soggetto gestore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: marchipiu23@legalmail.it, riportando nell'oggetto della e-mail la dicitura "Rinuncia" e il numero di protocollo della domanda.
3. Nel caso di avvenuta erogazione del contributo i soggetti beneficiari che hanno rinunciato all'agevolazione devono restituire le somme erogate entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di comunicazione della rinuncia senza ulteriore richiesta da parte del soggetto gestore.
4. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, il soggetto gestore provvederà al recupero coattivo delle somme già erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
5. In ogni caso l'impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di agevolazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi acquisiti previsti dalle singole Misure.
6. In ogni momento il soggetto gestore e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy possono effettuare controlli, anche a campione.
Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni da Unioncamere alle imprese che presenteranno domanda di partecipazione e viceversa, avverranno attraverso posta elettronica certificata (PEC), come previsto all'art. 48 del D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.
2. Le comunicazioni al soggetto gestore dovranno essere inviate all'indirizzo PEC marchipiu23@legalmail.it dall'indirizzo PEC dell'impresa (o, nei casi di specie, dalla PEC del procuratore speciale).
3. Le comunicazioni da parte di Unioncamere alle imprese saranno inviate all'indirizzo PEC comunicato dalle stesse in fase di presentazione della domanda.
4. Per informazioni relative al contenuto del Bando e sulle procedure di presentazione della domanda: info@marchipiu23.it.
Norme per la tutela rispetto al trattamento dei dati personali
1. Si applicano le disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" per tutte le attività connesse al presente provvedimento.
2. Il titolare del trattamento dati è Unioncamere - Unione Italiane delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Piazza Sallustio, 21 00187 ROMA. L'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento sopracitato sarà pubblicata sul sito internet del soggetto gestore e sul sito di progetto.
Pubblicazione
1. Il presente bando verrà pubblicato sui siti internet della Direzione generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, www.uibm.gov.it, e del soggetto gestore, www.unioncamere.gov.it e sul sito di progetto www.marchipiu23.it.
2. Della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto direttoriale 16 giugno 2023.
Il Direttore Generale
AMEDEO TETI