
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 24 maggio 2023
G.U.R.I. 12 agosto 2023, n. 188
Attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» - Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (Classe L-P01).
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonchè la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 settembre 2020, n. 227, recante «Definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03)», il quale, nella tabella delle classi di laurea ad orientamento professionale, prevede la L-P01 professioni tecniche per l'edilizia e il territorio;
Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», e in particolare gli articoli 2 e 3;
Visto in particolare il comma 2 del citato art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, secondo cui «sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo [...] della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonchè la composizione paritetica della commissione giudicatrice»;
Visti i decreti direttoriali n. 137 del 7 febbraio 2022 e n. 264 del 3 marzo 2022 di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;
Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di lavoro;
Sentito il Consiglio universitario nazionale, il quale ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 27 ottobre 2022;
Sentite le rappresentanze nazionali dei collegi e consigli professionali, come previsto dall'art. 3, comma 2, della predetta legge n. 163 del 2021;
Ritenuto di adeguare l'ordinamento didattico della classe L-P01 alle sopracitate disposizioni normative;
Decreta:
Abilitazione all'esercizio delle professioni di geometra laureato o di perito industriale laureato
1. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe L-P01 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato o di perito industriale laureato. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare l'idoneità del candidato all'esercizio della professione, che precede la prova finale.
Tirocinio pratico-valutativo
1. Nell'ambito delle attività formative previste per la classe di laurea professionalizzante in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe L-P01, almeno 48 crediti formativi universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) interno ai corsi di studio.
2. Le attività di TPV sono svolte per non più di quaranta ore a settimana e ad ogni CFU a esse riservato corrispondono venticinque ore di impegno medio per studente.
3. Le attività di tirocinio sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree L-P01 previsti nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446. Tali attività, al fine di favorire una conoscenza diretta dei settori lavorativi cui il titolo di studio può dare accesso, si svolgono, in Italia o all'estero, necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali.
4. Nel caso in cui le attività di TPV si svolgono in ambiti diversi da quelli libero-professionali, 12 dei CFU di cui al comma 1 sono acquisiti in convenzione con ordini o collegi professionali.
5. Gli obiettivi di apprendimento derivanti dalla frequenza del periodo di TPV, esplicitati nei regolamenti didattici dei corsi di studio, sono ricompresi nei seguenti ambiti: rilevamento topografico e architettonico; metodologie digitali di supporto alla pianificazione e progettazione; supporto al monitoraggio e alla diagnostica delle strutture, delle infrastrutture, del territorio e degli impianti accessori; gestione di banche dati catastali, demaniali e degli enti locali; attività agronomiche e di sviluppo rurale; valutazioni estimative; contabilità dei lavori; sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro; certificazione energetica e della sostenibilità e salubrità degli ambienti; redazione di pratiche edilizie, di capitolati tecnici, di piani di manutenzione e attività di consulenza tecnica forense; progettazione, direzione dei lavori e vigilanza degli aspetti architettonici, strutturali, distributivi e impiantistici relativi alle costruzioni modeste; principi delle attività professionali; normativa e deontologia. Tali ambiti sono specificati in un apposito accordo-quadro stipulato dai Consigli nazionali e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane.
6. Per lo svolgimento delle attività di TPV le università attivano apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 3, prevedendo in particolare l'identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui sono svolte tali attività, che operano in collaborazione con figure interne all'università, in numero congruo rispetto al numero degli studenti, al fine di garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.
7. Ai fini dell'accesso al TPV i regolamenti dei corsi di studio prevedono il numero minimo di CFU che lo studente deve aver acquisito.
8. Per lo stesso corso di laurea l'Ateneo può stipulare convenzioni con i Consigli degli ordini o collegi territoriali delle professioni di cui all'art. 1, sulla base dell'accordo-quadro di cui al comma 5.
9. In caso di convenzioni stipulate con più consigli professionali, lo studente indica al momento dell'immatricolazione la professione alla quale intende abilitarsi. La scelta è da intendersi definitiva al termine del primo anno di corso.
10. Lo studente accede all'esame finale che abilita alla professione scelta e per la quale ha svolto le attività di TPV.
11. Ai fini della valutazione del tirocinante e dell'acquisizione dei CFU di TPV, il tutor accademico, previa acquisizione dell'elenco delle presenze e delle valutazioni del tutor esterno sulle competenze acquisite, compila un libretto con il quale rilascia una formale attestazione dello svolgimento delle attività, ed esprime il giudizio sulle attività svolte dal tirocinante. Il libretto di tirocinio contiene l'elenco delle presenze e delle abilità, conoscenze e competenze acquisite dallo studente, valutate positivamente dai tutor e certificate dall'università, necessarie per l'accesso alla prova pratica valutativa (di seguito, PPV) di cui all'art. 3.
12. Ai fini dell'abilitazione all'altra professione relativa alla classe L-P01, il laureato abilitato può iscriversi alla stessa o ad altra università sede del corso al quale risulta correlata tale professione, chiedendo il riconoscimento dei CFU delle attività formative e/o di laboratorio già acquisiti, e svolgere le attività di TPV relative all'ulteriore professione. In caso di riconoscimento parziale dei CFU già acquisiti, lo studente, unitamente alle attività di TPV, svolge all'interno del corso le ulteriori attività formative. Acquisiti i CFU necessari, lo studente accede all'esame finale abilitante.
13. Lo studente non laureato già abilitato, che intende conseguire il titolo accademico della professione a cui è abilitato e che dimostra di possedere le competenze necessarie a svolgere le attività di TPV, acquisisce i relativi CFU previa positiva valutazione del tutor accademico.
Prova pratica valutativa e prova finale
1. L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante di cui all'art. 1 comprende lo svolgimento di una PPV che precede la prova finale indicata nella lettera g) degli obiettivi formativi qualificanti della classe L-P01 come modificata dal presente decreto.
2. La PPV ha lo scopo di verificare l'acquisizione, durante il TPV, delle conoscenze, competenze e abilità comprese negli ambiti descritti all'art. 2, comma 5, necessarie per l'esercizio in autonomia della professione di geometra laureato o di perito industriale laureato.
3. La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o più problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il TPV.
4. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è composta da almeno quattro membri. I membri della commissione sono, per la metà, docenti universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Consiglio del corso di studio, e, per l'altra metà, professionisti di comprovata esperienza, designati dalle rappresentanze professionali competenti, con almeno cinque anni di esercizio nella professione prescelta dallo studente.
5. Due membri iscritti all'albo della professione alla quale lo studente si abilita, designati con le modalità di cui al comma 4, sono invitati a partecipare alla sessione di laurea, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli articoli 42 e 43 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
6. Lo studente supera la PPV con il conseguimento di un giudizio di idoneità, che non concorre a determinare il voto di laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea.
7. Lo studente che si abilita all'esercizio della professione di perito industriale laureato con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe L-P01 può iscriversi alla sezione dell'albo professionale corrispondente al settore in costruzioni, ambiente e territorio di cui al decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68, nel quale confluiscono i periti industriali edili.
Adeguamento della disciplina della classe L-P01
1. All'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 settembre 2020, n. 227, è soppresso il seguente periodo: «almeno 12 CFU devono essere riservati alle attività di base, almeno 24 CFU alle attività caratterizzanti e».
2. Gli obiettivi formativi qualificanti L-P01 professioni tecniche per l'edilizia e il territorio di cui alle tabelle allegate al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, sono modificati come segue:
a) prima della lettera a) obiettivi culturali della classe è aggiunto il seguente periodo: «Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe L-P01 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato o di perito industriale laureato. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare l'idoneità del candidato all'esercizio della professione, che precede la prova finale»;
b) la lettera g) caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe degli obiettivi formativi qualificanti della classe, è sostituita come segue: «La prova finale, che comprende la predisposizione e l'esposizione di un breve elaborato scritto, è intesa a verificare la maturità del candidato in relazione alla capacità di identificare e affrontare aspetti concreti in ambiti di interesse della classe, applicando le conoscenze e le abilità acquisite durante il corso di studi»;
c) nella tabella delle attività formative indispensabili della classe, il minimo di CFU dell'ambito disciplinare «Rappresentazione» è modificato come segue:
Rappresentazione | Nozioni sulle tecniche di rappresentazione dello spazio aperto e costruito, sia storico che contemporaneo | ICAR/17 - Disegno | 6 |
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Conseguentemente il numero minimo di CFU riservati alle attività caratterizzanti ed il numero minimo di CFU riservati alle attività di base e caratterizzanti sono modificati come segue:
Numero minimo di CFU riservati alle attività caratterizzanti: 27.
Numero minimo di CFU riservati alle attività di base e caratterizzanti: 39.
Adeguamento dei regolamenti didattici di Ateneo e passaggio ai nuovi percorsi formativi
1. L'adeguamento da parte delle università dei regolamenti didattici di Ateneo ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 6, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163, si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, previa positiva valutazione dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.
2. Coloro che a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali risultano iscritti ai corsi di laurea professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio del previgente ordinamento didattico non abilitante possono optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante afferente alla classe di laurea professionalizzane L-P01 come modificata dal presente decreto. Le attività di tirocinio professionale già svolte possono essere riconosciute dalle università, d'intesa con i consigli degli ordini o collegi territoriali competenti, su richiesta dello studente, ai fini del completamento del TPV di cui all'art. 2.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2023
Il Ministro dell'università e della ricerca
BERNINI
Il Ministro della giustizia
NORDIO
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2066