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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 24 maggio 2023

G.U.R.I. 12 agosto 2023, n. 188

Attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» - Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche industriali e dell'informazione (Classe L-P03). 

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonchè la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2020, n. 227, recante «Definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03)», il quale, nella tabella delle classi di laurea ad orientamento professionale, prevede la L-P03 Professioni tecniche industriali e dell'informazione;

Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», e in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto direttoriale del 7 febbraio 2022, n. 138, di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;

Visto in particolare il comma 2 del citato art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, secondo cui «sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo [...] della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonchè la composizione paritetica della commissione giudicatrice»;

Visto il decreto direttoriale n. 138 del 7 febbraio 2022 di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;

Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di lavoro;

Sentito il Consiglio universitario nazionale, il quale ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 27 ottobre 2022;

Sentite le rappresentanze nazionali dei collegi e consigli professionali, come previsto dall'art. 3 della predetta legge n. 163 del 2021;

Ritenuto di adeguare l'ordinamento didattico della classe L-P03 alle sopracitate disposizioni normative;

Decreta:

Art. 1

Abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale laureato

1. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe L-P03 abilita all'esercizio della professione di perito industriale laureato. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare l'idoneità del candidato all'esercizio della professione, che precede la discussione della prova finale.

Art. 2

Tirocinio pratico-valutativo

1. Nell'ambito delle attività formative previste per la classe di laurea a orientamento professionale in Professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe L-P03, almeno 48 crediti formativi universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di attività di tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) interno ai corsi di studio.

2. Le attività di TPV sono svolte per non più di 40 ore a settimana e a ogni CFU a esse riservato corrispondono venticinque ore di impegno complessivo per studente. Tali attività possono essere frazionate all'interno del percorso formativo.

3. Le attività di tirocinio sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree L-P03 previsti nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, e con gli obiettivi formativi specifici dei corsi definiti dai relativi ordinamenti didattici. Tali attività, al fine di favorire una conoscenza diretta dei settori lavorativi cui il titolo di studio può dare accesso, si svolgono, in Italia o all'estero, necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali.

4. Gli obiettivi formativi delle attività di TPV sono delineati nei regolamenti didattici dei corsi di studio e riguardano la disciplina della professione comprensiva degli aspetti deontologici, nonchè le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima con riferimento agli ambiti tecnologici corrispondenti ai seguenti settori di specializzazione di cui al decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68: meccanica ed efficienza energetica; impiantistica elettrica e automazione; chimica (ad esclusione della specializzazione tecnologie alimentari); prevenzione e igiene ambientale; informatica; design.

5. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, le università stipulano apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 3, prevedendo in particolare l'identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui saranno svolte tali attività, che operano in collaborazione con figure interne all'università, in numero congruo rispetto al numero degli studenti, al fine di garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.

6. I regolamenti didattici dei corsi di studio e le convenzioni di cui al comma 5 indicano espressamente uno o più degli ambiti disciplinari di cui alla tabella della classe L-P03 nei quali si svolgono le attività di TPV. Ciascun ambito è correlato ad uno dei settori di specializzazione di cui al decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68, corrispondenti alle relative sezioni dell'albo professionale. Nel caso in cui il percorso formativo consente di acquisire i requisiti per l'abilitazione a più settori di specializzazione, lo studente indica al momento dell'immatricolazione uno di tali settori. La scelta è da intendersi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno di corso.

7. Le attività di TPV sono svolte, oltre che su argomenti specifici relativi al settore di specializzazione in cui lo studente intende abilitarsi, su argomenti di carattere generale comuni a tutti i settori di specializzazione e in particolare su: deontologia professionale; elementi di diritto ed economia; salvaguardia dell'ambiente e consumi energetici; prevenzione infortuni e igiene del lavoro; informatica.

8. Ai fini dello svolgimento del TPV, lo studente è iscritto al registro elettronico, istituito dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei periti industriali, nel quale sono indicati i settori di specializzazione corrispondenti agli ambiti disciplinari.

9. Ai fini della valutazione del tirocinante e dell'acquisizione dei CFU di TPV, il tutor accademico, previa acquisizione dell'elenco delle presenze e delle valutazioni del tutor esterno sulle competenze acquisite, compila un libretto con il quale rilascia una formale attestazione dello svolgimento delle attività ed esprime il giudizio sulle attività svolte dal tirocinante. Il libretto di tirocinio contiene l'elenco delle presenze e delle abilità, conoscenze e competenze acquisite dallo studente, valutate positivamente dai tutor e certificate dall'università, necessarie per l'accesso alla prova pratica valutativa (di seguito, PPV) di cui all'art. 3.

10. Il laureato abilitato ad un settore di specializzazione può acquisire l'abilitazione ad ulteriori settori iscrivendosi ad un corso al quale risultano correlati altri settori di specializzazione e chiedendo il riconoscimento dei CFU già acquisiti. In caso di riconoscimento parziale dei CFU già acquisiti, lo studente svolge all'interno del corso le ulteriori attività formative indispensabili. Acquisiti i CFU necessari, lo studente accede all'esame finale abilitante.

11. Lo studente non laureato già abilitato, che intende conseguire il titolo accademico della professione a cui è abilitato e che dimostra di possedere le competenze necessarie a svolgere le attività di TPV, acquisisce i relativi CFU previa positiva valutazione del tutor accademico.

Art. 3

Prova Pratica Valutativa e prova finale

1. L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante di cui all'art. 1 comprende lo svolgimento di una PPV che precede la discussione della prova finale indicata nella lettera g) degli obiettivi formativi qualificanti della classe L-P03 come modificata dal presente decreto.

2. La PPV ha lo scopo di verificare l'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità di cui all'art. 2, commi 3 e 4, acquisite durante il periodo di TPV, nonchè delle conoscenze, competenze, abilità e autonomia operativa necessarie all'esercizio della professione.

3. La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o più problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il TPV.

4. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è costituita da almeno quattro membri. I membri della commissione sono, per la metà, docenti universitari, di cui uno con funzione di Presidente, designati dall'ateneo e, per l'altra metà, professionisti laureati di comprovata esperienza, designati dall'ordine professionale. Per i primi tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i componenti nominati dalle rappresentanze professionali possono essere individuati anche tra soggetti di comprovato esercizio per almeno dieci anni nella relativa professione

5. Un membro designato dall'ordine dei periti industriali laureati è invitato a partecipare alla sessione di laurea, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli articoli 42 e 43 del regio-decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

6. Lo studente supera la PPV con il conseguimento di un giudizio di idoneità, che non concorre a determinare il voto di laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea.

7. Con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe L-P03, gli studenti si abilitano all'esercizio della professione di perito industriale laureato per il settore di specializzazione di cui all'art. 2, comma 4, corrispondente alla relativa sezione dell'albo professionale.

Art. 4

Adeguamento della disciplina della classe L-P03

1. All'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2020, n. 227, è soppresso il seguente periodo: «almeno 12 CFU devono essere riservati alle attività di base, almeno 24 CFU alle attività caratterizzanti e».

2. Gli obiettivi formativi qualificanti L-P03 professioni tecniche industriali e dell'informazione di cui alle tabelle allegate al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, sono modificati come segue:

a) prima della lettera a) obiettivi culturali della classe è aggiunto il seguente periodo: «Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe L-P03 abilita all'esercizio della professione di perito industriale laureato. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la prova finale.»;

b) la lettera g) caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe degli obiettivi formativi qualificanti della classe, è modificata come segue: «La prova finale, che comprende la predisposizione e l'esposizione di un breve elaborato scritto, è intesa a verificare la maturità del candidato in relazione alla capacità di identificare e affrontare aspetti concreti in ambiti di interesse della classe, applicando le conoscenze e le abilità acquisite durante il corso di studi»;

c) la lettera j) Indicazioni valide solo per corsi della classe con caratteristiche specifiche degli obiettivi formativi qualificanti della classe, è sostituita come segue: «I corsi di studio in questa classe rivolti alla preparazione per l'accesso a una specifica sezione dell'albo professionale dei periti industriali laureati assegnano almeno 12 CFU ad un ambito caratterizzante coerente con tale sezione. Per la specializzazione in:

meccanica ed efficienza energetica, almeno 12 CFU agli ambiti disciplinari "Tecnologie aeronautiche ed aerospaziali", "Tecnologie meccaniche e tecnologie per l'efficienza energetica" e "Tecnologie navali e nautiche";

impiantistica elettrica e automazione, almeno 12 CFU all'ambito disciplinare "Tecnologie elettriche, elettroniche e dell'automazione industriale";

chimica, almeno 12 CFU all'ambito disciplinare "Tecnologie dei processi chimici";

prevenzione e igiene ambientale, almeno 12 CFU all'ambito disciplinare "Tecnologie per la prevenzione e l'igiene negli ambienti di lavoro";

informatica, almeno 12 CFU all'ambito disciplinare "Tecnologie informatiche e dell'informazione";

design, almeno 12 CFU all'ambito disciplinare "Tecnologie per il design e la rappresentazione digitale".

Inoltre, tali corsi prevedono almeno 24 CFU di attività laboratoriali correlate alle tematiche dell'ambito e che concorrano al raggiungimento dei corrispondenti obiettivi formativi.».

d) nella tabella delle Attività formative indispensabili della classe, la denominazione, la relativa Descrizione nonchè l'indicazione dei Settori dell'ambito disciplinare «Tecnologie per la rappresentazione digitale», sono sostituiti come segue:

Tecnologie per il design e la rappresentazione digitale Rappresentazione, modellazione, sviluppo di modelli, prototipi, prodotti e artefatti tradizionali e multimediali ICAR/13 - Disegno industrialeICAR/17 - Disegno INF/01 - Informatica ING-IND/15 - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione

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Art. 5

Adeguamento dei regolamenti didattici di Ateneo e passaggio ai nuovi percorsi formativi

1. L'adeguamento da parte delle università dei regolamenti didattici di Ateneo ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 6, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163, si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, previa positiva valutazione dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.

2. Coloro che a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali risultano iscritti ai corsi di laurea professionalizzanti in professioni tecniche industriali e dell'informazione del previgente ordinamento didattico non abilitante possono optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante afferente alla classe di laurea professionalizzane L-P03 come modificata dal presente decreto. Le attività di tirocinio professionale già svolte sono riconosciute dalle università, d'intesa con i Consigli degli ordini territoriali competenti, su richiesta dello studente, ai fini del completamento del TPV di cui all'art. 2.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2023

Il Ministro dell'Università e della ricerca

BERNINI

Il Ministro della giustizia

NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2065