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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 luglio 2023, n. 114

G.U.R.I. 17 agosto 2023, n. 191

Regolamento concernente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione del sistema di tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104. 

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (1)

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104 che rimette all'adozione di un regolamento la disciplina delle modalità di funzionamento di un «sistema informatico dedicato» per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, anche per ciò che concerne le procedure di accesso, di consultazione, di conservazione dei dati, nonchè di collegamento con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, come codificata dalla direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/686 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le modalità dettagliate, a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, per lo scambio sistematico con mezzi elettronici di informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco nell'Unione;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110 e, in particolare, gli articoli 5 e 25, recanti disposizioni per la tenuta del registro giornaliero previsto dall'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e, in particolare, gli articoli 8, 9 e 10, che prevedono l'istituzione del Centro elaborazione dati nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, disciplinando il regime degli accessi e dei controlli;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 128 e, in particolare, l'articolo 21, comma 1, che prevede che le Forze di polizia conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e, in particolare, gli articoli 35 e 55, concernenti i registri delle operazioni giornaliere che devono essere detenuti e compilati, rispettivamente, dai soggetti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f) e g) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nonchè dagli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica» e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il perimetro di sicurezza cibernetica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, e in particolare, l'articolo 5, concernente la configurazione dei sistemi informativi e dei programmi informatici utilizzati per il trattamento dei dati personali per finalità di polizia da parte di organi, uffici e comandi di polizia, nonchè l'articolo 10, che definisce i termini di conservazione dei medesimi dati;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 agosto 2017 [N.d.R. recte: n. 145 del 24 giugno 2017], recante l'individuazione dei trattamenti di dati personali effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da Forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento, effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari, in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, recante «Regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza»;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso il proprio parere favorevole con deliberazione del 7 aprile 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022;

Sentito il Ministro della difesa con nota del 27 febbraio 2023;

Udito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze acquisito in data 14 marzo 2023;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. 4.3.13.3/2021/47 del 14 aprile 2023 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

(1)

Autorità sostituita da Errata-corrige pubblicata nella G.U.R.I. 19 agosto 2023, n. 193.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del «sistema informatico dedicato» per la tracciabilità delle armi e delle munizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, nonchè le procedure secondo le quali gli armaioli di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 e gli intermediari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo, nei casi contemplati dall'articolo 31-bis, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, immettono i dati relativi alle operazioni giornaliere riguardanti le armi e le munizioni, al fine di assolvere agli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dagli articoli 35 e 55 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le modalità di autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate nel predetto Sistema informatico, le modalità di conservazione sicura e di verifica di qualità dei dati nonchè della loro protezione e trasmissione in caso di malfunzionamento, danneggiamento o di altri eventi accidentali o dolosi riguardanti il medesimo Sistema.

3. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità di collegamento del predetto Sistema informatico, ai fini di consultazione e riscontro dei dati, con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «armi», le armi da fuoco e le armi diverse da quelle da fuoco;

b) «arma da fuoco», l'arma da fuoco, come definita dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, l'arma da fuoco per uso scenico di cui all'articolo 22, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonchè l'arma da fuoco antica, artistica o rara di importanza storica disciplinata dal decreto del Ministro dell'interno 14 aprile 1982, emanato ai sensi dell'articolo 10, settimo comma, della medesima legge n. 110 del 1975;

c) «arma diversa dalle armi da fuoco», l'arma comune da sparo ad aria o a gas compressi, lunga o corta, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, nonchè l'arma da sparo con modesta capacità offensiva, funzionante a aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule;

d) «armaiolo», l'operatore economico che esercita le attività in materia di armi da fuoco e munizioni indicate dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 527 del 1992;

e) «autorità nazionale», l'autorità nazionale competente allo scambio delle informazioni in materia di trasferimenti, a titolo definitivo, di armi da fuoco, individuata nel competente Ufficio per l'Amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza;

f) «CED», il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

g) «CEN», il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato per la gestione, il coordinamento e lo sviluppo degli archivi e delle procedure informatizzate;

h) «DIA», la Direzione investigativa antimafia, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

i) «decreto legislativo n. 51 del 2018», il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

l) «decreto legislativo n. 104 del 2018», il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104;

m) «Dipartimento della pubblica sicurezza», il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

n) «Focal Point» il personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, incaricato della formazione e della gestione operativa degli utenti che accedono al SITAM;

o) «Forze di polizia», le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni;

p) «intermediario», l'operatore economico che esercita le attività in materia di armi da fuoco e munizioni indicate dall'articolo 1-bis, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 527 del 1992;

q) «legge n. 110 del 1975», la legge 18 aprile 1975, n. 110;

r) «legge n. 121 del 1981», la legge 1° aprile 1981, n. 121;

s) «munizione», la munizione utilizzata in un'arma da fuoco come definita dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera d) del predetto decreto legislativo n. 527 del 1992;

t) «parte d'arma», una delle componenti essenziali di un'arma da fuoco come definite dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 527 del 1992;

u) «Prefettura-UTG», la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo;

v) «rappresentante», la persona fisica, dipendente dell'armaiolo, che abbia ottenuto l'approvazione della nomina a rappresentante del medesimo armaiolo ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, TULPS;

z) «regolamento delegato (UE) 2019/686», il regolamento delegato (UE) 2019/686 della Commissione del 16 gennaio 2019;

aa) «replica di arma antica ad avancarica a colpo singolo», la replica di arma antica ad avancarica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890, come definita all'articolo 12 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362;

bb) «SITAM», il «sistema informatico dedicato» per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104;

cc) «TULPS», il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende, inoltre, per:

a) «accesso», l'operazione di trattamento elettronico che consente di prendere visione e di estrarre copia, memorizzandola su qualunque tipo di supporto, dei dati conservati nel SITAM e di quelli riguardanti i detentori delle armi e delle munizioni conservati nel CED;

b) «aggiornamento», l'operazione di trattamento elettronico che consente di modificare o di cancellare, con modalità sicure, i dati già contenuti nel SITAM, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 51 del 2018;

c) «amministratore locale SITAM», il dipendente della Polizia di Stato in servizio presso le Questure addetto alla gestione delle utenze per l'accesso al SITAM da parte degli utenti di cui al successivo punto i);

d) «consultazione», l'operazione di trattamento elettronico che consente di accedere, nei limiti stabiliti dal relativo profilo di autorizzazione di cui al comma 3, lettera h), alle informazioni conservate nel SITAM;

e) «immissione», l'operazione di trattamento elettronico che consente l'inserimento di dati nel SITAM, per le finalità per cui esso è istituito, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 51 del 2018;

f) «interrogazione», l'operazione di collegamento telematico con il SITAM al fine di effettuare l'accesso, la consultazione, l'immissione o l'aggiornamento dei dati conservati nel SITAM;

g) «operatore», l'appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge n. 121 del 1981, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, le Questure, gli uffici e comandi delle predette Forze di polizia, nei cui confronti sono state rilasciate le credenziali di autenticazione che consentono di effettuare le interrogazioni del SITAM;

h) «operatore dell'Amministrazione civile dell'interno», l'appartenente all'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, le Prefetture-UTG, le Questure e gli uffici locali di pubblica sicurezza, nei cui confronti sono state rilasciate le credenziali di autenticazione che consentono l'accesso o la consultazione del SITAM;

i) «utente», l'armaiolo, il suo rappresentante o i dipendenti dell'armaiolo, nonchè l'intermediario o i suoi dipendenti.

3. Ai fini del presente regolamento si intendono, altresì, per:

a) «autenticazione», l'insieme degli strumenti elettronici delle procedure per la verifica dell'identità dell'operatore, dell'operatore dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'utente;

b) «autenticazione forte», metodo di autenticazione multifattore che si basa sull'utilizzo congiunto di due o più fattori di autenticazione individuale;

c) «casella di posta elettronica assegnata dall'Amministrazione», casella di posta elettronica istituzionale rilasciata all'operatore, all'operatore dell'Amministrazione civile dell'interno dall'Amministrazione o dall'ente di appartenenza;

d) «client», postazione di lavoro che accede ai servizi o alle risorse di un'altra componente servente;

e) «credenziali di autenticazione», i dati e i dispositivi in possesso dell'operatore, dell'operatore dell'Amministrazione civile dell'interno ovvero dell'utente, da questi conosciuti e ad essi univocamente correlati, necessari per l'autenticazione;

f) «login», la procedura di autenticazione per l'effettuazione di operazioni di trattamento all'interno del SITAM;

g) «password», sequenza di caratteri alfanumerici utilizzata per accedere in modo esclusivo a una risorsa informatica;

h) «profilo di autorizzazione», l'insieme delle informazioni univocamente associate all'operatore, all'operatore dell'Amministrazione civile dell'interno o all'utente che consente di individuare a quali dati conservati nel SITAM questi ultimi sono abilitati ad accedere, nonchè quali trattamenti sono abilitati ad effettuare;

i) «sistema di autorizzazione», l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano il trattamento dei dati del SITAM in funzione del profilo di autorizzazione riconosciuto all'operatore, all'operatore dell'Amministrazione civile dell'interno ovvero all'utente, a seconda della categoria di soggetti cui esso appartiene o da cui dipende;

l) «URL», l'Uniform Resource Locator, sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di rete del SITAM;

m) «username», nome con il quale l'utente viene riconosciuto da un computer o da un programma informatico;

n) «violazione dei dati personali», la violazione della sicurezza che comporta colposamente o dolosamente la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

4. Ai fini del presente regolamento, si intendono, altresì, per:

a) «articolazione competente per la gestione del CED», l'articolazione del servizio per i Sistemi Informativi della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, competente per la gestione del CED;

b) «Direzione centrale della polizia criminale», la Direzione centrale della polizia criminale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78.

5. Infine, ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) «CIE», il documento di identità personale rilasciato dal Ministero dell'interno denominato «Carta di identità elettronica», come definito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD);

b) «Identità digitale», la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonchè dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese» e dei suoi regolamenti attuativi;

c) «Identità digitale uso professionale», l'identità digitale SPID contenente un attributo che dichiara tale caratteristica, rilasciata secondo le linee guida di cui alla determina dell'AGID n. 318/2019;

d) «Regolamento UE 910/2014», il Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

e) «SPID», il sistema pubblico dell'identità digitale, istituito ai sensi dell'articolo 64 del CAD, come modificato dall'articolo 17-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Capo II

Dati contenuti nel SITAM e finalità del loro trattamento

Art. 3

Finalità dei trattamenti

1. I dati contenuti nel SITAM sono trattati a fini di controllo sulla circolazione delle armi e delle munizioni, anche nella forma del rilascio, del rinnovo o del diniego delle autorizzazioni, licenze e nulla osta previsti dalla vigente normativa, nonchè a fini di prevenzione e repressione dei reati.

2. I dati contenuti nel SITAM, preventivamente resi anonimi e in forma aggregata, possono essere trattati, altresì, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche per scopi statistici da:

a) gli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza competenti ad esercitare il controllo sulla circolazione delle armi e delle munizioni, anche nella forma del rilascio, del rinnovo o del diniego delle autorizzazioni, licenze e nulla osta previsti dalla vigente normativa, nonchè in materia di prevenzione e repressione dei reati;

b) le Prefetture-UTG;

c) le Questure e gli altri uffici della Polizia di Stato, nonchè i comandi e reparti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, competenti nella materia di cui alla lettera a).

3. Per le finalità di cui al comma 2, il SITAM è dotato di un sistema per le elaborazioni statistiche che permette di analizzare in forma anonima e aggregata i dati riguardanti le armi, le parti di arma e le munizioni, nonchè il numero aggregato degli armaioli, degli intermediari e degli altri soggetti che detengono le armi, le parti di arma e le munizioni.

Art. 4

Dati contenuti nel SITAM

1. Il SITAM contiene i dati relativi alle armi, alle parti di armi da fuoco, incluse le informazioni che consentono di associarle ai rispettivi proprietari, nonchè alle munizioni fabbricate, importate o introdotte nel territorio dello Stato che sono oggetto di operazioni di esportazione, di trasferimento verso Paesi dell'Unione europea ovvero di compravendita o cessione a qualunque altro titolo verso armaioli, intermediari o altri soggetti, pubblici o privati.

2. I dati relativi alle armi da fuoco e alle parti di arma da fuoco, alle armi diverse da quelle da fuoco e alle munizioni sono specificati, rispettivamente, negli Allegati A, B e C al presente regolamento. Il SITAM assicura che per ogni tipologia di operazione sia predisposta una apposita scheda informativa nella quale sono inseriti, a cura dell'operatore o dell'utente, i dati tra quelli individuati nei predetti Allegati, pertinenti alla medesima operazione, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni di legge.

3. I dati presenti negli archivi informatici sono configurati in maniera conforme al D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, e lo scambio dei dati avviene in modalità cifrata secondo metodi di comunicazione standard.

Art. 5

Periodo di conservazione dei dati contenuti nel SITAM

1. I periodi di conservazione dei dati di cui all'articolo 4 sono stabiliti come segue:

a) per i dati di cui all'Allegato A al presente regolamento, relativi alle armi da fuoco e alle parti di arma, compresi i dati identificativi dei fornitori, degli acquirenti e dei detentori, 30 anni dalla data della distruzione dell'arma o della parte di essa;

b) per i dati di cui all'Allegato B, relativi alle armi diverse da quelle da fuoco ed alle repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo, compresi i dati identificativi dei fornitori, degli acquirenti e dei detentori:

1) 30 anni dalla data della distruzione dell'arma ad aria o a gas compressi, lunga o corta, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule;

2) 10 anni dalla data in cui si è conclusa l'operazione di esportazione, di trasferimento verso un Paese dell'Unione europea, ovvero di vendita o di cessione a qualunque altro titolo in favore di un soggetto diverso dagli armaioli o dagli intermediari, per l'arma da sparo a modesta capacità offensiva, funzionante ad aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule;

c) per i dati di cui all'Allegato C, relativi alle munizioni, 5 anni dalla data in cui si è conclusa l'operazione di esportazione o importazione, di trasferimento da e verso un Paese dell'Unione europea, ovvero di vendita o di cessione a qualunque altro titolo in favore di un soggetto diverso dagli armaioli o dagli intermediari.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, i dati raccolti nel SITAM sono cancellati o resi anonimi con modalità automatizzate.

Art. 6

Raffronto con i dati inseriti nel CED

1. Il SITAM, attraverso meccanismi di cooperazione applicativa, consente agli operatori di connettersi al CED, al fine di:

a) raffrontare i dati esistenti nello stesso CED, relativi alle armi e alle munizioni, con quelli acquisiti ai fini dell'immissione nel SITAM;

b) acquisire, ai fini dell'immissione nel SITAM, i dati conservati nel CED relativi alle armi, in modo da garantire la completezza ed esattezza dei dati inseriti.

Capo III

Organizzazione e struttura del SITAM

Art. 7

Titolare del trattamento dei dati e allocazione del sistema

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza è il titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

2. Il SITAM è istituito presso il CEN che ne garantisce la gestione tecnica e informatica, ivi compreso il profilo di sicurezza, direttamente o attraverso le Questure.

Art. 8

Compiti del CEN

1. Per le finalità di cui all'articolo 7, il CEN è responsabile della gestione dell'infrastruttura tecnologica, della conservazione sicura dei dati e della continuità operativa del servizio anche attraverso il ripristino di emergenza delle procedure e dei dati tramite le funzioni di backup assicurate dallo stesso CEN, attraverso le proprie articolazioni.

2. Il CEN cura il ciclo di vita delle utenze degli amministratori locali SITAM presso le Questure, di cui all'articolo 10.

Art. 9

Compiti della Direzione centrale della polizia criminale

1. La Direzione centrale della polizia criminale, attraverso la propria articolazione competente per la gestione del CED, relativamente al trattamento dei dati presenti nel SITAM, è responsabile del rilascio, secondo le politiche di sicurezza conformi agli standard stabiliti dalle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali, dei profili di autorizzazione nei confronti di:

a) soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g);

b) appartenenti agli Organismi di informazione e sicurezza, di cui all'articolo 19, comma 1;

c) operatori dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso le Prefetture-UTG, di cui all'articolo 18, comma 1.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) accedono al SITAM per il tramite del portale dell'articolazione competente per la gestione del CED. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che accedono al portale sono identificati tramite un codice univoco e sono abilitati allo svolgimento delle funzioni applicative di competenza dell'unità organizzativa cui sono preposti o assegnati, coerentemente con l'ambito di trattamento consentito dal profilo di autorizzazione. Ai fini dell'accesso al SITAM, il codice identificativo e le credenziali di autenticazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), sono conformi almeno al livello 2 di sicurezza o garanzia (Level of Assurance - LoA) previsto dallo standard internazionale ISO/IEC 29115, con impiego di un sistema di autenticazione a due fattori, non necessariamente basato su certificati digitali.

Art. 10

Compiti delle Questure

1. Le Questure provvedono, per il tramite dell'amministratore locale SITAM, ad effettuare le seguenti operazioni:

a) abilitare, previa verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento, gli utenti nei casi previsti dall'articolo 24;

b) verificare il corretto utilizzo delle abilitazioni per l'accesso al sistema da parte degli utenti;

c) disabilitare l'accesso al SITAM nei casi previsti dagli articoli 25 e 26.

Art. 11

Archivi informatici del SITAM

1. Il SITAM è composto dai seguenti archivi informatici:

a) l'archivio delle armi da fuoco, nel quale sono riportati, per ciascuna arma da fuoco e per ciascuna parte di arma da fuoco, i dati di cui all'Allegato A;

b) l'archivio delle armi diverse da quelle da fuoco e delle repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo, nel quale sono riportati per ciascuna arma i dati di cui all'Allegato B;

c) l'archivio delle munizioni, nel quale sono riportati per ogni unità elementare di imballaggio delle munizioni per armi da fuoco, i dati di cui all'Allegato C.

2. Gli archivi di cui al comma 1, lettere a) e b) sono strutturati in modo da consentire ai soggetti autorizzati alla consultazione di effettuare ricerche finalizzate a:

a) ricostruire la filiera dei passaggi di proprietà e comunque della cessione, a qualunque titolo, di ciascuna arma da fuoco, parte di arma da fuoco e arma diversa da quella da fuoco;

b) riepilogare le eventuali modifiche che abbiano mutato le caratteristiche tecniche dell'arma da fuoco o gli interventi di sostituzione delle parti di arma.

3. L'archivio di cui al comma 1 lettera c) è strutturato in modo da consentire ai soggetti autorizzati alla consultazione di effettuare ricerche finalizzate a ricostruire la filiera dei passaggi di proprietà e comunque della cessione, a qualunque titolo, di ciascuna unità elementare di imballaggio delle munizioni per armi da fuoco.

4. Gli archivi di cui al comma 1 sono, inoltre, strutturati in modo da consentire:

a) l'elaborazione automatica di un riepilogo mensile delle operazioni compiute da ciascun armaiolo e dall'intermediario e il suo invio automatico alle Questure e agli altri uffici e comandi delle Forze di polizia per le finalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2;

b) ai soggetti autorizzati alla consultazione, l'effettuazione di ricerche finalizzate ad acquisire i dati relativi a ciascun armaiolo, intermediario o soggetto che detenga o abbia detenuto armi, parti di arma da fuoco o munizioni;

c) la trattazione dei dati per finalità statistiche dei dati resi anonimi e aggregati, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.

5. L'elaborazione automatica del riepilogo mensile delle operazioni compiute dall'armaiolo o intermediario e la sua messa a disposizione delle Questure e degli altri uffici e comandi delle Forze di polizia tiene luogo della comunicazione mensile prevista dagli articoli 35, comma 4, e 55, primo comma, terzo periodo, TULPS.

Art. 12

Collegamenti del SITAM al CED

1. Il collegamento telematico del SITAM al CED, per le finalità di cui all'articolo 6, è realizzato nel termine di cui all'articolo 34, comma 1, attraverso meccanismi di cooperazione applicativa resi disponibili dal CED, sulla base di specifici accordi inter-istituzionali.

Art. 13

Collegamenti degli utenti al SITAM

1. Al fine di effettuare l'immissione dei dati concernenti le operazioni compiute relativamente alle armi, alle parti di arma da fuoco ed alle munizioni, nonchè la consultazione e la correzione dei medesimi dati precedentemente immessi, l'armaiolo o l'intermediario richiede l'abilitazione per l'accesso al SITAM alla Questura della provincia in cui è ubicata la sede della propria impresa tenuta ad effettuare le registrazioni e comunicazioni a norma degli articoli 35 e 55 TULPS.

2. Al fine di assicurare l'inserimento, anche in forma massiva, dei dati delle armi e delle munizioni esportate, importate, fabbricate, immesse sul mercato o sulle quali sono state eseguite operazioni di carattere tecnico, l'armaiolo o l'intermediario possono utilizzare sistemi informatici gestionali, purchè essi siano compatibili con le caratteristiche tecniche, informatiche e di sicurezza del SITAM e il loro collegamento al SITAM stesso non determini nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le Questure provvedono ad attivare i collegamenti tra i soggetti di cui al comma 1 e il SITAM, secondo le modalità e le procedure che sono rese note nella «home page» del relativo «sito web».

Art. 14

Collegamenti delle Prefetture, delle Questure, delle Forze di polizia e degli Organismi di informazione e sicurezza al SITAM

1. Al fine di effettuare le operazioni di accesso, immissione ed aggiornamento previste dagli articoli 16, 17 le Questure, gli altri Uffici o Comandi delle Forze di polizia si collegano al SITAM per il tramite del CED, il quale assicura, per le finalità di cui agli articoli 18 e 19, il collegamento al SITAM delle Prefetture-UTG, del DIS, dell'AISE e dell'AISI.

Capo IV

Accesso, consultazione, immissione e aggiornamento del SITAM

Sezione I

Soggetti legittimati all'accesso, consultazione, immissione ed aggiornamento

Art. 15

Interrogazioni del SITAM

1. Le interrogazioni del SITAM possono essere effettuate per finalità di accesso, di consultazione, di immissione ed aggiornamento dei dati contenuti nello stesso SITAM; a ciascuna delle predette finalità corrisponde uno specifico profilo di autorizzazione.

2. Le interrogazioni sono effettuate dai soggetti indicati dagli articoli 16, 17, 18 e 19, ai quali siano state preventivamente rilasciate le necessarie credenziali di autenticazione.

Art. 16

Soggetti legittimati all'accesso al SITAM

1. I soggetti che possono effettuare operazioni di accesso ai dati conservati nel SITAM sono:

a) il Questore e il dirigente che ne svolge le funzioni vicarie;

b) il personale delle Forze di polizia delle qualifiche, anche non dirigenziali, in servizio presso gli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza competenti ad esercitare il controllo sulla circolazione delle armi e delle munizioni, anche nella forma del rilascio, del rinnovo o del diniego delle autorizzazioni, licenze e nulla osta previsti dalla vigente normativa, nonchè in materia di prevenzione e repressione dei reati;

c) il personale della Polizia di Stato, anche delle qualifiche non dirigenziali, della Questura e degli uffici di pubblica sicurezza, preposto o addetto agli uffici, competenti ad esercitare il controllo sulla circolazione delle armi e delle munizioni, anche nella forma del rilascio, del rinnovo o del diniego delle autorizzazioni, licenze e nulla osta previsti dalla vigente normativa, nonchè in materia di prevenzione e repressione dei reati;

d) gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza preposti o addetti a comandi, unità o reparti, competenti a contribuire, anche sul piano informativo, alle attività di controllo sulla circolazione delle armi e delle munizioni, nonchè in materia di prevenzione e repressione dei reati;

e) il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza appartenente ai comandi, unità o reparti di cui alla lettera d), autorizzato dai relativi responsabili;

f) il personale dell'Amministrazione civile dell'interno delle qualifiche non dirigenziali, addetto alle articolazioni della Questura, nonchè degli altri uffici locali di pubblica sicurezza, competenti ad esercitare il controllo sulla circolazione delle armi e delle munizioni, anche nella forma del rilascio, del rinnovo o del diniego delle autorizzazioni, licenze e nulla osta previsti dalla vigente normativa;

g) il personale dell'Amministrazione civile dell'interno delle qualifiche non dirigenziali, addetto alle articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza, competenti ad esercitare il controllo sulla circolazione delle armi e delle munizioni, anche nella forma del rilascio, del rinnovo o del diniego delle autorizzazioni, licenze e nulla osta previsti dalla vigente normativa.

2. Le operazioni di accesso ai dati conservati nel SITAM possono altresì essere effettuate dall'amministratore locale SITAM limitatamente allo svolgimento delle attività, di sicurezza, tenuta e conservazione dei dati.

3. L'accesso da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 avviene esclusivamente per il tramite del portale di accesso ai servizi dell'articolazione competente per la gestione del CED, mediante tecniche di identità federata, con accreditamento unico per l'intero dominio, secondo le politiche di sicurezza conformi agli standard stabiliti dalle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali.

Art. 17

Soggetti legittimati all'immissione e all'aggiornamento dei dati contenuti nel SITAM

1. L'immissione e l'aggiornamento di dati nel SITAM sono eseguiti esclusivamente dal personale di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, preventivamente autorizzato dal Questore ovvero dal responsabile del competente ufficio o comando di livello provinciale delle Forze di polizia.

2. Gli utenti possono essere abilitati ad effettuare operazioni di immissione e aggiornamento finalizzate esclusivamente ad inserire nel SITAM i dati indicati negli Allegati A, B, C necessari per assolvere agli obblighi di registrazione e comunicazione di cui agli articoli 35 e 55 TULPS. Per le finalità di cui al presente comma, gli utenti possono eseguire operazioni di consultazione, limitatamente ai dati da essi precedentemente immessi nel SITAM.

3. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, l'armaiolo o l'intermediario utilizzano la propria identità digitale, anche ad uso professionale, attraverso lo SPID di livello 3, ovvero la CIE, ovvero un regime di identificazione elettronica notificato da uno Stato membro di livello di garanzia elevato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento UE 910/2014.

4. L'armaiolo o l'intermediario che non ha l'abilitazione per l'accesso al SITAM in quanto titolare di un regime di identificazione elettronica non ancora notificato dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE 910/2014, continua a tenere il registro delle operazioni giornaliere di cui agli articoli 35 e 55 TULPS e adempie alla comunicazione mensile prevista dai medesimi articoli 35 e 55 TULPS su supporto informatico sottoscritto con firma qualificata secondo le modalità indicate nella «home page» del relativo «sito web».

5. Gli amministratori locali SITAM presso le Questure, verificati i requisiti previsti, provvedono ad abilitare le utenze di accesso al SITAM per i soggetti di cui al comma 2.

6. Il SITAM è dotato di funzionalità che consentono la correzione di eventuali errori materiali commessi nell'immissione dei dati.

7. Gli operatori, gli operatori dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso le Questure effettuano tempestivamente la correzione degli eventuali errori materiali.

8. Gli utenti effettuano la correzione per via telematica degli eventuali errori materiali commessi, entro settantadue ore lavorative dalla prima immissione degli stessi. Decorso tale termine, gli utenti comunicano l'errore materiale commesso e la correzione da apportare alla Questura territorialmente competente, che provvede all'immissione, dopo aver verificato l'esattezza delle relative correzioni.

Art. 18

Consultazione del SITAM da parte del personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso le Prefetture-UTG

1. Il SITAM può essere consultato dal seguente personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno:

a) Prefetti in servizio presso le Prefetture-UTG;

b) viceprefetti vicari delle Prefetture-UTG;

c) personale, anche delle carriere non dirigenziali, preposto o addetto agli uffici della Prefettura-UTG, competenti ad esercitare il controllo sulla circolazione delle armi e delle munizioni, anche nella forma del rilascio, del rinnovo o del diniego delle autorizzazioni, licenze e nulla osta previsti dalla vigente normativa.

2. Al predetto personale sono rilasciate, dall'articolazione competente per la gestione del CED, le credenziali di autenticazione che consentono esclusivamente le operazioni di consultazione del SITAM.

Art. 19

Consultazione del SITAM da parte degli appartenenti agli Organismi di informazione e sicurezza

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 e dal relativo regolamento di attuazione, al personale del DIS, dell'AISE e dell'AISI sono rilasciate, dall'articolazione competente per la gestione del CED, le credenziali di autenticazione che consentono unicamente l'effettuazione di operazioni di consultazione del SITAM.

Art. 20

Tracciabilità delle operazioni compiute sul SITAM

1. Le interrogazioni e le correzioni di errori materiali effettuati dagli operatori, dagli operatori dell'Amministrazione civile dell'interno e dagli utenti autorizzati sono registrati in appositi file di log, non modificabili, che sono conservati per 20 anni dall'accesso o dall'operazione.

2. Le registrazioni delle operazioni di cui al comma 1 consentono di conoscere i motivi, la data e l'ora di tali operazioni e identificare la persona che ha eseguito le operazioni e i destinatari.

3. L'accesso alle registrazioni di cui al comma 1 è consentito solamente ai fini della verifica della liceità del trattamento, del controllo interno, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito del procedimento penale, da parte del responsabile per la protezione dei dati della Polizia di Stato, di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020 e dai dirigenti degli Uffici e Comandi di cui all'articolo 22, comma 1.

Sezione II

Caratteristiche e rilascio delle credenziali di autenticazione

Art. 21

Credenziali di autenticazione

1. Per l'effettuazione di operazioni di accesso, di immissione, di aggiornamento e di consultazione dei dati, i soggetti legittimati devono preventivamente munirsi delle credenziali di autenticazione per eseguire la connessione in sicurezza al SITAM.

2. Le credenziali di autenticazione sono individuali e non sono cedibili; ad esse è associato il profilo di autorizzazione della categoria di soggetti legittimati.

3. Le credenziali di autenticazione non possono essere utilizzate per l'esecuzione di operazioni diverse da quelle previste dal profilo di autorizzazione per cui sono rilasciate.

4. Le credenziali di autenticazione rilasciate al personale del CEN possono essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative alla gestione dell'infrastruttura tecnologica, di sicurezza, tenuta e conservazione dei dati, di cui all'articolo 8.

5. Le credenziali rilasciate agli amministratori locali SITAM presso le Questure sono utilizzate per le attività di cui all'articolo 17, comma 5.

Art. 22

Assegnazione delle credenziali di autenticazione al personale in servizio presso gli uffici e comandi delle Forze di polizia, per finalità di accesso, di immissione o di aggiornamento dei dati

1. Il Questore o, su sua delega, il dirigente che ne svolge le funzioni vicarie, e il responsabile del competente ufficio o comando di livello provinciale delle Forze di polizia comunicano, per via telematica, all'articolazione competente per la gestione del CED, gli elenchi dei propri dipendenti per i quali viene richiesto il rilascio delle credenziali di autenticazione per finalità di accesso, di immissione o aggiornamento dei dati.

2. Per ciascun operatore devono essere riportati i seguenti dati:

a) nome e cognome;

b) data e luogo di nascita;

c) luogo di residenza;

d) codice fiscale;

e) qualifica o grado;

f) Ufficio di appartenenza;

g) casella di posta elettronica assegnata dall'Amministrazione.

3. L'articolazione competente per la gestione del CED genera le credenziali di autenticazione e le assegna individualmente a ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 9, secondo le politiche di sicurezza adottate.

4. La procedura di cui al comma 1 si applica anche al personale non dirigente della Amministrazione civile dell'interno, preposto o addetto agli uffici della Questura competenti ad esercitare il controllo sulla circolazione delle armi e delle munizioni, anche nella forma del rilascio, del rinnovo o del diniego delle autorizzazioni, licenze e nulla osta previsti dalla vigente normativa.

Art. 23

Assegnazione delle credenziali di autenticazione al personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso le Prefetture-UTG per finalità di consultazione

1. L'assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalità di consultazione in favore del personale dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 18 è richiesto dal Prefetto o, su sua delega, dal viceprefetto vicario all'articolazione competente per la gestione del CED.

Art. 24

Richiesta di abilitazione degli utenti per finalità di accesso, di immissione o di aggiornamento dei dati

1. L'armaiolo, il suo rappresentante, ovvero l'intermediario, titolare di un'identità digitale di cui all'articolo 17, comma 3, richiede l'abilitazione per l'accesso al SITAM alla Questura:

a) del luogo in cui ha sede legale l'impresa, relativamente all'armaiolo o all'intermediario;

b) del luogo in cui si trova lo stabilimento, l'opificio o il ramo d'azienda per la cui gestione il rappresentante dell'armaiolo ha conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, TULPS;

c) del luogo in cui si trova lo stabilimento, l'opificio o la sede dell'impresa presso i quali i dipendenti dell'armaiolo e dell'intermediario svolgono la propria attività lavorativa.

2. La Questura provvede a verificare che il soggetto che ha richiesto l'abilitazione per l'accesso al SITAM rivesta la qualità di utente e comunica l'avvenuta abilitazione.

3. Fuori dai casi di cui agli articoli 10 e 11, terzo comma, TULPS, la Questura può denegare l'abilitazione per l'accesso al SITAM nel caso in cui accerti che la persona per la quale essa viene richiesto non possiede i requisiti stabiliti dall'articolo 11 TULPS, primo e secondo comma del medesimo.

4. L'abilitazione per l'accesso al SITAM è revocata nel caso in cui sia stato negato, con provvedimento espresso, il rinnovo della licenza relativa all'attività in materia di armi e munizioni ovvero nel caso in cui in cui la medesima licenza sia stata revocata. Nel caso in cui la predetta licenza sia stata sospesa, anche l'abilitazione per l'accesso al SITAM è sospesa per un periodo di pari durata. Nelle more del rinnovo della licenza relativa all'attività in materia di armi e munizioni, l'abilitazione per l'accesso al SITAM continua ad essere attiva.

5. L'armaiolo o l'intermediario possono eseguire le operazioni di immissione, di aggiornamento e di correzione dei dati al solo fine di assolvere agli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dagli articoli 35 e 55 TULPS. Il rappresentante può eseguire le predette operazioni esclusivamente per assolvere agli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate nello stabilimento, opificio o nella sede dell'impresa per la cui gestione ha ottenuto l'approvazione ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, TULPS. I dipendenti dell'armaiolo e dell'intermediario possono eseguire le predette operazioni esclusivamente per assolvere agli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate nello stabilimento, opificio o nella sede dell'impresa, presso i quali svolgono la loro attività lavorativa.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 26 o da altre disposizioni di legge, la Questura territorialmente competente provvede a disabilitare l'accesso al SITAM nel caso in cui siano state effettuate operazioni di immissione, di aggiornamento e di correzione per finalità diverse da quelle di cui all'articolo 17, comma 2.

Art. 25

Validità dell'abilitazione per l'accesso al SITAM e delle credenziali di autenticazione

1. L'abilitazione per l'accesso al SITAM rilasciata agli utenti è valida per il periodo di validità della licenza sulla base della quale l'armaiolo o l'intermediario opera. Decorso tale periodo ne deve essere richiesto il rinnovo secondo la procedura stabilita dall'articolo 24.

2. Le credenziali di autenticazione rilasciate ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, sono valide per il periodo di tempo previsto dalle politiche di sicurezza stabilite per il CED.

3. I soggetti di cui agli articoli 16, comma 1, e 18, comma 1, nel caso di trasferimento ad altro incarico o di cessazione e sospensione del rapporto di lavoro dipendente, danno immediata comunicazione all'articolazione competente per la gestione del CED.

4. I soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, nel caso di loro trasferimento ad altro incarico o di cessazione e sospensione del rapporto di lavoro, danno immediata comunicazione alla Questura territorialmente competente.

5. I soggetti di cui all'articolo 22, comma 1, disabilitano, attraverso anche il Focal Point, le credenziali di autenticazione degli amministratori locali SITAM trasferiti ad altro incarico o il cui rapporto di dipendenza sia cessato o sospeso.

6. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno dodici mesi sono disabilitate automaticamente. Le credenziali del personale del CEN e degli amministratori locali delle Questure sono valide per il periodo di tempo previsto dalle politiche di sicurezza stabilite dall'Amministrazione.

Art. 26

Uso delle credenziali

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere g) e h), che hanno ottenuto le credenziali di autenticazione al SITAM di cui agli articoli 22 e 23 effettuano il primo accesso secondo le politiche di sicurezza stabilite per il CED.

2. Le credenziali di autenticazione di cui al comma 1 sono personali e il loro utilizzo è consentito esclusivamente ai titolari per le finalità di cui al presente regolamento.

3. I titolari delle credenziali di cui al comma 1 sono tenuti a custodire le credenziali di autenticazione in modo da evitare che terzi possano appropriarsene o farne utilizzo.

4. L'abilitazione al SITAM rilasciata agli utenti è personale e consente l'accesso solo ai titolari per le finalità di cui al presente regolamento.

5. I titolari delle credenziali di autenticazione sono tenuti a comunicare immediatamente all'articolazione competente per la gestione del CED e al proprio superiore in linea disciplinare lo smarrimento o il furto delle credenziali di autenticazione. Il furto o lo smarrimento dell'identità digitale, utilizzata per l'accesso al SITAM, sono comunicati immediatamente alla Questura territorialmente competente che provvede alla disabilitazione dell'accesso.

6. L'uso improprio dell'abilitazione per l'accesso al SITAM da parte dell'armaiolo è valutato ai sensi dell'articolo 10 TULPS e ne è fatto rapporto all'autorità giudiziaria per la valutazione degli eventuali profili di rilevanza penale.

7. L'uso improprio dell'abilitazione da parte dei dipendenti dell'armaiolo e delle credenziali per l'accesso al SITAM da parte dei soggetti di cui al comma 1 comporta la revoca immediata dell'abilitazione stessa che può essere ripristinata trascorsi dodici mesi, in presenza dei necessari requisiti.

Capo V

Immissione ed aggiornamento dei dati inseriti nel SITAM

Art. 27

Immissione di dati ai fini di assolvimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 35 e 55 TULPS

1. Al fine di adempiere agli obblighi di registrazione e comunicazione di cui agli articoli 35 e 55 TULPS, gli utenti immettono nel SITAM i dati indicati negli Allegati A, B, C per ciascuna operazione compiuta riguardante, rispettivamente, le armi da fuoco e le parti di arma, le armi diverse da quelle da fuoco, le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo, le munizioni. L'immissione dei dati è eseguita giornalmente secondo l'ordine cronologico di effettuazione di ciascuna operazione.

2. Il SITAM implementa apposite funzioni, al fine di consentire agli utenti di eseguire, entro settantadue ore, per via telematica, correzioni o rettifiche di eventuali errori materiali compiuti nelle operazioni di immissione dei dati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, commi 6, 7 e 8. Il SITAM conserva la registrazione in ordine cronologico delle correzioni e delle rettifiche apportate dagli utenti, garantendo l'identificazione del soggetto che le ha effettuate.

3. Il SITAM segnala, in un apposito registro accessibile alle Questure e agli altri uffici e comandi delle Forze di polizia, le correzioni o le rettifiche dei dati inseriti, apportate ai sensi del comma 2.

Art. 28

Immissione ed aggiornamento dei dati da parte delle Questure e degli altri uffici e comandi delle Forze di polizia

1. Le Questure, gli uffici di pubblica sicurezza, i comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri immettono nel SITAM i dati indicati negli Allegati A, B, C riguardanti le seguenti operazioni compiute da soggetti privati diversi dall'armaiolo o dall'intermediario aventi ad oggetto armi da fuoco, parti di arma, armi diverse da quelle da fuoco ovvero le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo:

a) denuncia di detenzione di arma da fuoco o di parte di arma;

b) cessione o acquisto dell'arma da fuoco o di parte di arma;

c) furto, appropriazione indebita, smarrimento e rinvenimento dell'arma da fuoco o di parte di arma;

d) ritiro cautelare e confisca dell'arma da fuoco o di parte di arma disposto, ai sensi delle vigenti normative, dall'Autorità provinciale di pubblica sicurezza;

e) disattivazione o distruzione dell'arma da fuoco;

f) versamento spontaneo dell'arma da fuoco presso la Questura ovvero presso gli altri uffici e comandi delle Forze di polizia.

2. Le Questure, gli uffici di pubblica sicurezza, i comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri immettono nel SITAM i dati indicati negli Allegati A, B, C riguardanti le seguenti operazioni aventi ad oggetto munizioni nel caso in cui esse siano compiute da soggetti privati diversi dall'armaiolo o dall'intermediario e siano assoggettate all'obbligo di denuncia o di licenza rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza:

a) denuncia di detenzione di munizioni;

b) cessione o acquisto di munizioni;

c) furto o smarrimento di munizioni;

d) ritiro cautelare e confisca delle munizioni disposto, ai sensi delle vigenti normative, dall'Autorità provinciale di pubblica sicurezza;

e) distruzione delle munizioni;

f) versamento spontaneo delle munizioni presso la Questura ovvero presso gli altri uffici e comandi delle Forze di polizia.

3. Gli uffici e comandi delle Forze di polizia provvedono, inoltre, ad immettere nel SITAM i dati relativi alle armi da fuoco, alle parti di arma, alle armi diverse da quelle da fuoco, alle repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo e alle munizioni di cui l'Autorità giudiziaria abbia disposto il sequestro o la confisca nell'ambito di procedimenti penali o di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale.

4. Le Questure, gli uffici di pubblica sicurezza e gli altri uffici e comandi delle Forze di polizia effettuano le immissioni di dati di cui al presente articolo giornalmente e, comunque senza ritardo, secondo l'ordine cronologico di svolgimento di ciascuna operazione.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, il SITAM e il CED dialogano attraverso meccanismi di cooperazione applicativa che consentono anche di semplificare le operazioni di immissione e aggiornamento dei dati.

Art. 29

Immissione dei dati riguardanti le armi conservate presso i musei

1. I direttori dei musei di Stato e altri istituti della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di altri enti pubblici o appartenenti a enti morali, cui è affidata la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo guerra, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche, comunicano immediatamente i dati relativi ai predetti materiali iscritti nell'inventario previsto dall'articolo 32, primo comma, della legge n. 110 del 1975 ed i loro aggiornamenti alla Questura territorialmente competente che provvede ad immetterli nel SITAM, secondo le modalità previste dall'articolo 28.

Art. 30

Controllo sulle operazioni di accesso, consultazione, immissione e aggiornamento dei dati

1. I responsabili degli uffici e dei comandi di cui all'articolo 16, comma 1, verificano periodicamente che le interrogazioni del SITAM siano effettuate per le finalità previste dal presente regolamento.

2. Nei confronti del personale in servizio presso le Prefetture-UTG e presso le Questure il controllo è esercitato, rispettivamente, dal viceprefetto vicario e dal dirigente che svolge le funzioni vicarie del Questore.

3. La Questura può sempre richiedere informazioni agli utenti, al fine di accertare la correttezza delle operazioni di trattamento dei dati effettuati. A tale scopo, la Questura può utilizzare i riepiloghi mensili di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a).

Art. 31

Adempimenti nel caso di mancato funzionamento del SITAM

1. Nel caso in cui il SITAM non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere g), h), limitatamente agli operatori dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso le Questure, ed i), effettuano le registrazioni dei dati previste dal presente regolamento su supporti cartacei ovvero su supporti informatici conformi agli standard di sicurezza stabiliti dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.

2. Al fine di salvaguardare la possibilità di effettuare i controlli di pubblica sicurezza, gli armaioli e gli intermediari trasmettono, anche per via telematica, alla Questura competente per territorio, i dati registrati sui supporti provvisori entro il giorno successivo a quello cui le registrazioni si riferiscono.

3. Successivamente al ripristino della regolare funzionalità, i soggetti di cui al comma 1 provvedono ad inserire tempestivamente nel SITAM i dati registrati sui supporti provvisori, anche al fine di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 35 e 55 TULPS.

Art. 32

Violazione dei dati personali

1. In caso di violazione dei dati personali si applica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Art. 33

Scambio d'informazioni con gli Stati membri dell'Unione europea e con Stati terzi

1. In caso di trasferimento definitivo di un'arma da fuoco verso uno Stato membro, le pertinenti informazioni raccolte nel SITAM sono comunicate a tale Stato per il tramite dell'autorità nazionale, previa verifica della loro esattezza, aggiornamento e completezza. In caso di trasferimento definitivo di un'arma da fuoco da uno Stato membro verso il territorio nazionale, le informazioni sono ricevute dall'autorità nazionale, la quale provvede all'inserimento nel SITAM.

2. La comunicazione e la ricezione delle informazioni di cui al comma 1 avviene in modalità elettronica, utilizzando il sistema di informazione del mercato interno («IMI») tra le autorità competenti, in conformità a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/686.

3. Nel caso di esportazione o importazione a titolo definitivo verso o da uno Stato terzo, lo scambio delle pertinenti informazioni è consentito in conformità agli accordi o alle intese sottoscritte e rese esecutive con tali Stati, qualora non in contrasto con gli atti normativi interni o dell'Unione europea. La comunicazione può anche avvenire per via telematica, assicurando l'adozione di misure adeguate per garantire la riservatezza e l'integrità delle informazioni trasmesse.

Capo VI

Norme finali e transitorie

Art. 34

Entrata in funzione del SITAM

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede ad ultimare il SITAM entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro e non oltre i successivi tre mesi il predetto Dipartimento assicura che siano completate le attività organizzative e propedeutiche, ivi comprese quelle riguardanti l'assegnazione delle credenziali di autenticazione ai soggetti di cui agli articoli 22 e 23, necessarie per la messa in funzione del SITAM e che il CED renda disponibili al SITAM stesso i dati relativi alle armi e alle parti di arma di cui all'articolo 28, commi 1 e 3, al fine di garantire la migliore funzionalità del sistema.

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza rende noto il completamento delle attività di cui al comma 1 mediante pubblicazione di un apposito avviso sul proprio sito istituzionale.

3. A decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, gli utenti possono presentare alla Questura le richieste di primo rilascio dell'abilitazione per l'accesso al SITAM ai sensi dell'articolo 24.

4. Il SITAM è reso operativo decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Le disposizioni di cui al Capo V trovano applicazione a decorrere dal termine previsto dal comma 4.

Art. 35

Oneri informativi introdotti

1. Gli oneri informativi introdotti dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono indicati nell'Allegato D.

Art. 36

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'espletamento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, in ordine agli stanziamenti previsti per le attività di gestione e manutenzione del sistema.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 12 luglio 2023

Il Ministro dell'interno

PIANTEDOSI

Il Ministro dell'economia e delle finanze (1)

GIORGETTI

Visto, il Guadasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg.ne n. 2803

(1)

Autorità sostituita da Errata-corrige pubblicata nella G.U.R.I. 19 agosto 2023, n. 193.

ALLEGATO A

art. 4, comma 2

DATI RELATIVI ALLE ARMI DA FUOCO E ALLE PARTI D'ARMA DA FUOCO

1. Per le armi da fuoco insieme alle sue parti, il SITAM contiene i seguenti dati inseriti in appositi campi identificativi:

a) fabbricante o assemblatore (codice fiscale, partita Iva o ragione sociale);

b) Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio;

c) numero di serie;

d) anno di fabbricazione o assemblaggio;

e) tipo (ad esempio carabina, fucile, pistola,...);

f) marca;

g) modello, ove presente;

h) calibro;

i) marcatura applicata alle relative parti nel caso in cui questa differisca dalla marcatura unica applicata sul telaio o sul fusto dell'arma stessa. Qualora la parte dell'arma sia di dimensioni troppo ridotte per essere provvista della marcatura, essa è contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico digitale, che troverà collocazione nel presente campo;

l) codice identificativo corrispondente alla classificazione effettuata dal Banco Nazionale di Prova;

m) classificazione dell'arma nella categoria europea effettuata dal Banco Nazionale di Prova (ivi compreso il cambiamento, a seguito di interventi tecnici, della categoria o della sottocategoria dell'arma da fuoco di cui all'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE);

n) dati identificativi dell'operatore economico o privato che cede l'arma (cedente, comodante, esportatore, riparatore, venditore, ecc.);

o) dati identificativi dell'operatore economico o privato che acquisisce l'arma (acquirente, cessionario, comodatario, importatore, riparatore, ecc..);

p) dati identificativi del detentore e luogo di detenzione;

q) operazioni aventi ad oggetto l'arma e la data in cui le stesse sono state effettuate (quali ad esempio: cessione, acquisto, acquisto per successione, acquisto per ritrovamento, cambio luogo detenzione, comodato, trasferimento intracomunitario, demilitarizzazione, disattivazione, esportazione, importazione, riparazione, vendita, rottamazione, ecc.);

r) prezzo dell'arma (il dato deve essere inserito dagli operatori economici, ex articolo 54 R.D. 6 maggio 1940, n. 635);

s) estremi del titolo abilitativo esibito per l'acquisto dell'arma (nulla osta all'acquisto di armi; licenza di porto d'armi; licenza ex articolo 31 TULPS, collezione di armi antiche ex D.M. 28 aprile 1982, ecc.);

t) estremi della licenza o autorizzazione nell'ipotesi di esportazione, importazione o trasferimento intracomunitario (indicare la denominazione del titolo autorizzatorio, l'autorità che lo ha emesso e la data del rilascio);

u) eventuali ulteriori dati facoltativi.

2. Per le armi da fuoco antiche, l'inserimento è limitato ai dati conosciuti o comunque rilevabili dalla denuncia o da qualunque altra certificazione o documentazione presentata dall'interessato, ai sensi dell'articolo 38 TULPS.

3. I dati di cui alle lettere da a) ad h) costituiscono gli elementi della marcatura unica (di cui all'articolo 11, primo comma, della legge n. 110 del 1975).

ALLEGATO B

art. 4, comma 2

DATI RELATIVI ALLE ARMI DIVERSE DA QUELLE DA FUOCO ED ALLE REPLICHE DI ARMI ANTICHE AD AVANCARICA A COLPO SINGOLO

1. Per le armi diverse da quelle da fuoco il SITAM contiene i seguenti dati inseriti in appositi campi identificativi:

a) fabbricante o assemblatore (codice fiscale o partita Iva, ragione sociale);

b) Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio;

c) numero di serie;

d) anno di fabbricazione o assemblaggio;

e) tipo (ad esempio carabina, fucile, lancia siringhe, pistola,...);

f) marca;

g) modello, ove presente;

h) calibro;

i) numero di verifica di conformità (nell'ipotesi di arma da sparo a modesta capacità offensiva, funzionante ad aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule);

l) dati identificativi dell'operatore economico o privato che cede l'arma (cedente, comodante, esportatore, riparatore, venditore, ecc.);

m) dati identificativi dell'operatore economico o privato che acquisisce l'arma (acquirente, cessionario, comodatario, importatore, riparatore, ecc.); tale dato è richiesto per il privato solo nel caso di acquisto da operatore economico;

n) dati identificativi del detentore e luogo di detenzione (nell'ipotesi di arma da sparo, funzionante ad aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule);

o) operazioni aventi ad oggetto l'arma e la data in cui sono state effettuate (quali ad esempio: acquisto, acquisto per successione, acquisto per ritrovamento, cambio luogo detenzione, comodato, trasferimento intracomunitario, demilitarizzazione, disattivazione, esportazione, importazione, riparazione, vendita, ecc.);

p) prezzo dell'arma (il dato deve essere inserito dagli operatori economici, ex articolo 54 R.D. 6 maggio 1940, n. 635);

q) estremi del titolo abilitativo esibito per l'acquisto dell'arma (o del documento di riconoscimento dell'acquirente maggiorenne qualora trattasi di arma da sparo a modesta capacità offensiva, funzionante ad aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule o di replica di arma antica ad avancarica a colpo singolo);

r) codice identificativo corrispondente alla classificazione effettuata dal Banco Nazionale di Prova, (nell'ipotesi di arma da sparo, funzionante ad aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule);

s) eventuali ulteriori dati facoltativi.

ALLEGATO C

art. 4, comma 2

DATI RELATIVI ALLE MUNIZIONI

1. Per le munizioni, il SITAM contiene i seguenti dati inseriti in appositi campi identificativi:

a) produttore ovvero colui per il quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformità alle prescrizioni (codice fiscale o partita Iva, ragione sociale);

b) denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme;

c) numero di identificazione del lotto delle munizioni oggetto dell'operazione;

d) quantità di confezioni delle munizioni oggetto dell'operazione;

e) quantità di cartucce contenute nell'unità elementare di imballaggio;

f) calibro;

g) tipo (palla in piombo, palla in ottone, ecc.);

h) luogo di fabbricazione;

i) dati identificativi dell'operatore economico o privato che cede le munizioni (cedente, esportatore, venditore, ecc.);

l) dati identificativi dell'operatore economico o privato che acquisisce le munizioni (acquirente, cessionario, importatore, ecc.);

m) dati identificativi del detentore e luogo di detenzione;

n) estremi del titolo abilitativo esibito per l'acquisto (nulla osta all'acquisto di munizioni; licenza di porto d'armi; licenza ex articolo 47 TULPS);

o) operazioni aventi ad oggetto le munizioni e la data in cui sono state effettuate (quali ad esempio: acquisto, acquisto per ritrovamento, cambio luogo detenzione, comodato, trasferimento intracomunitario, esportazione, importazione, vendita, ecc.);

p) eventuali ulteriori dati facoltativi.

ALLEGATO D

art. 35

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE

Oneri eliminati

I) Denominazione

Obbligo di tenuta e di compilazione del registro su supporto cartaceo ex articoli 35 e 55 TULPS delle operazioni giornaliere aventi ad oggetto le armi e le munizioni.

Riferimento normativo interno

Articolo 11, comma 3, decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104

Articolo 24, comma 5, dell'intervento regolatorio

Comunicazione o dichiarazione  Domanda Documentazione da conservare Altro
    X  

.

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

Gli articoli 35 e 55 TULPS prevedono che i soggetti, titolari delle necessarie licenze di polizia per l'esercizio di attività di impresa o professionali in materia di armi e munizioni (d'ora in poi indicati come: «armaioli»), nonchè gli intermediari ex articolo 31-bis TULPS (d'ora in poi indicati come: «intermediari»), sono obbligati a tenere e conservare appositi registri sui quali devono annotare le «operazioni» giornaliere aventi ad oggetto i predetti materiali.

Non essendo stata ancora compiutamente attuata la previsione di cui all'articolo 16, terzo comma, del Regolamento di esecuzione del predetto TULPS sulla tenuta informatica dei registri di polizia, gli operatori in discorso hanno conservato i registri delle operazioni in tema di armi e munizioni su supporto cartaceo.

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 104/2018 punta a superare definitivamente questa situazione.

La disposizione, nel prevedere l'istituzione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza di un sistema informatico per la tracciabilità delle armi e delle munizioni (SITAM), stabilisce che i cennati operatori economici e professionali immettano i dati relativi alle attività svolte nella «piattaforma» e che tale adempimento venga a sostituire l'obbligo di tenuta e compilazione del registro cartaceo (articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 104/2018).

Questa soluzione viene ad essere attuata nel dettaglio dal presente intervento regolatorio che, in particolare agli articoli 13 e 24, consente che gli operatori economici e professionali assolvano agli obblighi di registrazione prescritti dagli articoli 35 e 55 TULPS, attraverso l'immissione dei pertinenti dati nel SITAM.

In tal modo, viene sancito il definitivo superamento dell'obbligo di tenuta del registro cartaceo e la sua sostituzione con il semplice inserimento dei pertinenti dati in una «repository» attestata e gestita dalle competenti «strutture» dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

II) Denominazione

Obbligo di comunicare ogni mese alla Questura territorialmente competente le generalità dei soggetti che hanno acquistato armi o munizioni (articoli 35, comma 4, e 55, primo comma, TULPS).

Riferimento normativo interno

Articolo 11, comma 5, dell'intervento regolatorio

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro
X      

.

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

Gli operatori economici e professionali sono tenuti, ai sensi degli articoli 35, comma 4, e 55, primo comma, TULPS, a comunicare ogni mese le generalità dei soggetti che hanno acquistato le armi e le munizioni.

L'articolo 11, comma 5, dell'intervento regolatorio sopprime questo obbligo, prevedendo che esso sia assolto direttamente dal SITAM.

III) Denominazione

Obbligo di annotare sui registri ex articoli 35 e 55 TULPS le operazioni compiute riguardanti le armi comuni e le munizioni.

Riferimento normativo interno

Articolo 27 dell'intervento regolatorio

Cosa cambia per il cittadino

Con l'adozione del presente intervento regolatorio, viene meno l'obbligo di annotare sul registro cartaceo le operazioni compiute giornalmente aventi ad oggetto le armi e le munizioni.

IV) Denominazione

Obbligo di versamento dei registri cartacei ex articoli 35 e 55 TULPS alla Questura, al momento della cessazione dell'attività di impresa e professionale riguardante le armi e le munizioni.

Riferimento normativo interno

Articolo 11, comma 3, decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104

Articoli 11, comma 5, e 24, comma 5, dell'intervento regolatorio

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro
      X

.

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

La sostituzione dei registri su supporto cartaceo con l'immissione dei dati nel SITAM istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno determina, conseguentemente, il venir meno dell'adempimento di cui trattasi, a carico degli operatori economici, di versare i predetti registri cartacei alle Questure.

Oneri introdotti

I) Denominazione

Richiesta di abilitazione per il collegamento al SITAM

Riferimento normativo interno

Articolo 11, commi 1 e 3, decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104

Articolo 13, comma 1, dell'intervento regolatorio

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 
  X    

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Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

L'obbligo di richiedere l'abilitazione per il collegamento al SITAM costituisce un onere informativo di nuova introduzione.

Esso deriva dal criterio direttivo dettato dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 104/2018, secondo cui gli «armaioli» e gli «intermediari» adempiono validamente agli obblighi di registrazione stabiliti dagli articoli 35 e 55 TULPS attraverso l'immissione dei dati nel SITAM.

L'intervento regolatorio prevede che, per effettuare tale immissione, gli «armaioli» e gli «intermediari» debbano richiedere alla Questura territorialmente competente un'abilitazione al collegamento al SITAM.

L'abilitazione è concessa previa la semplice verifica del fatto che il richiedente rientri effettivamente nelle categorie di operatori economici e professionali riconducibili alle nozioni di «armaiolo» e «intermediario», postulate dall'articolo 2, comma 1, lettere d) e p) dell'intervento regolatorio.

II) Denominazione

Comunicazione mensile delle operazioni effettuate da parte degli utenti titolari di un regime di identificazione elettronica non notificato dallo Stato membro

Riferimento normativo

Articolo 17, comma 4, dell'intervento regolatorio

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro
X      

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Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

L'articolo 17, comma 4, dell'intervento regolatorio stabilisce che l'«armaiolo» o l'«intermediario» che non ha l'abilitazione per l'accesso al SITAM in quanto titolare di un regime di identificazione elettronica non ancora notificato dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE 910/2014, continua a tenere il registro delle operazioni giornaliere di cui agli articoli 35 e 55 TULPS e adempie alla comunicazione mensile prevista dai medesimi articoli 35 e 55 TULPS su supporto informatico sottoscritto con firma qualificata secondo le modalità indicate nella «home page» del relativo «sito web».

Poichè la comunicazione mensile e la tenuta del registro delle operazioni giornaliere rappresentano obblighi già previsti dai richiamati articoli 35 e 55 TULPS, la disposizione in esame, più che un obbligo informativo di nuova introduzione, costituisce la modalità esecutiva di un onere già sussistente.

Ed invero, l'articolo 17, comma 4, del presente regolamento, da un lato conferma gli obblighi già esistenti in capo ai suindicati operatori economici di tenuta del registro e della comunicazione mensile e, dall'altro, introduce nuove modalità di adempimento della comunicazione su supporto informatico sottoscritto con firma qualificata secondo le modalità indicate nella «home page» del relativo «sito web».

III) Denominazione

Comunicazione dello smarrimento o del furto delle credenziali di accesso al SITAM

Riferimento normativo interno

Articolo 26, comma 5, dell'intervento regolatori

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro
X      

.

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

L'articolo 26, comma 5, dell'intervento regolatorio introduce in capo ai titolari delle credenziali di accesso al SITAM un nuovo adempimento, consistente nell'obbligo di segnalare immediatamente all'articolazione competente per la gestione del SITAM (allocata nella Questura) l'eventuale furto o smarrimento delle medesime credenziali.

IV) Denominazione

Obbligo per gli utenti di immettere nel SITAM i dati relativi alle operazioni aventi ad oggetto armi e munizioni

Riferimento normativo interno

Articolo 27, comma 1, dell'intervento regolatorio

Articolo 31, comma 1, dell'intervento regolatorio

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro
X      

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Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

L'articolo 27, comma 1, dell'intervento regolatorio sostituisce con l'immissione nel SITAM delle informazioni di cui agli Allegati A, B e C, l'obbligo di annotare su registri cartacei i dati di cui agli articoli 35 e 55 TULPS riguardanti le operazioni aventi ad oggetto armi e munizioni. L'articolo 31 prevede che, in caso di malfunzionamento del SITAM, tale comunicazione sia assolta temporaneamente con la registrazione dei dati su supporti cartacei o informatici conformi agli standard di sicurezza.