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MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 11 agosto 2023

- Allegato al Comunicato Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 24 agosto 2023, n. 197

Accordi per l'innovazione - Secondo sportello. Termini e modalità di presentazione delle istanze di accesso all'utilizzo delle risorse del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027 - Azione 1.1.4 "Ricerca collaborativa".

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto l'Accordo di Partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022;

Visto il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (nel seguito, anche PN RIC 2021-2027), adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final, del 29 novembre 2022 e, in particolare, l'Azione 1.1.4 "Ricerca collaborativa" prevista nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 1.1 del medesimo Programma, che ha l'obiettivo di sostenere la competitività delle imprese favorendo la creazione di reti di collaborazione tra le stesse, il mondo della ricerca, il sistema pubblico e privato, per meglio affrontare le sfide tecnologiche, economiche e sociali e conseguire una più elevata competitività del sistema nel suo complesso;

Visto il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PN RIC 2021-2027;

Visto il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del PN RIC 2021-2027, approvato dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusa il 2 marzo 2023;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, recante la ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 2022, n. 37, che provvede a ridefinire le procedure finalizzate alla definizione delle agevolazioni concedibili nell'ambito del regime di aiuto istituito ai sensi del predetto decreto 24 maggio 2017, al fine ridurre le tempistiche previste per la concessione ed erogazione delle agevolazioni;

Visto il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione "Orizzonte Europa", di cui al regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 170 del 12.5.2021, e la relativa decisione UE 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 I del 12.5.2021, che istituisce il Programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 novembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 novembre 2022, n. 273, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a valere sul secondo sportello agevolativo previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 31 gennaio 2023, di cui al comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 febbraio 2023, n. 28, che dispone, a seguito dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie, la sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere sul territorio nazionale, ad eccezione del territorio della regione Calabria;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 2 febbraio 2023, di cui al comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 febbraio 2023, n. 30, che dispone, a seguito dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per domande di agevolazioni afferenti al territorio della regione Calabria, la sospensione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul relativo Accordo quadro;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 17 febbraio 2023, di cui al comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 febbraio 2023, n. 50, con il quale è stata approvatala la graduatoria delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito dei predetti Accordi per l'innovazione;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 luglio 2023, n. 159, che provvede ad integrare la dotazione finanziaria definita per il secondo sportello agevolativo previsto dal decreto ministeriale 31 dicembre 2021 per un importo pari a euro 175.000.000,00 a valere sulle risorse del citato PN RIC 2021-2027, al fine di sostenere le iniziative di ricerca e sviluppo, oggetto di domanda di agevolazione già presentata sul citato secondo sportello e non ammesse alla fase istruttoria per carenza di risorse finanziarie, che risultino coerenti con i requisiti e gli obiettivi tematici previsti dal medesimo Programma;

Considerato che l'articolo 3, del citato decreto ministeriale 11 maggio 2023 demanda ad un provvedimento direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy la definizione delle modalità di accesso alle risorse finanziarie stanziate dal medesimo nonché degli ulteriori obblighi e condizioni connessi all'utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visti gli esiti della "valutazione ex ante" prevista dall'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'implementazione degli strumenti finanziari presentati, con informativa del 20 maggio 2016, al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività" FESR 2014-2020;

Visto il decreto direttoriale n. 2169 del 9 maggio 2017, con il quale, per l'erogazione del finanziamento agevolato previsto per i progetti del Fondo per la crescita sostenibile attuativi dell'Asse I del Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività" FESR 2014-2020, è costituito lo strumento finanziario "FCS PON IC", ai sensi degli articoli 37 e seguenti del regolamento (UE) n. 1303/2013, mediante l'istituzione di una apposita sezione dedicata della contabilità speciale n. 1201 e per l'erogazione del contributo alla spesa previsto dai medesimi progetti di ricerca è stata istituita una apposita sezione dedicata della contabilità speciale n. 1726;

Visto il documento strategico, redatto ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 1303/2013 e a norma dell'allegato IV al medesimo regolamento, che costituisce la Strategia e modalità di attuazione dello strumento finanziario "FCS PON IC" e considerato che la struttura e i contenuti del predetto documento risultano coerenti con le previsioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/1060;

Visto l'articolo 2, comma 2, del sopra citato decreto direttoriale, che prevede che le sezioni di contabilità sopra richiamate possano essere integrate con ulteriori risorse per il finanziamento di ulteriori interventi e progetti coerenti con i criteri di selezione dell'Asse I del Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività" FESR 2014-2020;

Visto il paragrafo 5 dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 2021/1060, che prevede che "gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni in una singola operazione di strumenti finanziari, all'interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario. In tal caso le regole applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tale singola operazione di strumenti finanziari. Il sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è collegato direttamente allo strumento finanziario e necessario per lo stesso, e non supera il valore degli investimenti sostenuti dal prodotto finanziario";

Visto, altresì, l'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2021/1060 che stabilisce che quando uno strumento finanziario è attuato in più periodi di programmazione consecutivi, il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli accordi conclusi nel periodo di programmazione precedente, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo. In tali casi, l'ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento è determinata conformemente alle regole del rispettivo periodo di programmazione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59",

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 97 del 28 gennaio 2022, con il quale il dott. Giuseppe Bronzino è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono utilizzate le seguenti definizioni:

a) "decreto": il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 luglio 2023, n. 159, che provvede ad integrare la dotazione finanziaria definita per secondo sportello agevolativo previsto dal decreto ministeriale 31 dicembre 2021 per un importo pari a euro 175.000.000,00 a valere sulle risorse del citato Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, al fine di sostenere le iniziative di ricerca e sviluppo, oggetto di domande di agevolazione già presentata sul citato secondo sportello e non ammesse alla fase istruttoria per carenza di risorse finanziarie, che risultino coerenti con i requisiti e gli obiettivi tematici previsti dal medesimo Programma";

b) "decreto 31 dicembre 2021": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 2022, n. 37, che ridefinisce le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con i soggetti proponenti e con le amministrazioni pubbliche eventualmente interessate; 

c) "decreto direttoriale 14 novembre 2022": il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 novembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 novembre 2022, n. 273, che definisce i termini e le modalità del 2° bando per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021;

d) "Ministero": il Ministero delle imprese e del made in Italy;

e) "piccola impresa a media capitalizzazione": le entità che contano un massimo di 499 dipendenti che non sono PMI, come definite all'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015;

f) "PMI": le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005 [N.d.R. recte: decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", nonché dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;

g) "PN RIC 2021 - 2027": il Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027", adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022;

h) "Principio DNSH": il principio di "non arrecare un danno significativo" agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852, in conformità all'articolo 17 dello stesso;

i) "Regioni meno sviluppate": le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise Puglia, Sicilia e Sardegna;

j) "Soggetto gestore": il raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021, con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli.

Art. 2

Finalità e ambito operativo

1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'articolo 3 del decreto, le modalità di accesso alle risorse finanziarie del PN RIC 2021 - 2027 stanziate dal medesimo decreto per il sostegno di progetti di ricerca sviluppo, aventi i requisiti di cui all'articolo 3, oggetto di domande di agevolazione già presentate sul secondo sportello agevolativo di cui al decreto 31 dicembre 2021 e non ammesse alla fase istruttoria per carenza di risorse, nonché gli obblighi e le condizioni connesse all'utilizzo delle risorse del PN RIC 2021 - 2027, Azione 1.1.4 "Ricerca collaborativa".

Art. 3

Progetti ammissibili

1. Possono accedere alle risorse finanziarie del PN RIC 2021 - 2027 stanziate dal decreto i progetti di ricerca e sviluppo oggetto di domanda di agevolazione già presentata sul secondo sportello agevolativo di cui al decreto 31 dicembre 2021 e non ammessi alla fase istruttoria per carenza di risorse finanziarie.

2. Ai fini dell'accesso alle risorse finanziarie del PN RIC 2021 - 2027, i progetti di cui al comma 1, oltre a rispettare quanto indicato all'articolo 4, comma 2, lettere b), c), d), e) e g) del decreto 31 dicembre 2021 e successive disposizioni attuative, devono:

a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto 31 dicembre 2021 interamente nei territori delle regioni meno sviluppate;

b) non ricadere negli ambiti di esclusione previsti dall'articolo 7 del regolamento (UE) 1058/2021, riportati in appendice al presente decreto;

c) prevedere la realizzazione delle attività di progetto, secondo, in alternativa, una delle seguenti modalità:

i. nel caso di progetto realizzato congiuntamente da più proponenti, il progetto, oltre a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto 31 dicembre 2021, deve prevedere almeno una PMI tra i soggetti proponenti ovvero una piccola impresa a media capitalizzazione in collaborazione con imprese non di grandi dimensioni e/o Organismi di ricerca;

ii. nel caso di progetto realizzato da un singolo proponente, il progetto deve avere, quale soggetto proponente, una PMI ovvero una piccola impresa a media capitalizzazione.

Art. 4

Modalità e termini per la presentazione dell'istanza

1. Il soggetto proponente un progetto di ricerca e sviluppo rispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 3 può presentare apposita istanza per l'accesso alle risorse stanziate dal decreto, secondo le modalità e i termini indicati nel presente articolo.

2. Ai fini del soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di cui al comma 1, non sono ammesse modifiche e rimodulazioni dei progetti presentati.

3. Le istanze di cui al comma 1, redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, devono essere presentate, in via esclusivamente telematica, al Soggetto gestore, all'indirizzo PEC: fondocrescitasostenibile@postacertificata.mcc.it a decorrere dal giorno 18 settembre 2023 al giorno 6 ottobre 2023.

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le istanze di agevolazione sono, pertanto, accolte nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili con il decreto. Il progetto per il quale le risorse finanziarie non risultano sufficienti alla copertura integrale delle agevolazioni concedibili non è ammesso alla fase istruttoria.

Art. 5

Chiusura dello sportello, istruttoria del Soggetto gestore e concessione delle agevolazioni

1. Il Soggetto gestore procede all'istruttoria dei progetti di ricerca e sviluppo nel rispetto della posizione assunta nell'ambito della graduatoria allegata al decreto direttoriale 17 febbraio 2023, citato nelle premesse, esclusivamente sulla base della documentazione presentata in sede di domanda in data 31 gennaio 2023.

2. Le istanze prive del requisito indicato all'articolo 3, comma 2, lett. a), sono considerate irricevibili. In tale caso, il Ministero provvede ad inviare al soggetto proponente apposita comunicazione di decadenza dell'istanza di cui all'art. 4, comma 1.

3. Le istanze in possesso del requisito di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a), sono ammesse alla fase istruttoria e valutate dal Soggetto gestore ai fini della verifica del rispetto degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 3 del presente decreto, secondo le modalità e le procedure stabilite all'articolo 9 del decreto 31 dicembre 2021 e all'articolo 6 del decreto direttoriale 14 novembre 2022. In tale fase, il Soggetto gestore valuta, altresì, la compatibilità dei progetti di ricerca e sviluppo oggetto dell'istanza con il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023.

4. A conclusione delle attività istruttorie, che devono svolgersi entro il termine di settanta giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il Soggetto gestore invia le relative risultanze al Ministero. In caso di esito negativo, inclusa la verifica negativa dei requisiti di cui all'articolo 3, il Ministero dà comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda al soggetto proponente, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. In caso di esito positivo, il Ministero provvede a comunicare tale esito al soggetto proponente, avviando con lo stesso l'attività negoziale propedeutica alla definizione dell'Accordo per l'innovazione.

5. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo per l'innovazione, il Ministero invita i soggetti proponenti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione, secondo quanto indicato all'articolo 11 del decreto 31 dicembre 2021 ed all'articolo 9 del decreto direttoriale 14 novembre 2022.

Art. 6

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. L'impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto 31 dicembre 2021 e dal decreto direttoriale 14 novembre 2022, è tenuta a:

a) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del PN RIC 2021 - 2027, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero;

b) garantire il rispetto delle norme europee e nazionali applicabili in materia di ammissibilità delle spese, anche a riguardo di quanto previsto ai sensi dell'articolo 74 paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/1060, riportato in appendice;

c) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;

d) rispettare quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall'articolo 65 del regolamento (UE) 1060/2021. A tal fine, non è consentita la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto ovvero la rilocalizzazione di tale attività al di fuori del territorio di competenza dell'intervento agevolativo, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato ovvero tre anni per le PMI;

e) garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 1060/2021, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; alla parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale, ivi incluso il rispetto del principio DNSH sulla base degli orientamenti e delle istruzioni applicabili contenuti nel Rapporto ambientale relativo al PN RIC 2021 - 2027;

f) rispettare le ulteriori condizioni, disposizioni, impegni ed obblighi previsti in applicazione dei regolamenti e disposizioni vigenti in relazione al PN RIC 2021 - 2027;

g) rispettare gli impegni, i vincoli e le direttive operative stabiliti per i soggetti beneficiari, secondo le indicazioni fornite dal Ministero;

h) rispettare le norme di carattere generale vigenti applicabili.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni si applicano, per quanto non esplicitamente previsto dai precedenti articoli, le disposizioni del decreto 31 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni e le relative disposizioni attuative.

Il Direttore Generale

GIUSEPPE BRONZINO