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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 maggio 2023, n. 116

G.U.R.I. 29 agosto 2023, n. 201

Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 113, commi 2 e 3, i quali prevedono, rispettivamente, che «a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti» e che «L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonchè tra i loro collaboratori»;

Visto l'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ai sensi del quale «Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti»;

Visto l'articolo 20, comma 32, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ai sensi del quale «Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ragioniere generale dello Stato, su proposta dell'amministrazione, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, sul pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione della medesima amministrazione, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ogni singolo appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione è chiamata ad adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016»;

Visto l'articolo 20, comma 32, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ai sensi del quale «Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2023, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3 del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 35-bis, il quale dispone che «Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti capo I del titolo II del libro secondo del codice penale...[tra l'altro] non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere»;

Visto l'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce che «a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare, l'articolo 24, comma 5-bis, il quale prevede che «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati dalle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e, in particolare, l'articolo 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del Comparto Funzioni centrali, 2016-2018 e 2019-2021, firmati rispettivamente il 12 febbraio 2018 e il 9 maggio 2022;

Informate le organizzazioni sindacali in merito alle modalità e ai criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del 12 gennaio 2023;

Vista la comunicazione effettuata con nota n. 19648 in data 12 maggio 2013, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito denominato «Codice dei contratti pubblici», e la ripartizione delle relative risorse destinate ad incentivo per le funzioni tecniche, di seguito denominato «incentivo», svolte dal personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato «Ministero», negli appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture per le attività di cui al medesimo articolo 113, comma 2. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, settimo periodo, del Codice dei contratti pubblici, non concorrono alla ripartizione del fondo i dipendenti con qualifica dirigenziale.

2. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli appalti relativi a lavori, compresi quelli di manutenzione straordinaria e di manutenzione ordinaria di particolare complessità, e a quelli relativi a servizi o forniture, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto, semprechè tale nomina sia prevista da disposizioni di legge e sia effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle autorità competenti.

3. Il presente regolamento si applica nei casi in cui sia stata esperita una procedura di gara, ivi incluse le procedure negoziate senza bando e gli affidamenti diretti, purchè sia svolta una procedura comparativa con richiesta di preventivi ad operatori economici. Sono esclusi gli affidamenti diretti senza previo svolgimento di una procedura comparativa.

4. In caso di adesione a convenzioni-quadro ovvero ad accordi quadro a condizioni tutte fissate, stipulate da Consip S.p.a. in attuazione dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, o comunque stipulate da un soggetto aggregatore, il presente regolamento si applica in relazione alle prestazioni tecniche effettivamente svolte dai dipendenti del Ministero nell'ambito delle convenzioni e degli accordi indicati.

5. Nel rispetto dell'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il presente regolamento si applica alle attività eseguite prima dell'entrata in vigore dello stesso, purchè riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, anche se i contratti siano stati eseguiti prima dell'entrata in vigore del regolamento o siano ancora in corso di esecuzione, a condizione che le risorse accantonate nel relativo quadro economico siano state oggetto di impegno sotto il profilo contabile e che le relative dotazioni di bilancio a legislazione vigente consentano, dopo l'adozione del presente regolamento, il previsto versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 2

Costituzione e destinazione del fondo

1. Il fondo è costituito da un importo pari alla percentuale massima del 2 per cento dell'importo posto a base di gara o a base del contratto, per ciascun lavoro, servizio o fornitura, al netto dell'IVA e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso e a valere sul capitolo di spesa previsto per il singolo intervento, secondo la seguente graduazione stabilita in base al valore dell'appalto:

Importo posto a base di gara o del contratto di lavori Quota da destinare al fondo
Fino a euro 1.000.000,00 2%
Da euro 1.000.000,01 a euro 5.548.000,00 1,8%
Da euro 5.548.000,01 a euro 20.000.000,00 1,5%
Oltre euro 20.000.000,00 1%

.

Importo posto a base di gara o del contratto di servizi o forniture Quota da destinare al fondo
Fino a euro 1.000.000,00 2%
Oltre euro 1.000.000,00 1,5%

.

2. In caso di ricorso a perizie di varianti in corso d'opera, nelle fattispecie previste all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, autorizzate dal responsabile unico del procedimento, di seguito denominato «RUP», che comportino un incremento dell'importo a base di gara rispetto a quello su cui è stata inizialmente calcolata la percentuale, nei limiti consentiti dalla legge, la quota percentuale da destinare al fondo per ciascun appalto è calcolata sul nuovo importo lordo di perizia.

3. Le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, che si sono rese necessarie a causa di errori od omissioni di progettazione e che hanno comportato un aumento del costo iniziale dell'appalto non concorrono ad alimentare il fondo.

4. La struttura organizzativa che opera come stazione appaltante provvede al versamento delle risorse di cui al comma 1 all'entrata del bilancio dello Stato in un'unica soluzione ovvero, per gli appalti di durata pluriennale, in relazione all'avanzamento dei lavori, a valere sugli stanziamenti iscritti nelle diverse annualità.

5. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato le somme di cui al comma 4 sono riassegnate nei termini previsti dalla normativa vigente ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero, per essere destinate nella misura dell'80 per cento al trattamento accessorio del personale che ha svolto le funzioni di cui all'articolo 1, comma 1 e, per il restante 20 per cento, per le finalità di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.

6. La ripartizione dell'80 per cento delle risorse avviene con le modalità e i criteri di ripartizione previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tra il RUP e gli altri soggetti che svolgono le funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, nonchè tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali del contributo IRAP a carico dell'amministrazione.

Art. 3

Destinatari dell'incentivo per le funzioni tecniche

1. Destinatari dell'incentivo per le funzioni tecniche sono i dipendenti che svolgono le attività di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nonchè i loro collaboratori ai quali è stato conferito l'incarico dal dirigente competente per la procedura di affidamento con provvedimento espresso.

2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in servizio, in quanto affidate a personale esterno al Ministero, ovvero prive dell'accertamento di cui all'articolo 7, comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 113; le ulteriori quote dell'incentivo non corrisposte al personale costituiscono economie di bilancio.

Art. 4

Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono conferiti con provvedimento del dirigente che adotta la determina a contrarre.

2. Il RUP è scelto fra il personale di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del Codice dei contratti pubblici.

3. Gli incarichi sono conferiti assicurando il rispetto del principio di rotazione, tenendo conto:

a) della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro, servizio e fornitura da realizzare;

b) dell'attitudine e dell'esperienza eventualmente acquisita;

c) dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;

d) dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrati nel portare a termine i compiti affidati;

e) della capacità di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;

f) della consequenzialità e complementarità con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;

g) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;

h) del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.

4. In assenza di precedenti esperienze, gli incarichi tecnici possono essere assegnati al personale previo accertamento di aver conseguito un corso di qualificazione professionale, oppure di aver già svolto positivamente in affiancamento, senza oneri a carico del fondo, l'attività oggetto dell'incarico.

5. Il dirigente che ha conferito l'incarico può sostituire il personale nominato, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento sono indicate le attività già espletate.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento di sostituzione e nomina di cui al comma 5 assumono la responsabilità dei procedimenti, dei sub-procedimenti e delle attività assegnate e acquisiscono il diritto alla liquidazione dell'incentivo in proporzione all'attività effettivamente svolta.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il dirigente che conferisce l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre amministrazioni è tenuto ad accertare preventivamente la insussistenza di condanne del dipendente per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

8. Non possono essere conferiti incarichi al personale che versa in condizione di conflitto d'interesse, ovvero che ha, direttamente od indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della relativa procedura di appalto di lavori, servizi o forniture. In particolare, costituiscono situazioni di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

9. A norma dell'articolo 42 del Codice dei contratti pubblici, il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 8 del presente articolo è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante e ad astenersi dal partecipare alla relativa procedura di aggiudicazione dell'appalto. Fatte salve le eventuali responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente.

Art. 5

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.

2. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità.

3. I termini del collaudo o della verifica di conformità sono quelli previsti dall'articolo 102 del Codice dei contratti pubblici e dalle relative norme regolamentari nonchè dalle norme specifiche di settore.

4. Per le funzioni tecniche non ricomprese nei commi 2 e 3 i tempi sono individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attività.

5. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

6. Le prestazioni del RUP cessano con il pagamento del saldo all'impresa contraente all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.

Art. 6

Modalità e criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche

1. L'importo del fondo da corrispondere al personale che abbia svolto le attività di cui all'articolo 1, comma 1, è individuato, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti percentuali di cui alle tabelle dell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

2. Nei casi in cui al medesimo dipendente vengano assegnate più funzioni fra quelle indicate all'articolo 113, comma 2, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote dell'incentivo di cui all'allegato A sono cumulabili tra loro.

3. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore dei lavori, allo stesso è riconosciuta la percentuale massima prevista per l'incarico di direttore dei lavori. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, allo stesso compete una quota non inferiore ad un terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione decentrata integrativa.

4. L'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti è demandata alla contrattazione decentrata integrativa. L'articolazione delle percentuali di cui al primo periodo non deve superare il totale delle somme disponibili.

Art. 7

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo è effettuata, sulla base delle percentuali definitive stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa, dal dirigente che ha conferito l'incarico, previa relazione del RUP che attesti il regolare svolgimento delle attività tecniche affidate. La verifica sull'attività del RUP e la conseguente liquidazione dell'incentivo è effettuata dal dirigente che ha conferito l'incarico previa verifica delle attività svolte.

2. La liquidazione dell'incentivo è disposta a conclusione dell'attività svolta secondo i criteri e le modalità stabilite nell'accordo concluso in sede di contrattazione decentrata integrativa. A tal fine, le prestazioni sono da considerarsi rese:

a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;

b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;

c) per le procedure di gara, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;

d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche;

e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;

f) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale;

g) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato statico;

h) per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione.

Art. 8

Limiti all'erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. L'erogazione degli incentivi è effettuata previa verifica del rispetto del suddetto limite, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 9

Riduzione degli incentivi e revoca dell'incarico in caso di incrementi ingiustificati dei tempi di espletamento degli incarichi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, l'importo da corrispondere al personale, a valere sulla quota del fondo, è ridotto in caso di incrementi immotivati dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati, qualora gli stessi non determinino aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per l'amministrazione.

2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 è di competenza del dirigente responsabile della procedura, che vi provvede previo contraddittorio con il personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti.

3. Nel caso di cui al comma 1, l'incentivo spettante è ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale settimanale, pari alla percentuale netta dell'1 per cento dell'importo spettante, fino ad un massimo del 10 per cento del suddetto importo.

4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 10 per cento dell'importo spettante o in mancanza di concreta attività del soggetto incaricato, il dirigente apicale della struttura ministeriale procede alla revoca dell'incarico e il dipendente non ha diritto a percepire l'incentivo.

5. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purchè in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, l'incentivo è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.

Art. 10

Penalità per gravi errori ed omissioni incidenti sull'incremento dei costi

1. Non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di:

a) violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti e dal provvedimento di incarico, dalla contrattazione collettiva di lavoro e dal codice di comportamento;

b) gravi errori nonchè gravi omissioni o negligenze, non ricompresi nei casi di cui alla lettera a), tali da determinare aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per il Ministero.

2. Laddove le violazioni e le responsabilità del soggetto incaricato non siano tali da configurare le fattispecie di cui al comma 1, ma siano in grado di arrecare pregiudizio o aumento dei costi per l'amministrazione, l'incentivo è ridotto mediante l'applicazione di una penale non inferiore al 10 per cento dell'importo spettante e non superiore al 30 per cento del suddetto importo, proporzionata alla gravità dell'inadempimento.

3. L'accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2 è di competenza del dirigente che ha conferito l'incarico, che vi provvede previa attivazione del contraddittorio con il dipendente interessato.

4. In caso di accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione totale o parziale delle somme percepite a titolo di incentivo.

Art. 11

Trasparenza

1. Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli incarichi e di informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, si provvede alla pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero, dei risultati del monitoraggio dell'incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonchè delle eventuali economie prodotte. I dati pubblicati sono costantemente aggiornati.

Art. 12

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le strutture organizzative interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 maggio 2023

Il Ministro: GIORGETTI

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1120