
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DELIBERAZIONE 26 luglio 2023, n. 4
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 13 settembre 2023, n. 214
Dispense dalle verifiche di idoneità del responsabile tecnico: modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 così come modificata dalla deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022.
IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;
Visto l'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, recante i compiti e responsabilità del responsabile tecnico, secondo cui "Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa";
Visto l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento;
Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 13, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che il Comitato nazionale dell'Albo definisce i requisiti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopra anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione;
Vista la propria deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 riguardante i requisiti del responsabile tecnico e, in particolare l'articolo 2, comma 5, concernente la dispensa dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico;
Vista la propria deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 che modifica la deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 in merito ai requisiti del responsabile tecnico;
Considerato che l'applicazione dell'istituto della dispensa debba comunque garantire alle imprese di dotarsi di una figura professionale consapevole degli obblighi legislativi e degli adeguati comportamenti da adottare per una corretta gestione ambientale;
Ritenuto che nell'esercizio dei suoi compiti il responsabile tecnico svolge delle mansioni che sono complementari a quelle del legale rappresentante dell'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali, essenziali al funzionamento dell'azienda;
Considerato che nell'applicazione del computo del periodo di esperienza necessario ai fini della dispensa dalle verifiche del legale rappresentante che ricopre anche il ruolo di responsabile tecnico si sono riscontrate delle brevi interruzioni che hanno determinato di fatto l'esclusione dall'ottenimento della dispensa;
Considerato pertanto che occorre regolamentare le interruzioni, ma che rispetto alla previsione delle interruzioni pari al venti per cento nell'arco del ventennio individuate dalla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, appare più opportuno prevedere un corrispondente periodo complessivo di esperienza del responsabile tecnico;
Ritenuto necessario rendere conformi i settori di attività individuati nella circolare n. 9 del 21 novembre 2022 alle categorie di verifica vigenti;
Ritenuto opportuno aggiornare la modulistica relativa alla domanda di dispensa dalle verifiche per responsabile tecnico rappresentata dagli allegati A, B, C e D;
Ravvisata la necessità di integrare, secondo quanto sopra richiamato ai sensi dell'art. 13 comma 3 del citato decreto n. 120/2014 i requisiti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività;
Delibera:
Modifiche alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017
1. Il comma 5 dell'art. 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 come modificato dalla deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 è così sostituito:
"E' dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell'iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni."
2. Gli allegati A, B, C, D alla deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 sono sostituiti con gli allegati A, B, C, D alla presente deliberazione.
Disposizioni transitorie
I provvedimenti di dispensa, già rilasciati o in corso di rilascio, relativi al singolo settore di attività di trasporto (distinto tra trasporto rifiuti urbani e trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) sono da intendersi validi per tutto il settore trasporto rifiuti a far data dall'entrata in vigore della presente deliberazione.