
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1117 DELLA COMMISSIONE, 12 gennaio 2023
G.U.U.E. 8 giugno 2023, n. L 148
Regolamento che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le prescrizioni concernenti il tipo e la natura delle informazioni che devono scambiare le autorità competenti dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 28 giugno 2023
Applicabile dal: 28 giugno 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, secondo comma,
considerando quanto segue:
1) Onde garantire una cooperazione efficace tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante, è necessario specificare quali informazioni concernenti le imprese di investimento e, se del caso, il funzionamento delle loro succursali o l'esercizio della libera prestazione di servizi in uno o più Stati membri diversi da quelli in cui è ubicata la sede centrale, devono essere comunicate dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine a quelle dello Stato membro ospitante e viceversa.
2) E' essenziale considerare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante nel più ampio contesto della vigilanza sui gruppi di imprese di investimento transfrontalieri. Se del caso, è pertanto opportuno che le informazioni siano comunicate a livello consolidato. In particolare, se l'impresa madre capogruppo dell'impresa di investimento operante attraverso succursale è nello Stato membro in cui detta impresa di investimento ha la sede centrale, e l'autorità competente interessata è anche l'autorità di vigilanza del gruppo, si ritiene opportuno comunicare informazioni a livello consolidato piuttosto che a livello dell'impresa di investimento. Tuttavia, in tal caso, l'autorità competente dovrebbe comunicare alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti che le informazioni sono fornite a livello consolidato del gruppo di imprese di investimento.
3) Pur indicando gli elementi chiave che dovrebbero essere oggetto dello scambio di informazioni tra autorità competenti, nell'ottica di un'efficace collaborazione tra autorità competenti su base transfrontaliera non sarebbe adeguato limitare la portata di tale scambio. In particolare, l'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/2034 stabilisce disposizioni specifiche per lo scambio di informazioni relative alla verifica in loco delle succursali che potrebbero essere pertinenti anche nell'ambito dell'articolo 13 di tale direttiva.
4) Gli obblighi in materia di cooperazione e scambio di informazioni per quanto riguarda le notifiche dell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi sono stabiliti agli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), così come gli obblighi in materia di cooperazione tra autorità competenti responsabili della vigilanza dei mercati e degli strumenti nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco o nelle indagini sono stabiliti all'articolo 80 della direttiva 2014/65/UE e sono ulteriormente specificati nel regolamento delegato (UE) 2017/586 della Commissione (3). Pertanto il presente regolamento non specifica requisiti in materia di scambio di informazioni su dette materie.
5) Se è opportuno specificare, nell'ambito della prestazione di servizi transfrontalieri nello Stato membro ospitante, le informazioni che devono essere scambiate ai fini di un'adeguata tutela dei clienti e della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario del medesimo Stato membro, è altrettanto opportuno evitare sovrapposizioni nello scambio di informazioni. Di conseguenza, le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle informazioni già a loro disposizione, in particolare in virtù del meccanismo stabilito a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034 per lo scambio di informazioni tra autorità competenti e autorità designate a norma dell'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE in un determinato Stato membro, qualora dette autorità siano diverse fra loro, a norma dell'articolo 80 della direttiva 2014/65/UE e a norma del regolamento delegato (UE) 2017/586.
6) Onde assicurare una convergenza soddisfacente delle prassi di regolamentazione e di vigilanza in tutta l'Unione e un livello minimo di scambio di informazioni che consenta alle autorità competenti di svolgere i propri compiti di vigilanza, è necessario stabilire requisiti minimi per le informazioni che devono essere scambiate tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante. Tali informazioni dovrebbero quanto meno coprire tutti gli ambiti specificati all'articolo 13 della direttiva (UE) 2019/2034, ossia informazioni riguardanti: la struttura di gestione e l'assetto proprietario dell'impresa di investimento, il rispetto dei requisiti di fondi propri da parte dell'impresa di investimento, il rispetto dei requisiti in materia di rischio di concentrazione e dei requisiti in materia di liquidità dell'impresa di investimento, le procedure amministrative e contabili e i meccanismi di controllo interno dell'impresa di investimento nonché ogni altro fattore pertinente che possa influire sul rischio rappresentato dall'impresa di investimento. Per facilitare una vigilanza adeguata delle imprese di investimento, le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine dovrebbero tenersi reciprocamente informate sulle situazioni di violazione della normativa nazionale o dell'Unione individuate, qualora tale violazione possa compromettere la tutela dei clienti o la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante, nonché sulle misure e le sanzioni di vigilanza imposte alle imprese di investimento. Inoltre le informazioni sulla preparazione alle situazioni di emergenza dovrebbero essere incluse nello scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante, in modo che queste ultime siano in grado di controllare efficacemente le imprese di investimento.
7) Per assicurare che lo scambio delle informazioni pertinenti avvenga entro un arco temporale ragionevole, evitando al tempo stesso situazioni in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine siano obbligate a trasmettere tutte le informazioni sull'impresa di investimento, indipendentemente dalla sua natura e importanza, a tutte le autorità competenti degli Stati membri ospitanti, in taluni casi specifici è opportuno trasmettere le informazioni pertinenti su una particolare succursale esclusivamente alle autorità competenti incaricate della vigilanza della succursale. A fini analoghi di efficienza e proporzionalità, in un certo numero di settori specifici, tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero essere scambiate solo informazioni relative a situazioni di violazione individuate, ossia non dovrebbe esserci scambio di informazioni quando l'impresa di investimento rispetta la normativa nazionale e dell'Unione.
8) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (nel seguito l'«ABE») ha presentato alla Commissione e ha elaborato in consultazione con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
9) L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 314 del 5.12.2019.
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014).
Regolamento delegato (UE) 2017/586 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini (GU L 87 del 31.3.2017).
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Informazioni su base consolidata
Se l'impresa di investimento madre capogruppo è stabilita nello stesso Stato membro in cui ha sede centrale l'impresa di investimento e se l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento è anche l'autorità di vigilanza del gruppo determinata a norma dell'articolo 46 della direttiva (UE) 2019/2034, tale autorità competente fornisce informazioni su tale impresa di investimento a livello consolidato per il gruppo di imprese di investimento e informa le autorità competenti degli Stati membri ospitanti che tali informazioni sono fornite a livello consolidato.
Informazioni sulla struttura di gestione e sull'assetto proprietario delle imprese di investimento operanti attraverso succursale
1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni sulla struttura organizzativa dell'impresa di investimento, ivi comprese le linee di attività e i rapporti con le altre entità del gruppo.
2. Oltre al tipo di informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro d'origine che esercitano la vigilanza su un'impresa di investimento non identificata come impresa di investimento piccola e non interconnessa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le informazioni seguenti in relazione all'impresa di investimento:
a) la struttura dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza nonché una descrizione dell'attribuzione delle responsabilità di supervisione della succursale;
b) l'elenco degli azionisti e dei soci con partecipazioni qualificate.
Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019).
Informazioni sul rispetto dei requisiti di fondi propri
1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante se l'impresa di investimento rispetta i requisiti seguenti:
a) i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033, tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 57 di tale regolamento;
b) se del caso, eventuali requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034;
c) se del caso, eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi imposti conformemente all'articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034.
2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le informazioni seguenti relative ai requisiti di fondi propri applicabili all'impresa di investimento:
a) il valore dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033;
b) se il valore di cui alla lettera a) è stato fissato sulla base dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del regolamento (UE) 2019/2033;
c) se del caso, il valore di eventuali requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 e i motivi alla base di tale imposizione;
d) se del caso, il valore di eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi imposti conformemente all'articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034.
3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine hanno accertato che l'impresa di investimento non ha rispettato i requisiti di fondi propri applicabili di cui al paragrafo 1. Le informazioni fornite spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l'adozione.
4. Se l'impresa di investimento è stata esentata dall'applicazione della parte due del regolamento (UE) 2019/2033 conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a livello consolidato.
5. Se l'impresa di investimento è stata autorizzata ad applicare l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante se l'impresa di investimento rispetta i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento.
Informazioni sul rispetto dei requisiti in materia di rischio di concentrazione e dei requisiti in materia di liquidità
1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante se l'impresa di investimento rispetta i requisiti in materia di rischio di concentrazione di cui alla parte quattro del regolamento (UE) 2019/2033.
2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine hanno accertato che l'impresa di investimento non ha rispettato i requisiti applicabili in materia di rischio di concentrazione di cui alla parte quattro del regolamento (UE) 2019/2033. Le informazioni fornite spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l'adozione.
3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante se l'impresa di investimento rispetta i requisiti in materia di liquidità di cui alla parte cinque del regolamento (UE) 2019/2033, tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 57, paragrafo 1, di tale regolamento e dell'applicazione di eventuali esenzioni a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.
4. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine hanno accertato che l'impresa di investimento non ha rispettato i requisiti applicabili in materia di liquidità di cui alla parte cinque del regolamento (UE) 2019/2033. Le informazioni fornite spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l'adozione.
5. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante una valutazione complessiva del profilo di rischio di liquidità e della gestione dei rischi dell'impresa di investimento, tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 e dell'applicazione di eventuali esenzioni a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.
6. Se le autorità competenti hanno esentato l'impresa di investimento dall'applicazione della parte cinque del regolamento (UE) 2019/2033 conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo a livello consolidato.
Informazioni sulle procedure amministrative e contabili
1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine hanno accertato che l'impresa di investimento non ha rispettato i principi e le procedure contabili applicabili a cui è soggetta detta impresa di investimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Le informazioni da fornire spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l'adozione.
2. Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.
Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002).
Informazioni sui meccanismi di controllo interno
1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine hanno accertato che l'impresa di investimento non ha rispettato i requisiti in materia di meccanismi di controllo interno, ivi compresi i dispositivi di gestione e controllo dei rischi e di audit interno, ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033 e della direttiva (UE) 2019/2034. Le informazioni da fornire spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l'adozione.
2. Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.
Informazioni su altri fattori che possano influire sul rischio rappresentato dall'impresa di investimento
1. Oltre alle informazioni e alle risultanze da fornire in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni sui rischi sostanziali e sulla valutazione prudenziale degli stessi secondo quanto emerso dalla revisione e dalla valutazione prudenziali effettuate a norma dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034 o da qualsiasi altra attività di vigilanza svolta dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine.
2. Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.
Informazioni concernenti in generale l'inosservanza
1. Qualora non si applichino gli articoli da 3 a 7 del presente regolamento o le pertinenti disposizioni sullo scambio di informazioni di cui alla direttiva 2014/65/UE o al regolamento delegato (UE) 2017/586, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le prime hanno accertato che l'impresa di investimento non ha rispettato uno dei requisiti seguenti, qualora tale inosservanza possa compromettere la tutela dei clienti o la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante:
a) i requisiti relativi alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), al regolamento (UE) 2019/2033 e alla direttiva (UE) 2019/2034;
b) requisiti sulla base di altre normative nazionali pertinenti.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 spiegano l'inosservanza e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l'adozione.
3. Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013).
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013).
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014).
Comunicazione delle misure e delle sanzioni di vigilanza
1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante di qualsiasi sanzione amministrativa o misura amministrativa o misura di vigilanza imposta a un'impresa di investimento in relazione a violazioni dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/2033 o alla direttiva (UE) 2019/2034 che incidono sulle attività della sua succursale.
2. Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.
Informazioni sui dispositivi di preparazione alle situazioni di emergenza
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante si scambiano informazioni concernenti i dispositivi di preparazione alle situazioni di emergenza. In particolare si tengono informate su quanto segue:
a) i recapiti di emergenza di persone all'interno delle autorità competenti incaricate di gestire le situazioni di emergenza;
b) le procedure di comunicazione che si applicano nelle situazioni di emergenza.
Informazioni provenienti dalle autorità dello Stato membro ospitante
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante forniscono alle autorità competenti dello Stato membro d'origine le informazioni seguenti:
a) la descrizione dei casi in cui le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno accertato che una succursale non ha rispettato i requisiti in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento, ivi compresi i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013, dalla direttiva 2013/36/UE, dalla direttiva 2014/59/UE, dal regolamento (UE) 2019/2033 e dalla direttiva (UE) 2019/2034, unitamente alle informazioni sulle misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l'adozione per far fronte all'inosservanza;
b) tutte le informazioni e le risultanze relative a problemi e rischi potenziali rappresentati dalla succursale o dalle sue attività nello Stato membro ospitante, aventi un impatto significativo sulla tutela dei clienti o sulla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante, quali identificati dalle autorità competenti di detto Stato membro ospitante.
Informazioni sui prestatori di servizi transfrontalieri
Dopo aver ricevuto una richiesta di informazioni dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante in relazione a un'impresa di investimento che esercita la propria attività in regime di libera prestazione di servizi in tale Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono loro le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN