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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 agosto 2023, n. 134

G.U.R.I. 6 ottobre 2023, n. 234

Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione 2008/C 184/07, recante «Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie» e, in particolare, il capo 6, sezione 6.1, n. 98, lettera b);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini», il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 52;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare l'articolo 1, comma 648, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia;

Visto l'articolo 1, comma 649, della citata legge n. 208 del 2015, che demanda ad apposito regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al citato comma 648 e che subordina l'adozione del medesimo regolamento a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto l'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che autorizza la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto, altresì, il comma 674 del citato articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che subordina alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato di funzionamento dell'Unione europea, l'efficacia dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 673, della medesima legge n. 178 del 2020;

Vista l'autorizzazione della Commissione europea all'aiuto di Stato SA.44627, di cui alla decisione C(2016)7676 del 24 novembre 2016, ai fini dell'adozione del regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge n. 208 del 2015;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125, recante «Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 5, del suddetto regolamento n. 125 del 2017, che prevede che «...in caso di ulteriori stanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato, la durata di concessione dei contributi di cui al presente regolamento può proseguire oltre l'anno 2018, fermo restando che il regime di aiuti complessivamente non deve superare i cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente regolamento»;

Considerato che il regime di incentivazione di cui al predetto decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 125, è scaduto il 16 agosto 2022, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto, e che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 674, della legge n. 178 del 2020, è stata effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 27 ottobre 2022 la notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato di funzionamento dell'Unione europea, ai fini dell'erogazione dei contributi per gli anni dal 2023 al 2026;

Vista la decisione C(2022) 9697 final del 19 dicembre 2022 «Aiuto di Stato SA.103856 - Italia "Ferrobonus" - incentivi al trasporto ferroviario», con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto Ferrobonus - Incentivi per il trasporto ferroviario;

Considerato che l'autorizzazione della Commissione europea considera le attività svolte nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, per un importo stimato di 22 milioni di euro annui;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 23069 del 1° giugno 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2023;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 20 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) «soggetto gestore»: la società RAM, logistica, infrastrutture e trasporti S.p.A., soggetto incaricato delle attività di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio dell'intervento, di seguito RAM;

c) «trasporto intermodale»: trasporto di merci nella stessa unità di carico o sullo stesso veicolo stradale, che utilizza due o più modi di trasporto e che non implica l'handling della merce nelle fasi di scambio modale;

d) «trasporto trasbordato»: trasporto nel quale le merci effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, con rottura di carico;

e) «nodo logistico»: punto nodale per la raccolta, la separazione, il trasbordo e la redistribuzione delle merci, inclusi gli interporti;

f) «interporto»: complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione;

g) «imprese utenti di servizi ferroviari»: imprese, che commissionano treni completi a imprese ferroviarie, attraverso contratti di servizi ferroviari per trasporto intermodale e trasbordato;

h) «operatore del trasporto combinato»: soggetto che conclude un contratto di trasporto multimodale per suo conto, che non agisce come preposto o mandatario del mittente o dei vettori partecipanti alle operazioni di trasporto multimodale e che assume la responsabilità dell'esecuzione del contratto;

i) «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di licenza, ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci o persone per ferrovia e che ne garantisce la trazione, ivi comprese le imprese che forniscono la sola trazione;

l) «treno completo»: il treno acquistato in tutta la sua capacità di prestazioni da un unico cliente;

m) «influenza dominante»: l'influenza esercitata da un'impresa ferroviaria quando, direttamente o indirettamente, riguardo a un'impresa, alternativamente o cumulativamente:

1) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto;

2) controlla la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

3) può designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

n) «portale albo degli autotrasportatori»: il portale istituito presso il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per le attività di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 e di cui all'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 2

Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 1, comma 648, della medesima legge n. 208 del 2015, nei limiti dell'incremento stanziato per il periodo 2023-2026 ai sensi all'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati ad incentivare servizi di trasporto in grado di ridurre significativamente le esternalità negative e le emissioni inquinanti, in particolare di CO2, anche al fine di trasferire una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto maggiormente sostenibili.

3. Eventuali ulteriori risorse destinate o da destinare per le finalità di cui al presente articolo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono essere oggetto di intese operative con il Ministero ed erogate nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, nonchè in caso di ulteriori stanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato, la durata di concessione dei contributi di cui al presente regolamento può proseguire oltre l'anno 2026, fermo restando che il regime di aiuti complessivamente autorizzato dalla Commissione europea scade il 31 dicembre 2027. In ogni caso tali risorse sono utilizzate fino alla concorrenza del limite di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 3

Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonchè l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento sono svolti dal soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalità e nei termini previsti da apposito accordo di servizio stipulato con il Ministero.

2. Il soggetto gestore:

a) collabora con il Ministero per la predisposizione delle procedure di accesso agli incentivi;

b) fornisce assistenza tecnica al Ministero e ai beneficiari;

c) realizza la gestione operativa concernente i provvedimenti adottati nel rispetto del presente regolamento, ivi comprese tutte le attività di informatizzazione e archiviazione dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità;

d) fornisce assistenza tecnica al Ministero nella fase di chiusura delle attività relative a tali incentivi;

e) monitora l'andamento dei procedimenti e svolge le relative attività di controllo, sulla base delle specifiche fornite dalla Direzione generale.

3. Gli oneri derivanti dall'accordo previsto dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 2 nel limite massimo annuo dell'1,5 per cento e sono definiti in base ad uno specifico preventivo che tenga conto: a) per il personale impiegato, delle giornate-uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, debitamente suddivise nelle componenti di costo diretto, costo gestionale e costo aziendale, nonchè degli eventuali costi per viaggi e trasferte; b) per i costi direttamente imputabili all'esecuzione delle attività, delle spese da sostenere; c) per le componenti di costo indiretto, della percentuale convenzionalmente riconoscibile. Tali oneri sono riconosciuti previa presentazione e approvazione di apposita e documentata rendicontazione redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio medesimo e in conformità al preventivo.

4. Il Ministero esercita le funzioni di iniziativa, di vigilanza e di controllo in ordine alle attività del soggetto gestore. A tal fine, quest'ultimo assicura la massima collaborazione, tempestività, diligenza e serietà nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero sulle attività tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui è responsabile.

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese aventi sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo nonchè, a condizioni di reciprocità, le imprese utenti di servizi ferroviarie e gli operatori del trasporto combinato aventi sede in Svizzera, costituiti in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative.

2. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente regolamento, i soggetti di cui al comma 1 devono:

a) essere regolarmente costituiti ed essere iscritti nel registro delle imprese o equivalenti;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in una delle situazioni previste dagli articoli 94 e 97 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in quanto applicabili;

c) non essere sottoposti a fallimento, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o a procedure di liquidazione e scioglimento della società;

d) essere in regola con gli obblighi fiscali e contributivi ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

e) operare nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di lavoro;

f) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

g) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

h) aver integralmente restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali sia stata eventualmente già disposta la restituzione;

i) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonchè dei presupposti per l'accesso al contributo, deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di ammissione.

4. La sopravvenuta assenza dei requisiti di cui al comma 2 costituisce causa di revoca del contributo e recupero dello stesso secondo quanto disposto dall'articolo 13.

5. Le imprese che richiedono il contributo sono obbligate ad attenersi alle prescrizioni, dell'Unione europea e nazionali, in particolare in materia di ambiente, aiuti di Stato, concorrenza tra imprese e sicurezza.

6. Le imprese soggette a influenza dominante da parte di un'impresa ferroviaria sono obbligate a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attività oggetto di incentivazione, pena la non ammissibilità al contributo.

Art. 5

Presupposti e misura dell'incentivo

1. L'incentivo di cui al presente regolamento è rivolto alle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e agli operatori del trasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano:

a) a dimostrare, per il periodo di almeno un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato, in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana, non inferiore alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020;

b) a incrementare, per un periodo di dodici mesi consecutivi successivi al periodo di cui alla lettera a), il volume di traffico ferroviario intermodale o trasbordato realizzato in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana rispetto alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020;

c) a mantenere, nei dodici mesi successivi all'ultima annualità di incentivazione, un volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato, in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana, almeno pari alla media del volume di traffico intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020.

2. All'impresa richiedente è riconosciuto un contributo in ragione dei treni*km effettuati nei dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fino a un massimo di euro 2,50 per ogni treno*km di trasporto intermodale o trasbordato. Tale misura base può essere adeguata mediante revisioni annuali nei casi di cui all'articolo 2, commi 3 e 4. In tali casi, l'adeguamento della misura è disposto con decreto del Direttore generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, fermi restando i limiti di cui all'articolo 11.

3. Ai fini della quantificazione del contributo non si considerano i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 km, ad eccezione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un porto e un interporto.

4. Il valore unitario del contributo per treno*km può essere definito, con provvedimento del Direttore generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità, anche in funzione della lunghezza del percorso dei singoli treni completi commissionati, al fine di ottimizzarne l'effetto incentivante della scelta intermodale. La trazione non elettrica è limitata strettamente a tratti di raccordo che assicurano la continuità operativa del percorso su ferrovia.

Art. 6

Attribuzione dei contributi

1. Il Ministero comunica, entro quarantacinque giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda e sulla base dei soli dati in essa contenuti, l'ammissibilità dell'impresa richiedente al contributo.

2. Il diritto al contributo deve essere comprovato, nel corso del quadriennio e con riferimento a ciascun periodo di dodici mesi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), con l'acquisizione di contratti conclusi direttamente con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi.

3. Il contributo è attribuito a condizione che, a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento, siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1. Ai soli fini del raggiungimento di tale soglia, e dietro presentazione di idonea documentazione, si considerano come effettuati i treni*km non realizzati per cause non imputabili all'impresa.

4. I beneficiari, che sono operatori del trasporto combinato, sono tenuti a ribaltare almeno il 50 per cento del contributo a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di trasporto ferroviario oggetto del contributo medesimo, secondo le modalità di cui all'articolo 10.

Art. 7

Modalità di erogazione dei contributi

1. Il contributo per treno*km, attribuibile ai sensi dell'articolo 6, è quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno ed è erogato compatibilmente con la disponibilità di cassa e nel rispetto delle norme di contabilità pubblica. Qualora, le risorse disponibili non siano sufficienti, si procede alla loro riduzione in proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario.

Art. 8

Procedura di accesso

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi è determinata con apposito provvedimento del Direttore generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità, da adottare entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 è approvato il modello per la presentazione delle domande e sono fornite istruzioni operative necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento.

Art. 9

Istruttoria delle domande e quantificazione del contributo

1. Sulle domande di ammissione al contributo presentate nei termini e con le modalità previste dal provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 8 il soggetto gestore procede alla prima analisi documentale nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

2. L'ammissione al contributo è notificata dal Ministero tramite posta elettronica certificata, all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal soggetto gestore. In caso di esito negativo delle attività istruttorie, la domanda è rigettata, previa comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il contributo è quantificato, annualmente, a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento da effettuarsi nelle modalità di cui all'articolo 12. I contributi sono erogati secondo quanto disposto dall'articolo 7.

Art. 10

Termini e modalità del ribaltamento del contributo

1. Gli operatori del trasporto combinato, ai fini del ribaltamento della quota di contributo spettante alla clientela, verificano la regolarità delle imprese-clienti nazionali presso il portale albo degli autotrasportatori. Per le imprese non italiane aventi sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo ovvero in Svizzera, la regolarità è accertata tramite identificativi rilasciati da organismi equivalenti alla Camera di commercio, dai quali risultino tutte le informazioni anagrafiche analogamente a quanto richiesto per le imprese italiane nonchè l'identità del legale rappresentante.

2. La quota di contributo non è ribaltata alle imprese che non risultino in regola a seguito delle verifiche di cui al comma 1. Il calcolo della quota spettante ai singoli clienti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, è effettuato dopo le verifiche di cui al comma 1.

3. Il ribaltamento del contributo è praticato dal beneficiario del contributo, entro sessanta giorni dal ricevimento, sotto forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi prestati. Entro i successivi trenta giorni l'operatore del trasporto trasmette al Ministero, con le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, la documentazione atta a comprovare tale ribaltamento per ciascun cliente.

Art. 11

Cumulo dell'incentivo

1. Nel caso di coesistenza di altri interventi di natura pubblica, europei, statali, regionali locali, la contribuzione complessiva non può eccedere:

a) per ciascun beneficiario, il 30 per cento del costo medio del trasporto ferroviario su scala nazionale comprensivo degli oneri accessori quali quelli inerenti alla verifica, formazione treno e manovra;

b) per ciascun servizio ferroviario, il 50 per cento del differenziale media su base nazionale, fra il trasporto stradale e quello ferroviario, dei costi esterni per esternalità negative per unità di massa di merce trasportata.

2. Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, sulla base delle rendicontazioni fornite dai beneficiari e della relativa documentazione, verifica, per tutto il periodo di incentivazione e per singolo beneficiario, il rispetto dei limiti indicati nel comma 1.

Art. 12

Rendicontazione e monitoraggio

1. Ai fini della rendicontazione dei periodi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza di ciascun periodo di riferimento, l'impresa trasmette al Ministero, con le modalità riportate nel provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1:

a) il riepilogo dei treni*km effettuati dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino alla scadenza del primo periodo di dodici mesi, articolato per relazione di traffico e contenente gli elementi utili ai fini del calcolo e della liquidazione del contributo, quali origine, destinazione, estremi della lettera di vettura, chilometraggio; il documento è corredato delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, attestanti la veridicità dei dati ivi riportati;

b) copia dei contratti con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi relativi ai trasporti effettuati.

2. Il contributo è quantificato a consuntivo dei singoli periodi di riferimento, ove siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 5 e sulla base dei treni*km effettivamente realizzati nel periodo incentivato.

3. Il Ministero dà comunicazione ai singoli interessati in ordine all'ammontare del contributo agli stessi spettante tramite posta elettronica certificata e attiva successivamente i pagamenti, secondo la disponibilità di cassa.

4. Ai fini del monitoraggio per l'accertamento del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nel corso dei dodici mesi decorrenti dalla scadenza dell'ultimo periodo di incentivazione, il Ministero, anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica il mantenimento del volume di traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo.

5. Ai fini di cui al comma 4, le imprese trasmettono al Ministero, con le modalità riportate nel provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, entro sessanta giorni dal termine di scadenza di dodici mesi dall'ultimo periodo di incentivazione:

a) l'elenco dei treni*km effettuati nel periodo di dodici mesi soggetto a monitoraggio;

b) gli ulteriori dati richiesti dal Ministero.

6. Il Ministero, anche per il tramite del soggetto gestore, rende disponibili, in formato elettronico, i modelli utili per la raccolta dei dati per il monitoraggio, che sono resi accessibili anche sul sito istituzionale.

7. Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica la veridicità dei dati rendicontati dai beneficiari in termini di effettuazione dei treni*km.

Art. 13

Recupero dei contributi

1. Nei casi di revoca del contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 4, il beneficiario non può accedere ai contributi per alcun periodo di incentivazione ed è tenuto alla restituzione integrale del contributo eventualmente già percepito.

2. Negli altri casi di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento e degli impegni assunti per la concessione del contributo, il Ministero procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in corso, nonchè al recupero dell'ultima annualità di contributo percepito al netto della quota obbligatoria del ribaltamento effettuato ai sensi dell'articolo 10.

3. All'esito del monitoraggio, in caso di mancato adempimento all'obbligo di mantenere per ulteriori dodici mesi successivi al periodo di incentivazione finanziato il volume di traffico ferroviario raggiunto, il Ministero procede ad un recupero dei contributi erogati per l'ultimo periodo di incentivazione in misura pari alla percentuale di riduzione di traffico riscontrata in sede di verifica.

4. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le indicazioni fornite dal Ministero.

Art. 14

Controlli

1. Il Ministero effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni fornite dalle imprese utenti e dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente regolamento. A tal fine, il Ministero può acquisire informazioni presso ogni altra amministrazione pubblica, nonchè effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese utenti e imprese ferroviarie e può, altresì, acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attività oggetto di incentivazione, anche ai fini di verificare l'ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c). Qualora dall'attività di controllo, comunque effettuata, sia accertata la non veridicità delle informazioni prodotte dalle imprese, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 15

Norme finali

1. Tutta la documentazione che le imprese devono presentare ai sensi e per i fini del presente regolamento deve essere redatta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana.

2. Le imprese hanno l'obbligo di fornire, anche in formato elettronico, i dati e le informazioni richiesti dal Ministero ai fini del presente regolamento, secondo i contenuti e le modalità comunicati dal Ministero stesso direttamente o per il tramite del soggetto gestore.

3. Il Ministero trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, su base annuale, una relazione circa l'attuazione delle misure adottate con il presente regolamento.

Art. 16

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede agli adempimenti previsti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 agosto 2023

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

SALVINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

GIORGETTI

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3011