
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 2 agosto 2023
- Allegato al Comunicato Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 12 ottobre 2023, n. 239
Approvazione delle modifiche e delle integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto l'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1996, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (di seguito anche "Fondo");
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 dell'11 agosto 1996, recante "Interventi urgenti per l'economia";
Visto, in particolare, l'articolo 15, comma 3, della citata legge 7 agosto 1997, n. 266 che prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro e incardina la competenza a deliberare in materia in capo a un distinto organo;
Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248, recante "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 30 luglio 1999;
Visto, in particolare, l'articolo 13, comma 2, del predetto decreto 31 maggio 1999, n. 248, che disciplina, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, della citata legge n. 266 del 1997, il Comitato al quale è affidata l'amministrazione del Fondo, stabilendo che lo stesso adotta, sulla base delle previsioni del decreto stesso, le necessarie disposizioni operative stabilendo, inoltre, che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro per le politiche agricole;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 2013;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, del predetto decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che dispone che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui al richiamato articolo 13 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 31 dicembre 2013, n. 147 [N.d.R. recte: legge 27 dicembre 2013, n. 147], recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2013;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 48, lettera a), della predetta legge 31 dicembre 2013, n. 147 [N.d.R. recte: legge 27 dicembre 2013, n. 147], che stabilisce che l'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese, e che alla formale costituzione del predetto Consiglio di gestione provvede il Gestore del Fondo sulla base dei nominativi comunicati dal Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto direttoriale n. 2260 del 6 agosto 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 24 settembre 2021 al n. 860, con il quale è stata approvata la convenzione sottoscritta in data 6 agosto 2021, all'esito di apposita procedura di gara, tra il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese e la società Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A., in qualità di mandataria e capogruppo del Raggruppamento temporaneo d'imprese costituito con le società MPS Capital Services S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Artigiancassa S.p.A., Unicredit S.p.A. e BFF Bank S.p.A., per la gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo;
Visto il provvedimento di costituzione e di rinnovo del Consiglio di gestione, adottato dalla Banca del Mezzogiorno - Mediocredito centrale S.p.A. con decorrenza 19 gennaio 2022;
Vista la nota acquisita al protocollo n. 219553 del 26 maggio 2023, con la quale la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.a. ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico le disposizioni operative per la concessione della garanzia del Fondo, adottate dal consiglio di Gestione nella seduta del 26 maggio 2023;
Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 giugno 2023, con il quale sono state approvate le disposizioni operative adottate dal Consiglio di gestione in data 26 maggio 2023, fatta eccezione per le modifiche concernenti l'adeguamento delle medesime all'aggiornamento del Regolamento (UE) n. 651/2014, approvato dalla Commissione Europea in data 9 marzo 2023, in quanto non ancora entrato in vigore nell'ordinamento euro-unitario;
Visto il Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, recante "modifica del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del Regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura";
Considerato che il predetto Regolamento (UE) 2023/1315 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L167 del 30 giugno 2023 ed è entrato in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione delle disposizioni operative adottate dal Consiglio di gestione del Fondo in data 26 maggio 2023, relativamente alle modifiche concernenti l'adeguamento delle disposizioni medesime agli emendamenti al Regolamento (UE) n. 651/2014 introdotti dal citato Reg. (UE) 2023/1315;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Approvazione delle modifiche e integrazioni delle Disposizioni Operative ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 248 del 31 maggio 1999
1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248, ad integrazione delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo, le disposizioni operative adottate dal Consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella seduta del 26 maggio 2023, nella parte relativa alle modifiche concernenti l'adeguamento delle disposizioni medesime agli emendamenti al Regolamento (UE) n. 651/2014 introdotti dal Reg. (UE) 2023/1315.
2. Le disposizioni operative di cui al comma 1 sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.
Decorrenza
1. Dell'adozione del presente decreto è data notizia con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le disposizioni operative di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato di cui al comma 1.
Roma,
Il Ministro
ADOLFO URSO