
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 14 marzo 2023
- Allegato al Comunicato Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 14 ottobre 2023, n. 241
Disposizioni procedurali in materia di contributi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici.
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI gli articoli 1117, 1117-bis e 1137 del Codice civile (regio decreto 16 marzo 1942, n. 262) e l'articolo 71-bis delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie (regio decreto 30 marzo 1942, n. 318);
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO l'articolo 19 (Società pubbliche), comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici";
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", e, in particolare, l'articolo 1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064, in materia di contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 - 2024", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 49;
VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale- n. 303 del 29 dicembre 2022, supplemento ordinario n. 43;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico", registrato dalla Corte dei conti il 1° ottobre 2021 - Ufficio controllo atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 880, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 260 del 30 ottobre 2021;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 novembre 2021, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" registrato dalla Corte dei Conti il 29 dicembre 2021 al n. 1097, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 39 del 16 febbraio 2022;
VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 dicembre 2021, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 310 del 31 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 50;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 gennaio 2022 con il quale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, della succitata legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto all'assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo;
Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2022, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 304 del 30 dicembre 2022, supplemento ordinario n. 44;
Visto il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 5 gennaio 2023 con il quale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, della succitata legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto all'assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 1° marzo 2022 al n. 165, con il quale il dott. Maurizio Montemagno è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", e, in particolare, l'articolo 22, in materia di riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive, istitutivo di un fondo, con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, finalizzato, tra le altre, al riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, recante "Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 16 maggio 2022 - Serie Generale - n. 113, emanato in attuazione di quanto previsto dal sopra citato articolo 22, comma 2, del D.L. n. 17/2022;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti", registrato dalla Corte dei Conti il 20 settembre 2022 al n. 1030, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 232 del 4 ottobre 2022;
VISTO l'articolo 1, comma 1, del sopra richiamato DPCM 4 agosto 2022, il quale, alla lettera a), apporta al sopra citato DPCM 6 aprile 2022 la seguente modificazione: "All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: "f-bis) Per l'anno 2022, per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, è riconosciuto un contributo pari all'80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. Il limite di spesa di cui al comma 1 è innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile";
VISTA, altresì, la lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 1 del DPCM 4 agosto 2022, la quale, nel sostituire il primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 (rubricato Individuazione e riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti) del DPCM 6 aprile 2022, assegna 40 milioni di euro ai contributi di cui alla sopra riportata e neo introdotta lettera f-bis) dell'articolo 2, comma 1, del medesimo DPCM 6 aprile 2022, quale limite massimo complessivo di spesa;
VISTA la nota n. 24330 del 4 ottobre 2022 con cui il Ministro dello Sviluppo Economico ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del DPCM 4 agosto 2022, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti", la rimodulazione, per l'anno finanziario 2022, delle risorse dal capitolo 7323 p.g. 2 assegnato alla DGPIIPMI a un capitolo di nuova istituzione, da considerare sia in termini di competenza che di cassa, dedicato ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica da parte di utenti domestici di cui alla lettera fbis) del comma 1 dell'articolo 2 del DPCM 6 aprile 2022, come introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 4 agosto 2022;
VISTO la nota n. 258011 del 21 novembre 2022 recante le variazioni di bilancio, per gli anni finanziari 2022, 2023 e 2024, effettuate in attuazione del DPCM 4 agosto 2022, di modifica del DPCM 6 aprile 2022, di riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti e del D.P.C.M. 4 agosto 2022, in attuazione dell'art. 22 del D.L. del 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34;
VISTO l'articolo 1, comma 2, del sopra richiamato DPCM 4 agosto 2022, il quale prevede che con decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico possono essere individuate le disposizioni procedurali per l'erogazione dei benefici di cui al decreto medesimo;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale- n. 3 del 4 gennaio 2023;
VISTO l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 303 del 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il quale estende la misura di cui alla sopracitata lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 2 del DPCM 6 aprile 2022 alle annualità 2023 e 2024 e, conseguentemente, prevede che le risorse assegnate dal citato DPCM per il 2023 e 2024 alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato DPCM 6 aprile 2022 sono ridotte di 40 milioni per ciascuna annualità 2023 e 2024, per essere destinate alla misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-bis) del medesimo DPCM;
CONSIDERATO che si rende necessario individuare per le annualità 2022 e 2023 le suddette disposizioni procedurali per l'erogazione dei citati contributi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti"
Decreta:
Finalità dell'intervento
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022 (di seguito DPCM 4 agosto 2022) richiamato in premessa, individua le disposizioni procedurali per la concessione e l'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica effettuati da utenti domestici di cui alla lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 (di seguito DPCM 6 aprile 2022), come introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 4 agosto 2022.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: Ministero delle Imprese e del Made in Italy - MIMIT;
b) «Invitalia»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia, società in house dello Stato;
c) «Infrastruttura di ricarica»: Infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
d) «Soggetti beneficiari»: utenti domestici, ossia persone fisiche residenti in Italia e condomìni, rappresentati dall'amministratore pro tempore o condomino delegato, per le parti di uso comune di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.
Contributo concedibile
1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili per la misura oggetto del presente decreto, pari a 40 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 quale limite massimo complessivo di spesa, il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo per le spese ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, così individuato:
a) 80 per cento del prezzo di acquisto e posa, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente;
b) il limite di spesa di cui al punto a) è innalzato a euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili al contributo le spese sostenute dai soggetti beneficiari per l'acquisto dell'infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera, da effettuarsi a regola d'arte, a partire dal 4 ottobre 2022 relativamente all'annualità 2022 e a partire dal 1 gennaio 2023 relativamente all'annualità 2023. Tali spese possono comprendere:
a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese - ove necessario - le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
b) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;
c) costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).
2. Le spese di cui al comma 1 devono essere oggetto di pagamento tracciabile.
3. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo:
a) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
b) le spese per consulenze ad eccezione di quelle previste alla lettera b) del comma 1;
c) le spese relative a terreni e immobili;
d) le spese relative all'acquisto di servizi diversi da quelli previsti dal precedente comma 1 anche se funzionali all'installazione;
e) le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio.
Caratteristiche delle infrastrutture di ricarica
1. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica devono essere:
a) nuove di fabbrica;
b) di potenza standard;
c) collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
d) realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008.
2. Per le persone fisiche, oltre ai requisiti di cui al comma 1, le infrastrutture devono essere ad esclusivo uso privato e non accessibili al pubblico.
3. In caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, le infrastrutture devono essere destinate all'utilizzo collettivo da parte dei condòmini e non accessibili al pubblico.
Soggetto gestore
1. Per la gestione dei contributi il Ministero si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, ad un Soggetto gestore, individuato in Invitalia, società in house dello stesso Ministero, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con la convenzione di cui al primo periodo sono regolati anche i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto; in particolare, gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'erogazione dei contributi, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni sono affidati al Soggetto gestore.
2. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1 sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziate per la misura, come previste dall'articolo 3, comma 2, lettera a), primo periodo, del DPCM 6 aprile 2022, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del DPCM 4 agosto 2022 e previste dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, entro il limite massimo del 2% (due per cento) delle stesse risorse finanziarie.
Presentazione delle domande
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura a sportello.
2. Con uno o più avvisi pubblicati sul sito istituzionale del Ministero sono definiti i termini di apertura e di chiusura dello sportello nonché gli schemi della documentazione necessaria alla presentazione della domanda di agevolazione.
3. Con avviso a firma del Direttore Generale, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, verrà comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate sono ammesse all'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. Ciascun soggetto può presentare, nell'ambito del presente intervento, una sola domanda di accesso all'agevolazione.
5. La domanda è presentata dai soggetti beneficiari esclusivamente per via telematica, utilizzando la propria identità digitale tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), mediante compilazione del modulo elettronico reso disponibile sul sistema informatico dedicato e seguendo la procedura guidata ivi indicata.
6. A pena di inammissibilità, seguendo la procedura guidata del sistema informatico, devono essere inseriti i seguenti dati e, ove richiesto, deve essere allegata la seguente documentazione:
a) il codice fiscale e documento d'identità del richiedente;
b) codice fiscale del condominio e documento d'identità dell'amministratore pro tempore con dichiarazione di quest'ultimo di essere in possesso dei requisiti di legge di cui all'articolo 71-bis delle "Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie" o del condomino delegato per i condomìni fino a 8 partecipanti, in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali;
c) delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile con la dichiarazione da parte dell'amministratore che tale delibera non è stata impugnata nel termine di cui all'articolo 1137 codice civile;
d) copia delle fatture elettroniche relative alle spese di cui all'art. 4;
e) estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture di cui alla lettera d); i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari oppure mediante SEPA Credit Transfer, oppure mediante carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo;
f) relazione finale relativa all'investimento realizzato e alle relative spese sostenute;
g) idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l'avvenuta installazione dell'infrastruttura;
h) i dati del conto corrente sul quale richiedere l'accreditamento del contributo.
7. Per ogni domanda presentata, il sistema informatico verifica:
a) che il soggetto beneficiario non abbia già presentato domande del contributo;
b) la disponibilità delle risorse finanziarie alla data di presentazione della domanda.
8. Al termine della compilazione corretta della domanda, il sistema informatico rilascia una ricevuta di registrazione.
Concessione ed erogazione dei contributi
1. Entro novanta giorni dalla data di chiusura dello sportello di cui all'articolo 7, comma 1, il Ministero emana il decreto di concessione ed erogazione dei contributi, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande.
2. Il contributo concesso a ciascun soggetto beneficiario è erogato in un'unica soluzione.
Monitoraggio, ispezioni e controlli
1. Invitalia procede allo svolgimento di controlli a campione sulle richieste di contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo connesso al presente provvedimento. A tal fine, Invitalia può effettuare accertamenti d'ufficio, verifiche e ispezioni in loco, delle qualità e dei fatti riguardanti le predette dichiarazioni e documentazione.
2. In caso di esito positivo dei controlli successivi all'erogazione dei contributi, il Ministero procede alla revoca degli stessi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2.
Revoche
1. I benefici concessi ai sensi del presente decreto sono revocati in particolare se, in seguito all'erogazione degli stessi, è riscontrata la falsità delle dichiarazioni rese o l'irregolarità della documentazione prodotta nel corso di tutto il procedimento amministrativo.
2. La revoca è disposta dal Ministero con provvedimento motivato e comporta per il soggetto beneficiario l'obbligo di restituzione del contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto, rispetto alle risorse finanziarie per la misura de quo per ciascuna annualità 2022 e 2023 come individuate dall'articolo 3, comma 2, lettera a), primo periodo, del DPCM 6 aprile 2022, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del DPCM 4 agosto 2022, ed individuate dall'articolo 12, comma 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, pari a 40 milioni di euro per ciascuna annualità, quale limite massimo complessivo di spesa, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto interviene su stanziamenti già previsti a legislazione vigente.
2. Il presente decreto è sottoposto al visto dei competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Dell'adozione del decreto sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2023
Il Direttore Generale
MAURIZIO MONTEMAGNO