
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1201 DELLA COMMISSIONE, 21 giugno 2023
G.U.U.E. 22 giugno 2023, n. L 159
Regolamento relativo alle modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione di determinate procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento sui servizi digitali»).
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 12 luglio 2023
Applicabile dal: 12 luglio 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (1), in particolare l'articolo 83, primo comma, lettere a), b) e c),
invitate le parti interessate a presentare osservazioni,
sentito il comitato europeo per i servizi digitali,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2022/2065 autorizza la Commissione ad adottare atti di esecuzione riguardanti le modalità pratiche relative a determinati aspetti dei procedimenti a norma di tale regolamento. Nel rispetto dei principi di buona amministrazione e di certezza del diritto, è necessario stabilire norme riguardanti i poteri della Commissione di effettuare ispezioni a norma dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2022/2065 e di adottare le necessarie azioni di monitoraggio a norma dell'articolo 72 di tale regolamento. Occorre inoltre stabilire norme relative all'esercizio del diritto di essere ascoltati da parte dei destinatari delle constatazioni preliminari della Commissione e all'accesso al fascicolo della Commissione di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2022/2065.
2) Nell'ambito delle ispezioni, l'articolo 69, paragrafo 2, lettere f) e g), del regolamento (UE) 2022/2065 conferisce ai funzionari della Commissione, e alle altre persone che li accompagnano, autorizzati dalla Commissione a svolgere un'ispezione, il potere di chiedere a rappresentanti o membri del personale del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca di dimensioni molto grandi in questione o, se del caso, ad altre persone interessate di cui all'articolo 67, paragrafo 1, di tale regolamento, spiegazioni su fatti o documenti relativi all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte. Nel medesimo ambito delle ispezioni, l'articolo 69, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2022/2065 conferisce ai funzionari della Commissione, e alle altre persone che li accompagnano, autorizzati dalla Commissione a svolgere un'ispezione, il potere di rivolgere domande a tali rappresentanti o membri del personale in relazione all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte. Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2065 la Commissione può irrogare ammende a tali fornitori o persone quando costoro non rettificano, entro il termine stabilito dalla Commissione, una risposta inesatta, incompleta o fuorviante data da un proprio rappresentante o da un membro del proprio personale a domande rivoltegli nel corso di un'ispezione. E' pertanto necessario dotare tali fornitori e persone di un registro delle spiegazioni fornite e stabilire una procedura che consenta loro di rettificare, modificare o integrare le spiegazioni fornite, anche da un rappresentante o da un membro del personale che le ha fornite senza che fosse autorizzato a farlo. Le spiegazioni fornite da un rappresentante o da un membro del personale dovrebbero rimanere nel fascicolo della Commissione così come verbalizzate durante l'ispezione.
3) A norma dell'articolo 72 del regolamento (UE) 2022/2065, la Commissione può intraprendere le azioni necessarie per monitorare l'effettiva attuazione e osservanza del regolamento. A tale fine la Commissione dovrebbe poter ordinare ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di fornire accesso alle loro banche dati e ai loro algoritmi e di fornire spiegazioni al riguardo, ove ciò sia necessario per garantire l'effettivo rispetto del regolamento (UE) 2022/2065. L'accesso a tali banche dati può consistere nel consentire alla Commissione di consultarle mediante interrogazioni, secondo quanto necessario per monitorare l'effettiva attuazione e osservanza del regolamento (UE) 2022/2065. Ai fini del presente regolamento, il termine «banca dati» dovrebbe essere interpretato come riferito a qualsiasi risorsa di dati rilevante a disposizione del fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, indipendentemente dal fatto che siano accessibili in un'unica banca dati. Nell'ordinare tale accesso a fini di monitoraggio, la Commissione dovrebbe altresì poter specificare le interfacce tecniche che possono facilitare l'accesso alle banche dati e agli algoritmi, quali interfacce per programmi applicativi (API) o altre modalità di accesso tecnico, tra cui l'accesso in tempo reale e/o i mezzi per accedere a volumi elevati di dati. In tale ambito la Commissione dovrebbe inoltre poter disporre che tali fornitori conservino i documenti necessari alle condizioni da essa stabilite. Per dotarsi delle conoscenze e delle competenze necessarie per svolgere le sue funzioni a norma del regolamento (UE) 2022/2065, la Commissione dovrebbe poter nominare esperti e revisori esterni che la assistano nell'esercizio dei suoi compiti di vigilanza. Tali esperti e revisori dovrebbero essere indipendenti dal fornitore in questione e possedere le competenze e le conoscenze necessarie per assistere la Commissione. A tale fine è necessario stabilire le prescrizioni per l'indipendenza e le competenze di tali esperti e revisori.
4) L'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 impone alla Commissione di dare, prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, o degli articoli 74 o 76 di detto regolamento, a un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o a un'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 alla quale ha comunicato le constatazioni preliminari, la possibilità di essere ascoltato in merito a tali constatazioni preliminari e alle misure che la Commissione intende adottare alla luce di tali constatazioni preliminari. Tali fornitori e persone dovrebbero presentare le proprie osservazioni per iscritto, entro un termine fissato dalla Commissione in modo da conciliare l'efficienza e l'efficacia del procedimento, da un lato, e la possibilità di esercitare il diritto di essere ascoltati, dall'altro. I destinatari delle constatazioni preliminari dovrebbero avere il diritto di esporre sinteticamente i fatti e di fornire gli opportuni documenti giustificativi. Al fine di garantire procedimenti equi ed efficienti, l'effettiva e piena applicazione del regolamento (UE) 2022/2065 e la certezza del diritto per tutte le persone interessate, è necessario stabilire norme relative al formato e alla lunghezza massima delle osservazioni scritte e all'uso delle lingue.
5) L'articolo 79, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 impone alla Commissione di concedere l'accesso al fascicolo alle parti interessate dal procedimento. Sebbene il destinatario delle constatazioni preliminari debba sempre ricevere dalla Commissione le versioni non riservate di tutti i documenti ivi menzionati, la Commissione dovrebbe poter decidere caso per caso in merito alla procedura appropriata per consentire l'accesso a ulteriori informazioni contenute nel fascicolo. Nel concedere l'accesso al fascicolo, la Commissione dovrebbe garantire la tutela dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di chiedere alle persone che presentano o hanno presentato informazioni o documenti nel corso della procedura di segnalare i segreti aziendali o le altre informazioni riservate. Prima di mettere tali informazioni a disposizione dei destinatari delle conclusioni preliminari, la Commissione dovrebbe valutare, per ciascun singolo documento, se, ai fini dell'esercizio effettivo del diritto di essere ascoltati, la necessità di divulgazione sia preminente rispetto ai danni che la persona che ha fornito le informazioni o i documenti potrebbe subire a causa della loro divulgazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 277 del 27.10.2022.
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme relative alle modalità pratiche per:
a) le ispezioni effettuate a norma dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2022/2065 e le azioni di monitoraggio adottate a norma dell'articolo 72 di tale regolamento;
b) l'esercizio del diritto di essere ascoltati e la procedura di divulgazione di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2022/2065;
Spiegazioni fornite durante le ispezioni
1. Le spiegazioni richieste dalla Commissione o dalle persone che la accompagnano a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, lettere f) e g), del regolamento (UE) 2022/2065 sono fornite esclusivamente dai rappresentanti autorizzati o dai membri del personale di un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi, di un fornitore di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o, se del caso, da altre persone di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento. Le spiegazioni fornite possono essere registrate in qualsiasi forma dai funzionari della Commissione o dalle persone che li accompagnano.
2. Successivamente all'ispezione, una copia di ogni registrazione effettuata a norma del paragrafo 1 è messa a disposizione del fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi, del fornitore di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o delle altre persone di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 interessate dall'ispezione.
3. Qualora un rappresentante o un membro del personale di cui al paragrafo 1 sia stato invitato a fornire spiegazioni e le abbia fornite, ma non sia stato autorizzato a fornire spiegazioni per conto del fornitore o della persona interessata, la Commissione fissa un termine entro il quale il fornitore o la persona interessata può trasmettere alla Commissione eventuali rettifiche, modifiche o integrazioni delle spiegazioni fornite da tale rappresentante o membro del personale. Queste rettifiche, modifiche o integrazioni vengono aggiunte alle spiegazioni registrate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
4. La possibilità per il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi, il fornitore di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o, se del caso, le altre persone di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, di comunicare alla Commissione rettifiche, modifiche o integrazioni in merito alle spiegazioni fornite a norma del paragrafo 3 lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di irrogare ammende e penalità di mora a norma, rispettivamente, degli articoli 74 e 76 del regolamento (UE) 2022/2065.
Azioni di monitoraggio
1. Quando ordina a un fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi di consentire l'accesso alle sue banche dati o ai suoi sistemi algoritmici a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, la Commissione può indicare i mezzi tecnici o le interfacce con cui i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono consentire tale accesso.
2. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi cui è stato così ordinato a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 consentono l'accesso in modo tempestivo ed efficace, permettendo alla Commissione di accedere a tutte le informazioni contenute nelle banche dati di rilievo e a tutte le informazioni in relazione all'algoritmo in questione necessarie per valutare l'attuazione e l'osservanza del regolamento (UE) 2022/2065 da parte del fornitore in oggetto.
3. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi cui è stato ordinato di consentire l'accesso a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 devono rispettare le prescrizioni dell'articolo 7 del presente regolamento.
4. Quando la Commissione impone a un fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi l'obbligo di conservare tutti i documenti necessari per la valutazione dell'attuazione e dell'osservanza del regolamento (UE) 2022/2065 a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, di tale regolamento, la Commissione definisce i termini di conservazione, compresi il periodo e l'ambito di applicazione dei documenti da conservarsi soggetti a tale obbligo. Tale periodo può essere prorogato, se necessario, per la valutazione dell'attuazione e dell'osservanza del regolamento (UE) 2022/2065.
5. Quando nomina esperti o revisori esterni che la assistono nel monitoraggio dell'effettiva attuazione e osservanza del regolamento (UE) 2022/2065 da parte dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 72, paragrafo 2, di tale regolamento, la Commissione garantisce che tali esperti e revisori siano indipendenti dal fornitore interessato e dispongano di comprovate competenze e conoscenze nella materia in cui la assistono.
6. Al fine di garantire l'indipendenza conformemente al paragrafo 5, la Commissione, nel nominare esperti o revisori a norma di tale paragrafo, tiene conto dell'esistenza di un assetto condiviso in termini di proprietà, governance, gestione, personale o risorse degli esperti o revisori esterni interessati, nonché dell'esistenza di rapporti contrattuali con il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione nei 24 mesi precedenti il procedimento svolto dalla Commissione. L'esperto o il revisore designato deve rimanere indipendente per tutta la durata dell'incarico.
7. Per garantire che gli esperti e i revisori possiedano le competenze e le conoscenze necessarie ai sensi del paragrafo 5, la Commissione, nel nominare un esperto o un revisore a norma di tale paragrafo, tiene conto della comprovata esperienza dell'esperto nella materia in cui la assiste o della sua comprovata competenza tecnica per effettuare audit su tale materia.
Osservazioni scritte sulle constatazioni preliminari
1. I destinatari delle constatazioni preliminari comunicate a norma dell'articolo 73, paragrafo 2, dell'articolo 74, paragrafo 3, e dell'articolo 76 del regolamento (UE) 2022/2065 possono, entro un termine fissato dalla Commissione, presentare alla Commissione per iscritto, sinteticamente e conformemente ai requisiti relativi alla lunghezza e al formato dei documenti di cui all'allegato del presente regolamento, le loro osservazioni su tali constatazioni e sulle misure che la Commissione intende eventualmente adottare alla luce di esse, nonché trasmettere prove a loro sostegno. La Commissione non è obbligata a tenere conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza del termine stabilito.
2. Le informazioni trasmesse alla Commissione a norma del paragrafo 1 devono essere corrette, complete e non fuorvianti e vanno presentate in modo chiaro, ben strutturato e intelligibile.
3. Le osservazioni scritte di cui al paragrafo 1 sono redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione. I documenti giustificativi sono presentati nella lingua originale e, se questa non è una delle lingue ufficiali dell'Unione, sono corredati di una traduzione fedele in una lingua ufficiale dell'Unione.
4. Le osservazioni scritte di cui al paragrafo 1 rispettano il formato e i limiti massimi di pagine di cui all'allegato del presente regolamento. La Commissione può, su richiesta motivata, autorizzare un destinatario di constatazioni preliminari a superare i limiti massimi di pagine se e nella misura in cui tale destinatario dimostri che sia oggettivamente impossibile o eccessivamente difficile trattare questioni di diritto o di fatto particolarmente complesse rispettando i limiti massimi di pagine previsti.
5. I documenti, le banche dati o qualsiasi altra informazione sono trasmessi alla Commissione conformemente all'articolo 7 del presente regolamento.
6. Le informazioni trasmesse alla Commissione a norma del paragrafo 1 sono corredate di una prova scritta attestante che le persone che le trasmettono sono autorizzate ad agire per conto del destinatario delle constatazioni preliminari in questione.
7. La Commissione conferma senza indugio e per iscritto al destinatario delle constatazioni preliminari in questione o ai suoi rappresentanti il ricevimento delle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1.
Accesso al fascicolo
1. Su richiesta, la Commissione concede l'accesso al fascicolo al destinatario delle constatazioni preliminari comunicate a norma dell'articolo 73, paragrafo 2, dell'articolo 74, paragrafo 3, e dell'articolo 76 del regolamento (UE) 2022/2065 («il destinatario»). L'accesso al fascicolo non è concesso prima della notifica delle constatazioni preliminari.
2. Nel consentire l'accesso al fascicolo, la Commissione fornisce al destinatario tutti i documenti citati nelle constatazioni preliminari, fatte salve le espunzioni effettuate a norma dell'articolo 6 al fine di proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate.
3. Fatto salvo il paragrafo 4, la Commissione consente inoltre l'accesso a tutti i documenti del suo fascicolo, senza espunzioni, secondo una procedura di divulgazione da stabilire mediante decisione della Commissione. La procedura di divulgazione si basa sui seguenti criteri:
a) l'accesso ai documenti è concesso soltanto a un numero limitato di consulenti giuridici ed economici esterni e di esperti tecnici esterni incaricati dal destinatario e indicati espressamente, i cui nominativi sono comunicati preventivamente alla Commissione.
b) I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati devono essere imprese, dipendenti di imprese o soggetti che si trovano in una situazione analoga a quella dei dipendenti di un'impresa. Tutti i consulenti e gli esperti sono vincolati dall'obbligo di rispettare la procedura di divulgazione.
c) Le persone che figurano nell'elenco dei consulenti giuridici ed economici esterni e degli esperti tecnici indicati non possono, a partire dalla data della decisione della Commissione che stabilisce la procedura di divulgazione, intrattenere un rapporto di lavoro con il destinatario o trovarsi in una situazione analoga a quella di un dipendente del destinatario. Se nel corso dell'indagine o nei tre anni successivi alla conclusione dell'indagine della Commissione, i consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati stringono un rapporto di questo tipo con il destinatario o con altre imprese attive sugli stessi mercati del destinatario, i consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati e il destinatario informano tempestivamente la Commissione in merito alle caratteristiche di tale rapporto. I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati in questione forniscono inoltre alla Commissione assicurazioni sul fatto che non hanno più accesso alle informazioni o ai documenti contenuti nel fascicolo cui hanno avuto accesso ai sensi della lettera a) e che la Commissione non ha messo a disposizione del destinatario. Forniscono inoltre alla Commissione assicurazioni sul fatto che continueranno a rispettare le prescrizioni di cui alla lettera d) del presente paragrafo.
d) I consulenti giuridici ed economici e gli esperti tecnici esterni indicati non possono divulgare i documenti loro forniti o il relativo contenuto a persone fisiche o giuridiche che non abbiano sottoscritto l'obbligo di rispettare la procedura di divulgazione, né possono utilizzare i documenti loro forniti o il relativo contenuto per fini diversi da quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 9.
e) Nella procedura di divulgazione la Commissione specifica le modalità tecniche della divulgazione e la sua durata. La divulgazione può essere effettuata per via elettronica o (per alcuni o per tutti i documenti) presso i locali della Commissione.
4. In circostanze eccezionali, la Commissione può decidere di non concedere l'accesso a determinati documenti o di concedere l'accesso a documenti parzialmente espunti a norma della procedura di divulgazione di cui al paragrafo 3, se stabilisce che il danno che la parte che ha trasmesso i documenti in questione presumibilmente subirebbe a causa della divulgazione a norma della procedura di divulgazione sarebbe nel complesso maggiore dei benefici della divulgazione dei documenti nella loro forma integrale ai fini dell'esercizio del diritto di essere ascoltati.
5. A norma dell'articolo 79, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065, il diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si estende ai documenti interni della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri. Anche la corrispondenza tra la Commissione e altre autorità pubbliche, comprese altre istituzioni dell'UE o di paesi terzi, e altri tipi di documenti sensibili possono essere oggetto di analoghe tutele.
6. I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati espressamente di cui al paragrafo 3 possono, entro una settimana dal ricevimento dell'accesso a norma della procedura di divulgazione, presentare alla Commissione una richiesta motivata di accesso alla versione non riservata di qualsiasi documento presente nel fascicolo della Commissione non ancora fornito al destinatario a norma del paragrafo 2, al fine di mettere tale versione non riservata a disposizione del destinatario, o di estendere la possibilità di accesso al fascicolo, a norma della procedura di divulgazione, ad altri consulenti giuridici ed economici esterni ed esperti tecnici esterni indicati espressamente. Tali accessi supplementari possono essere concessi soltanto in via eccezionale e a condizione che siano indispensabili ai fini del corretto esercizio del diritto del destinatario di essere ascoltato.
7. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 4 a 6, la Commissione può richiedere alla parte che ha presentato i documenti in questione di fornirne una versione non riservata a norma dell'articolo 6.
8. Laddove ritenga che una richiesta a norma del paragrafo 6 sia fondata nell'ottica di garantire che il destinatario sia in grado di esercitare il diritto di essere ascoltato in modo effettivo, la Commissione chiede alla parte che ha fornito le informazioni in questione di accettare di mettere a disposizione del destinatario una versione non riservata o di accettare di estendere ad altre persone o imprese indicate espressamente la possibilità di accesso, a norma della procedura di divulgazione, soltanto per quanto riguarda i documenti in questione.
9. In caso di rifiuto della parte che ha fornito le informazioni, la Commissione adotta una decisione che stabilisce la procedura di divulgazione dei documenti in questione.
10. I documenti ottenuti attraverso l'accesso al fascicolo fornito a norma del presente articolo sono utilizzati solo ai fini dei pertinenti procedimenti, nell'ambito dei quali è stato concesso l'accesso ad essi, o dei procedimenti giudiziari o amministrativi, collegati ai primi, riguardanti l'applicazione del regolamento (UE) 2022/2065.
11. In qualsiasi momento della procedura, in luogo del metodo di concessione dell'accesso al fascicolo di cui al paragrafo 3, o in combinazione con esso, la Commissione può concedere l'accesso ad alcuni o a tutti i documenti espunti a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, al fine di evitare ritardi o oneri amministrativi sproporzionati.
Individuazione e tutela delle informazioni riservate
1. Salvo diversamente disposto dal regolamento (UE) 2022/2065 o dall'articolo 5 del presente regolamento, la Commissione non divulga né rende accessibili le informazioni o i documenti che raccoglie o riceve nella misura in cui contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate relative a persone fisiche o giuridiche.
2. Quando sequestra documenti o le viene dato volontariamente accesso a documenti nell'ambito di ispezioni a norma dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2022/2065, o riceve in altro modo documenti o accesso a informazioni a norma dell'articolo 72 del regolamento (UE) 2022/2065, la Commissione informa le piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate o i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi interessati o, se del caso, altre persone fisiche o giuridiche interessate di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, del fatto che può essere concesso l'accesso a tali informazioni conformemente all'articolo 5 del presente regolamento. In ogni caso, quando forniscono volontariamente informazioni alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2065 o del presente regolamento, le piattaforme online di dimensioni molto grandi o i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi o, se del caso, altre persone fisiche o giuridiche interessate accettano che possa essere concesso l'accesso a tali informazioni conformemente all'articolo 5 del presente regolamento.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, la Commissione può imporre alle piattaforme online di dimensioni molto grandi o ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi o, se del caso, alle altre persone fisiche o giuridiche interessate da cui traggono origine i documenti del suo fascicolo di individuare i documenti e le dichiarazioni o relative parti che, a loro parere, contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate, e di individuare le persone fisiche e giuridiche in relazione alle quali tali informazioni sono considerate riservate. La Commissione può inoltre fissare un termine entro il quale le piattaforme online di dimensioni molto grandi o i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi interessati o, se del caso, le altre persone fisiche o giuridiche interessate di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 devono indicare le parti di una decisione della Commissione che, a loro avviso, contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate.
4. La Commissione può fissare un termine entro il quale il fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi interessato o, se del caso, la persona fisica o giuridica interessata di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, può:
a) per ogni singolo documento e banca dati o relative parti, motivare le proprie richieste di riconoscimento del fatto che si tratti di segreti aziendali e di altre informazioni riservate;
b) fornire alla Commissione una versione non riservata dei documenti o delle banche dati, in cui i segreti aziendali e le altre informazioni riservate sono espunti in modo chiaro e comprensibile;
c) fornire una descrizione concisa e non riservata di ogni informazione espunta.
5. Se i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi o, se del caso, la persona fisica o giuridica interessata di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 non rispettano i paragrafi 2 e 3, la Commissione può concludere che le informazioni in questione non contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate.
6. Se stabilisce che determinate informazioni che i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi o, se del caso, una persona fisica o giuridica interessata di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 ritengono riservate possono essere divulgate, o perché non costituiscono segreti aziendali o altre informazioni riservate o perché vi è un interesse prevalente alla loro divulgazione, la Commissione informa i fornitori interessati o la persona fisica o giuridica interessata in merito alla sua intenzione di divulgarle nel caso non riceva obiezioni entro una settimana. Se i fornitori o la persona fisica o giuridica in questione si oppongono alla divulgazione, la Commissione può adottare una decisione motivata in cui indica il termine a partire dal quale le informazioni saranno divulgate. Tale termine deve contemplare un lasso di tempo non inferiore a una settimana a decorrere dalla data della notifica. La decisione è notificata ai fornitori interessati o alla persona fisica o giuridica interessata.
Trasmissione e ricevimento di documenti
1. La trasmissione di documenti, banche dati o qualsiasi altra informazione alla Commissione e dalla Commissione a norma degli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento avviene per via digitale. Le specifiche tecniche relative alle modalità di trasmissione e di firma possono essere emesse o pubblicate e aggiornate periodicamente dalla Commissione.
2. I documenti trasmessi per via digitale devono essere firmati utilizzando almeno una firma elettronica qualificata conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
3. I documenti trasmessi alla Commissione per via digitale si considerano ricevuti il giorno in cui la Commissione invia l'avviso di ricevimento.
4. Per le informazioni in tempo reale o in tempo prossimo al reale condivise ad esempio attraverso interfacce per programmi applicativi o altri mezzi equivalenti, la Commissione definisce il metodo e la durata della condivisione delle informazioni.
5. I documenti, le banche dati e ogni altra informazione trasmessa alla Commissione per via digitale si considerano non ricevuti se si verifica una delle seguenti circostanze:
a) il documento o relative parti risulta inaccessibile o inutilizzabile;
b) il documento contiene virus, malware o altre minacce;
c) il documento contiene una firma elettronica la cui validità non può essere verificata dalla Commissione.
6. Qualora si verifichi una delle circostanze di cui al paragrafo 5, la Commissione informa il mittente senza indugio e gli dà la possibilità di esprimere il proprio parere e di correggere la situazione entro un termine congruo.
7. In deroga al paragrafo 1, se circostanze eccezionali rendono impossibile o eccessivamente difficile la trasmissione per via digitale, i documenti possono essere trasmessi alla Commissione per posta raccomandata. Tali documenti si considerano ricevuti dalla Commissione il giorno della loro consegna all'indirizzo del servizio competente della Commissione, che figura sul sito web della Commissione.
8. In deroga al paragrafo 1, se circostanze eccezionali rendono impossibile o eccessivamente difficile la trasmissione per via digitale e per posta raccomandata, i documenti possono essere consegnati a mano alla Commissione. Tali documenti si considerano ricevuti il giorno della loro consegna all'indirizzo del servizio competente della Commissione, che figura sul sito web della Commissione. La Commissione conferma l'avvenuta consegna con un avviso di ricevimento.
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014).
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Formato e lunghezza delle osservazioni trasmesse a norma dell'articolo 4
Le osservazioni scritte da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 4 del presente regolamento devono essere trasmesse in un formato che consenta alla Commissione di elaborarle elettronicamente e in particolare che ne permetta la digitalizzazione e il riconoscimento dei caratteri.
A tale fine devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) il testo, in formato A4, deve essere facilmente leggibile e deve figurare solo su una faccia della pagina («recto», non «recto verso»);
b) i documenti trasmessi in formato cartaceo devono essere assemblati mediante strumenti facilmente rimovibili (le pagine non devono essere rilegate o accorpate con strumenti di difficile rimozione come colla, punti di spillatrice ecc.);
c) il testo deve essere scritto in caratteri di tipo corrente (come Times New Roman, Courier o Arial) di dimensioni di almeno 12 punti nel testo e di almeno 10 punti per le note a piè di pagina, con interlinea 1 e margini, in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina di almeno 2,5 cm (al massimo 4 700 caratteri per pagina);
d) le pagine e i paragrafi di ciascun documento devono essere numerati in ordine progressivo.
Le osservazioni scritte trasmesse alla Commissione a norma dell'articolo 4 del presente regolamento non devono superare le 50 pagine. Gli allegati che eventualmente accompagnano le osservazioni non devono essere conteggiati al fine della verifica del rispetto dei limiti massimi di pagine applicabili, purché abbiano una funzione puramente probatoria e strumentale e siano proporzionati come numero e lunghezza.