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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 settembre 2023

G.U.R.I. 17 ottobre 2023, n. 243

Definizione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429. 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art. 13, paragrafo 2, che obbliga gli stati membri ad incoraggiare operatori e professionisti degli animali ad acquisire, mantenere e sviluppare le opportune conoscenze in materia di sanità animale di cui all'art. 11 del medesimo regolamento;

Visto il decreto legislativo del 5 agosto 2022, n. 134 recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, e, in particolare l'art. 24, comma 1, che in attuazione dell'art. 13, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che «con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'art. 11 del regolamento»;

Visto il decreto legislativo del 5 agosto 2022, n. 136 emanato in attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l) n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per raccordare ed adeguare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, al regolamento (UE) 2016/429, e, in particolare, l'art. 10, comma 2 che in attuazione dell'art. 13, comma 2 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che «gli operatori e i professionisti degli animali sono tenuti ad acquisire le conoscenze di cui all'art. 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento, attraverso la partecipazione ad appositi programmi formativi» e che «Il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce i contenuti e le modalità di erogazione dei programmi formativi»;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 della salute adottato in attuazione dell'art. 23, comma 1 del citato decreto legislativo n. 134 del 2022 concernente il Manuale operativo che contiene le procedure per la gestione del sistema di identificazione e registrazione (sistema I&R) degli stabilimenti, degli operatori e degli animali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2023;

Vista la nota del 30 maggio 2023 con la quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna «Bruno Ubertini» si impegna ad attivare, a titolo gratuito, nell'ambito del Portale formazione del Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria (CRN FSPV) specifiche funzionalità per consentire di raccogliere a livello nazionale e mettere a disposizione del Ministero della salute, delle regioni, delle Istituzioni e dei cittadini le informazioni relative ai programmi di formazione per gli operatori ed i professionisti degli animali;

Considerato che in conformità ai considerando 42 e 45 del regolamento (UE) 2016/429 gli operatori ed i professionisti della sanità animale sono i principali responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione e controllo della diffusione di malattie animali e dei prodotti sotto la loro responsabilità e che pertanto devono acquisire adeguate conoscenze in materia;

Considerato che l'art. 97, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/429 concernente rilascio e condizioni per il riconoscimento degli stabilimenti e atti delegati, prevede che le autorità competenti rilasciano il riconoscimento degli stabilimenti in conformità all'art. 94, paragrafo 1, e all'art. 95, lettera a), solo se tali stabilimenti:...; d) dispongono di personale adeguatamente formato per l'attività dello stabilimento interessato; e) sono dotati di un sistema che consente all'operatore interessato di dimostrare all'autorità competente l'osservanza delle prescrizioni di cui alle lettere da a) a d);

Preso atto che l'art. 11, comma 2, del regolamento (UE) 2016/429 specifica che il contenuto ed il livello delle conoscenze richieste devono essere modulati in funzione delle specie e categorie di animali detenuti, del tipo di produzione e delle mansioni svolte;

Ritenuto opportuno adottare un unico provvedimento di attuazione dell'art. 24, comma 1 del decreto legislativo n. 134 del 2022 e dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 136 del 2022 in ragione dell'uniformità di materia e dei criteri applicabili e al fine di garantire il principio di semplificazione e di economia degli atti;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023 concernente le deleghe di attribuzione al sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 marzo 2023, n. 59;

Sentiti i portatori di interesse coinvolti nell'ambito della consultazione avviata con nota prot. n. 9533 del 6 aprile 2023;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 12 luglio 2023 (rep. atti n. 154/CSR);

Decreta:

Art. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto è adottato in attuazione dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e definisce i contenuti e le modalità di erogazione dei programmi formativi finalizzati ad assicurare che gli operatori, i trasportatori ed i professionisti degli animali come definiti all'art. 4, numeri 24), 25), 26) del regolamento (UE) 2016/429 (da ora regolamento), acquisiscano e mantengano le conoscenze in materia di sanità animale di cui all'art. 11 del regolamento.

2. Il presente decreto si applica:

a) agli operatori ed ai trasportatori i cui stabilimenti o attività sono soggetti all'obbligo di identificazione e registrazione nel Sistema I&R di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 134 del 2022;

b) ai professionisti degli animali che si occupano di animali identificati e registrati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 134 del 2022 presso stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN.

3. Per le finalità del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento e quelle di cui al decreto legislativo n. 134 del 2022 nonchè le indicazioni contenute nel decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2023, citato in premessa, concernente l'adozione del manuale operativo del sistema di identificazione e registrazione (sistema I&R) degli stabilimenti, degli operatori e degli animali.

Art. 2

Programmi formativi

1. I programmi formativi di cui al presente decreto sono finalizzati ad assicurare che gli operatori, i trasportatori ed i professionisti degli animali acquisiscano conoscenze adeguate in materia di:

a) principali malattie elencate degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo e relativo rischio di diffusione;

b) oneri ed obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali con particolare riferimento agli obblighi di sorveglianza passiva, di notifica e di comunicazione;

c) principi di biosicurezza;

d) interazione tra sanità animale, benessere animale e salute umana;

e) buone prassi di allevamento;

f) resistenza ai trattamenti farmacologici, compresa quella antimicrobica;

2. I programmi formativi sono differenziati, nei contenuti e nella durata, in considerazione della specie o gruppo specie degli animali detenuti in via prevalente, della tipologia di produzione, del ruolo e delle mansioni svolte dal soggetto destinatario della formazione, come segue:

a) programma formativo di cui all'allegato 1 per gli operatori differenziato per specie o gruppo specie degli animali detenuti;

b) programma formativo di cui all'allegato 2 per i trasportatori ed i professionisti degli animali, differenziato per specie o gruppo specie degli animali detenuti;

c) programma formativo di cui all'allegato 3 per gli operatori degli animali da compagnia.

3. Le regioni e le province autonome assicurano che almeno una volta l'anno nel proprio ambito territoriale sia disponibile, in presenza o in modalità a distanza (FAD), ciascun programma formativo di cui al comma 2; nel caso in cui i corsi non risultino già programmati dai soggetti di cui all'art. 4, provvedono ad organizzarli, anche per il tramite delle ASL, in presenza o in modalità a distanza (FAD), aggregandoli, se necessario, per specie o gruppi di specie.

Art. 3

Modalità di erogazione dei programmi formativi

1. I programmi formativi di cui all'art. 2 possono essere erogati in presenza o in modalità FAD e in ogni caso devono prevedere il rilascio di un attestato di frequenza con verifica delle conoscenze acquisite mediante una prova di valutazione predisposta in funzione degli obiettivi didattici stabiliti e dei contenuti definiti; l'attestato indica la modalità della predetta verifica. I soggetti erogatori della formazione di cui all'art. 4 conservano per un minimo di cinque anni la documentazione relativa ai corsi erogati e all'elenco dei soggetti a cui è stato rilasciato l'attestato di frequenza e apprendimento.

2. L'erogazione della formazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) utilizzo di strumenti didattici che facilitino l'apprendimento (materiale fotografico e audiovisivo);

b) ricorso ad esempi pratici calati nella realtà produttiva del territorio;

c) illustrazione di buone prassi applicate nella pratica quotidiana;

d) modulazione della durata del percorso formativo adeguata ad operatori, trasportatori e professionisti degli animali.

3. I docenti dei programmi formativi di cui all'art. 2 devono essere medici veterinari di comprovata esperienza negli ambiti oggetto dei programmi formativi, valutata dagli enti erogatori. I medici veterinari possono essere affiancati da esperti appartenenti ad altri profili professionali per approfondire determinati contenuti oggetto dei programmi formativi.

4. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, sono tenuti a partecipare periodicamente ad un programma formativo a loro dedicato con la seguente frequenza: gli operatori ogni tre anni ed i trasportatori ed i professionisti degli animali ogni cinque anni.

Art. 4

Soggetti erogatori della formazione

1. Possono erogare i programmi formativi di cui all'art. 2 del presente decreto:

a) gli Istituti zooprofilattici sperimentali, anche avvalendosi dei Centri di referenza nazionali (CdRN);

b) i dipartimenti di medicina veterinaria delle Università;

c) la Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI) e gli ordini provinciali dei medici veterinari;

d) le società scientifiche di settore inserite nell'Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui al decreto del Ministro della salute 2 agosto 2017;

e) gli enti di formazione inseriti nell'Albo dei provider «E.C.M.», ivi incluse le aziende sanitarie locali;

f) i soggetti inseriti nell'elenco di erogatori del sistema «Sviluppo professionale continuo - SPC» costituito presso la FNOVI.

2. Le associazioni di categoria di settore possono organizzare programmi formativi avvalendosi dei soggetti erogatori di cui al comma 1.

3. Le associazioni di categoria e gli altri soggetti erogatori privati assicurano che nell'ambito dei programmi formativi non siano presenti, in qualsiasi forma, sponsorizzazioni finalizzate alla pubblicità di prodotti.

4. I soggetti di cui al comma 1, entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmettono, attraverso la piattaforma informativa nazionale di cui al comma 5, alle regioni e province autonome territorialmente competenti rispetto alla sede o sedi scelte il calendario dei programmi formativi del triennio successivo. Per ciascun progetto formativo devono essere descritti la tipologia, la modalità di erogazione (in presenza e/o in modalità FAD), i contenuti, le metodologie didattiche, il monte ore ed i curricula dei docenti. Le regioni e le province autonome competenti, verificata la conformità dei programmi formativi alle disposizioni del presente decreto, li validano sulla piattaforma informativa nazionale dedicata. Qualora un programma di formazione sia organizzato in modalità FAD oppure in più sedi collocate in diverse regioni o province autonome la validazione è effettuata da tutte le regioni e le province autonome coinvolte.

5. Nel Portale formazione del Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria (CRN FSPV), istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, è attivata, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, entro il 31 dicembre 2023, una piattaforma informativa nazionale per la trasmissione, raccolta, validazione e pubblicazione dei programmi di formazione di cui al presente decreto distinti per tipologia di corso e divisi per regione o provincia autonoma sedi dei programmi.

6. I soggetti di cui al comma 1 al termine di ogni programma formativo registrano sulla piattaforma informativa di cui al comma 5 l'elenco dei soggetti che hanno superato la verifica finale del corso. Il CRN FSPV mette a disposizione sul proprio portale l'elenco dei soggetti formati sul territorio nazionale divisi per regione o provincia autonoma.

Art. 5

Esoneri

1. Sono esonerati dall'obbligo formativo di cui all'art. 2 del presente decreto:

a) gli operatori, i trasportatori e i professionisti degli animali che hanno obbligo di formazione continua in ragione di norme diverse dai decreti legislativi n. 134 e n. 136 del 5 agosto 2022, a condizione che la suddetta formazione, effettivamente svolta, includa i contenuti e rispetti i criteri e le modalità di erogazione di cui al presente decreto;

b) gli operatori ed i professionisti degli animali rispettivamente responsabili o che si occupano di animali detenuti in allevamenti familiari come definiti all'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 134 del 2022 e in allevamenti amatoriali di animali da compagnia.

2. Le regioni e province autonome anche per il tramite delle aziende sanitarie locali organizzano, con cadenza almeno triennale, eventi formativi a partecipazione facoltativa per informare e sensibilizzare i soggetti di cui al comma 1, lettera b), sui contenuti di cui ai relativi programmi di formazione.

Art. 6

Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2. Gli operatori ed i trasportatori che alla data di applicazione del presente decreto sono identificati e registrati nel Sistema I&R ed i professionisti degli animali che si occupano di animali identificati e registrati in BDN ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 134 del 2022 presso stabilimenti registrati o riconosciuti, che, alla data di applicazione del presente decreto, hanno già avviato la propria attività sono tenuti ad assolvere all'obbligo di frequenza del primo programma formativo entro il 31 dicembre 2025.

3. I soggetti di cui al comma 2 che avviano la propria attività tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 assolvono all'obbligo di frequenza del primo programma formativo entro 12 mesi dall'avvio dell'attività.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2026 la frequenza del primo programma di formazione è condizione per la registrazione degli operatori ed i trasportatori nel Sistema I&R e per l'avvio dell'attività dei professionisti degli animali che si occupano di animali identificati e registrati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 134 del 2022 presso stabilimenti registrati o riconosciuti.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dal presente decreto, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

2. Le spese di partecipazione ai programmi di formazione sono a carico dei soggetti con obbligo di formazione ai sensi del presente decreto.

3. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2023

p. Il Ministro

Il Sottosegretario di Stato

GEMMATO

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2557

ALLEGATO 1

Contenuti del programma formativo per operatori differenziato per specie o gruppo specie di animali detenuti.

Durata minima del corso: diciotto ore complessive articolate in tre moduli. *

Gruppi /specie:

ungulati (bovini, ovini e caprini, equini, suini, camelidi, cervidi e renne);

pollame e altri volatili in cattività;

lagomorfi;

animali terrestri invertebrati, incluse gli animali di elicicoltura;

animali di apicoltura;

animali di acquacoltura.

1° Modulo - 8 ore

Salute degli animali.

Quadro normativo generale in materia di sanità animale (principale normativa eurounionale e nazionale di riferimento).

Cenni alle principali malattie animali.

Aspetti inerenti alle interazioni tra salute animale, salute umana, alimentazione animale, benessere animale e ambiente.

Attività di sorveglianza effettuata dagli operatori e dai professionisti degli animali al fine di una precoce rilevazione delle principali malattie animali; visite di sanità animale del veterinario responsabile.

Obblighi degli operatori in caso di sospetto di malattia.

Collaborazione con le autorità competenti nelle attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie.

2° Modulo - 4 ore

Sistema I&R Identificazione e registrazione.

Descrizione e alimentazione della BDN da parte degli operatori e loro delegati.

Registrazione e riconoscimento degli operatori e degli stabilimenti- aggiornamento delle informazioni delle attività registrate e riconosciute.

Tracciabilità di bovini, equini, ovini, caprini, suini, cervidi e camelidi.

Gestione del sistema I&R di altre specie.

Documento di accompagnamento informatizzato e registrazione delle movimentazioni in BDN, con le limitazioni previste in casi di sospetto/conferma di focolaio di malattie.

Registrazione delle morti in stabilimento, incluse le morie di api, e delle macellazioni al macello.

3° Modulo - 6 ore

Biosicurezza, altri aspetti gesionali e flussi informativi.

Misure di biosicurezza: aspetti strutturali e gestionali.

Elementi chiave per definire un sistema di biosicurezza adeguato.

Ruolo del veterinario aziendale/incaricato

Raccolta ed inserimento delle informazioni in Classy Farm e negli altri sistemi informativi.

Uso prudente e responsabile dei medicinali veterinari - Elementi di Antimicrobico resistenza.

* La durata oraria del corso è ridotta del 30% per ogni modulo per gli operatori di stabilimenti che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento hanno in BDN la seguente capacità strutturale, esclusi gli allevamenti familiari:

Specie Capacità strutturale in BDN - fino a
bovini, 49 capi
equini, camelidi e cervidi 9 capi
suini 39 capi
ovini e caprini 49 capi
pollame e lagomorfi DPA 499 capi
ratiti 9 capi
apicoltura 19 alveari
acquacoltura 50 tonnellate

.

Qualora, al 31 dicembre dell'anno precedente, non sia stata registrata in BDN la capacità strutturale la riduzione oraria non è applicabile.

Per gli operatori che effettuano operazioni di raccolta di ungulati e pollame senza uno stabilimento come individuati nel manuale operativo I&R, capitolo 2.1.3, non è prevista nessuna riduzione oraria.

ALLEGATO 2

Contenuti del programma formativo per i trasportatori* e per i professionisti degli animali** differenziato per specie/gruppo specie degli animali oggetto della loro attività.

Ove compatibile con esigenze organizzative, i corsi dovrebbero essere effettuati per classi omogenee di partecipanti distinguendo i trasportatori dai professionisti degli animali.

Gruppi/specie:

ungulati (bovini, ovini e caprini, equini, suini, camelidi, cervidi e renne);

pollame e volatili in cattività;

lagomorfi;

animali terrestri invertebrati, incluse gli animali di elicicoltura;

animali di apicoltura;

animali di acquacoltura.

Durata minima corso: 10 ore - Modulo unico

Conoscenza della normativa, principi e responsabilità.

Cenni alle principali malattie animali.

Analisi dei principali pericoli e gestione dei rischi per elevare il livello di prevenzione delle malattie infettive e delle zoonosi e per la tutela del benessere animale.

Buone prassi di gestione: definizione di piani biosicurezza, inclusi gli aspetti concernenti di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione degli stabilimenti.

* La durata oraria del corso è ridotta del 20% per ogni modulo per i trasportatori di Tipo 1 (art. 10 del regolamento (CE) n. 1/2005 (Allegato III, capo 1 - tipo 1)).

** La durata oraria del corso è ridotta del 30% per ogni modulo per i professionisti degli animali che in via prevalente si occupano di animali detenuti in stabilimenti che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento hanno in BDN la seguente capacità strutturale:

Specie Capacità strutturale in BDN - fino a
bovini, 49 capi
equini, camelidi e cervidi 9 capi
suini 39 capi
ovini e caprini 49 capi
pollame e lagomorfi DPA 499 capi
apicoltura 19 alveari
acquacoltura 50 tonnellate

.

Qualora, al 31 dicembre dell'anno precedente, non sia stata registrata in BDN la capacità strutturale, la riduzione oraria non è applicabile.

ALLEGATO 3

Contenuti del programma formativo per gli operatori degli animali da compagnia.

Durata minima del corso: otto ore complessive distinte in due moduli.

Gruppi /specie:

cani, gatti e furetti;

invertebrati e animali acquatici ornamentali;

anfibi e rettili;

volatili;

roditori e conigli.

1° Modulo - 5 ore

Stato di salute degli animali, buone prassi di allevamento e misure di biosicurezza.

La normativa di sanità animale e gli animali da compagnia.

Malattie elencate ove previste per specie/gruppo di specie.

Attività di sorveglianza - individuazione precoce e risposta rapida alle malattie.

Il ruolo del medico veterinario e le visite in sanità animale.

Notifica e prime azioni in caso di sospetto.

Collaborazione con le autorità competenti nell'attività di sorveglianza e in caso di epidemia.

Buone prassi di allevamento e gestione specie specifiche.

Misure di biosicurezza: aspetti strutturali e gestionali.

Uso prudente e responsabile dei medicinali veterinari - Elementi di Antimicrobico resistenza.

2° Modulo - 3 ore

Tracciabilità degli animali da compagnia (normativa di riferimento).

Il SINAC e il Sistema I&R inerente agli stabilimenti che detengono animali da compagnia.

Identificazione e registrazione degli animali da compagnia.

Registrazione o riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali da compagnia.

Gestione delle movimentazioni e degli eventi e conservazione della documentazione.