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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1492 DELLA COMMISSIONE, 19 luglio 2023

G.U.U.E. 20 luglio 2023, n. L 183

Regolamento che modifica l'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l'introduzione nel territorio dell'Unione di legname in determinate forme originario del Canada e degli Stati Uniti.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 9 agosto 2023

Applicabile dal: 9 agosto 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) Il legname di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. in determinate forme, originario della Bielorussia, del Canada, della Cina, della Repubblica popolare democratica di Corea, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan, dell'Ucraina e degli Stati Uniti, può essere introdotto nel territorio dell'Unione solo se soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato VII, punto 87, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2).

2) Tali prescrizioni mirano a proteggere l'Unione dall'Agrilus planipennis Fairmaire («organismo nocivo specificato»).

3) In deroga all'allegato VII, punto 87, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, il legname di Fraxinus L. («legno di frassino») può essere introdotto nel territorio dell'Unione dal Canada conformemente alle prescrizioni particolari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/918 della Commissione (3). Tali prescrizioni sono analoghe a quelle stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione (4) per lo stesso legno avente la medesima origine. Detto regolamento scade il 30 giugno 2023.

4) In deroga all'allegato VII, punto 87, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, il legno di frassino può essere introdotto nel territorio dell'Unione dagli Stati Uniti conformemente alle prescrizioni particolari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002 della Commissione (5). Tali prescrizioni sono analoghe a quelle stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 della Commissione (6) per lo stesso legno avente la medesima origine. Anche detto regolamento scade il 30 giugno 2023.

5) Tali prescrizioni particolari, volte a proteggere il territorio dell'Unione dall'organismo nocivo specificato, si sono dimostrate efficaci, durante l'applicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/918 e (UE) 2020/1002. Prescrizioni analoghe si sono inoltre dimostrate efficaci durante l'applicazione delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/412 e (UE) 2018/1203.

6) Sulla base degli elementi di prova raccolti, si conclude che il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nel territorio dell'Unione di legno di frassino proveniente dal Canada e dagli Stati Uniti è ridotto a un livello accettabile e che in tali paesi terzi sono state adottate misure di attenuazione adeguate.

7) Le prescrizioni particolari di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/918 e (UE) 2020/1002 risultano essere misure di attenuazione adeguate. E' pertanto opportuno includerle nell'allegato VII, punto 87, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

8) L'allegato VII dovrebbe stabilire che per l'introduzione nel territorio dell'Unione di legno di frassino deve essere soddisfatta una delle seguenti prescrizioni particolari: il legno di frassino dovrebbe essere trattato con radiazioni ionizzanti, o essere originario di una zona indenne da organismi nocivi soggetta a determinate condizioni, o essere sottoposto a scortecciatura, segatura, trattamento termico ed essiccazione, a condizioni specifiche e in combinazione con prescrizioni specifiche relative agli impianti in cui il legno è prodotto, manipolato o immagazzinato. In quest'ultima opzione, e al fine di garantire controlli efficaci e trasparenza, ciascun fascio del legno dovrebbe recare in modo visibile sia un numero sia un'etichetta con la dicitura «HT-KD» o «Heat Treated - Kiln Dried».

9) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164 della Commissione (7) prevede che, in deroga all'allegato VII, punto 87, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, il legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold e Zucc. («legno specificato»), originario del Canada e degli Stati Uniti, possa essere introdotto nel territorio dell'Unione se accompagnato dalle constatazioni ufficiali di cui alle opzioni a) e b) di detto punto 87. Detto regolamento scade il 30 giugno 2023. Esso prevede le due opzioni seguenti quali prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione: il legno specificato deve essere originario di una zona indenne da organismi nocivi soggetta a determinate condizioni, o deve essere trattato con radiazioni ionizzanti a condizioni specifiche.

10) Tali prescrizioni particolari, volte a proteggere il territorio dell'Unione dall'organismo nocivo specificato, si sono dimostrate efficaci durante l'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164. Prescrizioni analoghe si sono inoltre dimostrate efficaci durante l'applicazione delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/412 e (UE) 2018/1203.

11) Si conclude pertanto che il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nel territorio dell'Unione di legno di frassino proveniente dal Canada e dagli Stati Uniti è interamente valutato e che in tali paesi terzi sono state adottate misure di attenuazione adeguate.

12) E' pertanto opportuno includere nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 le prescrizioni particolari previste nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164 per quanto riguarda l'introduzione nel territorio dell'Unione di legno di frassino proveniente dal Canada e dagli Stati Uniti.

13) Il Canada e gli Stati Uniti dovrebbero quindi essere rimossi dalla quarta colonna dell'allegato VII, punto 87, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, e a tale allegato dovrebbe essere aggiunto un nuovo punto che preveda le stesse due opzioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164.

14) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 317 del 23.11.2016.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/918 della Commissione, del 1° luglio 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato (GU L 209 del 2.7.2020).

(4)

Decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione, del 17 marzo 2016, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato (GU L 74 del 19.3.2016).

(5)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002 della Commissione, del 9 luglio 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato (GU L 221 del 10.7.2020).

(6)

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 della Commissione, del 21 agosto 2018, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione al legno di frassino originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/204 della Commissione (GU L 217 del 27.8.2018).

(7)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164 della Commissione, del 6 agosto 2020, che prevede una deroga temporanea da talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relativo alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire dal Canada e dagli Stati Uniti (GU L 258 del 7.8.2020). 

Art. 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

L'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN