
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 19 ottobre 2023, n. 1033
G.U.R.S. 27 ottobre 2023, n. 45
Istituzione dell'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio sanitari ucraini reclutati ai sensi dell'art. 34, D.L. n. 21 del 21 marzo 2022.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 3 novembre 1993 n. 30 "norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";
VISTA la l.r. 20 agosto 1994 n. 33 recante tra l'altro "...Provvedimenti urgenti in materia sanitaria" ed in particolare l'art. 17 comma 5 secondo cui "La Regione può delegare alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere le attività istruttorie relative ai compiti in materia sanitaria che sono attribuiti alla sua competenza;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 "norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 "disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190" (piano nazionale anticorruzione);
VISTA la legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i. ed, in particolare, l'art 68 recante norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il cui comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
VISTO il D.L. n. 21 del 21/03/2022 recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", convertita con modificazioni dalla Legge n. 51 del 20/05/2022, all'art. 34 introduce un regime speciale in deroga anche alla normativa riguardante il riconoscimento dei titoli di studio esteri da parte del Ministero della Salute, il quale prevede:
- è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24/02/2022 in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea;
- le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private interessate possono procedere fino al 31/12/2023 (termine modificato dal D.L. 16/23, convertito con modifiche dalla Legge 46/23) al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti di passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati;
- la struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla Regione nel cui territorio si è proceduto al reclutamento i nominativi dei professionisti sanitari e operatori socio sanitari, nonché la documentazione prevista;
- la Regione cura la conservazione della documentazione ricevuta e istituisce un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio sanitari che deve essere trasmesso ai relativi Ordini Professionali;
- i professionisti interessati devono depositare presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio sanitario, munita di traduzione asseverata presso il Tribunale;
RITENUTO di dover procedere, come previsto dal suddetto art. 34 del D.L. 21/22 e ss.mm.ii., all'istituzione dell'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio sanitari reclutati temporaneamente;
RITENUTO che i nominativi dei professionisti e degli operatori socio sanitari, unitamente alla documentazione prevista dal comma 1-bis del medesimo art. 34, devono essere trasmessi alla Regione Sicilia dalle Strutture Sanitarie pubbliche o private che hanno proceduto all'assunzione temporanea;
DATO ATTO che la verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dalla disposizione normativa da parte degli interessati deve essere effettuata dalle medesime strutture sanitarie pubbliche o private che hanno proceduto al reclutamento temporaneo;
RITENUTO opportuno prevedere che, in aggiunta ai documenti previsti dall'art. 34, le strutture sanitarie pubbliche o private debbano fornire le seguenti informazioni utili alla gestione e all'organizzazione dell'elenco:
- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale dell'interessato;
- data di assunzione;
- profilo professionale e inquadramento contrattuale;
- copia del Passaporto Europeo delle qualifiche per i rifugiati;
- documentazione dell'interessato attestante il possesso della qualifica sanitaria, munita di traduzione asseverata presso il Tribunale, come previsto dal comma 1-bis dell'art. 34 del D.L. 21/22;
- denominazione e sede della struttura che ha proceduto al reclutamento temporaneo;
STABILITO che entro giorni 10 dalla data del reclutamento temporaneo del professionista o entro giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente atto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, qualora il reclutamento sia avvenuto antecedentemente a tale data, le informazioni e la documentazione devono essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento per la Pianificazione Strategica
pec: dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it
con nota formale dell'Ente sanitario che ha proceduto al reclutamento, compilando l'apposito modulo allegato al presente decreto;
RITENUTO che, ai sensi dell'art. 34 comma 1 del D.L. n. 34 21/22 [N.d.R. recte: D.L. n. 21/22] si provvederà a trasmettere l'elenco con i nominativi dei professionisti reclutati temporaneamente agli Ordini provinciali della Regione Sicilia sulla base del profilo contrattuale di assunzione e della sede territoriale della Struttura che ha provveduto al reclutamento;
DATO ATTO che i dati personali raccolti saranno trattati ai sensi del regolamento 2016/679 UE e che ai fini dell'adempimento di quanto previsto dall'art. 34 del D.L. 21/22, convertito con modifiche dalla Legge 51/22, tali dati saranno trasmessi agli Ordini Professionali, i quali sono tenuti al rispetto della stessa normativa in materia di privacy;
Decreta:
E' istituito, per i motivi espressi in narrativa, l'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio sanitari ucraini reclutati ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 21 del 21/03/2022 e ss.mm.ii.
I nominativi dei professionisti e degli operatori socio sanitari, unitamente alla documentazione prevista dal comma 1-bis del medesimo art. 34, devono essere trasmessi dalle Strutture Sanitarie pubbliche o private che hanno proceduto all'assunzione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla citata normativa alla Regione Sicilia per l'inserimento del relativo nominativo nell'elenco regionale all'uopo istituito.
In aggiunta ai documenti previsti dall'art. 34, le strutture sanitarie pubbliche o private devono fornire le seguenti informazioni utili alla gestione e all'organizzazione dell'elenco:
- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale dell'interessato;
- data di assunzione;
- profilo professionale e inquadramento contrattuale;
- copia del Passaporto Europeo delle qualifiche per i rifugiati;
- documentazione dell'interessato attestante il possesso della qualifica sanitaria, munita di traduzione asseverata presso il Tribunale, come previsto dal comma 1-bis dell'art. 34 del D.L. 21/22;
- denominazione e sede della struttura che ha proceduto al reclutamento temporaneo.
Le informazioni e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti devono essere trasmesse entro giorni 10 dalla data del reclutamento temporaneo del professionista o entro giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente atto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, qualora il reclutamento sia avvenuto antecedentemente a tale data, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento per la Pianificazione Strategica
pec: dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it
con nota formale dell'Ente sanitario che ha proceduto al reclutamento, compilando l'apposito modulo allegato al presente decreto.
Dare atto che, ai sensi dell'art. 34 comma 1 del D.L. n. 34 21/22 [N.d.R. recte: D.L. n. 21/22] si provvederà a trasmettere l'elenco con i nominativi dei professionisti reclutati temporaneamente agli Ordini provinciali della Regione Sicilia, sulla base del profilo contrattuale di assunzione e della sede territoriale della Struttura che ha provveduto al reclutamento.
Dare atto che i dati personali raccolti saranno trattati ai sensi del regolamento 2016/679 UE e che ai fini dell'adempimento di quanto previsto dall'art. 34 del D.L. 21/22, convertito con modifiche dalla Legge 51/22, tali dati saranno trasmessi agli Ordini Professionali, i quali sono tenuti al rispetto della stessa normativa in materia di privacy.
Palermo, 19 ottobre 2023.
VOLO