Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 19 ottobre 2023, n. 1033

G.U.R.S. 27 ottobre 2023, n. 45

Istituzione dell'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio sanitari ucraini reclutati ai sensi dell'art. 34, D.L. n. 21 del 21 marzo 2022.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993 n. 30 "norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";

VISTA la l.r. 20 agosto 1994 n. 33 recante tra l'altro "...Provvedimenti urgenti in materia sanitaria" ed in particolare l'art. 17 comma 5 secondo cui "La Regione può delegare alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere le attività istruttorie relative ai compiti in materia sanitaria che sono attribuiti alla sua competenza;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 "norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 "disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190" (piano nazionale anticorruzione);

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i. ed, in particolare, l'art 68 recante norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il cui comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione;

VISTO il D.L. n. 21 del 21/03/2022 recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", convertita con modificazioni dalla Legge n. 51 del 20/05/2022, all'art. 34 introduce un regime speciale in deroga anche alla normativa riguardante il riconoscimento dei titoli di studio esteri da parte del Ministero della Salute, il quale prevede:

- è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24/02/2022 in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea;

- le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private interessate possono procedere fino al 31/12/2023 (termine modificato dal D.L. 16/23, convertito con modifiche dalla Legge 46/23) al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti di passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati;

- la struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla Regione nel cui territorio si è proceduto al reclutamento i nominativi dei professionisti sanitari e operatori socio sanitari, nonché la documentazione prevista;

- la Regione cura la conservazione della documentazione ricevuta e istituisce un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio sanitari che deve essere trasmesso ai relativi Ordini Professionali;

- i professionisti interessati devono depositare presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio sanitario, munita di traduzione asseverata presso il Tribunale;

RITENUTO di dover procedere, come previsto dal suddetto art. 34 del D.L. 21/22 e ss.mm.ii., all'istituzione dell'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio sanitari reclutati temporaneamente;

RITENUTO che i nominativi dei professionisti e degli operatori socio sanitari, unitamente alla documentazione prevista dal comma 1-bis del medesimo art. 34, devono essere trasmessi alla Regione Sicilia dalle Strutture Sanitarie pubbliche o private che hanno proceduto all'assunzione temporanea;

DATO ATTO che la verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dalla disposizione normativa da parte degli interessati deve essere effettuata dalle medesime strutture sanitarie pubbliche o private che hanno proceduto al reclutamento temporaneo;

RITENUTO opportuno prevedere che, in aggiunta ai documenti previsti dall'art. 34, le strutture sanitarie pubbliche o private debbano fornire le seguenti informazioni utili alla gestione e all'organizzazione dell'elenco:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale dell'interessato;

- data di assunzione;

- profilo professionale e inquadramento contrattuale;

- copia del Passaporto Europeo delle qualifiche per i rifugiati;

- documentazione dell'interessato attestante il possesso della qualifica sanitaria, munita di traduzione asseverata presso il Tribunale, come previsto dal comma 1-bis dell'art. 34 del D.L. 21/22;

- denominazione e sede della struttura che ha proceduto al reclutamento temporaneo;

STABILITO che entro giorni 10 dalla data del reclutamento temporaneo del professionista o entro giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente atto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, qualora il reclutamento sia avvenuto antecedentemente a tale data, le informazioni e la documentazione devono essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

Assessorato Regionale della Salute

Dipartimento per la Pianificazione Strategica

pec: dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it

con nota formale dell'Ente sanitario che ha proceduto al reclutamento, compilando l'apposito modulo allegato al presente decreto;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 34 comma 1 del D.L. n. 34 21/22 [N.d.R. recte: D.L. n. 21/22] si provvederà a trasmettere l'elenco con i nominativi dei professionisti reclutati temporaneamente agli Ordini provinciali della Regione Sicilia sulla base del profilo contrattuale di assunzione e della sede territoriale della Struttura che ha provveduto al reclutamento;

DATO ATTO che i dati personali raccolti saranno trattati ai sensi del regolamento 2016/679 UE e che ai fini dell'adempimento di quanto previsto dall'art. 34 del D.L. 21/22, convertito con modifiche dalla Legge 51/22, tali dati saranno trasmessi agli Ordini Professionali, i quali sono tenuti al rispetto della stessa normativa in materia di privacy;

Decreta:

Art. 1

E' istituito, per i motivi espressi in narrativa, l'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio sanitari ucraini reclutati ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 21 del 21/03/2022 e ss.mm.ii.

Art. 2

I nominativi dei professionisti e degli operatori socio sanitari, unitamente alla documentazione prevista dal comma 1-bis del medesimo art. 34, devono essere trasmessi dalle Strutture Sanitarie pubbliche o private che hanno proceduto all'assunzione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla citata normativa alla Regione Sicilia per l'inserimento del relativo nominativo nell'elenco regionale all'uopo istituito.

Art. 3

In aggiunta ai documenti previsti dall'art. 34, le strutture sanitarie pubbliche o private devono fornire le seguenti informazioni utili alla gestione e all'organizzazione dell'elenco:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale dell'interessato;

- data di assunzione;

- profilo professionale e inquadramento contrattuale;

- copia del Passaporto Europeo delle qualifiche per i rifugiati;

- documentazione dell'interessato attestante il possesso della qualifica sanitaria, munita di traduzione asseverata presso il Tribunale, come previsto dal comma 1-bis dell'art. 34 del D.L. 21/22;

- denominazione e sede della struttura che ha proceduto al reclutamento temporaneo.

Art. 4

Le informazioni e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti devono essere trasmesse entro giorni 10 dalla data del reclutamento temporaneo del professionista o entro giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente atto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, qualora il reclutamento sia avvenuto antecedentemente a tale data, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

Assessorato Regionale della Salute

Dipartimento per la Pianificazione Strategica

pec: dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it

con nota formale dell'Ente sanitario che ha proceduto al reclutamento, compilando l'apposito modulo allegato al presente decreto.

Art. 5

Dare atto che, ai sensi dell'art. 34 comma 1 del D.L. n. 34 21/22 [N.d.R. recte: D.L. n. 21/22] si provvederà a trasmettere l'elenco con i nominativi dei professionisti reclutati temporaneamente agli Ordini provinciali della Regione Sicilia, sulla base del profilo contrattuale di assunzione e della sede territoriale della Struttura che ha provveduto al reclutamento.

Art. 6

Dare atto che i dati personali raccolti saranno trattati ai sensi del regolamento 2016/679 UE e che ai fini dell'adempimento di quanto previsto dall'art. 34 del D.L. 21/22, convertito con modifiche dalla Legge 51/22, tali dati saranno trasmessi agli Ordini Professionali, i quali sono tenuti al rispetto della stessa normativa in materia di privacy.

Palermo, 19 ottobre 2023.

VOLO