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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1508 DELLA COMMISSIONE, 20 luglio 2023

G.U.U.E. 21 luglio 2023, n. L 184

Regolamento recante deroga, per l'anno 2023, all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 24 luglio 2023

Applicabile dal: 24 luglio 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

1) Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116, dal 16 ottobre al 30 novembre gli Stati membri versano anticipi fino al 50 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e anteriormente al 1° dicembre versano anticipi fino al 75 % per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

2) La pandemia di COVID-19, le sue ripercussioni sulle filiere alimentari e l'impennata dei prezzi dell'energia e dei fattori di produzione agricoli a partire dall'autunno 2021 hanno messo sotto pressione il settore agricolo. Inoltre l'invasione russa dell'Ucraina ha aggravato la situazione e ha avuto un ulteriore impatto negativo sul settore agricolo. I prezzi dei fattori di produzione, come i costi dell'energia, dei concimi e dei mangimi, sono aumentati considerevolmente in tutti i settori agricoli.

3) Di conseguenza, la quota dei costi dell'energia e dei concimi sul totale dei consumi intermedi è notevolmente aumentata nel 2022; l'aumento maggiore ha riguardato le aziende agricole con colture in pieno campo e con colture permanenti, in entrambi i casi a causa della loro esposizione ai costi dei concimi. I prezzi dei concimi sono ancora a livelli storicamente molto elevati. I dati indicano che gli agricoltori hanno reagito riducendo l'uso di concimi; a oggi le conseguenze negative sulle rese e sulla qualità dei prodotti alimentari e dei mangimi sono ancora incerte.

4) I prezzi di altri fattori di produzione per gli agricoltori e gli operatori della filiera alimentare nell'Unione, come prodotti fitosanitari e trattamenti per la salute degli animali, macchinari e imballaggi, sono aumentati in linea con l'inflazione generale.

5) Di recente i prezzi della maggior parte delle materie prime agricole, come cereali, semi oleosi e prodotti lattiero-caseari, sono diminuiti in modo considerevole. In alcuni Stati membri la situazione è diventata particolarmente difficile in quanto il rapporto tra i prezzi dei fattori di produzione e quelli delle materie prime è peggiorato.

6) Tali circostanze, oltre ai recenti eventi meteorologici avversi verificatisi in alcune regioni, come l'estrema siccità e le inondazioni, possono causare problemi di liquidità ai produttori agricoli. Per affrontare questi problemi di liquidità, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a versare anticipi maggiorati per l'anno di domanda 2023.

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli e del comitato per la politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 435 del 6.12.2021.

(2)

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021).

Art. 1

1. In deroga all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116, per l'anno di domanda 2023 gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

2. In deroga all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116, per l'anno di domanda 2023 gli Stati membri possono versare anticipi fino all'85 % per il sostegno concesso nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115.

(1)

Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013).

(2)

Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013).

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN