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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1509 DELLA COMMISSIONE, 20 luglio 2023

G.U.U.E. 21 luglio 2023, n. L 184

Regolamento recante deroga, per l'anno 2023, all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 24 luglio 2023

Applicabile dal: 24 luglio 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continua ad applicarsi per il FEASR in relazione alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

2) A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 75 % per le misure di sostegno allo sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3) La pandemia di COVID-19, le sue ripercussioni sulle filiere alimentari e l'impennata dei prezzi dell'energia e dei fattori di produzione agricoli a partire dall'autunno 2021 hanno messo sotto pressione il settore agricolo. Inoltre l'invasione russa dell'Ucraina ha aggravato la situazione e ha avuto un ulteriore impatto negativo sul settore agricolo. I prezzi dei fattori di produzione, come i costi dell'energia, dei concimi e dei mangimi, sono aumentati considerevolmente in tutti i settori agricoli.

4) Di conseguenza, la quota dei costi dell'energia e dei concimi sul totale dei consumi intermedi è notevolmente aumentata nel 2022; l'aumento maggiore ha riguardato le aziende agricole con colture in pieno campo e con colture permanenti, in entrambi i casi a causa della loro esposizione ai costi dei concimi. I prezzi dei concimi sono ancora a livelli storicamente molto elevati. I dati indicano che gli agricoltori hanno reagito riducendo l'uso di concimi; a oggi le conseguenze negative sulle rese e sulla qualità dei prodotti alimentari e dei mangimi sono ancora incerte.

5) I prezzi di altri fattori di produzione per gli agricoltori e gli operatori della filiera alimentare nell'Unione, come prodotti fitosanitari e trattamenti per la salute degli animali, macchinari e imballaggi, sono aumentati in linea con l'inflazione generale.

6) Di recente i prezzi della maggior parte delle materie prime agricole, come cereali, semi oleosi e prodotti lattiero-caseari, sono diminuiti in modo considerevole. In alcuni Stati membri la situazione è diventata particolarmente difficile in quanto il rapporto tra i prezzi dei fattori di produzione e quelli delle materie prime è peggiorato.

7) Tali circostanze, oltre ai recenti eventi meteorologici avversi verificatisi in alcune regioni, come l'estrema siccità e le inondazioni, possono causare problemi di liquidità ai produttori agricoli. Per affrontare questi problemi di liquidità, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a versare anticipi maggiorati per l'anno di domanda 2023 per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali.

8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli e del comitato per la politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013).

(2)

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021).

(3)

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).

Art. 1

In deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per l'anno di domanda 2023 gli Stati membri possono versare anticipi fino all'85 % per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, di detto regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN