
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1520 DELLA COMMISSIONE, 17 luglio 2023
G.U.U.E. 21 luglio 2023, n. L 184
Decisione che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2023) 4910] (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.
4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2023/1337 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Francia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/1337 Danimarca, Germania, Francia, Italia, Polonia e Svezia hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nel comune di Nyborg in Danimarca, nel Land Schleswig-Holstein in Germania, nei dipartimenti di Pas-de-Calais, Landes e La Réunion in Francia, nella regione Lombardia in Italia, nel voivodato della Piccola Polonia in Polonia e nel comune di Gotland in Svezia.
7) Le autorità competenti di Danimarca, Germania, Francia, Italia, Polonia e Svezia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.
8) Inoltre il focolaio confermato in Germania è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con la Danimarca. Di conseguenza, le autorità competenti di Germania e Danimarca hanno debitamente collaborato all'istituzione della necessaria zona di sorveglianza, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio della Danimarca.
9) La Commissione, in collaborazione con Danimarca, Germania, Francia, Italia, Polonia e Svezia, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da detti Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
10) Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 non figurano attualmente aree elencate come zone di protezione per Germania e Polonia né aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Danimarca, Italia e Svezia.
11) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con Danimarca, Germania, Francia, Italia, Polonia e Svezia le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da detti Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
12) E' pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Francia e le aree elencate come zone di sorveglianza per la Germania e la Polonia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
13) E' inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 zone di protezione per Germania e Polonia e zone di protezione e di sorveglianza per Danimarca, Italia e Svezia.
14) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Danimarca, Germania, Francia, Italia, Polonia e Svezia e della zona di sorveglianza debitamente istituita dalla Danimarca, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, e la durata delle misure in esse applicabili.
15) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
16) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.
17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 84 del 31.3.2016.
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020).
Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021).
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1337 della Commissione, del 22 giugno 2023, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 166 del 30.6.2023).
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.