
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1538 DELLA COMMISSIONE, 25 luglio 2023
G.U.U.E. 26 luglio 2023, n. L 187
Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla produzione vegetale. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 15 agosto 2023
Applicabile dal: 1° gennaio 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 10, l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2022/2379 stabilisce un quadro di riferimento integrato per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee sugli input e sugli output agricoli.
2) Occorre specificare i requisiti in materia di dati per la produzione delle statistiche sugli input e sugli output agricoli per quanto riguarda la produzione vegetale al fine di produrre dati comparabili tra gli Stati membri e conseguire l'armonizzazione.
3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2022/2379, il presente regolamento specifica gli elementi tecnici dei dati da fornire. Tali elementi sono costituiti dall'elenco delle variabili, dalla descrizione delle variabili, dalle unità di osservazione, dai requisiti di precisione da applicare, dalle regole metodologiche da applicare e dai termini per la trasmissione dei dati.
4) Occorre specificare le variabili per cui sono richieste le dimensioni regionale e biologica, dal momento che tali dimensioni sono necessarie solo per alcune variabili.
5) La copertura dei set di dati dovrebbe essere specificata in maggiore dettaglio rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2379, se del caso, onde evitare incoerenze tra gli Stati membri.
6) I periodi di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2379 dovrebbero essere ulteriormente specificati.
7) Le rese delle colture rappresentano indicatori importanti nella produzione agricola e dovrebbero pertanto essere parte integrante dei dati. La Commissione (Eurostat), tuttavia, dovrebbe calcolare tale indicatore sulla base dei dati trasmessi.
8) I tenori di umidità delle colture prodotte e i tenori di zucchero delle barbabietole da zucchero variano considerevolmente di anno in anno e ostacolano la comparazione dei volumi di produzione nel tempo e tra paesi. Al fine di creare statistiche comparabili occorrono pertanto informazioni sui tenori standard di umidità e di zucchero a livello nazionale.
9) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2379, uno Stato membro può essere esentato dall'invio di dati per variabili predefinite entro determinati termini se l'impatto della sua produzione sul totale dell'Unione di tali variabili è limitato. Ciò accade quando la produzione dello Stato membro è al di sotto di soglie specifiche. Occorre specificare tali soglie, la metodologia impiegata per definirle, le fonti di dati utilizzate per applicare tale metodologia e i dati cui tale esenzione si applica.
10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 315 del 7.12.2022.
Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009).
Requisiti in materia di dati
Gli Stati membri forniscono dati relativi al dominio delle statistiche sulla produzione vegetale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2379 sotto forma di set di dati aggregati. I dati relativi alla produzione totale e biologica sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) al livello geografico richiesto.
Set di dati (1)
1. Il contenuto dei set di dati è specificato:
a) nell'allegato I per la tematica i), superficie di produzione e produzione vegetale, per le tematiche dettagliate:
i) seminativi e prati permanenti;
ii) orticoltura escluse le colture permanenti;
iii) colture permanenti;
b) nell'allegato II per la tematica ii), bilanci delle colture, per le tematiche dettagliate:
i) bilanci dei cereali;
ii) bilanci dei semi oleosi;
c) nell'allegato III per la tematica iii), pascoli, per la tematica dettagliata:
i) gestione dei pascoli.
2. Per ciascun set di dati la sezione I specifica:
a) la descrizione del contenuto dei dati;
b) le variabili da fornire a livello nazionale e, ove necessario, a livello regionale;
c) le variabili da fornire sulla produzione biologica;
d) i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat);
e) i periodi di riferimento.
3. Per ciascun set di dati la sezione II specifica, se del caso:
a) la descrizione delle unità di misura;
b) i requisiti tecnici relativi alle variabili;
c) le soglie per le esenzioni dai termini per la trasmissione dei dati.
Articolo sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 14 settembre 2023, n. L 226.
Requisiti di precisione
Quando i dati sono raccolti sulla base di campioni statistici, gli Stati membri assicurano che i risultati ponderati siano rappresentativi della popolazione statistica all'interno della pertinente unità geografica e siano concepiti per soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato IV. Qualora i requisiti di precisione non siano applicabili, per esempio a causa di fonti diverse dalle indagini statistiche, la qualità delle statistiche è assicurata in modo tale che siano rappresentative dell'ambito che descrivono e soddisfino i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
Descrizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le descrizioni dei termini di cui all'allegato V.
Metodologia per le esenzioni
1. Uno Stato membro può essere esentato dal rispetto di taluni termini regolari per la trasmissione dei dati se l'impatto di tale Stato membro sul totale dell'Unione di tali variabili è limitato.
2. Le esenzioni dalla trasmissione dei dati sono concesse per le variabili nei set di dati della tematica «Superficie di produzione e produzione vegetale», purché la relativa applicazione non riduca di oltre il 5 % le informazioni sul totale previsto dell'Unione della variabile corrispondente. La Commissione (Eurostat) calcola i valori soglia di riferimento per la produzione di ciascuna coltura oggetto delle esenzioni. Tali valori soglia di riferimento sono calcolati sulla base di una media di tre anni dei dati statistici sui volumi di produzione.
3. Uno Stato membro in cui la produzione di una coltura è stata inferiore o pari al valore soglia di riferimento per tre anni consecutivi è esentato dalla trasmissione dei dati per tutte le (sotto)variabili appartenenti a tale coltura per taluni termini, come indicato in ciascuna sezione II dei set di dati di cui all'allegato I. L'esenzione è revocata automaticamente se il valore della produzione pertinente dello Stato membro supera il valore soglia di riferimento per tre anni consecutivi. La trasmissione dei dati inizia per l'anno di riferimento successivo al terzo anno consecutivo in cui il valore soglia di riferimento è stato superato. L'esenzione è automaticamente reintrodotta se la produzione dello Stato membro della coltura pertinente è inferiore o pari al valore soglia di riferimento per tre anni consecutivi.
4. I valori soglia di riferimento sono stabiliti in ciascuna sezione II dell'allegato I. La Commissione può modificare tali valori se la media del totale dell'Unione resta al di sotto del 90 % o al di sopra del 110 % del totale dell'Unione impiegato per calcolare i valori soglia di riferimento per tre anni consecutivi.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN