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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 settembre 2023, n. 241

- Allegato al Comunicato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella G.U.R.I. 2 novembre 2023, n. 256

Modalità e criteri di utilizzo del fondo istituito per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna. 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTI gli articoli 107, paragrafo 2, lettera a) e 174 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE");

VISTO l'articolo 119 della Costituzione;

VISTO l'articolo 51 del Regolamento (CE) n. 651/2014;

VISTO il paragrafo 156 della Comunicazione della Commissione europea "Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree" 2014/C 99/03;

VISTO l'articolo 1, commi 494, 495 e 496 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in base ai quali, "al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna", destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio di ciascuna delle medesime isole e per il cui utilizzo sono stabiliti le modalità ed i criteri con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge suindicata;

CONSIDERATO opportuno, per un'efficace utilizzazione delle risorse di cui al fondo suindicato, ripartire tra le due Regioni interessate le risorse disponibili ai fini del successivo trasferimento alle stesse;

CONSIDERATA la finalità condivisa con le Regioni stesse di promuovere le misure necessarie a ridurre gli svantaggi derivanti dall'insularità attraverso interventi in favore dei residenti utenti del trasporto aereo che più risentono di tali svantaggi da individuare prioritariamente nell'ambito di una o più delle seguenti categorie: studenti, atleti agonisti, lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della regione, utenti del servizio di trasporto aereo per ragioni sanitarie, persone con disabilità, soggetti con basso reddito, giovani fino al compimento del 26° anno di età e anziani a partire dal compimento del 65° anno di età;

CONSIDERATO che la finalità di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità impone di considerare la specificità delle due Regioni interessate, anche con riferimento al livello di adeguatezza delle varie modalità di trasporto che ne garantiscono l'accessibilità alla Penisola;

RITENUTO di prevedere, d'intesa con tali Regioni, anche in considerazione delle contenute disponibilità finanziare, un equo criterio di ripartizione delle risorse che tenga conto della popolazione residente e nel contempo consideri le caratteristiche insulari che presentano maggiori svantaggi per raggiungere la Penisola;

RITENUTO di ripartire le risorse del fondo in questione, per l'anno 2023, pari a 5 milioni di euro, in misura paritaria tra le due Regioni, e, a partire dall'anno 2024, pari a 15 milioni di euro annui, in misura differenziata, riconoscendo a ciascuna Regione una quota fissa pari al 2023 e una quota variabile, relativa ai restanti 10 milioni, definita proporzionalmente in base alla rispettiva popolazione residente, risultante dai dati ISTAT rilevati al 31 dicembre 2021;

RITENUTO che, nel contesto delineato, le iniziative più idonee per promuovere la riduzione degli svantaggi derivanti dall'insularità siano da individuare nei c.d. "aiuti sociali" di cui al richiamato articolo 51 del Regolamento (CE) n. 651/2014, da attuare attraverso un contributo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, riconosciuto ai soggetti residenti rientranti prioritariamente nelle categorie sopra indicate, sul prezzo del biglietto per le rotte di collegamento tra gli aeroporti situati in Sicilia e in Sardegna e aeroporti situati all'interno dello Spazio economico europeo;

Decreta:

Art. 1

Ripartizione del fondo

1. Le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 494 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono ripartite come di seguito indicato:

a) lo stanziamento di euro 5 milioni per l'anno 2023 è suddiviso nella misura del 50 per cento tra la Regione Sicilia e la Regione Sardegna;

b) lo stanziamento di euro 15 milioni annui per ciascuno degli anni successivi, a decorrere dal 2024, è suddiviso, per la quota parte di euro 5 milioni, nella misura del 50 per cento tra le due Regioni e per la restante quota di euro 10 milioni in misura proporzionale rispetto alla popolazione residente in ciascuna Regione, secondo i dati ISTAT rilevati al 31 dicembre 2021.

2. Qualora si verifichi uno scostamento superiore al ±5% della popolazione residente in almeno una delle due Regioni rispetto al dato ISTAT del 31 dicembre 2021, su richiesta regionale, da presentarsi entro il mese di dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato tale scostamento, si procede al ricalcolo delle quote proporzionali di cui al comma 1, lett. b).

3. Le risorse di cui al comma 1 ammontano, per l'anno 2023, ad euro 2,5 milioni per ciascuna delle due Regioni e, a decorrere dal 2024, salvo il caso in cui sia stato necessario procedere al ricalcolo di cui al comma 2, ad euro 10.034.594,00 per la Regione Sicilia e ad euro 4.965.406 per la Regione Sardegna.

Art. 2

Modalità e criteri di utilizzo del fondo

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1 sono utilizzate per l'attuazione di aiuti sociali, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 2, lettera a) del TFUE e dell'art. 51 del Regolamento (CE) n. 651/2014, a favore dei cittadini residenti nelle Regioni Sicilia e Sardegna che maggiormente subiscono gli svantaggi derivanti dall'insularità, da individuare prioritariamente nell'ambito di una o più delle seguenti categorie: studenti, atleti agonisti, lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione, utenti del servizio di trasporto aereo per ragioni sanitarie, persone con disabilità, soggetti con basso reddito, giovani fino al compimento del 26° anno di età e anziani a partire dal compimento del 65° anno di età.

2. Gli aiuti sociali di cui al comma 1 sono riconosciuti mediante un contributo sul prezzo del biglietto, nel limite massimo dello stesso, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente, sulle rotte di collegamento tra aeroporti situati in Sicilia e in Sardegna e aeroporti situati all'interno dello Spazio economico europeo. Il contributo, qualora riconosciuto nel limite massimo della misura, non è cumulabile con altre forme di contribuzione aventi la finalità di assicurare il diritto alla mobilità dotate di copertura finanziaria garantita con fondi statali o regionali, né possono essere applicate ai voli operati in regime di Oneri di Servizio Pubblico.

Art. 3

Trasferimento dei fondi alle Regioni Sicilia e Sardegna e relativi adempimenti

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, allocate sul capitolo 1925 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono trasferite per la quota parte spettante a ciascuna Regione con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Le Regioni provvedono:

a) all'individuazione delle categorie e dei requisiti dei destinatari del contributo di cui all'articolo 2, comma 1;

b) all'attuazione della misura secondo modalità individuate da ciascuna delle stesse in ragione delle rispettive specificità territoriali e organizzative, nel rispetto delle finalità della normativa di riferimento e del principio di non discriminazione tra gli operatori del trasporto aereo;

c) al monitoraggio della realizzazione della misura e al controllo dell'effettiva erogazione del contributo ai soggetti beneficiari;

d) alla verifica dell'assenza di cumulo del contributo con altre forme di contribuzione di cui all'articolo 2, comma 2;

3. Le Regioni relazionano, con cadenza annuale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze in merito alla realizzazione della misura e rendicontano sulla gestione delle risorse, anche ai fini della presentazione della relazione annuale del Ministero alla Commissione europea.

4. La quota annuale delle risorse eventualmente non utilizzata è versata dalle Regioni all'Entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4

Informazione alla Commissione europea

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'informativa sulla misura e alla relazione annuale ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; della pubblicazione è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma,

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

MATTEO SALVINI

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

GIANCARLO GIORGETTI